Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1890.
UMBERTO.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 maggio 1890.
UMBERTO.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.