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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi ConIGliere
dott. Gianluca Bordon ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1906/2022 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. C.F._3
- appellanti -
elettivamente domiciliati in CHIOGGIA, BORGO SAN GIOVANNI n. 24, con il patrocinio dell'avv. DI BLASI ALESSANDRO,
pagina 1 di 63 contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIA MIRANESE n. 3, con il patrocinio dell'avv. TREVISANATO SANDRO,
CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellato -
contumace,
, Controparte_3
(C.F. C.F._4
- appellato -
contumace,
, Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, P.ZZA FERRETTO n. 4, con il patrocinio dell'avv. CHERSEVANI PAOLO MARIA,
, Controparte_5
(C.F. ) C.F._5
- appellato -
elettivamente domiciliato in SAN DONA' DI PIAVE, VIA NAZARIO SAURO n. 20,
con il patrocinio degli avv.ti MENIN ALESSANDRO e PICCOLI ANDREA,
GIOVANNA DI LORENZO,
pagina 2 di 63 (C.F. ) C.F._6
- appellata -
elettivamente domiciliata in CASTELFRANCO VENETO, VIA BASTIA VECCHIA n.
2/B, con il patrocinio dell'avv. BENZI STEFANO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1537/2022, pubblicata in data
2.9.22.
Conclusioni degli appellanti e (figli): Pt_1 Pt_2
In via preliminare di rito
Disporsi la riunione ex art. 335 c.p.c. del presente giudizio con la causa d'appello
CP_ notificata in data 6.9.22 da avverso la medesima sentenza n. 1537/2022 del
Tribunale di Venezia oggetto anche del presente gravame.
Nel merito
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata nella causa RG. 10923/2015, in parziale riforma della sentenza 1537/2022 del Tribunale di Venezia, condannarsi in solido tra loro, e , al pagamento a favore della IGnora CP_1 Controparte_3 Pt_1
per i danni subiti nel sinistro del 6.11.2014, quale terza trasportata, della somma
[...]
di Euro 102.137,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo.
Spese diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio rifusi
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata (originariamente) nella causa RG 3280/2018,
in riforma della sentenza 1537/2022 del Tribunale di Venezia, condannarsi _3
a pagare a titolo di risarcimento dei danni per danno parentale alla IGnora
[...]
la somma di Euro 300.000,00 e ai due figli, Parte_1 Parte_2
rappresentata dalla madre, e , quella di Euro 250.000 ciascuno. Parte_3
Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
pagina 3 di 63 In via istruttoria:
Ammettersi le prove per testi capitolate in seno alla memoria 183 n. 2, e nello specifico i capitoli da 4 a 13, che di seguito si riportano:
In ogni caso, si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che il IG. prima del sinistro, accompagnava il figlio agli Pt_2 Pt_3
allenamenti ed alle partite di basket;
5) Vero che il IG. prima del sinistro, aveva installato un canestro nel parco Pt_2
vicino alla casa di abitazione, ove giocava insieme al figlio ed agli altri papà e ragazzini che abitavano in zona;
6) Vero che prima del sinistro il IG. la IG.ra ed i figli trascorrevano Pt_2 Pt_1
le vacanze estive insieme talvolta da soli a Rosolina o a Sottomarina, in altre occasioni con la famiglia di ed in altre con la famiglia di;
Persona_1 Persona_2
7) Vero che il IG. prima del sinistro, portava alla pista di pattinaggio la figlia Pt_2
per insegnarle ad andare sui pattini;
Pt_2
8) Vero che prima del sinistro il IG. ha insegnato alla figlia ad andare Pt_2 Pt_2
in bicicletta senza rotelle;
9) Vero che il IG. prima del sinistro insieme alla propria moglie e ai propri Pt_2
figli si recava spesso in montagna per delle escursioni;
10) Vero che prima del sinistro il IG. la IG.ra ed i figli trascorrevano Pt_2 Pt_1
le vacanze invernali dal 2000 al 2014 a Cesuna con i parenti del IG. e in Pt_2
quelle occasioni insegnava ad ad andare sugli sci;
Pt_3
11) Vero che qualche mese dopo il sinistro la IG.ra si lamentava della Pt_1
situazione familiare, essendo venuto meno il rapporto marito - moglie, ridotto ad una mera assistenza h 24;
pagina 4 di 63 12) Vero che sino alla separazione si occupava quasi in esclusiva Parte_1
dell'assistenza al marito essendo l'unica maggiorenne convivente, aiutata quando possibile dal figlio maggiore;
13) Vero che nel dicembre 2018 il IG. e la IG.ra si separavano. Pt_2 Pt_1
Si indicano come testi, come testimoni i IGnori:
- , nata a [...] il [...] e residente in [...]Testimone_1
Maria di Sala (VE), Via Caltana n. 157/E; , nata in [...] il Parte_4
30.4.1978 e residente in [...], nata a Parte_5
Napoli il 9.9.1983 e residente a [...], Parte_6
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via Olmo n. 25,
[...]
nata a [...] il [...] e residente a [...], Persona_2
Via Martinati n. 50.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sull'appello incidentale di reso CP_4
nel procedimento 1907/2022, mai notificato né comunicato alla IGnora prima Pt_1
della riunione, e comunque se ne chiede il rigetto, rimettendosi sulle domande svolte dal
IGnor nel giudizio successivamente riunito. Controparte_5
Conclusioni della appellata : Controparte_1
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingersi, in quanto infondati in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, tutti i motivi di appello proposti da confermando, per l'effetto, la sentenza Parte_1
appellata n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 02.09.2022.
- In denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello formulato da Pt_1
accertarsi e dichiararsi in ogni caso il difetto di legittimazione passiva sostanziale
[...]
di ex art. 141 Cod. Ass. sulla base delle eccezioni formulate Controparte_6
pagina 5 di 63 da nel giudizio di prime cure non accolte/ritenute assorbite dalla sentenza CP_1
gravata.
- Spese e competenze rifuse.
Conclusioni della appellata : Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia:
Nel procedimento n. 1906/22 R.G.
Nel merito: respingere l'appello formulato dalla IG.ra , in proprio e quale Parte_1
rappresentante della figlia , e dal IG. perché infondato, Persona_3 Parte_3
in fatto ed in diritto, e per gli effetti confermare il relativo capo della sentenza impugnata.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale formulato dalla IG.ra , in proprio e quale rappresentante della Parte_1
figlia e dal IG. accertare la percentuale di Persona_3 Parte_3
responsabilità ascrivibile al IG. e per gli effetti dichiarare Controparte_3 [...]
tenuta a garantire il proprio assicurato esclusivamente entro detto limite, con CP_4
esclusione di solidarietà, e, in ogni caso, entro i limiti di polizza contrattualmente previsti, ed in particolare entro il limite del massimale di € 1.500.000,00 per ogni sinistro, del quale ad oggi residuano euro 1.379.823,49 a seguito dei pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza appellata, ed in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto la franchigia pari ad € 100,00;
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Nel procedimento n. 1907/23 R.G
Nel merito: respingere l'appello formulato dal perché infondato, in Controparte_5
fatto ed in diritto, e per gli effetti confermare i relativi capi di sentenza;
pagina 6 di 63 Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale del IG. , accertare la percentuale di responsabilità Controparte_5
ascrivibile al IG. e per gli effetti dichiarare Controparte_3 Controparte_4
tenuta a garantire il proprio assicurato esclusivamente entro detto limite, con esclusione di solidarietà, e, in ogni caso, entro i limiti di polizza contrattualmente previsti, ed in particolare entro il limite del massimale di € 1.500.000,00 per ogni sinistro , del quale ad oggi residuano euro 1.379.823,49 a seguito dei pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza appellata, ed in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto la franchigia pari ad € 100,00;
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 1537/22/19, resa dal
Tribunale di Venezia, depositata in data 2.09.2022 e notificata in data 06.09.2022,
accertare e dichiarare la non debenza degli interessi di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
sulle somme dovute dal IG. alla IG.ra a seguito del Controparte_3 Parte_1
sinistro de quo.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Conclusioni dell'appellato Controparte_5
Piaccia all'Ecce.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado impugnata:
- previo rigetto dell'appello incidentale svolto da e da VA Di Controparte_4
OR, erede di , nelle parti proposte nei confronti di Controparte_3 [...]
, poiché infondati in fatto e diritto, ed ancor prima perché inammissibili;
_5
- rimessa alla Corte ogni decisione circa il proposto appello di;
Parte_1
- rifiutato il contraddittorio su ogni tema e domanda nuovi;
quanto al procedimento di primo grado n. 10657/2017 RG
Nel merito in principalità
pagina 7 di 63 1) in riforma della gravata sentenza n. 1537/2022 pubblicata il 02/09/2022 nella controversia RG n. 10923/2015 del Tribunale di Venezia cui sono state riunite le cause n. 10657/2017 RG e n. 3280/2018 RG, accertarsi e dichiararsi la responsabilità
esclusiva ovvero, in denegata ipotesi, la responsabilità grandemente concorsuale, del
IGnor , proprietario del cane, nel verificarsi del sinistro occorso il 6 Controparte_3
novembre 2014; e per l'effetto,
2) in riforma della gravata sentenza n. 1537/2022 pubblicata il 02/09/2022 nella controversia RG n. 10923/2015 del Tribunale di Venezia cui sono state riunite le cause n. 10657/2017 RG e n. 3280/2018 RG, condannarsi , a risarcire tutti Controparte_3
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal IGnor , Controparte_5
nella misura di € 3.391.381,93, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche nell'ipotesi a seguito della rinnovata istruttoria, eventualmente diminuita per il concorso causale del danneggiato da ridursi al minimo, con rivalutazione ed interessi, e ciò
dall'evento al saldo, e per gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, cc dalla costituzione in causa.
Nel merito in subordine
3) In ipotesi di incapienza del massimale di polizza stipulata tra e _3 CP_4
n. 126.00230172, in riforma della gravata sentenza n. 1537/2022 pubblicata il
02/09/2022 nella controversia RG n. 10923/2015 del Tribunale di Venezia cui sono state riunite le cause n. 10657/2017 RG e n. 3280/2018 RG, accogliere le domande rivolte contro e per l'effetto condannarsi , in persona del CP_4 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, per mala gestio propria con esercizio in via surrogatoria dell'azione per conto del debitore e per mala gestio Controparte_3
impropria nei confronti dell'appellante, e per l'effetto condannarsi , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, al superamento del massimale della pagina 8 di 63 predetta polizza, ed a corrispondere gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284,
comma 4, cc, sul massimale stesso, oltre al maggior danno corrispondente alla differenza tra tasso legale e tasso di capitalizzazione previsto dai mercati finanziari nel periodo di mora di questo predetto importo, oltre ancora alle spese legali per il risarcimento integrale dei danni all'appellante . Controparte_5
Nel merito, in ogni caso.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Alessandro Menin e Andrea Piccoli che si dichiarano antistatari, nonché rimborso di eventuali anticipazioni per la consulenza tecnico-contabile in fase di appello.
quanto al procedimento di primo grado n. 3280/2018 RG
Nel merito
5) in riforma della gravata sentenza n. 1537/2022 pubblicata il 02/09/2022 nella controversia RG n. 10923/2015 del Tribunale di Venezia cui sono state riunite le cause n. 10657/2017 RG e n. 3280/2018 RG, accertarsi e dichiararsi la responsabilità
esclusiva, ovvero in denegata ipotesi la responsabilità grandemente concorsuale, del
IGnor , proprietario del cane, nel verificarsi del sinistro occorso il 6 Controparte_3
novembre 2014; e per l'effetto, respingersi ogni qualsivoglia domanda svolta, anche da terzi, nei confronti del IG. per i fatti di cui al presente Controparte_5
procedimento.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Alessandro Menin e Andrea Piccoli che si dichiarano antistatari
In via istruttoria pagina 9 di 63 1) Ammettersi i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 5, n. 2, cpc datata 29.4.2019, depositata nel procedimento n. 10657/2017 RG, numeri 6, 7, 14, 16,
da 26 a 31, da 33 a 47, con i testi indicati nella medesima memoria e di seguito riportati:
6. vero il teste conferma le dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri ed allegate al documento n. 2 che si rammostra, e ne riconosce la propria firma.
Testi: di Noale;
di PA Testimone_2 Testimone_3
7. vero che i Carabinieri intervenuti hanno riconosciuto nel cane di proprietà del IG.
di quello ritratto nelle fotografie scattate dal IG. ed a loro _3 _3 Tes_3
fornite, come risulta nel verbale doc. 2 che si rammostra.
Testi: Brigadiere ed della Tenenza Testimone_4 Persona_4
Carabinieri di Dolo
14. vero che il teste, il giorno del sinistro, ha parlato con il IG. di Testimone_5
Pianiga, il quale gli riferiva di aver visto il IG. accasciato a fianco Controparte_5
dell'auto, lato conducente, e la portiera del veicolo attoreo, lato conducente, leggermente aperta.
Testi: e Camposampiero Persona_1 Testimone_6
16. vero che il teste, nel settembre 2015, ha parlato con il IG. il quale Testimone_5
gli riferiva di aver visto il IG. accasciato a fianco dell'auto, lato Controparte_5
conducente, e la portiera del veicolo attoreo, lato conducente, leggermente aperta, così
come indicato nella relazione investigativa depositata quale documento 31 che si rammostra.
Testi: presso Vigilanza privata Serenissima coop. di Venezia. Testimone_7
26. Vero che dalla separazione con la moglie avvenuta nel 2018, il IG. Parte_1
è stato costretto ad andare a vivere con i genitori, i quali se ne prendono cura e Pt_2
lo assistono, poiché per vivere solo ha necessità di assistenza h24.
pagina 10 di 63 27. Vero che a seguito del sinistro il IG. per potersi nutrire deve essere Pt_2
imboccato.
28. Vero che a seguito del sinistro il IG. per potersi muovere è totalmente Pt_2
dipendente dagli ausili di mobilità, compreso il sollevatore per passare dal letto alla carrozzina e viceversa.
29. Vero che a seguito del sinistro il IG. per poter curare la propria igiene Pt_2
personale si deve totalmente affidare ad un'altra persona, anche per le operazioni più
semplici.
30. Vero che a seguito del sinistro il IG. è incontinente, necessita di utilizzare Pt_2
ausili per detto problema fisico, nonchè necessita di utilizzo di catetere per urinare, che deve essere applicato almeno 5 volte al giorno.
31. Vero che la terapia medica del IG. impone l'assunzione di 10 Controparte_5
medicinali differenti, come indicato nel doc. 9 che si rammostra.
33. Vero che attualmente il IG. per poter curare la propria igiene deve recarsi Pt_2
nell'abitazione familiare di via Brenta n. 5/5 a Pianiga, occupata dalla moglie IG.ra e dai figli, e ciò per usufruire degli ambienti sanitari modificati per le sue Parte_1
eIGenze fisiche.
Testi: e di Vigonza;
Testimone_8 Testimone_9 Persona_1 Tes_10
e di Camposampiero.
[...] Testimone_11
34. Vero che, al momento, una abitazione da poter adattare alle eIGenze di vita del IG.
ha un costo di almeno € 180.000, come da esempi di vendita di cui al doc. 51 Pt_2
che si rammostra.
Teste: di Camposampiero. Persona_1
35. Vero che per mezzo dei propri addetti, ha inviato e Controparte_7
ricevuto le lettere di cui ai documenti nn. Da 13 a 16; ha raccolto la documentazione pagina 11 di 63 utile alla soluzione bonaria della controversia che ha fatto avere anche ai liquidatori di ha mantenuto rapporti con il dott. e con l'ing. pure CP_4 Per_5 CP_8
attraverso i fiduciari medico-legali di quest'ultima, dott. e dott. , utile per Per_6 Per_7
la valutazione dei danni, ha mantenuto i rapporti, epistolari e telefonici, con il liquidatore di così come risulta dal documento n. 48. CP_4
36. Vero che, in particolare, la teste ha provveduto, dal febbraio al giugno 2015 e poi nel 2016, a richiedere agli enti medici le cartelle cliniche, nel maggio 2015 la documentazione ai carabinieri, ha inviato oltre 70 e-mails dal 9 giugno 2015 fino alla fine del 2017 ai liquidatori di IG.ri Avventi, con i CP_4 Pt_7 Parte_8
medesimi ha intrattenuto oltre 20 colloqui telefonici, come riportato sul cronologico di attività dimesso quale documento n. 48 che si rammostra al teste.
Teste: presso di Venezia. Testimone_12 CP_7
37. vero che dal 2000 al 2014 il teste ha partecipato a tutte le cene di compleanno della famiglia di origine di , nonché alle cene di Natale e di Ferragosto ed Controparte_5
ha visto sempre il IG. presente con tutta la sua famiglia, attivo nei Controparte_5
preparativi ed unito con i familiari, come documentato nel fascicolo fotografico di cui al documento n. 49.
38. Vero che dal 2000 al 2014 il IG. , con moglie figli, ha trascorso Controparte_5
tutti gli anni le ferie estive a Lignano Sabbiadoro con la propria famiglia di origine, ed in particolare con la famiglia del fratello come documentato nel fascicolo Per_1
fotografico di cui al documento n. 49.
39. Vero che dal 2000 al 2014 il IG. , con moglie figli, ha trascorso Controparte_5
tutti gli anni le ferie invernali a Cesuna con i genitori e le famiglie dei fratelli, come documentato nel fascicolo fotografico di cui al documento n. 49.
pagina 12 di 63 40. vero che in dette occasioni il IG. ha insegnato personalmente ai Controparte_5
propri figli a sciare, sport che amava praticare sin da bambino, come documentato nel fascicolo fotografico di cui al documento n. 49.
41. Vero che dal 2000 al 2014 il IG. , con moglie figli, ha trascorso Controparte_5
tutti gli anni le ferie pasquali in campeggio a Ferrara, con i genitori e le famiglie dei fratelli, come documentato nel fascicolo fotografico di cui al documento n. 49.
42. Vero che il IG. , prima del sinistro, dal 2010 e sino al giorno del Controparte_5
sinistro, accompagnava il figlio ad ogni allenamento di calcio e pallacanestro, lo Pt_3
accompagnava personalmente ed assisteva alle partite e competizioni cui partecipava il figlio, oltre ad arbitrare personalmente le partitelle di allenamento della squadra di
Mellaredo ove giocava il figlio.
43. Vero che a seguito del sinistro il rapporto con la IGnora si è incrinato Parte_1
ed ha portato alla separazione tra i coniugi.
44. Vero che a seguito del sinistro e della separazione tra i coniugi, del trasferimento del
IG. a casa dei genitori – abitazione sfornita di stanza da letto per ospitare i Pt_2
figli del danneggiato - la frequentazione tra il IGnor con i figli si è ridotta Pt_2
drasticamente.
45. Vero che il IG. è cosciente dei problemi fisici che lo hanno colpito nel Pt_2
sinistro del 6.11.2014, e lo ha comunicato al teste.
46. Vero che il IG. è cosciente della trasformazione della propria vita dopo il Pt_2
sinistro del 6.11.2014, della necessità di assistenza anche per le funzioni fisiche primarie, e lo ha comunicato al teste.
47. Vero che il IG. è cosciente delle modificazioni che ha subito il rapporto Pt_2
con la moglie i figli dopo il sinistro del 6.11.2014, e lo ha comunicato al teste.
pagina 13 di 63 Testi: e di Vigonza;
Testimone_8 Testimone_9 Persona_1 Tes_10
e di Camposanpiero;
e
[...] Testimone_11 Testimone_1 Tes_13
di Pianiga;
e di Vigonza;
ed Testimone_14 Tes_15 Testimone_16 Tes_17
di Iorio di PA.
2) Disporsi ctu tecnico-contabile che, sulla base delle buste paga dimesse, del contratto di lavoro nazionale applicabile, conteggi l'ipotetico salario che il IG. _5
avrebbe potuto percepire dal giorno del sinistro sino all'età della pensione,
[...]
nonché il trattamento di fine rapporto, tenendo conto degli scatti di anzianità, dei possibili avanzamenti di carriera, delle eventuali tredicesime e quattordicesime, e di tutte le ulteriori agevolazioni economiche connesse.
Conclusioni della appellata VA Di OR:
1) quanto al presente giudizio n. 1906/2022 RG Corte d'appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione respinta.
• NEL MERITO: rigettarsi per tutte le causali in atti l'appello promosso dalla IG.ra
, in proprio e quale rappresentante della figlia minore e Parte_1 Parte_2
dal IG. avverso la sentenza n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia Parte_3
pubblicata il 2/9/2022 resa nel giudizio RG 10923/2015 al quale è stata riunita la causa
RG 10657/2017 e la causa 3028/2018, e per l'effetto confermarsi la stessa laddove
“dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
ed a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
dalla stessa direttamente subiti, di € 51.068,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.2014 al saldo”, “respinge le domande di risarcimento avanzate da in proprio e n.n. dei figli minori e contro Parte_1 Pt_2 Parte_3
” e, per l'effetto, “condanna alla Controparte_3 Parte_1
refusione, in favore di , delle spese legali nel procedimento Controparte_3
pagina 14 di 63 r.g. 3280/2018, liquidate in complessivi € 22.751,92, di cui € 5.703,75 per la fase di studio della controversia, € 3.763,63 per la fase introduttiva del giudizio, € 396,60 per la fase istruttoria/di trattazione, € 9.920,30 per la fase decisionale, € 2.967,64 per spese generali ex art. 2 d. m. 55/14, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Spese del grado interamente rifuse, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
• IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra svolte conclusioni, contenersi comunque, per le causali in atti, la misura di condanna domandata dagli appellanti nei confronti della IG.ra VA Di OR, erede beneficiata di deceduto il 9/12/2022, secondo quanto sarà ritenuto Controparte_3
di giustizia, tenuto conto del prevalente concorso di colpa del IG. Controparte_5
nella causazione del sinistro di cui è causa. In tal caso, condannarsi Controparte_4
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_3
manlevare e a tenere indenne la IG.ra VA Di OR, quale erede beneficiata di
, di tutte le somme che dovessero essere oggetto di maggiore Controparte_3
condanna rispetto al primo grado di giudizio, per capitale, interessi e spese legali e tecniche, il tutto entro il massimale di cui alla polizza assicurativa per responsabilità
civile n. 126.00230172 di cui è causa.
Spese e competenze del sottoscritto difensore del presente grado interamente rifuse da parte di sempre nell'ambito degli importi di cui al massimale di polizza, CP_4
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
• IN VIA INCIDENTALE: in accoglimento dello spiegato appello incidentale, per le causali dedotte, riformarsi la sentenza n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata il 2/9/2022 resa nel giudizio RG 10923/2015 al quale, tra le altre, è stata riunita la causa pagina 15 di 63 RG 10657/2017 e la causa RG 3028/2018, e conseguentemente condannarsi, ex art. 1917 co. 1 c.c., (P. IVA , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, a manlevare e a tenere indenne la IG.ra VA Di
OR, quale erede beneficiata di di tutte le somme che Controparte_3
quest'ultimo è stato condannato a pagare in favore dell'appellante con riferimento a quelle di cui ai capi 12 e 20.
Sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale, condannarsi ex art. 1917 co.
3 c.c. (P. IVA , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, a pagare alla IG.ra VA Di OR, quale erede beneficiata di , ex art. 1917 co. 3 cc, le spese legali di resistenza del Controparte_3
primo grado di giudizio sostenute dal proprio assicurato oggetto di compensazione al capo 14 dell'impugnata sentenza.
Spese del presente grado interamente rifuse, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
• IN VIA ISTRUTTORIA: la convenuta si oppone, anche in questa sede, all'ammissione delle prove orali ex adverso formulate (reiterate) per tutti i motivi esposti nel giudizio di primo grado.
2) Quanto alla causa n. 1907/2022 RG riunita al presente giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione respinta.
NEL MERITO: rigettarsi per tutte le causali in atti l'appello promosso dal IG.
avverso la sentenza n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia Controparte_5
pubblicata il 2.9.2022 resa nel giudizio RG 10923/2015 al quale, tra le altre, è stata riunita la causa RG 10657/2017, e per l'effetto confermarsi il terzo capo della stessa laddove “dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore Controparte_3
di ed a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva Controparte_5
pagina 16 di 63 somma di € 50.339,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.2014 al saldo”.
Spese del grado interamente rifuse, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra svolte conclusioni, contenersi comunque, per le causali in atti, la misura di condanna dall'appellante nei confronti di VA Di OR, erede beneficiata di _3
deceduto il 9.12.2022, rispetto a quella domandata secondo quanto sarà
[...]
ritenuto di giustizia, stante il prevalente concorso di colpa del IG. Controparte_5
nella causazione del sinistro di cui è causa.
In tal caso, condannarsi (P. IVA ) in persona del suo Controparte_4 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore a manlevare e a tenere indenne la IG.ra VA Di
OR, quale erede beneficiata di , di tutte le somme che Controparte_3
dovessero essere oggetto di maggiore condanna rispetto al primo grado di giudizio, per capitale, interessi e spese legali e tecniche, il tutto entro il massimale di cui alla polizza assicurativa per responsabilità civile n. 126.00230172 di cui è causa.
Spese e competenze del sottoscritto difensore del presente grado interamente rifuse da parte di sempre nell'ambito degli importi di cui al massimale di polizza, CP_4
con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA INCIDENTALE: in accoglimento dello spiegato appello incidentale, per le causali dedotte, riformarsi la sentenza n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata il 2.9.2022 resa nel giudizio RG 10923/2015 al quale, tra le altre, è stata riunita la causa
RG 10657/2017, e conseguentemente condannarsi ex art. 1917 co. 1 c.c. Controparte_4
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...] P.IVA_3
pagina 17 di 63 manlevare e a tenere indenne la IG.ra VA Di OR, quale erede beneficiata di di tutte le somme che quest'ultimo è stato condannato a pagare in Controparte_3
favore dell'appellante con riferimento a quelle di cui ai capi 16, 18 e 19 laddove il giudice di prime cure si è invece limitato solo:
- a condannare il IG. alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_3
IG. per il giudizio r.g. 10657/2017, oltre alle spese di cc.tt.pp Controparte_5
documentate con distrazione delle stesse in favore dei difensori antistatari (capo 16 della sentenza de qua);
- a porre le spese di ctu dinamico – ricostruttiva definitivamente a carico di _5
e per ½ ciascuno (capo 18 della sentenza de qua);
[...] Controparte_3
- e a porre le spese delle ctu medico - legali liquidate a carico del IG. _3
(capo 19 della sentenza de qua).
[...]
Sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale, condannarsi ex art. 1917 co.
3 c.c. (P. IVA , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, a pagare alla IG.ra VA Di OR, quale erede beneficiata di , ex art. 1917 co. 3 cc, le spese legali di resistenza del Controparte_3
primo grado di giudizio sostenute dal proprio assicurato oggetto di compensazione al capo 13 dell'impugnata sentenza.
IN OGNI CASO: Spese del presente grado interamente rifuse, con distrazione ex art. 93
cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Ai sensi del DPR 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che per effetto delle domande di garanzia e dell'appello incidentale svolti dalla convenuta il contributo unificato dovuto è pari a € 2.529,00.
pagina 18 di 63 IN VIA ISTRUTTORIA: La convenuta si oppone, anche in questa sede, all'ammissione delle prove orali ex adverso formulate (reiterate) per tutti i motivi dedotti in atti, oltre che per quelli già esposti nel giudizio di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, , Parte_1
premettendo:
- che in data 6.11.14, mentre si trovava trasportata sul veicolo Suzuki Alto di sua proprietà, targato BY278JJ, condotto dal marito e assicurato Controparte_5
con la , era rimasta coinvolta in Controparte_1
un sinistro stradale, causato dalla improvvisa invasione della carreggiata di marcia della Noalese Nord, in direzione PA-RE, da parte di un cane,
- che per evitare l'animale il marito alla guida era stato costretto a frenare e sterzare verso sinistra, finendo per perdere il controllo del veicolo e per occupare l'opposta corsia di marcia, ove poi collideva frontalmente con una vettura che viaggiava in senso opposto,
- che a seguito di tale fatto aveva subito lesioni tali da integrare un danno biologico temporaneo e permanente, oltre al conseguente danno morale ed a quello patrimoniale relativo agli esborsi compiuti per le necessarie spese mediche,
ha convenuto in giudizio la menzionata compagnia assicurativa chiedendone la condanna al pagamento del complessivo importo di € 147.272,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- ha contestato la fondatezza della domanda sostenendo l'inapplicabilità sia oggettiva che soggettiva del disposto dell'art. 141 C.d.A., rispettivamente perché non si pagina 19 di 63 verteva in ipotesi di danni da circolazione di veicoli e perché l'attrice, oltre che trasportata, risultava anche proprietaria del veicolo,
- ha comunque chiesto di chiamare in causa il proprietario dell'animale, _3
, allo scopo di farne accertare l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 cc nella
[...]
causazione del sinistro ovvero, in via subordinata, per esserne manlevata di quanto in denegata ipotesi tenuta a versare in favore dell'attrice.
Il , invece, una volta evocato in causa, ha contestato sia l'an che il quantum _3
delle avverse pretese, chiedendo di poter chiamare in causa il proprio assicuratore al fine di essere dal medesimo manlevato nel caso di Controparte_4
accoglimento delle domande svolte nei suoi confronti.
Quest'ultima, a sua volta, si è difesa eccependo l'infondatezza delle domande svolte dalla e di quella di manleva spiegata dal nei suoi confronti Pt_1 _3
invocando, in subordine, che l'eventuale sua condanna venisse contenuta entro il massimale di polizza, pari ad € 1.500.000,00 per ogni sinistro, al netto della franchigia pattuita. A tale giudizio sono poi stati riuniti altri due procedimenti.
L'uno esperito dall' , in cui l'istituto aveva convenuto in giudizio il e CP_2 _3
al fine di sentirli condannare, in via tra loro solidale, ai sensi Controparte_4
degli artt. 1916 cc e 14 della legge n. 222/1984, 142 del D. Lgs. n. 209/2005 e 41 della legge n. 183/2010, alla restituzione delle somme che aveva dovuto erogare in favore di a titolo: Controparte_5
- di indennità di malattia per € 5.330,80,
- di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 per € 109.322,36
in linea capitale,
- di indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980 per € 201.386,49, sempre in sorte capitale.
pagina 20 di 63 L'istituto agiva inoltre ai sensi dell'art. 2900 cc nei confronti della sola
[...]
esercitando le azioni nascenti dal contratto di assicurazione per CP_4
responsabilità civile, stipulato dal , il quale si costituiva in giudizio: _3
- chiedendo il rigetto delle esposte pretese e contestando comunque l'eccessività delle somme richieste, stante la sussistenza dell'esclusiva responsabilità, o quanto meno di un prevalente un concorso di colpa del nella causazione del sinistro e Pt_2
delle gravissime lesioni riportate,
- chiamando in causa quest'ultimo per farne accertare le relative responsabilità.
si difendeva invece eccependo l'inammissibilità e in Controparte_4
subordine l'infondatezza sia della domanda esperita ai sensi dell'art. 1916 cc che dell'azione formulata ex art. 2900 cc.
Il si costituiva a sua volta in causa chiedendo il rigetto delle domande svolte Pt_2
nei suoi confronti, domandando in via riconvenzionale la condanna del al _3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ad esclusiva cagione del comportamento del cane rimasto incustodito e formulando domanda trasversale di
mala gestio nei confronti di sia in via impropria che in via Controparte_4
propria, dichiarando di surrogarsi nei diritti dell'assicurato che fino ad _3
allora non aveva spiegato tale domanda.
In corso di causa anche quest'ultimo azionava identica pretesa nei confronti della compagnia chiedendo, altresì, di essere manlevato per l'ipotesi di soccombenza, mentre instava per la declaratoria di inammissibilità delle predette Controparte_4
domande o comunque per il loro rigetto nel merito, in quanto infondate.
L'altro giudizio riunito era stato invece promosso da in proprio e quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e , nei Pt_2 Parte_3
confronti del , per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto _3
pagina 21 di 63 parentale o riflesso, causato dalle gravissime lesioni riportate dal Pt_2
rispettivamente coniuge e padre degli attori.
In tale ambito il , previa chiamata in causa del suo assicuratore _3 [...]
, aveva invocato la reiezione delle domande avversarie in quanto infondate CP_4
nel merito, stante l'esclusiva, o comunque preponderante, responsabilità del Pt_2
nella causazione del sinistro, nonché la condanna della propria compagnia a tenerlo indenne di quanto eventualmente tenuto a pagare in favore degli attori.
si era invece associata alle difese del proprio assicurato, Controparte_4
chiedendo che il quantum debeatur dovuto in ipotesi di manleva fosse comunque contenuto entro il massimale di polizza.
Istruito quindi il giudizio con l'assunzione delle prove orali e l'esperimento di CTU
dinamica e medico-legale sulle persone di e , la Parte_1 Controparte_5
causa è stata quindi decisa con la sentenza n. n. 1537/2022, pubblicata in data 2.9.22, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- preso atto delle risultanze della CTU dinamica, che aveva ritenuto di dover addebitare la causazione del sinistro in parte alla condotta del cane, che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata, in parte al che pur potendolo Pt_2
avvistare ad una distanza di almeno 50 mt., ciò nonostante non aveva provveduto a rallentare adeguatamente la propria andatura di marcia, pari a 70 km/h su fondo stradale bagnato,
- richiamato il tenore dell'art. 2052 cc, siccome idoneo a disciplinare la fattispecie, e ritenuto di dover comunque fare altresì applicazione del disposto dell'art. 1227 cc,
in quanto applicabile nel campo della responsabilità extracontrattuale giusta l'espresso richiamo effettuato in proposito dall'art. 2056 cc,
- opinato di dover allora imputare la responsabilità nella causazione del sinistro al pagina 22 di 63 50% in capo al ed al 50% in capo al _3 Pt_2
- ritenuta quindi l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 141 C.d.A., con susseguente:
o rigetto della domanda svolta nei confronti di , CP_1
o diritto della ad essere risarcita dei danni subiti a cura del solo Pt_1 [...]
, nei limiti della responsabilità in concreto attribuibile al medesimo, _3
per un totale di € 51.068,85, oltre interessi legali e rivalutazione,
comprensivi del danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale e delle spese mediche, previo rigetto delle richieste di personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale e di risarcimento del danno lavorativo quale casalinga,
o diritto del ad essere manlevato di tale obbligazione da parte di _3
, al netto della pattuita franchigia di € 100,00, Controparte_4
- opinato poi che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del Pt_2
costituente violazione del disposto dell'art. 172 C.d.S., avesse concorso in misura determinante alla produzione delle lesioni dal medesimo patite a seguito del sinistro,
- ritenuto, conseguentemente, che la domanda di surroga esperita dall' nei CP_2
confronti del e di non potesse trovare _3 Controparte_4
accoglimento laddove riferita:
o a prestazioni fondate su postumi (pari alla privazione di oltre 2/3 della capacità lavorativa del ben superiori a quelli (pari al 22% di Pt_9
invalidità riportata dalla ) che si sarebbero verosimilmente prodotti a Pt_1
fronte di un corretto utilizzo dei sistemi di ritenzione,
o all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980, riconosciuta in favore degli invalidi totali,
mentre risultava fondata con riguardo all'indennità di malattia versata, pari ad €
pagina 23 di 63 5.330,80 oltre interessi, che doveva essere risarcita all'istituto dal , _3
- considerato, al contrario, non potersi accogliere la medesima domanda di surroga svolta contro , sia poiché non si verteva in ipotesi di Controparte_4
danni da circolazione stradale ma cagionati da animale sia giacché l'assicurato non era rimasto inerte nei confronti della propria assicurazione,
- osservato inoltre doversi respingere le domande di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale svolte dai famigliari del dal momento che la sua Pt_2
condizione di persona macro-lesa derivava direttamente ed esclusivamente dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che se correttamente indossate gli avrebbero risparmiato i gravi postumi riportati,
- considerato, viceversa, ben sussistere i presupposti per accogliere parzialmente, e cioè limitatamente al quantum dei postumi che sarebbero ragionevolmente stati riportati nel caso di un corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, la domanda svolta dal nei confronti del , dal momento che la presenza di una Pt_2 _3
concausa nella produzione dell'evento lesivo (l'omesso uso delle cinture di sicurezza) non esclude la concorrenza delle altre cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto il nesso causale tra la condotta del terzo e il danno,
- riconosciuto quindi, in proposito, il diritto ad un risarcimento del complessivo importo di € 50.339,86, oltre interessi legali e rivalutazione, comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale e delle spese mediche
- rigettate, infine, le domande di mala gestio esperite nei confronti di
[...]
(la cui attualità risultava comunque superata dagli esiti del giudizio, CP_4
con susseguente carenza di un attuale interesse ad agire), stante la complessità
oggettiva e soggettiva del giudizio ed i suoi esiti imponderabili quantomeno fino al pagina 24 di 63 deposito della CTU medico-legale,
conclusivamente statuiva come segue:
- respinge la domanda risarcitoria articolata da
contro
Parte_1
Controparte_1
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
ed a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali dalla stessa direttamente subiti, di € 51.068,85 oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal 6.11.2014 al saldo;
- condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_4 _3
di quanto egli è come sopra condannato a pagare a , al
[...] Parte_1
netto della franchigia ed entro il massimale di polizza;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
ed a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva Controparte_5
somma di € 50.339,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.2014
al saldo;
- condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_4 _3
di quanto egli è come sopra condannato a pagare a
[...] _5
, al netto della franchigia ed entro il massimale di polizza;
[...]
- respinge le domande spiegate da verso CP_2 Controparte_4
- dichiara tenuto e condanna a pagare all' quanto da Controparte_3 CP_2
esso corrisposto a per indennità di malattia, pari ad € 5330,80 Controparte_5
oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
- rigetta nel resto la domanda formulata da
contro
; CP_2 Controparte_3
- respinge le domande di risarcimento avanzate da in proprio e Parte_1
n.n. dei figli minori e
contro
Pt_2 Parte_3 Controparte_3
pagina 25 di 63 - respinge le domande di mala gestio rispettivamente proposte da _5
e contro
[...] Controparte_3 Controparte_4
- condanna alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese legali che liquida in € 15.444,50, di cui Controparte_1
€ 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.050,00
per la fase decisionale, € 2.014,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre oneri di ctp documentati;
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_3 Parte_1
per il giudizio r.g. 10923/15 delle spese di lite, che liquida in € 8.342,10, di cui €
1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la fase introduttiva
del giudizio, € 1.720,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 2.767,00 per la fase decisionale, € 1.088,10 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge ed oltre spese di cc.tt.pp. documentate;
con distrazione delle spese
legali in favore del difensore, antistatario;
- condanna alla refusione, in favore di nel giudizio r.g. CP_2 Controparte_4
10657/2017, delle spese legali che liquida in € 18.893,93, di cui € 3.375,00 per la fase di studio della controversia, € 2.227,00 per fase introduttiva, € 4.957,50 per la fase istruttoria/di trattazione, € 5.870,00 per la fase decisionale, € 2.464,43 per
spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oneri di
ctp documentati;
- compensa integralmente le spese tra e Controparte_4 _3
;
[...]
- compensa integralmente le spese legali tra e;
CP_2 Controparte_3
- compensa le spese legali tra e;
Controparte_4 Controparte_5
pagina 26 di 63 - condanna alla refusione, in favore di Controparte_3 _5
per il giudizio r.g. 10657/2017 delle spese di lite, che liquida in €
[...]
8.342,10, di cui € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la
fase introduttiva del giudizio, € 1.720,00 per la fase istruttoria/di trattazione, €
2.767,00 per la fase decisionale, € 1.088,10 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre spese di cc.tt.pp. documentate;
con
distrazione delle spese legali in favore dei difensori, antistatari;
- condanna alla refusione, in favore di , Parte_1 Controparte_3
delle spese legali nel procedimento r.g. 3280/2018, liquidate in complessivi €
22.751,92, di cui € 5.703,75 per la fase di studio della controversia, € 3.763,63 per la fase introduttiva del giudizio, € 396,60 per la fase istruttoria/di trattazione, €
9.920,30 per la fase decisionale, € 2.967,64 per spese generali ex art. 2 d. m. 55/14,
oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di ctu dinamico – ricostruttiva, liquidate con separato decreto,
definitivamente a carico di e Controparte_5 Controparte_3
per ½ ciascuno;
- pone le spese delle ctu medico – legali, liquidate a parte, a definitivo carico di
. Controparte_3
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame nel Parte_3
frattempo divenuto maggiorenne, e , in proprio e per la figlia minore Parte_1
formulando tre motivi di gravame e chiedendo pertanto la condanna, Parte_2
in solido tra loro, di e del al pagamento a favore della CP_1 _3
, per i danni direttamente subiti quale terza trasportata, della somma di € Pt_1
102.137,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, nonché
pagina 27 di 63 del solo al versamento della somma di € 300.000,00, sempre in favore della _3
e di quella di € 250.000,00 ciascuno in favore dei due figli, e a Pt_1 Pt_3 Pt_2
titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
A propria volta anche ha proposto gravame con distinto atto di Controparte_5
citazione, rubricato sub n. 1907/22 R.G., formulando quattordici motivi di gravame, in accoglimento dei quali ha quindi richiesto:
- che venisse accertata la responsabilità esclusiva, o comunque prevalente, del
[...]
nel verificarsi del sinistro, con susseguente condanna dello stesso a _3
risarcirgli tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, così patiti, quantificati nell'importo di € 3.391.381,93, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia,
- che, in subordine, nell'ipotesi di incapienza del massimale di polizza stipulata dal medesimo con , venisse accolta la domanda di mala Controparte_4
gestio svolta contro quest'ultima, con susseguente condanna della medesima, in surrogatoria dell'azione per conto del debitore , al risarcimento anche _3
oltre il massimale ed alla corresponsione degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 cc, quarto comma, oltre al maggior danno.
Ha inoltre proposto un motivo di appello subordinato per l'ipotesi di accoglimento delle domande principali.
La e si Controparte_1 Controparte_4
sono invece costituite limitandosi la prima a chiedere il rigetto degli appelli in questione e viceversa formulando la seconda anche un motivo di appello incidentale.
Nelle more della prima udienza, essendo stato reso noto dal procuratore del _3
il sopravvenuto decesso del medesimo, questa Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 299 cpc che, successivamente, è stato riassunto dalla , nella Pt_1
veste di cui sopra e da nei confronti dell'erede del de cuius, VA Di Parte_3
pagina 28 di 63 , la quale, a propria volta, ha invocato il rigetto dei gravami, proponendo altresì _3
due motivi di appello incidentale.
Disposta quindi la riunione al presente fascicolo di quello rubricato sub n. 1907/22 R.G.
e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024.
3. I motivi della decisione
Sia il gravame proposto da e dai suoi figli che quello proposto da Parte_1
e da VA Di OR sono parzialmente fondati e meritano Controparte_5
quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello ed i due figli contestano la correttezza Parte_1
della dichiarata inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 141 C.d.A., sia in quanto pronunciata in violazione dell'art. 112 cpc sulla base di una ragione (applicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 cc) diversa da quella eccepita da , che aveva CP_1
invece fondato il proprio assunto sul fatto che ella non fosse solo trasportata ma anche proprietaria del mezzo, sia giacché assunta nell'errato presupposto che nella fattispecie non si fosse verificato un sinistro stradale, viceversa pacifico alla luce della intervenuta collisione fra due veicoli.
Il primo profilo del gravame così proposto è infondato.
Ed invero, a differenza di quanto affermato dagli appellanti, la , sin dalla CP_1
comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ha eccepito l'inoperatività dell'art. 141 C.d.A. sia in ragione del fatto che la , oltre che trasportata sul veicolo Pt_1
coinvolto nel sinistro, ne risultava anche proprietaria (pag. 3), sia in considerazione della circostanza che, nella fattispecie, sarebbe stata riscontrabile una ipotesi di caso pagina 29 di 63 fortuito, rappresentata dalla improvvisa ed imprevedibile presenza del cane all'interno della sede stradale (pagg. 3-4).
Di tal che non risulta riscontrabile alcuna violazione del disposto dell'art. 112 cpc.
Il secondo profilo di gravame è, viceversa, fondato.
Ed infatti il Tribunale di Venezia, in maniera palesemente contraddittoria rispetto a quanto affermato in relazione al difetto di legittimazione passiva di , la CP_1
quale si sarebbe asseritamente dovuta desumere dal fatto che la responsabilità del sinistro doveva esser imputata al proprietario del cane ai sensi del disposto dell'art. 2052 cc – sebbene nell'ambito della medesima frase (a pag. 10 della sentenza) già si lasciasse intendere che siffatta responsabilità non poteva ritenersi esclusiva in forza della locuzione “… anche se non integralmente, per quanto detto sul concorso di colpa
del conducente della Suzuki” – altresì individua una diretta quota di corresponsabilità
dello stesso nel verificarsi della collisione sottolineando, poche righe prima di Pt_2
quelle appena ritrascritte, “la condotta imprudente di , che pur Controparte_5
essendo nelle condizioni di avvistare il cane e di poter tempestivamente rallentare non
lo ha fatto”.
Ma se ciò è vero, ne consegue allora che la fattispecie all'esame di questa Corte non può
essere esclusivamente sussunta nell'ambito di operatività dell'art. 2052 cc, dovendosi anche tenere conto del fatto che lo scontro dei veicoli è stato in parte determinato dalla responsabilità di uno dei due conducenti che non risulta aver posto in essere la necessaria attenzione alla guida nel momento in cui l'animale si immetteva sulla carreggiata, ciò che, escludendo l'essersi in presenza di un caso fortuito da solo in grado di provocare l'evento, che ben avrebbe invece potuto essere evitato ove il ER
pagina 30 di 63 avesse rispettato le norme dettate dal C.d.S., rende allora certamente applicabile il disposto di cui all'art. 141 C.d.A..
Il che, tra l'altro, trova piena conferma nel più recente orientamento assunto dalla
Suprema Corte in subiecta materia, in forza del quale è stato ben precisato che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 cc, comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato conseguendone che il conducente del veicolo deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso,
ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre incombe al proprietario dell'animale la dimostrazione del caso fortuito (Cass. 21.6.24 n. 17253).
Con l'ulteriore chiarimento, poi, che la presunzione di responsabilità a carico del conducente concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale,
ma non prevale su questa, sicché:
- se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro,
- se, invece, se entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità,
pagina 31 di 63 - se, infine, nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (Cass. 10.11.23 n. 31335).
Circostanza, quest'ultima, appunto verificatasi nel caso in esame.
Al che pertanto, in accoglimento del gravame, consegue la necessità di modificare sul punto la pronuncia di primo grado disponendosi la condanna solidale di e CP_1
di al risarcimento dei danni già liquidati in sentenza a favore di Controparte_3
, per i danni fisici subiti quale terza trasportata. Parte_1
3.2 Con la seconda ragione di gravame gli appellanti si dolgono della decisione del giudice di prime cure di condannare il al risarcimento della sola metà del _3
danno patito laddove è, al contrario, pacifico che la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, i quali sono nel caso di sinistro stradale i responsabili dello scontro nei confronti del terzo trasportato, ben possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i vari responsabili, e ciò a prescindere dai rispettivi titoli di responsabilità.
Il motivo è fondato.
Costituisce invero principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cc richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni pagina 32 di 63 dei responsabili o delle norme violate (Cass. 13.1.15 n. 286).
E tale principio è stato anche recentissimamente confermato proprio con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella ivi esaminata, avendo la Suprema Corte
avuto modo di precisare che il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile, in virtù
del principio generale della solidarietà fra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 cc, essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale
causa petendi della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali (Cass.
13.11.24 n. 29336).
Tanto da essersi poi affermato, quale corollario di tale principio (Cass. 29.4.06 n.
10042), che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone il giudice del merito adito dal danneggiato può
e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, specificandosi:
- che, allorché il presunto autore di un fatto illecito, convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore, si limiti a negare la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, il medesimo non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice,
- che, viceversa, affinché tali argomentazioni vengano ad integrare, ai sensi degli artt.
pagina 33 di 63 99 e segg. cpc, delle vere e proprie domande nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale è, invece, indispensabile che egli richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda,
non può essere introdotta per la prima volta in giudizio nel grado di appello.
Né, a contrario, può fondatamente desumersi la tardività della formulazione della relativa domanda operata da parte della odierna appellante solo in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che, secondo la Suprema Corte (Cass. 15.2.24 n. 4204)
l'estensione automatica della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti di un terzo chiamato in causa dipende unicamente dalla presenza di un rapporto sostanziale identico tra il convenuto e il terzo rispetto a quello invocato dall'attore sicché, se il convenuto sostiene di non essere il vero legittimato passivo e chiama un terzo indicandolo come tale, la domanda si estende automaticamente a quest'ultimo e il giudice può emettere una pronuncia di condanna nei suoi confronti anche senza una specifica richiesta dell'attore, evitando qualsiasi vizio di extrapetizione. Ciò che appunto avviene nella fattispecie ove la compagnia assicurativa,
convenuta in giudizio in ragione della addebitabilità del sinistro al suo assicurato, ha negato ogni responsabilità imputandola viceversa al proprietario del cane.
Sicché, in accoglimento di tale motivo di gravame, deve modificarsi la sentenza di
Con primo grado nel senso di riconoscere a il diritto ad ottenere dal Parte_1
pagina 34 di 63 il completo risarcimento dei danni fisici direttamente patiti quali trasportata, da _3
quantificarsi, giusta i conteggi compiuti nell'ambito della sentenza di primo grado, che sotto tale profilo non è stata oggetto di gravame, nell'importo di € 102.137,71, con condanna del danneggiante al versamento della relativa somma.
E stante la già disposta manleva del da parte di , _3 Controparte_4
deve anche disporsi che quest'ultima sia tenuta a tenerlo indenne di tale ulteriore cifra,
sempre al netto della pattuita franchigia di € 100,00, non essendovi problemi di rispetto del massimale, in quanto fissato nell'importo di € 1.500.000,00 per sinistro.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza gli originari attori lamentano il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, dal momento che, agli atti di causa, non risultava in realtà dimostrato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del e nemmeno vi era Pt_2
certezza che, in presenza dell'uso dei sistemi di ritenzione, il medesimo non avrebbe riportato le gravi lesioni in concreto subite, dovendosi semmai, nel dubbio, optare per una limitazione assai minore della quota delle stesse ascrivibile alla denunciata violazione delle norme di sicurezza.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo – una volta ricordato come l'art. 172 C.d.S. abbia elevato l'uso delle cinture di sicurezza ad un vero e proprio obbligo, sottraendolo alla sfera di una mera facoltà rimessa alla scelta dell'interessato ed altresì sottolineato che la relativa eccezione, comunque rilevabile d'ufficio in quanto sussumibile nella ricostruzione del fatto storico, è stata tempestivamente sollevata dalle difese del e di _3
– vale notare come l'esito delle prove orali assunte nel corso Controparte_4
pagina 35 di 63 del giudizio di primo grado induca a ritenere debitamente provata la circostanza relativa al mancato uso dei sistemi di ritenzione giacché i testi oculari del sinistro hanno riferito di aver notato la presenza del incosciente a terra, immediatamente dopo il Pt_2
verificarsi della collisione, ciò che si può unicamente spiegare con la proiezione del corpo della vittima, non trattenuto dalle cinture di sicurezza, al di fuori della vettura, a causa della violenza dell'impatto.
In particolare:
- il teste pur dichiarando di non aver “visto alcuno volare fuori dai veicoli Tes_18
coinvolti”, ha comunque ricordato che, non appena fermatosi e sceso a terra, aveva
“visto tra i due cofani delle macchine coinvolte nel sinistro un uomo a terra”,
precisando poi “che i due cofani dei veicoli coinvolti non erano attaccati dopo il
frontale, erano tra loro distanziati e in mezzo c'era questo uomo a terra”,
- mentre il teste pur chiarendo anch'egli di non avere “una chiara memoria Tes_3
visiva di qualcuno che si stato sbalzato fuori da un'auto”, ha a propria volta specificato di “non aver visto nessuno scendere volontariamente dalla Suzuki: la
IGnora era intrappolata nella Suzuki e il IGnore, , l'ho visto a terra steso Pt_2
che rantolava, non era cosciente, lo dico perché egli non ha risposto ai miei
solleciti; l'ho chiamato e gli ho posato sopra una mano senza agitarlo, ma lui non
ha risposto”, poi specificando di avere rinvenuto il “fuori della sua auto, Pt_2
verso il lato sinistro della strada, sempre dando le spalle a PA e guardando
verso RE, vicino alla parte posteriore della sua vettura”.
Siffatte circostanze, già di per sé estremamente IGnificative poiché inspiegabili laddove il avesse avuto allacciata la cintura di sicurezza, sono poi state a loro volta Pt_2
pagina 36 di 63 definitivamente confermate dalle risultanze della CTU medica la quale ha avuto modo di rilevare che “tra le lesioni patite (dal n.d.s.) vi è una tetraplegia da lesione Pt_2
midollare. Una lesione di questo tipo prevede la sezione immediata del midollo spinale
con impossibilità alla trasmissione dell'impulso nervoso dal SNC (encefalo) ai
muscoli”, sicché “è biologicamente impossibile che una persona con una sezione del
midollo spinale possa muovere gli arti. Ne consegue che è impossibile che il periziando
possa essere uscito autonomamente dall'abitacolo, una volta che la lesione si sia
realizzata. Da questo discende che necessariamente è stato proiettato passivamente al
di fuori dell'abitacolo e questo si può essere realizzato solo per il mancato uso o per il
mancato funzionamento dei sistemi di ritenzione”.
E ciò tanto più ove si consideri che, in quel momento, come esplicitato in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, il medesimo era anche “privo di coscienza per
concomitante trauma cranico grave”, a sua volta causato proprio dal mancato utilizzo del sistema di ritenzione.
Con l'ulteriore precisazione che “necessariamente per la tipologia di lesioni
realizzatasi, il non uso delle cinture di sicurezza è in nesso di causa con la produzione
delle stesse” le quali “si sono, quindi, prodotte da un lato per il realizzarsi
dell'incidente e quindi l'estrinsecazione di notevole energia cinetica, dall'altro per la
mancata protezione da tale stimolazione dinamica che le cinture di sicurezza avrebbero
causato”. Tanto è vero che, se è pur impossibile determinare con esattezza “quali
sarebbero state le lesioni qualora il periziando fosse stato regolarmente cinturato”,
giacché “anche i soggetti che vengono ritenuti correttamente dalle cinture di sicurezza
possono sviluppare delle lesioni gravi anche mortali”, è peraltro altrettanto evidente che pagina 37 di 63 “la frequenza con cui ciò si realizza è estremamente inferiore nei soggetti con cinture”
sicché, nel caso di specie, può ragionevolmente ipotizzarsi che, in caso di rispetto del disposto dell'art. 172 C.d.S., “delle lesioni vi sarebbero state” ma “di possibile entità
vicina a quelle del trasportato” e ciò anche poiché le fotografie del mezzo incidentato acquisite in causa consentono di affermare che lo spazio dell'abitacolo, nella parte occupata dal risultava in gran parte risparmiato dalla collisione. Pt_2
Mentre è del tutto evidente che proprio la proiezione del corpo dello sventurato conducente al di fuori della vettura era tale da dare adito al verificarsi delle lesioni assai più gravi da lui patite, rispetto a quelle subite dalla trasportata.
Dovendosi, da ultimo, anche considerare:
- che l'assenza di lesività a carico degli organi contenuti nella cavità toracica ed addominale depone a sua volta per il mancato uso delle cinture, dal momento che
“le lesioni toraciche e addominali sono ampiamente frequenti nei soggetti con
cinture di sicurezza allacciate”,
- che, secondo gli studi più recenti, “il tasso di LM (lesione midollare n.d.s.) era
0,027 ± 0,005% negli occupanti con cintura e 0,145 ± 0,028% negli occupanti senza
cintura, con un'efficacia dell'81% dell'uso della cintura nel ridurre la Lesione
Midollare”.
Siffatte considerazioni, poi, non risultano smentite nemmeno dagli esiti della CTU
dinamica redatta dall'ing. , il quale, se da un lato ha avuto modo di notare Per_8
come:
- “il cristallo anteriore, seppure danneggiato, risulta ancora in posizione e quindi si
può escludere l'espulsione del corpo da tale lato”,
pagina 38 di 63 - “il finestrino laterale anteriore sinistro (quello prossimo al IG. ) … risulta Pt_2
rotto dall'esterno verso l'interno” conseguendone che “anche tale rottura … non
appare comunque compatibile con l'eventuale sfondamento dello stesso da parte del
conducente in esito all'urto”,
- “il movimento di rotazione del veicolo A prodotto dall'urto con il veicolo B, avrebbe
determinato, nel caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del
, la proiezione del corpo del conducente verso la parte anteriore destra del Pt_2
veicolo e non verso sinistra”,
- le condizioni del finestrino laterale anteriore destro “non sono valutabili con
certezza con la documentazione fotografica disponibile, in quanto la parte laterale
destra dell'abitacolo è stata tagliata dai soccorritori (presumibilmente quantomeno
per estrarre la IG.ra ) prima dell'effettuazione delle riprese fotografiche”, Pt_1
- in sintesi, pertanto, “gli elementi disponibili risultano potenzialmente coerenti con il
mancato impiego delle cinture di sicurezza, mentre non sono disponibili elementi
tecnici a supporto dell'espulsione del corpo”,
ciò nonostante, d'altro lato, ha pure doverosamente evidenziato che “nelle fotografie …
del mezzo scattate sul luogo del sinistro, la cintura di sicurezza del IG. appare Pt_2
in posizione di riposo, mentre, qualora impiegata e correttamente funzionante, per
effetto del violento urto risulterebbe lecito trovarla srotolata” e quindi di affermare che siffatta circostanza “rende teoricamente non escludibile che si sia verificata
l'espulsione del corpo a seguito dell'urto (circostanza che si sarebbe invece potuta
escludere nel caso di cinture indossate)”.
Tanto da aver da ultimo concluso affermando che “le valutazioni formulate (in
pagina 39 di 63 relazione all'utilizzo dei sistemi di ritenuta e all'eventuale espulsione) non possono
tuttavia essere considerate certe: ulteriori e diversi elementi potrebbero emergere dagli
accertamenti svolti nell'ambito della consulenza tecnica disposta in materia medico-
legale”, i quali, come si è più sopra evidenziato, hanno peraltro fornito elementi del tutto dirimenti a conferma della tesi, da ritenersi a questo punto accertata senza margine di incertezza, del mancato utilizzo delle cinture e della conseguente proiezione del corpo del al di fuori della vettura in conseguenza dell'urto. Pt_2
Dovendosi, in proposito, altresì osservare come la dedotta improbabilità della espulsione del ER dal proprio veicolo non risulti comunque del tutto convincente,
anche a prescindere da quanto notato dal CTU medico-legale, giacché:
- da un lato, il CTU dinamico ha escluso la proiezione del corpo del dal Pt_2
finestrino laterale anteriore sinistro sulla base della considerazione che esso risulterebbe rotto verso l'interno poiché dei frammenti di vetro si trovavano presenti sul sedile del conducente, senza peraltro verificare se altri si fossero trovati anche al di fuori della vettura e senza, poi, nemmeno considerare che la presenza dei menzionati frantumi ben poteva essere dovuta alla rotazione destrorsa impressa al veicolo dall'urto ovvero provenire dal cristallo anteriore, pure esso gravemente lesionato, come ben desumibile dalla visione delle fotografie allegate all'elaborato peritale,
- d'altro lato, non si è nemmeno verificata la possibilità che il sia stato Pt_2
sbalzato fuori della vettura attraverso la portiera destra anteriore, totalmente scardinata, sebbene appunto venisse precisato che la roto-traslazione verso destra del veicolo ben avrebbe potuto sospingere il corpo del in tale direzione. Pt_2
pagina 40 di 63 Sicché, in conclusione, risultando appurato:
- in maniera incontrastabile sia che il non indossasse al momento del fatto le Pt_2
cinture di sicurezza sia che, dopo l'urto, sia stato proiettato al di fuori del proprio veicolo,
- ed in misura maggiormente probabile che non che la particolare gravità delle lesioni riportate sia riconducibile alle circostanze appena sopra accertate,
non residuano motivi per accogliere tale motivo di gravame.
3.4 Venendo allora all'esame dei primi due motivi di gravame del si nota Pt_2
come con essi sia contestata invece la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di imputargli una corresponsabilità nella causazione del sinistro osservandosi che, a fronte dell'operare della presunzione di colpa sancita dall'art. 2052 cc, sarebbe stato esclusivamente onere del , per sgravarsi di ogni addebito a suo carico, di _3
dimostrare la sussistenza di un caso fortuito ovvero l'intervento di un fattore esterno dotato dei caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità.
Censura inoltre l'erronea applicazione dell'art. 1127 cc osservando che esso presuppone una colpa nella condotta del danneggiato, peraltro non rinvenibile nella fattispecie, ove egli marciava ad una velocità di 70 km/h in presenza di un limite di velocità di 90 km/h,
in assenza dei presupposti di applicabilità del quarto comma dell'art. 141 C.d.S., il quale si riferisce alla presenza di un animale spaventato.
Osserva, altresì, non esservi alcuna certezza in merito al momento in cui il cane avrebbe attraversato la strada, ciò che ulteriormente impedirebbe di potergli attribuire alcuna colpa nel mancato tempestivo avvistamento dell'animale e nella omessa adozione di un idoneo rallentamento della propria andatura di marcia.
pagina 41 di 63 Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, avuto riguardo al riparto degli oneri probatori tra il ed Pt_2
il in merito alla verificazione del sinistro, vale innanzi tutto richiamare _3
quanto già dedotto sub 3.1 in merito all'ipotesi di concorso fra le presunzioni di responsabilità rispettivamente stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale dagli artt. 2054 e 2052 cc, ricordandosi appunto che esse risultano dotate di pari efficacia, con susseguente necessità di valutare, caso per caso, e,
senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.
Sicché incombe sia al conducente del veicolo sia al proprietario dell'animale l'onere di vincere le presunzioni che li riguardano, dimostrando:
- il primo, non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela, oltre che la natura imprevedibile della condotta dell'animale,
- il secondo l'esistenza del caso fortuito preso in considerazione dall'art. 2052 cc
(Cass. 21.6.24 n. 17253).
Conseguendone allora l'infondatezza della tesi, sostenuta con l'appello, secondo la quale sarebbe esclusivamente spettato al per sgravarsi di ogni _3
responsabilità, di dimostrare la sussistenza del caso fortuito.
Sotto un secondo profilo, deve invece osservarsi come, in effetti, sebbene il proprietario del cane non sia riuscito a vincere la presunzione posta a suo carico dall'art. 2052 cc,
nemmeno il peraltro sia stato in grado di superare quella disciplinata dal Pt_2
secondo comma dell'art. 2054 cc.
pagina 42 di 63 In proposito, infatti, non basta certamente, per un verso, il dedurre di non aver superato i limiti di velocità fissati nella zona in 90 km/h, mantenendo una andatura stimata dal
CTU dinamico in circa 70 km/h, poiché il rispetto del disposto dell'art. 142 C.d.S. non esime il conducente dall'osservanza di quanto a sua volta stabilito dal precedente art. 141 C.d.S, il quale prescrive, nei primi due commi, l'obbligo:
- di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche,
allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione,
- di conservare il controllo del proprio veicolo così da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, e specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile,
siccome espressamente previsto dal quinto comma dell'art. 142 C.d.S., il quale precisa che in tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano comunque fermi gli obblighi stabiliti dalla norma precedente.
E ciò anche considerando, quale aspetto tutt'altro secondario, che quel giorno pioveva,
ciò che avrebbe dovuto indurre l'odierno appellante a moderare ulteriormente la velocità, essendo ben noto che in caso di asfalto bagnato gli pneumatici tendono a perdere aderenza consentendo una frenata meno pronta del solito.
Mentre, per altro verso, l'esame delle deposizioni testimoniali e delle risultanze della
CTU dinamica induce poi a ritenere che al ER sia effettivamente imputabile una pagina 43 di 63 apprezzabile corresponsabilità nel verificarsi della collisione ove si consideri che lo stesso ben risultava in grado, nelle specifiche condizioni di tempo e di luogo, di avvedersi della presenza dell'animale e di moderare quindi, per tempo, la velocità del proprio automezzo.
Ed invero, esaminando le deposizioni rese in udienza dai testi si nota come:
- , conducente della Opel che transitava in direzione da RE verso Testimone_2
PA e contro cui veniva a schiantarsi la Suzuki del abbia avuto modo Pt_2
di precisare di aver visto un cagnolino a circa 50-100 mt. di distanza davanti a lui,
che entrava sulla strada raggiungendo la semicarreggiata sulla quale stava transitando e poi tornava indietro da dove era partito, lì dove vi è un fossato e si trovano alcune villette, dopo di che si verificava la collisione,
- diretto a RE e conducente del mezzo che seguiva quello del Testimone_3
abbia a propria volta chiarito che il cane ha attraversato la strada dal ciglio Pt_2
sinistro della strada in direzione di quello destro, così ponendosi all'interno della semicarreggiata su cui stava transitando la Suzuki.
Dalle quali dichiarazioni si evince allora che il movimento del cane è stato tutt'altro che repentino e imprevedibile poiché il medesimo inizialmente, a quanto riferito dal
, aveva invaso la semicarreggiata di pertinenza dei veicoli diretti verso PA Tes_2
(e cioè la Opel), provenendo dal lato opposto, ed era poi ritornato sui propri passi,
quando era avvistato anche dallo sebbene in parte coperto nella visuale dalla Tes_3
sagoma della Suzuki che lo precedeva, venendo nuovamente ad invadere la semicarreggiata di pertinenza dei veicoli diretti verso RE (e cioè la Suzuki).
Circostanze queste a loro volta confermate dalle stesse manovre poste in essere in quel pagina 44 di 63 frangente dalla Suzuki che dapprima sbandava verso destra, presumibilmente a seguito dell'avvistamento del cane all'altezza della linea di mezzeria, nel tentativo di evitarlo senza intromettersi nell'opposta corsia di marcia, e poi correggeva la sterzata a sinistra,
molto probabilmente a causa del fatto che l'animale proseguiva la propria corsa verso il ciglio destro della strada (guardandola secondo la prospettiva del al fine di Pt_2
raggiungere l'abitazione del padrone ubicata al civico n. 136 (ben riportato nelle planimetrie redatte dal CTU dinamico).
Pertanto, ove il conducente della Suzuki avesse prestato debita attenzione nella guida ben avrebbe dovuto e potuto accorgersi della presenza dell'animale, che in quel frangente stava scorrazzando da un lato all'atro della strada, con ampio anticipo rispetto al momento della frenata, poi posta bruscamente in essere solo all'ultimo momento e tale da comportare la perdita di controllo del mezzo giacché non si era debitamente proceduto a rallentarne l'andatura per tempo.
E d'altronde, sul punto, anche il CTU dinamico conferma che il cane – pur ove avesse iniziato l'attraversamento direttamente dal lato sinistro, e cioè sulla base di una ipotesi ricostruttiva meno favorevole al suo avvistamento da parte del – sarebbe stato Pt_2
visibile ad almeno 50 mt. di distanza, ciò che avrebbe lasciato a quest'ultimo una fase di risposta di 2.6 sec. che, detratto il tempo psicotecnico di reazione di 1 sec., avrebbe comunque consentito di attuare una frenata della durata di 1.6 sec., tale da diminuire l'andatura del mezzo da 70 km/h a 41 km/h.
Alla quale velocità anche un'improvvisa azione sullo sterzo per evitare l'animale avrebbe permesso al conducente della Suzuki di mantenere il controllo del proprio veicolo e, quindi, di evitare la collisione.
pagina 45 di 63 E ciò anche dovendosi considerare che le valutazioni del CTU sono state compiute tenendo conto dell'inizio dell'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale a
50 mt. di distanza dalla Suzuki – e cioè di un fatto immediatamente idoneo a costituire una grave situazione di pericolo per la circolazione alla quale doveva reagirsi immediatamente – e non della semplice presenza dell'animale fermo a bordo strada,
risultando quindi ultronea alla decisione ogni valutazione dell'effettiva portata ed applicabilità alla fattispecie del quarto comma dell'art. 141 C.d.S..
Conclusioni queste che risultano poi ancora più vere laddove si debba ritenere, come appare maggiormente presumibile alla luce delle deposizioni testimoniali sopra richiamate, che in realtà il cane, prima di ritornare sui suoi passi da sinistra verso destra
(per chi si dirige a RE), avesse già in precedenza attraversato l'intera carreggiata in senso contrario, poiché in tal caso il tempo di avvistamento dell'animale sarebbe stato necessariamente ancora maggiore, con ulteriori e più ampie possibilità di rallentamento della velocità della propria vettura da parte del Pt_2
Sicché, in conclusione, non avendo nessuno dei due soggetti coinvolti nel verificarsi del sinistro raggiunto la relativa prova liberatoria, la responsabilità della causazione di esso non può che venire a gravare su ciascuno di essi in pari misura (Cass. 10.11.23 n.
31335), conseguendone la correttezza sul punto della pronuncia di primo grado.
3.5 Con la terza ragione di gravame il contesta inoltre essergli stato addebitato Pt_2
il mancato uso delle cinture asserendo non sussistere sufficienti elementi di prova per formulare siffatta affermazione, dal momento che:
- nessuno dei testi lo aveva visto sbalzato al di fuori del veicolo,
- le conclusioni raggiunte sul punto dal consulente dinamico e dal consulente medico-
pagina 46 di 63 legale divergevano totalmente,
- i vestiti da lui indossati non risultavano in alcun modo rovinati,
- al momento dell'arrivo dei soccorsi indossava ancora gli occhiali,
- non si poteva escludere che, in ipotesi di scontro frontale, lesioni cervicali si potessero produrre anche a carico di un soggetto cinturato.
Il motivo è infondato.
Ogni questione relativa a siffatta problematica è stata invero ampiamente esaminata nel paragrafo 3.3, ove sono state esposte tutte le ragioni cogenti in forza delle quali si è
ritenuto del tutto impossibile ipotizzare, in quanto contrario alle leggi della scienza medica, che il abbia potuto scendere da solo dalla vettura dopo l'urto, rispetto Pt_2
alle quali valutazioni nulla aggiungono elementi del tutto trascurabili e di minima valenza probatoria, oltre che in realtà indimostrati in maniera specifica, quali quelli relativi allo stato dei vestiti indossati dal danneggiato al momento del sinistro ed al fatto che venisse rinvenuto indossando ancora o meno gli occhiali.
3.6 Con il quarto motivo di appello il si lamenta dell'errata quantificazione del Pt_2
risarcimento riconosciutogli a ristoro delle lesioni fisiche e del danno non patrimoniale,
affermando che una corretta applicazione dell'art. 1227 cc non avrebbe potuto condurre alla rimodulazione delle lesioni tale da ipotizzare quali esse sarebbero state se avesse indossato le cinture ma semmai, solamente, ad una riduzione percentuale dell'entità
monetaria del risarcimento dovuto, calcolato da un lato sulla base delle lesioni effettivamente subite e dall'altra sulla sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro, e ciò poiché nessuna certezza sussisteva, secondo quanto dichiarato dalla stessa
CTU medico-legale, in merito al tipo ed alla gravità delle lesioni che egli avrebbe subito pagina 47 di 63 qualora avesse indossato le cinture di sicurezza.
Il motivo è infondato.
In proposito va, invero, innanzi tutto ricordato come, in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implichi la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo dei quali volto ad identificare, in applicazione del criterio probatorio del
“più probabile che non”, il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, nesso che è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p.,
per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili,
- il secondo, diretto invece ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cc e seguenti (Cass. SS.UU. 11.1.08 n. 576 e Cass. 17.9.13 n. 21255).
Opinato allora che nel caso di specie non risulti dubbio il concorrere del fatto del proprietario del cane nella causazione del sinistro assieme alla condotta imprudente del va anche sottolineato come, ai sensi dell'art. 1227 cc, si debba allora Pt_2
verificare entro che limiti il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno, giacché il risarcimento deve essere diminuito sia secondo la gravità della colpa sia in base alla entità delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 48 di 63 Essendo stato sul punto assai autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte, con una recentissima pronuncia, che l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce peraltro il frutto di un procedimento logico e non matematico, come tale insuscettibile di giustificazione analitica,
conseguendone che colui il quale si dolga in sede del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono (Cass.
9.5.24 n. 12676).
Ora, dal momento che nel caso di specie il Tribunale di Venezia si è rifatto, per giungere alla propria decisione in merito, alle conclusioni della CTU medico-legale, la quale aveva ben evidenziato alle pag. 46 e 47:
- che le lesioni patite dal si sono necessariamente prodotte nel contesto Pt_2
della proiezione, o nella fuoriuscita o nell'impatto col terreno, appunto causata dal mancato allacciamento delle cinture di sicurezza,
- che la frequenza con cui i soggetti che si avvalgono dei sistemi di ritenzione possano contrarre gravi lesioni, anche mortali, è estremamente inferiore a quella riscontrabile nei soggetti che invece non li utilizzano,
- che nella fattispecie lo spazio vitale riservato al conducente all'interno dell'abitacolo non pareva essere stato particolarmente compresso (di tal che, opina il collegio, se lo stesso non fosse stato sbalzato fuori della vettura ci sarebbero state buone probabilità di non subire lesioni particolarmente invalidanti),
- che d'altronde il passeggero seduto al suo fianco aveva riportato lesioni di un certo rilievo ma comunque contenute nei limiti di postumi stimati in misura pari al 22%,
pagina 49 di 63 - che, pur essendo impossibile stabilire quali danni avrebbe effettivamente riportato il periziando qualora avesse indossato le cinture, trattandosi di un evento ipotetico non realizzatosi in concreto, ciò nonostante si poteva ritenere ragionevole l'affermazione secondo cui si sarebbero prodotte a carico del medesimo delle lesioni di entità non dissimile da quelle subite dal trasportato,
- che, in base alla letteratura medica più recente l'uso della cintura di sicurezza presenta efficacia nel ridurre le lesioni midollari nell'81% dei casi,
ritiene questa Corte che la predetta decisione, concretatasi nel riconoscere al conducente il risarcimento di un danno di pari entità di quello patito dal passeggero risulti ampiamente motivato in maniera del tutto condivisibile, dovendosi altresì sottolineare la correttezza del ragionamento così svolto in relazione al fatto che, nella fattispecie, si verte in ipotesi di scontro frontale solo parzialmente eccentrico che è venuto ad interessare i sedili anteriori della Suzuki in maniera non molto dissimile tra loro e,
semmai, con una maggiore incidenza nei confronti del lato passeggero che, come ben risulta dall'esame delle fotografie del mezzo incidentato, risulta essere stato attinto dall'urto in maniera maggiore e certamente più violenta.
Ciò che comporta l'infondatezza della tesi sostenuta dal Pt_2
3.7 Con la quinta ragione di gravame viene contestato l'omesso riconoscimento della personalizzazione, esclusa dal Tribunale di Venezia perché ritenuta compresa nella parte di danno eccedente i 22 punti percentuali, laddove al contrario, secondo l'appellante, doveva rimarcarsi come egli avesse in realtà patito lesioni permanenti quantificabili nella misura del 90%, a fronte delle quali era conseguito il totale sconvolgimento dell'intera sua vita, comprensivo del fallimento del matrimonio, della pagina 50 di 63 quasi totale perdita di rapporti con i figli e della necessità di dipendere nuovamente dai propri genitori in ogni momento della sua giornata. Osserva inoltre apparire ingiustificabile che il danno morale sia stato liquidato ritenendolo moderato, laddove al contrario la CTU lo aveva qualificato di grado elevato.
Il motivo è infondato.
Alla luce di quanto appena esposto nel paragrafo 3.6, infatti, il danno risarcibile in favore dell'appellante è pari ai postumi determinati nella misura del 22% e non, invece,
del 90%, rispetto ai quali soli viene dedotto l'intero sconvolgimento delle abitudini di vita e la presenza di una sofferenza morale particolarmente acuta.
Sicché, non essendo nemmeno allegato quali sarebbero le ragioni per cui la personalizzazione ed un danno morale particolarmente elevato dovrebbero essere riconosciuti in presenza di lesioni risarcibili nella minore ed assai più contenuta misura del 22%, la doglianza non può essere accolta.
3.8 Con il sesto motivo di appello viene poi impugnata la statuizione relativa all'omesso risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale, sottolineandosi che l'attività di consulenza svolta dallo era risultata Controparte_7
opportuna e necessaria, sia in ragione della propria necessità di avvalersi di un soggetto professionalmente preparato per comprendere come muoversi in un caso oltremodo complesso e valutare come tutelare i propri diritti, sia in considerazione del fatto che allo studio era stata demandata tutta l'attività di reperimento della documentazione necessaria a provare le molteplici voci di danno e di coordinamento dell'attività dei vari professionisti che si erano dovuti occupare del caso.
Il motivo è fondato.
pagina 51 di 63 Come ben noto, invero, secondo la Suprema Corte, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento dei pregiudizi patiti, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il solo fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Cass. 21.1.10 n. 997).
Il che può appunto essere affermato nel caso di specie, apparendo legittimo che l'interessato, vittima di un gravissimo infortunio e privo delle relative conoscenze tecniche, si sia rivolto ad un soggetto esperto della materia al fine di far valere le proprie ragioni nei confronti delle controparti, essendo stato ben precisato che la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e,
comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo, mentre al di fuori di tali limiti la relativa attività non rientra nella previsione dell'art. 2231 cc e dà
quindi diritto a compenso in favore di colui che la esercita (Cass. 30.5.06 n. 12840).
Tale spesa, peraltro, può essere unicamente riconosciuta nei limiti della sua congruità
con l'attività effettivamente svolta e con il valore delle somme oggetto del risarcimento effettivamente spettante al rispetto ai quali indici appare liquidabile l'importo Pt_2
pagina 52 di 63 di € 5.000,00, già ad oggi rivalutato, da risarcirsi nella misura della metà, pari ad €
2.500,00, una volta tenuto conto della quota di corresponsabilità del danneggiato nel verificarsi dell'evento lesivo.
3.9 Con la settima e l'ottava ragione di gravame si critica il mancato ristoro delle spese relative alle consulenze fornite nella fase stragiudiziale dal dr. in ambito Per_5
medico-legale e dall'ing. in ambito dinamico, necessariamente sostenute al fine CP_8
di individuare l'esatta dinamica del sinistro e di comprendere l'entità dei danni patiti così da modulare in maniera appropriata le proprie richieste risarcitorie.
Anche tali motivi sono fondati.
In proposito va infatti rilevato vertersi in ipotesi di prestazioni resesi necessarie al fine di far valere le proprie ragioni nel successivo giudizio di merito, relativamente alle quali i giudici di legittimità hanno affermato trattarsi di conseguenza normale e regolare del fatto illecito della quale il giudice del merito deve tenere conto in sede di liquidazione del danno (Cass. 22.6.82 n. 3803).
Valutazione questa condivisa dal collegio nel presupposto che siffatta attività:
- per un verso risulta in effetti necessaria a consentire al soggetto danneggiato la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite,
- per altro verso, quanto meno con riguardo alla CTU medico-legale, pare addirittura sollecitata, sia pure in maniera implicita, dal tenore del secondo comma dell'art. 148
C.d.A., ove si precisa che la domanda risarcitoria deve contenere i dati relativi all'entità delle lesioni subite ed essere accompagnata da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, al fine appunto di consentire all'assicurazione di formulare una congrua e motivata offerta pagina 53 di 63 risarcitoria.
Di tal che appare oggettivamente arduo affermare che le medesime risultino in linea di massima ridondanti o superflue – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero talmente infondate da aver costituito motivo di ostacolo,
anziché di ausilio, alla definizione della controversia – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato.
Né a contrario vale sostenere che il rimborso non sia dovuto giacché la spesa sostenuta non sarebbe documentata dall'emissione di idonea fattura, dovendosi ricordare che l'esistenza del danno non viene meno per il solo fatto che la parte non abbia ancora provveduto al relativo pagamento, poiché quest'ultima risulta comunque obbligata ad esso ove la prestazione sia stata eseguita, ciò che non è dubbio nella fattispecie.
Tanto premesso, devono allora riconoscersi in favore della parte danneggiata le spese:
- della CTP dinamica, pari ad € 2.156,96, le quali appaiono congrue rispetto ai prezzi di mercato,
- della CTP medica, peraltro diminuite entro i più congrui limiti di € 2.400,00 oltre
IVA per l'elaborato predisposto nell'ambito della fase stragiudiziale e di € 2.000,00 oltre IVA per l'attività di consulenza prestata durante l'esperimento della CTU,
tenuto conto che al CTU, il quale svolgeva un compito assai maggiore comprensivo della stesura di un corposo elaborato peritale, veniva liquidato l'importo di €
3.500,00 oltre IVA, e così per un totale complessivo già ivato di € 5.368,00.
Le predette somme non sono peraltro oggetto di rivalutazione dal momento che i relativi pagamenti non risultano ancora essere avvenuti e vanno risarcite nella misura della metà, pari ad € 3.762,48 in ragione della percentuale di corresponsabilità nella causazione dell'evento lesivo addebitabile al danneggiato stesso.
pagina 54 di 63 3.10 Con il nono motivo d'appello viene quindi biasimata la scelta di non riconoscere il risarcimento delle spese sostenute, per un totale di € 25.293,36 in relazione all'acquisto di una vettura usata allestita per il trasporto dei disabili, in assenza della quale l'appellante non sarebbe in grado di recarsi alle visite mediche di routine ed alle necessarie fisioterapie.
Il motivo è infondato.
Ed invero, sebbene non sia revocabile in dubbio che l'appellante, a seguito dell'incidente in cui era rimasto coinvolto, abbia acquistato una vettura usata debitamente allestita per il trasporto dei disabili, è altrettanto innegabile che a ciò si sia dovuto provvedere in relazione a lesioni fisiche patite nella misura del 90% che, però,
vanno addebitate alla controparte nei ben più ristretti limiti di postumi permanenti pari al 22%, rispetto ai quali nessuna necessità vi sarebbe stata di dare corso all'acquisto in questione. Di conseguenza, non ravvisandosi l'esistenza di un nesso eziologico tra i danni effettivamente arrecati dal al e la necessità di munirsi di un _3 Pt_2
nuovo mezzo di trasporto, viene anche meno la possibilità di riconoscere il rimborso della relativa spesa.
3.11 Con la decima e l'undicesima ragione di gravame si mette in discussione la decisione di non ristorare le spese già sostenute per il rifacimento del bagno, resosi necessario per adeguarlo alle sue nuove eIGenze, e quelle da sostenersi per l'acquisto di una nuova abitazione compatibile con le sue gravi disabilità, non potendo egli continuare ad avvalersi, in futuro, dell'immobile di proprietà della madre che, alla morte di questa, cadrà necessariamente in successione con gli altri due fratelli.
Anche tali ragioni di censura non si manifestano accoglibili in forza del ragionamento pagina 55 di 63 appena esposto nel paragrafo precedente, essendo evidente che le spese in questione si riferiscono a lavori e ad acquisti che trovano la loro giustificazione unicamente nella particolare gravità delle lesioni in concreto riportate dal danneggiato ma che, solo in misura assai minore, e non certo tale da provocare gli effetti che hanno reso necessari gli esborsi e la previsione di spese in oggetto, risultano poi effettivamente addebitabili alla controparte.
3.12 Con il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di appello la sentenza di primo grado viene invece contestata nella parte in cui ha ritenuto:
- per un verso, di non concedere il risarcimento delle spese di assistenza future,
peraltro discendenti dal suo stato di quasi totale infermità, e da stimarsi nell'importo mensile di € 1.026,34, per un totale presuntivo di € 369.482,40 parametrato su trent'anni di sopravvivenza,
- per altro verso, di non dover risarcire il danno da incapacità lavorativa specifica,
individuata dal CTU nella misura del 100%, da liquidarsi in € 142.616,00 a titolo di lucro cessante per il periodo intercorso tra il verificarsi del sinistro e la data di proposizione dell'appello, ed in € 493.173,26 per il periodo futuro, calcolati utilizzando il sistema della capitalizzazione dei redditi sulla base del coefficiente corrispondente all'età del danneggiato.
Anche tali motivi sono infondati per le medesime considerazioni già svolte nei paragrafi
3.10 e 3.11, alle quali pertanto ci si riporta integralmente senza doversi aggiungere nulla di ulteriore.
3.14 Con il primo motivo di appello subordinato, il richiede infine, in ipotesi Pt_2
di accoglimento delle domande principali, la riforma della sentenza impugnata nelle parti in cui il giudice di primo grado ha respinto le domande di mala gestio sia propria pagina 56 di 63 che impropria formulate nei confronti di , osservando che, già Controparte_4
prima del giudizio, la compagnia assicurativa era stata posta nelle condizioni di erogare quantomeno un acconto in suo favore.
Tale motivo deve ritenersi assorbito dalla circostanza che il risarcimento riconosciuto in suo favore all'esito del giudizio, complessivamente aumentato sino ad € 56.602,34 a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado operata da questa Corte,
risulta comunque contenuto entro i limiti del massimale di polizza, pari ad €
1.500.000,00, sicché nessun interesse concreto potrebbe vantare l'attore alla emissione di una qualsiasi pronuncia in proposito.
3.15 Con il primo motivo di appello incidentale VA Di OR contesta a propria volta la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha condannato il de cuius alla refusione delle spese di lite e di CTP in favore della , nonché al sostenimento Pt_1
delle competenze della CTU medico-legale, senza peraltro prevedere l'operatività in suo favore della manleva dovuta da . Controparte_4
Il motivo è fondato.
Come invero previsto dal disposto dell'art. 1917 “le spese sostenute per resistere
all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti
del quarto della somma assicurata” e, fra tali spese, rientrano innanzi tutto, quelle che la parte assicurata è tenuta a rifondere alla controparte all'esito della lite, comprese le competenze della CTU, essendo evidente che la costituzione e difesa dell'assicurato,
giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo pagina 57 di 63 di indennizzo.
3.16 Con il secondo motivo di appello incidentale la censura infine il capo _3
di sentenza in forza del quale è stata disposta la compensazione delle spese di lite fra il defunto e la propria compagnia assicurativa, nel presupposto dell'assenza di una controversia e quindi di una soccombenza fra i medesimi, laddove il terzo comma dell'art. 1917 cc prevede, al contrario, che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti di un quarto della somma assicurata.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, invero, è pacifico che nessun contrasto si è mai verificato tra la posizione assunta dalla e quella mantenuta dalla compagnia assicuratrice, la _3
quale non ha contestato l'operatività della polizza né in alcun modo posto in dubbio il diritto della assicurata alla manleva, ciò che esclude che la compagnia possa essere in alcun modo ritenuta soccombente rispetto alla propria cliente, di cui ha condiviso la medesima linea difensiva.
Né, d'altro canto, vale fare riferimento al disposto dell'art. 1917 cc, più sopra richiamato sub 3.15, essendo stato ben chiarito dalla Suprema Corte che esso non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell'azione di garanzia, che vanno liquidate nell'intero secondo il principio della soccombenza (Cass. 28.11.07 n. 24733),
ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore assume direttamente da sé quale gestore della lite
(Cass. 14.2.13 n. 3638).
pagina 58 di 63 3.17 Con un unico motivo di appello incidentale contesta Controparte_4
invece la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato in favore di
[...]
gli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 cc, osservando che la Pt_1
Corte di Cassazione è granitica nell'affermare che il saggio d'interesse legale in oggetto può trovare applicazione esclusivamente quando la lite ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale e non invece ove si discuta di una richiesta di risarcimento danni da fatto illecito.
Il motivo è fondato.
In proposito, escluso preliminarmente che l'appello incidentale dovesse essere notificato alla controparte dal momento che alla luce del combinato disposto degli artt.
343 e 292 cpc a tanto deve provvedersi unicamente nei confronti della parte contumace ed atteso altresì che la ben avrebbe potuto e dovuto prenderne contezza non Pt_1
appena disposta la necessaria riunione dei due fascicoli aventi ad oggetto la medesima pronuncia impugnata, vale ricordare come la Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 19063 del 5.7.23, abbia avuto modo di chiarire che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la cui determinazione non è, peraltro, automatica né presunta
iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
Sicché sarebbe semmai stato onere della di assolvere al relativo onere Pt_1
probatorio, al quale peraltro la medesima non ha in realtà mai ritenuto di dover pagina 59 di 63 provvedere dal momento che nella sua domanda non risultava formulata alcuna pretesa di tal genere, come pure confermato nel costituirsi in appello.
Conseguendone, allora, essersi semmai in presenza di un errore autonomamente compiuto dal giudice che attribuiva all'attrice un tipo di interessi dalla medesima giammai richiesti, al quale deve porsi rimedio in questa sede.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime, in applicazione del principio della soccombenza pagina 60 di 63 sancito dall'art. 91 cpc, debbano essere poste a carico:
- di in favore di , relativamente ad entrambi i gradi di CP_1 Parte_1
giudizio, con applicazione dei valori medi di tariffa per ciascuno di essi,
- di VA Di OR in favore di e dei suoi figli, relativamente ad Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, ma con applicazione dei valori minimi, dal momento che solo una parte delle domande da loro congiuntamente svolte in primo grado veniva accolta, per il complessivo importo di € 51.068,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.14 al saldo, mentre invece, nel secondo grado, le ragioni addotte a sostegno di una modifica migliorativa in proprio favore della pronuncia di primo grado non trovavano alcun accoglimento,
- di VA Di OR in favore di , relativamente ad entrambi Controparte_5
i gradi di giudizio, ma con applicazione dei valori minimi quanto al secondo grado,
dal momento che l'appello svolto al fine di ottenere una maggiorazione del risarcimento già riconosciuto in primo grado veniva accolto solo in misura estremamente limitata e per il resto invece respinto,
Mentre le stesse vanno compensate:
- tra la e dal momento che in primo grado _3 Controparte_4
nessuna ragione di contendere era insorta tra le parti e che, invece, in appello, le questioni sollevate dalla prima nei confronti della seconda sono state in parte accolte ed in parte respinte, con reciproca soccombenza,
- tra e , dal momento che l'accoglimento Controparte_4 Parte_1
dell'appello ha riguardato un aspetto minimale della pronuncia, comunque addebitabile ad un autonomo errore del giudice e non al rigetto di una pretesa pagina 61 di 63 avanzata dall'attrice che, anzi, nel costituirsi in appello, non contestava la non debenza degli interessi moratori di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. n. 1537/2022, pubblicata in data
2.9.22, che per il resto conferma:
1) condanna , in solido con Controparte_1
VA Di OR, a pagare in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1
danni, la somma di € 51.068,85, oltre interessi legali ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cc e rivalutazione monetaria dal 6.11.14 all'effettivo saldo;
2) condanna VA Di OR a pagare in favore di , a titolo di Controparte_5
risarcimento danni, la somma di € 56.602,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.14 all'effettivo saldo;
3) condanna a tenere indenne VA Di OR delle Controparte_4
competenze della CTU dinamica e della CTU medico-legale poste a carico della medesima nonché delle spese di lite dalla medesima dovute in favore delle altre parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
4) condanna a rifondere in favore di Controparte_1
le spese processuali che liquida in € 14.103,00 per il primo grado ed Parte_1
in € 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
5) condanna VA Di OR a rifondere in favore di , Parte_1 Pt_2
pagina 62 di 63 ed le spese processuali che liquida in € 7.052,00 per il Pt_2 Parte_3
primo grado ed in € 4.997,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
6) condanna VA Di OR a rifondere in favore di le Controparte_5
spese processuali che liquida in € 14.103,00 per il primo grado ed in € 4.997,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
7) compensa integralmente le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio tra
VA Di OR e;
Controparte_4
8) compensa integralmente le spese relative a questo grado di giudizio tra
[...]
e . Pt_1 Controparte_4
Così deciso in Venezia nella camera di conIGlio del 12 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 63 di 63
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi ConIGliere
dott. Gianluca Bordon ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1906/2022 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. C.F._3
- appellanti -
elettivamente domiciliati in CHIOGGIA, BORGO SAN GIOVANNI n. 24, con il patrocinio dell'avv. DI BLASI ALESSANDRO,
pagina 1 di 63 contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIA MIRANESE n. 3, con il patrocinio dell'avv. TREVISANATO SANDRO,
CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellato -
contumace,
, Controparte_3
(C.F. C.F._4
- appellato -
contumace,
, Controparte_4
(C.F. ) P.IVA_3
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, P.ZZA FERRETTO n. 4, con il patrocinio dell'avv. CHERSEVANI PAOLO MARIA,
, Controparte_5
(C.F. ) C.F._5
- appellato -
elettivamente domiciliato in SAN DONA' DI PIAVE, VIA NAZARIO SAURO n. 20,
con il patrocinio degli avv.ti MENIN ALESSANDRO e PICCOLI ANDREA,
GIOVANNA DI LORENZO,
pagina 2 di 63 (C.F. ) C.F._6
- appellata -
elettivamente domiciliata in CASTELFRANCO VENETO, VIA BASTIA VECCHIA n.
2/B, con il patrocinio dell'avv. BENZI STEFANO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1537/2022, pubblicata in data
2.9.22.
Conclusioni degli appellanti e (figli): Pt_1 Pt_2
In via preliminare di rito
Disporsi la riunione ex art. 335 c.p.c. del presente giudizio con la causa d'appello
CP_ notificata in data 6.9.22 da avverso la medesima sentenza n. 1537/2022 del
Tribunale di Venezia oggetto anche del presente gravame.
Nel merito
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata nella causa RG. 10923/2015, in parziale riforma della sentenza 1537/2022 del Tribunale di Venezia, condannarsi in solido tra loro, e , al pagamento a favore della IGnora CP_1 Controparte_3 Pt_1
per i danni subiti nel sinistro del 6.11.2014, quale terza trasportata, della somma
[...]
di Euro 102.137,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo.
Spese diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio rifusi
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata (originariamente) nella causa RG 3280/2018,
in riforma della sentenza 1537/2022 del Tribunale di Venezia, condannarsi _3
a pagare a titolo di risarcimento dei danni per danno parentale alla IGnora
[...]
la somma di Euro 300.000,00 e ai due figli, Parte_1 Parte_2
rappresentata dalla madre, e , quella di Euro 250.000 ciascuno. Parte_3
Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
pagina 3 di 63 In via istruttoria:
Ammettersi le prove per testi capitolate in seno alla memoria 183 n. 2, e nello specifico i capitoli da 4 a 13, che di seguito si riportano:
In ogni caso, si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che il IG. prima del sinistro, accompagnava il figlio agli Pt_2 Pt_3
allenamenti ed alle partite di basket;
5) Vero che il IG. prima del sinistro, aveva installato un canestro nel parco Pt_2
vicino alla casa di abitazione, ove giocava insieme al figlio ed agli altri papà e ragazzini che abitavano in zona;
6) Vero che prima del sinistro il IG. la IG.ra ed i figli trascorrevano Pt_2 Pt_1
le vacanze estive insieme talvolta da soli a Rosolina o a Sottomarina, in altre occasioni con la famiglia di ed in altre con la famiglia di;
Persona_1 Persona_2
7) Vero che il IG. prima del sinistro, portava alla pista di pattinaggio la figlia Pt_2
per insegnarle ad andare sui pattini;
Pt_2
8) Vero che prima del sinistro il IG. ha insegnato alla figlia ad andare Pt_2 Pt_2
in bicicletta senza rotelle;
9) Vero che il IG. prima del sinistro insieme alla propria moglie e ai propri Pt_2
figli si recava spesso in montagna per delle escursioni;
10) Vero che prima del sinistro il IG. la IG.ra ed i figli trascorrevano Pt_2 Pt_1
le vacanze invernali dal 2000 al 2014 a Cesuna con i parenti del IG. e in Pt_2
quelle occasioni insegnava ad ad andare sugli sci;
Pt_3
11) Vero che qualche mese dopo il sinistro la IG.ra si lamentava della Pt_1
situazione familiare, essendo venuto meno il rapporto marito - moglie, ridotto ad una mera assistenza h 24;
pagina 4 di 63 12) Vero che sino alla separazione si occupava quasi in esclusiva Parte_1
dell'assistenza al marito essendo l'unica maggiorenne convivente, aiutata quando possibile dal figlio maggiore;
13) Vero che nel dicembre 2018 il IG. e la IG.ra si separavano. Pt_2 Pt_1
Si indicano come testi, come testimoni i IGnori:
- , nata a [...] il [...] e residente in [...]Testimone_1
Maria di Sala (VE), Via Caltana n. 157/E; , nata in [...] il Parte_4
30.4.1978 e residente in [...], nata a Parte_5
Napoli il 9.9.1983 e residente a [...], Parte_6
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via Olmo n. 25,
[...]
nata a [...] il [...] e residente a [...], Persona_2
Via Martinati n. 50.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sull'appello incidentale di reso CP_4
nel procedimento 1907/2022, mai notificato né comunicato alla IGnora prima Pt_1
della riunione, e comunque se ne chiede il rigetto, rimettendosi sulle domande svolte dal
IGnor nel giudizio successivamente riunito. Controparte_5
Conclusioni della appellata : Controparte_1
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingersi, in quanto infondati in fatto e in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, tutti i motivi di appello proposti da confermando, per l'effetto, la sentenza Parte_1
appellata n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 02.09.2022.
- In denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello formulato da Pt_1
accertarsi e dichiararsi in ogni caso il difetto di legittimazione passiva sostanziale
[...]
di ex art. 141 Cod. Ass. sulla base delle eccezioni formulate Controparte_6
pagina 5 di 63 da nel giudizio di prime cure non accolte/ritenute assorbite dalla sentenza CP_1
gravata.
- Spese e competenze rifuse.
Conclusioni della appellata : Controparte_4
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia:
Nel procedimento n. 1906/22 R.G.
Nel merito: respingere l'appello formulato dalla IG.ra , in proprio e quale Parte_1
rappresentante della figlia , e dal IG. perché infondato, Persona_3 Parte_3
in fatto ed in diritto, e per gli effetti confermare il relativo capo della sentenza impugnata.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale formulato dalla IG.ra , in proprio e quale rappresentante della Parte_1
figlia e dal IG. accertare la percentuale di Persona_3 Parte_3
responsabilità ascrivibile al IG. e per gli effetti dichiarare Controparte_3 [...]
tenuta a garantire il proprio assicurato esclusivamente entro detto limite, con CP_4
esclusione di solidarietà, e, in ogni caso, entro i limiti di polizza contrattualmente previsti, ed in particolare entro il limite del massimale di € 1.500.000,00 per ogni sinistro, del quale ad oggi residuano euro 1.379.823,49 a seguito dei pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza appellata, ed in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto la franchigia pari ad € 100,00;
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Nel procedimento n. 1907/23 R.G
Nel merito: respingere l'appello formulato dal perché infondato, in Controparte_5
fatto ed in diritto, e per gli effetti confermare i relativi capi di sentenza;
pagina 6 di 63 Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale del IG. , accertare la percentuale di responsabilità Controparte_5
ascrivibile al IG. e per gli effetti dichiarare Controparte_3 Controparte_4
tenuta a garantire il proprio assicurato esclusivamente entro detto limite, con esclusione di solidarietà, e, in ogni caso, entro i limiti di polizza contrattualmente previsti, ed in particolare entro il limite del massimale di € 1.500.000,00 per ogni sinistro , del quale ad oggi residuano euro 1.379.823,49 a seguito dei pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza appellata, ed in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto la franchigia pari ad € 100,00;
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 1537/22/19, resa dal
Tribunale di Venezia, depositata in data 2.09.2022 e notificata in data 06.09.2022,
accertare e dichiarare la non debenza degli interessi di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
sulle somme dovute dal IG. alla IG.ra a seguito del Controparte_3 Parte_1
sinistro de quo.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Conclusioni dell'appellato Controparte_5
Piaccia all'Ecce.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado impugnata:
- previo rigetto dell'appello incidentale svolto da e da VA Di Controparte_4
OR, erede di , nelle parti proposte nei confronti di Controparte_3 [...]
, poiché infondati in fatto e diritto, ed ancor prima perché inammissibili;
_5
- rimessa alla Corte ogni decisione circa il proposto appello di;
Parte_1
- rifiutato il contraddittorio su ogni tema e domanda nuovi;
quanto al procedimento di primo grado n. 10657/2017 RG
Nel merito in principalità
pagina 7 di 63 1) in riforma della gravata sentenza n. 1537/2022 pubblicata il 02/09/2022 nella controversia RG n. 10923/2015 del Tribunale di Venezia cui sono state riunite le cause n. 10657/2017 RG e n. 3280/2018 RG, accertarsi e dichiararsi la responsabilità
esclusiva ovvero, in denegata ipotesi, la responsabilità grandemente concorsuale, del
IGnor , proprietario del cane, nel verificarsi del sinistro occorso il 6 Controparte_3
novembre 2014; e per l'effetto,
2) in riforma della gravata sentenza n. 1537/2022 pubblicata il 02/09/2022 nella controversia RG n. 10923/2015 del Tribunale di Venezia cui sono state riunite le cause n. 10657/2017 RG e n. 3280/2018 RG, condannarsi , a risarcire tutti Controparte_3
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal IGnor , Controparte_5
nella misura di € 3.391.381,93, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche nell'ipotesi a seguito della rinnovata istruttoria, eventualmente diminuita per il concorso causale del danneggiato da ridursi al minimo, con rivalutazione ed interessi, e ciò
dall'evento al saldo, e per gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, cc dalla costituzione in causa.
Nel merito in subordine
3) In ipotesi di incapienza del massimale di polizza stipulata tra e _3 CP_4
n. 126.00230172, in riforma della gravata sentenza n. 1537/2022 pubblicata il
02/09/2022 nella controversia RG n. 10923/2015 del Tribunale di Venezia cui sono state riunite le cause n. 10657/2017 RG e n. 3280/2018 RG, accogliere le domande rivolte contro e per l'effetto condannarsi , in persona del CP_4 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, per mala gestio propria con esercizio in via surrogatoria dell'azione per conto del debitore e per mala gestio Controparte_3
impropria nei confronti dell'appellante, e per l'effetto condannarsi , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, al superamento del massimale della pagina 8 di 63 predetta polizza, ed a corrispondere gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284,
comma 4, cc, sul massimale stesso, oltre al maggior danno corrispondente alla differenza tra tasso legale e tasso di capitalizzazione previsto dai mercati finanziari nel periodo di mora di questo predetto importo, oltre ancora alle spese legali per il risarcimento integrale dei danni all'appellante . Controparte_5
Nel merito, in ogni caso.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Alessandro Menin e Andrea Piccoli che si dichiarano antistatari, nonché rimborso di eventuali anticipazioni per la consulenza tecnico-contabile in fase di appello.
quanto al procedimento di primo grado n. 3280/2018 RG
Nel merito
5) in riforma della gravata sentenza n. 1537/2022 pubblicata il 02/09/2022 nella controversia RG n. 10923/2015 del Tribunale di Venezia cui sono state riunite le cause n. 10657/2017 RG e n. 3280/2018 RG, accertarsi e dichiararsi la responsabilità
esclusiva, ovvero in denegata ipotesi la responsabilità grandemente concorsuale, del
IGnor , proprietario del cane, nel verificarsi del sinistro occorso il 6 Controparte_3
novembre 2014; e per l'effetto, respingersi ogni qualsivoglia domanda svolta, anche da terzi, nei confronti del IG. per i fatti di cui al presente Controparte_5
procedimento.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Alessandro Menin e Andrea Piccoli che si dichiarano antistatari
In via istruttoria pagina 9 di 63 1) Ammettersi i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 5, n. 2, cpc datata 29.4.2019, depositata nel procedimento n. 10657/2017 RG, numeri 6, 7, 14, 16,
da 26 a 31, da 33 a 47, con i testi indicati nella medesima memoria e di seguito riportati:
6. vero il teste conferma le dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri ed allegate al documento n. 2 che si rammostra, e ne riconosce la propria firma.
Testi: di Noale;
di PA Testimone_2 Testimone_3
7. vero che i Carabinieri intervenuti hanno riconosciuto nel cane di proprietà del IG.
di quello ritratto nelle fotografie scattate dal IG. ed a loro _3 _3 Tes_3
fornite, come risulta nel verbale doc. 2 che si rammostra.
Testi: Brigadiere ed della Tenenza Testimone_4 Persona_4
Carabinieri di Dolo
14. vero che il teste, il giorno del sinistro, ha parlato con il IG. di Testimone_5
Pianiga, il quale gli riferiva di aver visto il IG. accasciato a fianco Controparte_5
dell'auto, lato conducente, e la portiera del veicolo attoreo, lato conducente, leggermente aperta.
Testi: e Camposampiero Persona_1 Testimone_6
16. vero che il teste, nel settembre 2015, ha parlato con il IG. il quale Testimone_5
gli riferiva di aver visto il IG. accasciato a fianco dell'auto, lato Controparte_5
conducente, e la portiera del veicolo attoreo, lato conducente, leggermente aperta, così
come indicato nella relazione investigativa depositata quale documento 31 che si rammostra.
Testi: presso Vigilanza privata Serenissima coop. di Venezia. Testimone_7
26. Vero che dalla separazione con la moglie avvenuta nel 2018, il IG. Parte_1
è stato costretto ad andare a vivere con i genitori, i quali se ne prendono cura e Pt_2
lo assistono, poiché per vivere solo ha necessità di assistenza h24.
pagina 10 di 63 27. Vero che a seguito del sinistro il IG. per potersi nutrire deve essere Pt_2
imboccato.
28. Vero che a seguito del sinistro il IG. per potersi muovere è totalmente Pt_2
dipendente dagli ausili di mobilità, compreso il sollevatore per passare dal letto alla carrozzina e viceversa.
29. Vero che a seguito del sinistro il IG. per poter curare la propria igiene Pt_2
personale si deve totalmente affidare ad un'altra persona, anche per le operazioni più
semplici.
30. Vero che a seguito del sinistro il IG. è incontinente, necessita di utilizzare Pt_2
ausili per detto problema fisico, nonchè necessita di utilizzo di catetere per urinare, che deve essere applicato almeno 5 volte al giorno.
31. Vero che la terapia medica del IG. impone l'assunzione di 10 Controparte_5
medicinali differenti, come indicato nel doc. 9 che si rammostra.
33. Vero che attualmente il IG. per poter curare la propria igiene deve recarsi Pt_2
nell'abitazione familiare di via Brenta n. 5/5 a Pianiga, occupata dalla moglie IG.ra e dai figli, e ciò per usufruire degli ambienti sanitari modificati per le sue Parte_1
eIGenze fisiche.
Testi: e di Vigonza;
Testimone_8 Testimone_9 Persona_1 Tes_10
e di Camposampiero.
[...] Testimone_11
34. Vero che, al momento, una abitazione da poter adattare alle eIGenze di vita del IG.
ha un costo di almeno € 180.000, come da esempi di vendita di cui al doc. 51 Pt_2
che si rammostra.
Teste: di Camposampiero. Persona_1
35. Vero che per mezzo dei propri addetti, ha inviato e Controparte_7
ricevuto le lettere di cui ai documenti nn. Da 13 a 16; ha raccolto la documentazione pagina 11 di 63 utile alla soluzione bonaria della controversia che ha fatto avere anche ai liquidatori di ha mantenuto rapporti con il dott. e con l'ing. pure CP_4 Per_5 CP_8
attraverso i fiduciari medico-legali di quest'ultima, dott. e dott. , utile per Per_6 Per_7
la valutazione dei danni, ha mantenuto i rapporti, epistolari e telefonici, con il liquidatore di così come risulta dal documento n. 48. CP_4
36. Vero che, in particolare, la teste ha provveduto, dal febbraio al giugno 2015 e poi nel 2016, a richiedere agli enti medici le cartelle cliniche, nel maggio 2015 la documentazione ai carabinieri, ha inviato oltre 70 e-mails dal 9 giugno 2015 fino alla fine del 2017 ai liquidatori di IG.ri Avventi, con i CP_4 Pt_7 Parte_8
medesimi ha intrattenuto oltre 20 colloqui telefonici, come riportato sul cronologico di attività dimesso quale documento n. 48 che si rammostra al teste.
Teste: presso di Venezia. Testimone_12 CP_7
37. vero che dal 2000 al 2014 il teste ha partecipato a tutte le cene di compleanno della famiglia di origine di , nonché alle cene di Natale e di Ferragosto ed Controparte_5
ha visto sempre il IG. presente con tutta la sua famiglia, attivo nei Controparte_5
preparativi ed unito con i familiari, come documentato nel fascicolo fotografico di cui al documento n. 49.
38. Vero che dal 2000 al 2014 il IG. , con moglie figli, ha trascorso Controparte_5
tutti gli anni le ferie estive a Lignano Sabbiadoro con la propria famiglia di origine, ed in particolare con la famiglia del fratello come documentato nel fascicolo Per_1
fotografico di cui al documento n. 49.
39. Vero che dal 2000 al 2014 il IG. , con moglie figli, ha trascorso Controparte_5
tutti gli anni le ferie invernali a Cesuna con i genitori e le famiglie dei fratelli, come documentato nel fascicolo fotografico di cui al documento n. 49.
pagina 12 di 63 40. vero che in dette occasioni il IG. ha insegnato personalmente ai Controparte_5
propri figli a sciare, sport che amava praticare sin da bambino, come documentato nel fascicolo fotografico di cui al documento n. 49.
41. Vero che dal 2000 al 2014 il IG. , con moglie figli, ha trascorso Controparte_5
tutti gli anni le ferie pasquali in campeggio a Ferrara, con i genitori e le famiglie dei fratelli, come documentato nel fascicolo fotografico di cui al documento n. 49.
42. Vero che il IG. , prima del sinistro, dal 2010 e sino al giorno del Controparte_5
sinistro, accompagnava il figlio ad ogni allenamento di calcio e pallacanestro, lo Pt_3
accompagnava personalmente ed assisteva alle partite e competizioni cui partecipava il figlio, oltre ad arbitrare personalmente le partitelle di allenamento della squadra di
Mellaredo ove giocava il figlio.
43. Vero che a seguito del sinistro il rapporto con la IGnora si è incrinato Parte_1
ed ha portato alla separazione tra i coniugi.
44. Vero che a seguito del sinistro e della separazione tra i coniugi, del trasferimento del
IG. a casa dei genitori – abitazione sfornita di stanza da letto per ospitare i Pt_2
figli del danneggiato - la frequentazione tra il IGnor con i figli si è ridotta Pt_2
drasticamente.
45. Vero che il IG. è cosciente dei problemi fisici che lo hanno colpito nel Pt_2
sinistro del 6.11.2014, e lo ha comunicato al teste.
46. Vero che il IG. è cosciente della trasformazione della propria vita dopo il Pt_2
sinistro del 6.11.2014, della necessità di assistenza anche per le funzioni fisiche primarie, e lo ha comunicato al teste.
47. Vero che il IG. è cosciente delle modificazioni che ha subito il rapporto Pt_2
con la moglie i figli dopo il sinistro del 6.11.2014, e lo ha comunicato al teste.
pagina 13 di 63 Testi: e di Vigonza;
Testimone_8 Testimone_9 Persona_1 Tes_10
e di Camposanpiero;
e
[...] Testimone_11 Testimone_1 Tes_13
di Pianiga;
e di Vigonza;
ed Testimone_14 Tes_15 Testimone_16 Tes_17
di Iorio di PA.
2) Disporsi ctu tecnico-contabile che, sulla base delle buste paga dimesse, del contratto di lavoro nazionale applicabile, conteggi l'ipotetico salario che il IG. _5
avrebbe potuto percepire dal giorno del sinistro sino all'età della pensione,
[...]
nonché il trattamento di fine rapporto, tenendo conto degli scatti di anzianità, dei possibili avanzamenti di carriera, delle eventuali tredicesime e quattordicesime, e di tutte le ulteriori agevolazioni economiche connesse.
Conclusioni della appellata VA Di OR:
1) quanto al presente giudizio n. 1906/2022 RG Corte d'appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione respinta.
• NEL MERITO: rigettarsi per tutte le causali in atti l'appello promosso dalla IG.ra
, in proprio e quale rappresentante della figlia minore e Parte_1 Parte_2
dal IG. avverso la sentenza n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia Parte_3
pubblicata il 2/9/2022 resa nel giudizio RG 10923/2015 al quale è stata riunita la causa
RG 10657/2017 e la causa 3028/2018, e per l'effetto confermarsi la stessa laddove
“dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
ed a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
dalla stessa direttamente subiti, di € 51.068,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.2014 al saldo”, “respinge le domande di risarcimento avanzate da in proprio e n.n. dei figli minori e contro Parte_1 Pt_2 Parte_3
” e, per l'effetto, “condanna alla Controparte_3 Parte_1
refusione, in favore di , delle spese legali nel procedimento Controparte_3
pagina 14 di 63 r.g. 3280/2018, liquidate in complessivi € 22.751,92, di cui € 5.703,75 per la fase di studio della controversia, € 3.763,63 per la fase introduttiva del giudizio, € 396,60 per la fase istruttoria/di trattazione, € 9.920,30 per la fase decisionale, € 2.967,64 per spese generali ex art. 2 d. m. 55/14, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Spese del grado interamente rifuse, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
• IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra svolte conclusioni, contenersi comunque, per le causali in atti, la misura di condanna domandata dagli appellanti nei confronti della IG.ra VA Di OR, erede beneficiata di deceduto il 9/12/2022, secondo quanto sarà ritenuto Controparte_3
di giustizia, tenuto conto del prevalente concorso di colpa del IG. Controparte_5
nella causazione del sinistro di cui è causa. In tal caso, condannarsi Controparte_4
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_3
manlevare e a tenere indenne la IG.ra VA Di OR, quale erede beneficiata di
, di tutte le somme che dovessero essere oggetto di maggiore Controparte_3
condanna rispetto al primo grado di giudizio, per capitale, interessi e spese legali e tecniche, il tutto entro il massimale di cui alla polizza assicurativa per responsabilità
civile n. 126.00230172 di cui è causa.
Spese e competenze del sottoscritto difensore del presente grado interamente rifuse da parte di sempre nell'ambito degli importi di cui al massimale di polizza, CP_4
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
• IN VIA INCIDENTALE: in accoglimento dello spiegato appello incidentale, per le causali dedotte, riformarsi la sentenza n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata il 2/9/2022 resa nel giudizio RG 10923/2015 al quale, tra le altre, è stata riunita la causa pagina 15 di 63 RG 10657/2017 e la causa RG 3028/2018, e conseguentemente condannarsi, ex art. 1917 co. 1 c.c., (P. IVA , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, a manlevare e a tenere indenne la IG.ra VA Di
OR, quale erede beneficiata di di tutte le somme che Controparte_3
quest'ultimo è stato condannato a pagare in favore dell'appellante con riferimento a quelle di cui ai capi 12 e 20.
Sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale, condannarsi ex art. 1917 co.
3 c.c. (P. IVA , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, a pagare alla IG.ra VA Di OR, quale erede beneficiata di , ex art. 1917 co. 3 cc, le spese legali di resistenza del Controparte_3
primo grado di giudizio sostenute dal proprio assicurato oggetto di compensazione al capo 14 dell'impugnata sentenza.
Spese del presente grado interamente rifuse, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
• IN VIA ISTRUTTORIA: la convenuta si oppone, anche in questa sede, all'ammissione delle prove orali ex adverso formulate (reiterate) per tutti i motivi esposti nel giudizio di primo grado.
2) Quanto alla causa n. 1907/2022 RG riunita al presente giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione respinta.
NEL MERITO: rigettarsi per tutte le causali in atti l'appello promosso dal IG.
avverso la sentenza n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia Controparte_5
pubblicata il 2.9.2022 resa nel giudizio RG 10923/2015 al quale, tra le altre, è stata riunita la causa RG 10657/2017, e per l'effetto confermarsi il terzo capo della stessa laddove “dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore Controparte_3
di ed a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva Controparte_5
pagina 16 di 63 somma di € 50.339,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.2014 al saldo”.
Spese del grado interamente rifuse, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra svolte conclusioni, contenersi comunque, per le causali in atti, la misura di condanna dall'appellante nei confronti di VA Di OR, erede beneficiata di _3
deceduto il 9.12.2022, rispetto a quella domandata secondo quanto sarà
[...]
ritenuto di giustizia, stante il prevalente concorso di colpa del IG. Controparte_5
nella causazione del sinistro di cui è causa.
In tal caso, condannarsi (P. IVA ) in persona del suo Controparte_4 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore a manlevare e a tenere indenne la IG.ra VA Di
OR, quale erede beneficiata di , di tutte le somme che Controparte_3
dovessero essere oggetto di maggiore condanna rispetto al primo grado di giudizio, per capitale, interessi e spese legali e tecniche, il tutto entro il massimale di cui alla polizza assicurativa per responsabilità civile n. 126.00230172 di cui è causa.
Spese e competenze del sottoscritto difensore del presente grado interamente rifuse da parte di sempre nell'ambito degli importi di cui al massimale di polizza, CP_4
con distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA INCIDENTALE: in accoglimento dello spiegato appello incidentale, per le causali dedotte, riformarsi la sentenza n. 1537/2022 del Tribunale di Venezia pubblicata il 2.9.2022 resa nel giudizio RG 10923/2015 al quale, tra le altre, è stata riunita la causa
RG 10657/2017, e conseguentemente condannarsi ex art. 1917 co. 1 c.c. Controparte_4
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...] P.IVA_3
pagina 17 di 63 manlevare e a tenere indenne la IG.ra VA Di OR, quale erede beneficiata di di tutte le somme che quest'ultimo è stato condannato a pagare in Controparte_3
favore dell'appellante con riferimento a quelle di cui ai capi 16, 18 e 19 laddove il giudice di prime cure si è invece limitato solo:
- a condannare il IG. alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_3
IG. per il giudizio r.g. 10657/2017, oltre alle spese di cc.tt.pp Controparte_5
documentate con distrazione delle stesse in favore dei difensori antistatari (capo 16 della sentenza de qua);
- a porre le spese di ctu dinamico – ricostruttiva definitivamente a carico di _5
e per ½ ciascuno (capo 18 della sentenza de qua);
[...] Controparte_3
- e a porre le spese delle ctu medico - legali liquidate a carico del IG. _3
(capo 19 della sentenza de qua).
[...]
Sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale, condannarsi ex art. 1917 co.
3 c.c. (P. IVA , in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, a pagare alla IG.ra VA Di OR, quale erede beneficiata di , ex art. 1917 co. 3 cc, le spese legali di resistenza del Controparte_3
primo grado di giudizio sostenute dal proprio assicurato oggetto di compensazione al capo 13 dell'impugnata sentenza.
IN OGNI CASO: Spese del presente grado interamente rifuse, con distrazione ex art. 93
cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Ai sensi del DPR 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che per effetto delle domande di garanzia e dell'appello incidentale svolti dalla convenuta il contributo unificato dovuto è pari a € 2.529,00.
pagina 18 di 63 IN VIA ISTRUTTORIA: La convenuta si oppone, anche in questa sede, all'ammissione delle prove orali ex adverso formulate (reiterate) per tutti i motivi dedotti in atti, oltre che per quelli già esposti nel giudizio di primo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, , Parte_1
premettendo:
- che in data 6.11.14, mentre si trovava trasportata sul veicolo Suzuki Alto di sua proprietà, targato BY278JJ, condotto dal marito e assicurato Controparte_5
con la , era rimasta coinvolta in Controparte_1
un sinistro stradale, causato dalla improvvisa invasione della carreggiata di marcia della Noalese Nord, in direzione PA-RE, da parte di un cane,
- che per evitare l'animale il marito alla guida era stato costretto a frenare e sterzare verso sinistra, finendo per perdere il controllo del veicolo e per occupare l'opposta corsia di marcia, ove poi collideva frontalmente con una vettura che viaggiava in senso opposto,
- che a seguito di tale fatto aveva subito lesioni tali da integrare un danno biologico temporaneo e permanente, oltre al conseguente danno morale ed a quello patrimoniale relativo agli esborsi compiuti per le necessarie spese mediche,
ha convenuto in giudizio la menzionata compagnia assicurativa chiedendone la condanna al pagamento del complessivo importo di € 147.272,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- ha contestato la fondatezza della domanda sostenendo l'inapplicabilità sia oggettiva che soggettiva del disposto dell'art. 141 C.d.A., rispettivamente perché non si pagina 19 di 63 verteva in ipotesi di danni da circolazione di veicoli e perché l'attrice, oltre che trasportata, risultava anche proprietaria del veicolo,
- ha comunque chiesto di chiamare in causa il proprietario dell'animale, _3
, allo scopo di farne accertare l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 cc nella
[...]
causazione del sinistro ovvero, in via subordinata, per esserne manlevata di quanto in denegata ipotesi tenuta a versare in favore dell'attrice.
Il , invece, una volta evocato in causa, ha contestato sia l'an che il quantum _3
delle avverse pretese, chiedendo di poter chiamare in causa il proprio assicuratore al fine di essere dal medesimo manlevato nel caso di Controparte_4
accoglimento delle domande svolte nei suoi confronti.
Quest'ultima, a sua volta, si è difesa eccependo l'infondatezza delle domande svolte dalla e di quella di manleva spiegata dal nei suoi confronti Pt_1 _3
invocando, in subordine, che l'eventuale sua condanna venisse contenuta entro il massimale di polizza, pari ad € 1.500.000,00 per ogni sinistro, al netto della franchigia pattuita. A tale giudizio sono poi stati riuniti altri due procedimenti.
L'uno esperito dall' , in cui l'istituto aveva convenuto in giudizio il e CP_2 _3
al fine di sentirli condannare, in via tra loro solidale, ai sensi Controparte_4
degli artt. 1916 cc e 14 della legge n. 222/1984, 142 del D. Lgs. n. 209/2005 e 41 della legge n. 183/2010, alla restituzione delle somme che aveva dovuto erogare in favore di a titolo: Controparte_5
- di indennità di malattia per € 5.330,80,
- di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 per € 109.322,36
in linea capitale,
- di indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980 per € 201.386,49, sempre in sorte capitale.
pagina 20 di 63 L'istituto agiva inoltre ai sensi dell'art. 2900 cc nei confronti della sola
[...]
esercitando le azioni nascenti dal contratto di assicurazione per CP_4
responsabilità civile, stipulato dal , il quale si costituiva in giudizio: _3
- chiedendo il rigetto delle esposte pretese e contestando comunque l'eccessività delle somme richieste, stante la sussistenza dell'esclusiva responsabilità, o quanto meno di un prevalente un concorso di colpa del nella causazione del sinistro e Pt_2
delle gravissime lesioni riportate,
- chiamando in causa quest'ultimo per farne accertare le relative responsabilità.
si difendeva invece eccependo l'inammissibilità e in Controparte_4
subordine l'infondatezza sia della domanda esperita ai sensi dell'art. 1916 cc che dell'azione formulata ex art. 2900 cc.
Il si costituiva a sua volta in causa chiedendo il rigetto delle domande svolte Pt_2
nei suoi confronti, domandando in via riconvenzionale la condanna del al _3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ad esclusiva cagione del comportamento del cane rimasto incustodito e formulando domanda trasversale di
mala gestio nei confronti di sia in via impropria che in via Controparte_4
propria, dichiarando di surrogarsi nei diritti dell'assicurato che fino ad _3
allora non aveva spiegato tale domanda.
In corso di causa anche quest'ultimo azionava identica pretesa nei confronti della compagnia chiedendo, altresì, di essere manlevato per l'ipotesi di soccombenza, mentre instava per la declaratoria di inammissibilità delle predette Controparte_4
domande o comunque per il loro rigetto nel merito, in quanto infondate.
L'altro giudizio riunito era stato invece promosso da in proprio e quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e , nei Pt_2 Parte_3
confronti del , per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto _3
pagina 21 di 63 parentale o riflesso, causato dalle gravissime lesioni riportate dal Pt_2
rispettivamente coniuge e padre degli attori.
In tale ambito il , previa chiamata in causa del suo assicuratore _3 [...]
, aveva invocato la reiezione delle domande avversarie in quanto infondate CP_4
nel merito, stante l'esclusiva, o comunque preponderante, responsabilità del Pt_2
nella causazione del sinistro, nonché la condanna della propria compagnia a tenerlo indenne di quanto eventualmente tenuto a pagare in favore degli attori.
si era invece associata alle difese del proprio assicurato, Controparte_4
chiedendo che il quantum debeatur dovuto in ipotesi di manleva fosse comunque contenuto entro il massimale di polizza.
Istruito quindi il giudizio con l'assunzione delle prove orali e l'esperimento di CTU
dinamica e medico-legale sulle persone di e , la Parte_1 Controparte_5
causa è stata quindi decisa con la sentenza n. n. 1537/2022, pubblicata in data 2.9.22, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- preso atto delle risultanze della CTU dinamica, che aveva ritenuto di dover addebitare la causazione del sinistro in parte alla condotta del cane, che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata, in parte al che pur potendolo Pt_2
avvistare ad una distanza di almeno 50 mt., ciò nonostante non aveva provveduto a rallentare adeguatamente la propria andatura di marcia, pari a 70 km/h su fondo stradale bagnato,
- richiamato il tenore dell'art. 2052 cc, siccome idoneo a disciplinare la fattispecie, e ritenuto di dover comunque fare altresì applicazione del disposto dell'art. 1227 cc,
in quanto applicabile nel campo della responsabilità extracontrattuale giusta l'espresso richiamo effettuato in proposito dall'art. 2056 cc,
- opinato di dover allora imputare la responsabilità nella causazione del sinistro al pagina 22 di 63 50% in capo al ed al 50% in capo al _3 Pt_2
- ritenuta quindi l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 141 C.d.A., con susseguente:
o rigetto della domanda svolta nei confronti di , CP_1
o diritto della ad essere risarcita dei danni subiti a cura del solo Pt_1 [...]
, nei limiti della responsabilità in concreto attribuibile al medesimo, _3
per un totale di € 51.068,85, oltre interessi legali e rivalutazione,
comprensivi del danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale e delle spese mediche, previo rigetto delle richieste di personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale e di risarcimento del danno lavorativo quale casalinga,
o diritto del ad essere manlevato di tale obbligazione da parte di _3
, al netto della pattuita franchigia di € 100,00, Controparte_4
- opinato poi che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del Pt_2
costituente violazione del disposto dell'art. 172 C.d.S., avesse concorso in misura determinante alla produzione delle lesioni dal medesimo patite a seguito del sinistro,
- ritenuto, conseguentemente, che la domanda di surroga esperita dall' nei CP_2
confronti del e di non potesse trovare _3 Controparte_4
accoglimento laddove riferita:
o a prestazioni fondate su postumi (pari alla privazione di oltre 2/3 della capacità lavorativa del ben superiori a quelli (pari al 22% di Pt_9
invalidità riportata dalla ) che si sarebbero verosimilmente prodotti a Pt_1
fronte di un corretto utilizzo dei sistemi di ritenzione,
o all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980, riconosciuta in favore degli invalidi totali,
mentre risultava fondata con riguardo all'indennità di malattia versata, pari ad €
pagina 23 di 63 5.330,80 oltre interessi, che doveva essere risarcita all'istituto dal , _3
- considerato, al contrario, non potersi accogliere la medesima domanda di surroga svolta contro , sia poiché non si verteva in ipotesi di Controparte_4
danni da circolazione stradale ma cagionati da animale sia giacché l'assicurato non era rimasto inerte nei confronti della propria assicurazione,
- osservato inoltre doversi respingere le domande di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale svolte dai famigliari del dal momento che la sua Pt_2
condizione di persona macro-lesa derivava direttamente ed esclusivamente dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che se correttamente indossate gli avrebbero risparmiato i gravi postumi riportati,
- considerato, viceversa, ben sussistere i presupposti per accogliere parzialmente, e cioè limitatamente al quantum dei postumi che sarebbero ragionevolmente stati riportati nel caso di un corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, la domanda svolta dal nei confronti del , dal momento che la presenza di una Pt_2 _3
concausa nella produzione dell'evento lesivo (l'omesso uso delle cinture di sicurezza) non esclude la concorrenza delle altre cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto il nesso causale tra la condotta del terzo e il danno,
- riconosciuto quindi, in proposito, il diritto ad un risarcimento del complessivo importo di € 50.339,86, oltre interessi legali e rivalutazione, comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale e delle spese mediche
- rigettate, infine, le domande di mala gestio esperite nei confronti di
[...]
(la cui attualità risultava comunque superata dagli esiti del giudizio, CP_4
con susseguente carenza di un attuale interesse ad agire), stante la complessità
oggettiva e soggettiva del giudizio ed i suoi esiti imponderabili quantomeno fino al pagina 24 di 63 deposito della CTU medico-legale,
conclusivamente statuiva come segue:
- respinge la domanda risarcitoria articolata da
contro
Parte_1
Controparte_1
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
ed a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali dalla stessa direttamente subiti, di € 51.068,85 oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal 6.11.2014 al saldo;
- condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_4 _3
di quanto egli è come sopra condannato a pagare a , al
[...] Parte_1
netto della franchigia ed entro il massimale di polizza;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
ed a titolo di risarcimento dei danni, della complessiva Controparte_5
somma di € 50.339,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.2014
al saldo;
- condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_4 _3
di quanto egli è come sopra condannato a pagare a
[...] _5
, al netto della franchigia ed entro il massimale di polizza;
[...]
- respinge le domande spiegate da verso CP_2 Controparte_4
- dichiara tenuto e condanna a pagare all' quanto da Controparte_3 CP_2
esso corrisposto a per indennità di malattia, pari ad € 5330,80 Controparte_5
oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
- rigetta nel resto la domanda formulata da
contro
; CP_2 Controparte_3
- respinge le domande di risarcimento avanzate da in proprio e Parte_1
n.n. dei figli minori e
contro
Pt_2 Parte_3 Controparte_3
pagina 25 di 63 - respinge le domande di mala gestio rispettivamente proposte da _5
e contro
[...] Controparte_3 Controparte_4
- condanna alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese legali che liquida in € 15.444,50, di cui Controparte_1
€ 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.050,00
per la fase decisionale, € 2.014,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre oneri di ctp documentati;
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_3 Parte_1
per il giudizio r.g. 10923/15 delle spese di lite, che liquida in € 8.342,10, di cui €
1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la fase introduttiva
del giudizio, € 1.720,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 2.767,00 per la fase decisionale, € 1.088,10 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge ed oltre spese di cc.tt.pp. documentate;
con distrazione delle spese
legali in favore del difensore, antistatario;
- condanna alla refusione, in favore di nel giudizio r.g. CP_2 Controparte_4
10657/2017, delle spese legali che liquida in € 18.893,93, di cui € 3.375,00 per la fase di studio della controversia, € 2.227,00 per fase introduttiva, € 4.957,50 per la fase istruttoria/di trattazione, € 5.870,00 per la fase decisionale, € 2.464,43 per
spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oneri di
ctp documentati;
- compensa integralmente le spese tra e Controparte_4 _3
;
[...]
- compensa integralmente le spese legali tra e;
CP_2 Controparte_3
- compensa le spese legali tra e;
Controparte_4 Controparte_5
pagina 26 di 63 - condanna alla refusione, in favore di Controparte_3 _5
per il giudizio r.g. 10657/2017 delle spese di lite, che liquida in €
[...]
8.342,10, di cui € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la
fase introduttiva del giudizio, € 1.720,00 per la fase istruttoria/di trattazione, €
2.767,00 per la fase decisionale, € 1.088,10 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre spese di cc.tt.pp. documentate;
con
distrazione delle spese legali in favore dei difensori, antistatari;
- condanna alla refusione, in favore di , Parte_1 Controparte_3
delle spese legali nel procedimento r.g. 3280/2018, liquidate in complessivi €
22.751,92, di cui € 5.703,75 per la fase di studio della controversia, € 3.763,63 per la fase introduttiva del giudizio, € 396,60 per la fase istruttoria/di trattazione, €
9.920,30 per la fase decisionale, € 2.967,64 per spese generali ex art. 2 d. m. 55/14,
oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di ctu dinamico – ricostruttiva, liquidate con separato decreto,
definitivamente a carico di e Controparte_5 Controparte_3
per ½ ciascuno;
- pone le spese delle ctu medico – legali, liquidate a parte, a definitivo carico di
. Controparte_3
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame nel Parte_3
frattempo divenuto maggiorenne, e , in proprio e per la figlia minore Parte_1
formulando tre motivi di gravame e chiedendo pertanto la condanna, Parte_2
in solido tra loro, di e del al pagamento a favore della CP_1 _3
, per i danni direttamente subiti quale terza trasportata, della somma di € Pt_1
102.137,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, nonché
pagina 27 di 63 del solo al versamento della somma di € 300.000,00, sempre in favore della _3
e di quella di € 250.000,00 ciascuno in favore dei due figli, e a Pt_1 Pt_3 Pt_2
titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
A propria volta anche ha proposto gravame con distinto atto di Controparte_5
citazione, rubricato sub n. 1907/22 R.G., formulando quattordici motivi di gravame, in accoglimento dei quali ha quindi richiesto:
- che venisse accertata la responsabilità esclusiva, o comunque prevalente, del
[...]
nel verificarsi del sinistro, con susseguente condanna dello stesso a _3
risarcirgli tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, così patiti, quantificati nell'importo di € 3.391.381,93, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia,
- che, in subordine, nell'ipotesi di incapienza del massimale di polizza stipulata dal medesimo con , venisse accolta la domanda di mala Controparte_4
gestio svolta contro quest'ultima, con susseguente condanna della medesima, in surrogatoria dell'azione per conto del debitore , al risarcimento anche _3
oltre il massimale ed alla corresponsione degli interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 cc, quarto comma, oltre al maggior danno.
Ha inoltre proposto un motivo di appello subordinato per l'ipotesi di accoglimento delle domande principali.
La e si Controparte_1 Controparte_4
sono invece costituite limitandosi la prima a chiedere il rigetto degli appelli in questione e viceversa formulando la seconda anche un motivo di appello incidentale.
Nelle more della prima udienza, essendo stato reso noto dal procuratore del _3
il sopravvenuto decesso del medesimo, questa Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 299 cpc che, successivamente, è stato riassunto dalla , nella Pt_1
veste di cui sopra e da nei confronti dell'erede del de cuius, VA Di Parte_3
pagina 28 di 63 , la quale, a propria volta, ha invocato il rigetto dei gravami, proponendo altresì _3
due motivi di appello incidentale.
Disposta quindi la riunione al presente fascicolo di quello rubricato sub n. 1907/22 R.G.
e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024.
3. I motivi della decisione
Sia il gravame proposto da e dai suoi figli che quello proposto da Parte_1
e da VA Di OR sono parzialmente fondati e meritano Controparte_5
quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello ed i due figli contestano la correttezza Parte_1
della dichiarata inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 141 C.d.A., sia in quanto pronunciata in violazione dell'art. 112 cpc sulla base di una ragione (applicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 cc) diversa da quella eccepita da , che aveva CP_1
invece fondato il proprio assunto sul fatto che ella non fosse solo trasportata ma anche proprietaria del mezzo, sia giacché assunta nell'errato presupposto che nella fattispecie non si fosse verificato un sinistro stradale, viceversa pacifico alla luce della intervenuta collisione fra due veicoli.
Il primo profilo del gravame così proposto è infondato.
Ed invero, a differenza di quanto affermato dagli appellanti, la , sin dalla CP_1
comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ha eccepito l'inoperatività dell'art. 141 C.d.A. sia in ragione del fatto che la , oltre che trasportata sul veicolo Pt_1
coinvolto nel sinistro, ne risultava anche proprietaria (pag. 3), sia in considerazione della circostanza che, nella fattispecie, sarebbe stata riscontrabile una ipotesi di caso pagina 29 di 63 fortuito, rappresentata dalla improvvisa ed imprevedibile presenza del cane all'interno della sede stradale (pagg. 3-4).
Di tal che non risulta riscontrabile alcuna violazione del disposto dell'art. 112 cpc.
Il secondo profilo di gravame è, viceversa, fondato.
Ed infatti il Tribunale di Venezia, in maniera palesemente contraddittoria rispetto a quanto affermato in relazione al difetto di legittimazione passiva di , la CP_1
quale si sarebbe asseritamente dovuta desumere dal fatto che la responsabilità del sinistro doveva esser imputata al proprietario del cane ai sensi del disposto dell'art. 2052 cc – sebbene nell'ambito della medesima frase (a pag. 10 della sentenza) già si lasciasse intendere che siffatta responsabilità non poteva ritenersi esclusiva in forza della locuzione “… anche se non integralmente, per quanto detto sul concorso di colpa
del conducente della Suzuki” – altresì individua una diretta quota di corresponsabilità
dello stesso nel verificarsi della collisione sottolineando, poche righe prima di Pt_2
quelle appena ritrascritte, “la condotta imprudente di , che pur Controparte_5
essendo nelle condizioni di avvistare il cane e di poter tempestivamente rallentare non
lo ha fatto”.
Ma se ciò è vero, ne consegue allora che la fattispecie all'esame di questa Corte non può
essere esclusivamente sussunta nell'ambito di operatività dell'art. 2052 cc, dovendosi anche tenere conto del fatto che lo scontro dei veicoli è stato in parte determinato dalla responsabilità di uno dei due conducenti che non risulta aver posto in essere la necessaria attenzione alla guida nel momento in cui l'animale si immetteva sulla carreggiata, ciò che, escludendo l'essersi in presenza di un caso fortuito da solo in grado di provocare l'evento, che ben avrebbe invece potuto essere evitato ove il ER
pagina 30 di 63 avesse rispettato le norme dettate dal C.d.S., rende allora certamente applicabile il disposto di cui all'art. 141 C.d.A..
Il che, tra l'altro, trova piena conferma nel più recente orientamento assunto dalla
Suprema Corte in subiecta materia, in forza del quale è stato ben precisato che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 cc, comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato conseguendone che il conducente del veicolo deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso,
ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre incombe al proprietario dell'animale la dimostrazione del caso fortuito (Cass. 21.6.24 n. 17253).
Con l'ulteriore chiarimento, poi, che la presunzione di responsabilità a carico del conducente concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale,
ma non prevale su questa, sicché:
- se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro,
- se, invece, se entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità,
pagina 31 di 63 - se, infine, nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (Cass. 10.11.23 n. 31335).
Circostanza, quest'ultima, appunto verificatasi nel caso in esame.
Al che pertanto, in accoglimento del gravame, consegue la necessità di modificare sul punto la pronuncia di primo grado disponendosi la condanna solidale di e CP_1
di al risarcimento dei danni già liquidati in sentenza a favore di Controparte_3
, per i danni fisici subiti quale terza trasportata. Parte_1
3.2 Con la seconda ragione di gravame gli appellanti si dolgono della decisione del giudice di prime cure di condannare il al risarcimento della sola metà del _3
danno patito laddove è, al contrario, pacifico che la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, i quali sono nel caso di sinistro stradale i responsabili dello scontro nei confronti del terzo trasportato, ben possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i vari responsabili, e ciò a prescindere dai rispettivi titoli di responsabilità.
Il motivo è fondato.
Costituisce invero principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cc richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni pagina 32 di 63 dei responsabili o delle norme violate (Cass. 13.1.15 n. 286).
E tale principio è stato anche recentissimamente confermato proprio con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella ivi esaminata, avendo la Suprema Corte
avuto modo di precisare che il trasportato su un veicolo a motore, se ha patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a colpa concorrente del vettore e di un terzo, ha diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile, in virtù
del principio generale della solidarietà fra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 cc, essendo tenuto, a tal fine, solo ad indicare la sua qualità di trasportato, quale
causa petendi della domanda, senza necessità di utilizzare formule sacramentali (Cass.
13.11.24 n. 29336).
Tanto da essersi poi affermato, quale corollario di tale principio (Cass. 29.4.06 n.
10042), che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone il giudice del merito adito dal danneggiato può
e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, specificandosi:
- che, allorché il presunto autore di un fatto illecito, convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore, si limiti a negare la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, il medesimo non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice,
- che, viceversa, affinché tali argomentazioni vengano ad integrare, ai sensi degli artt.
pagina 33 di 63 99 e segg. cpc, delle vere e proprie domande nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale è, invece, indispensabile che egli richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda,
non può essere introdotta per la prima volta in giudizio nel grado di appello.
Né, a contrario, può fondatamente desumersi la tardività della formulazione della relativa domanda operata da parte della odierna appellante solo in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che, secondo la Suprema Corte (Cass. 15.2.24 n. 4204)
l'estensione automatica della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti di un terzo chiamato in causa dipende unicamente dalla presenza di un rapporto sostanziale identico tra il convenuto e il terzo rispetto a quello invocato dall'attore sicché, se il convenuto sostiene di non essere il vero legittimato passivo e chiama un terzo indicandolo come tale, la domanda si estende automaticamente a quest'ultimo e il giudice può emettere una pronuncia di condanna nei suoi confronti anche senza una specifica richiesta dell'attore, evitando qualsiasi vizio di extrapetizione. Ciò che appunto avviene nella fattispecie ove la compagnia assicurativa,
convenuta in giudizio in ragione della addebitabilità del sinistro al suo assicurato, ha negato ogni responsabilità imputandola viceversa al proprietario del cane.
Sicché, in accoglimento di tale motivo di gravame, deve modificarsi la sentenza di
Con primo grado nel senso di riconoscere a il diritto ad ottenere dal Parte_1
pagina 34 di 63 il completo risarcimento dei danni fisici direttamente patiti quali trasportata, da _3
quantificarsi, giusta i conteggi compiuti nell'ambito della sentenza di primo grado, che sotto tale profilo non è stata oggetto di gravame, nell'importo di € 102.137,71, con condanna del danneggiante al versamento della relativa somma.
E stante la già disposta manleva del da parte di , _3 Controparte_4
deve anche disporsi che quest'ultima sia tenuta a tenerlo indenne di tale ulteriore cifra,
sempre al netto della pattuita franchigia di € 100,00, non essendovi problemi di rispetto del massimale, in quanto fissato nell'importo di € 1.500.000,00 per sinistro.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza gli originari attori lamentano il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, dal momento che, agli atti di causa, non risultava in realtà dimostrato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del e nemmeno vi era Pt_2
certezza che, in presenza dell'uso dei sistemi di ritenzione, il medesimo non avrebbe riportato le gravi lesioni in concreto subite, dovendosi semmai, nel dubbio, optare per una limitazione assai minore della quota delle stesse ascrivibile alla denunciata violazione delle norme di sicurezza.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo – una volta ricordato come l'art. 172 C.d.S. abbia elevato l'uso delle cinture di sicurezza ad un vero e proprio obbligo, sottraendolo alla sfera di una mera facoltà rimessa alla scelta dell'interessato ed altresì sottolineato che la relativa eccezione, comunque rilevabile d'ufficio in quanto sussumibile nella ricostruzione del fatto storico, è stata tempestivamente sollevata dalle difese del e di _3
– vale notare come l'esito delle prove orali assunte nel corso Controparte_4
pagina 35 di 63 del giudizio di primo grado induca a ritenere debitamente provata la circostanza relativa al mancato uso dei sistemi di ritenzione giacché i testi oculari del sinistro hanno riferito di aver notato la presenza del incosciente a terra, immediatamente dopo il Pt_2
verificarsi della collisione, ciò che si può unicamente spiegare con la proiezione del corpo della vittima, non trattenuto dalle cinture di sicurezza, al di fuori della vettura, a causa della violenza dell'impatto.
In particolare:
- il teste pur dichiarando di non aver “visto alcuno volare fuori dai veicoli Tes_18
coinvolti”, ha comunque ricordato che, non appena fermatosi e sceso a terra, aveva
“visto tra i due cofani delle macchine coinvolte nel sinistro un uomo a terra”,
precisando poi “che i due cofani dei veicoli coinvolti non erano attaccati dopo il
frontale, erano tra loro distanziati e in mezzo c'era questo uomo a terra”,
- mentre il teste pur chiarendo anch'egli di non avere “una chiara memoria Tes_3
visiva di qualcuno che si stato sbalzato fuori da un'auto”, ha a propria volta specificato di “non aver visto nessuno scendere volontariamente dalla Suzuki: la
IGnora era intrappolata nella Suzuki e il IGnore, , l'ho visto a terra steso Pt_2
che rantolava, non era cosciente, lo dico perché egli non ha risposto ai miei
solleciti; l'ho chiamato e gli ho posato sopra una mano senza agitarlo, ma lui non
ha risposto”, poi specificando di avere rinvenuto il “fuori della sua auto, Pt_2
verso il lato sinistro della strada, sempre dando le spalle a PA e guardando
verso RE, vicino alla parte posteriore della sua vettura”.
Siffatte circostanze, già di per sé estremamente IGnificative poiché inspiegabili laddove il avesse avuto allacciata la cintura di sicurezza, sono poi state a loro volta Pt_2
pagina 36 di 63 definitivamente confermate dalle risultanze della CTU medica la quale ha avuto modo di rilevare che “tra le lesioni patite (dal n.d.s.) vi è una tetraplegia da lesione Pt_2
midollare. Una lesione di questo tipo prevede la sezione immediata del midollo spinale
con impossibilità alla trasmissione dell'impulso nervoso dal SNC (encefalo) ai
muscoli”, sicché “è biologicamente impossibile che una persona con una sezione del
midollo spinale possa muovere gli arti. Ne consegue che è impossibile che il periziando
possa essere uscito autonomamente dall'abitacolo, una volta che la lesione si sia
realizzata. Da questo discende che necessariamente è stato proiettato passivamente al
di fuori dell'abitacolo e questo si può essere realizzato solo per il mancato uso o per il
mancato funzionamento dei sistemi di ritenzione”.
E ciò tanto più ove si consideri che, in quel momento, come esplicitato in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, il medesimo era anche “privo di coscienza per
concomitante trauma cranico grave”, a sua volta causato proprio dal mancato utilizzo del sistema di ritenzione.
Con l'ulteriore precisazione che “necessariamente per la tipologia di lesioni
realizzatasi, il non uso delle cinture di sicurezza è in nesso di causa con la produzione
delle stesse” le quali “si sono, quindi, prodotte da un lato per il realizzarsi
dell'incidente e quindi l'estrinsecazione di notevole energia cinetica, dall'altro per la
mancata protezione da tale stimolazione dinamica che le cinture di sicurezza avrebbero
causato”. Tanto è vero che, se è pur impossibile determinare con esattezza “quali
sarebbero state le lesioni qualora il periziando fosse stato regolarmente cinturato”,
giacché “anche i soggetti che vengono ritenuti correttamente dalle cinture di sicurezza
possono sviluppare delle lesioni gravi anche mortali”, è peraltro altrettanto evidente che pagina 37 di 63 “la frequenza con cui ciò si realizza è estremamente inferiore nei soggetti con cinture”
sicché, nel caso di specie, può ragionevolmente ipotizzarsi che, in caso di rispetto del disposto dell'art. 172 C.d.S., “delle lesioni vi sarebbero state” ma “di possibile entità
vicina a quelle del trasportato” e ciò anche poiché le fotografie del mezzo incidentato acquisite in causa consentono di affermare che lo spazio dell'abitacolo, nella parte occupata dal risultava in gran parte risparmiato dalla collisione. Pt_2
Mentre è del tutto evidente che proprio la proiezione del corpo dello sventurato conducente al di fuori della vettura era tale da dare adito al verificarsi delle lesioni assai più gravi da lui patite, rispetto a quelle subite dalla trasportata.
Dovendosi, da ultimo, anche considerare:
- che l'assenza di lesività a carico degli organi contenuti nella cavità toracica ed addominale depone a sua volta per il mancato uso delle cinture, dal momento che
“le lesioni toraciche e addominali sono ampiamente frequenti nei soggetti con
cinture di sicurezza allacciate”,
- che, secondo gli studi più recenti, “il tasso di LM (lesione midollare n.d.s.) era
0,027 ± 0,005% negli occupanti con cintura e 0,145 ± 0,028% negli occupanti senza
cintura, con un'efficacia dell'81% dell'uso della cintura nel ridurre la Lesione
Midollare”.
Siffatte considerazioni, poi, non risultano smentite nemmeno dagli esiti della CTU
dinamica redatta dall'ing. , il quale, se da un lato ha avuto modo di notare Per_8
come:
- “il cristallo anteriore, seppure danneggiato, risulta ancora in posizione e quindi si
può escludere l'espulsione del corpo da tale lato”,
pagina 38 di 63 - “il finestrino laterale anteriore sinistro (quello prossimo al IG. ) … risulta Pt_2
rotto dall'esterno verso l'interno” conseguendone che “anche tale rottura … non
appare comunque compatibile con l'eventuale sfondamento dello stesso da parte del
conducente in esito all'urto”,
- “il movimento di rotazione del veicolo A prodotto dall'urto con il veicolo B, avrebbe
determinato, nel caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del
, la proiezione del corpo del conducente verso la parte anteriore destra del Pt_2
veicolo e non verso sinistra”,
- le condizioni del finestrino laterale anteriore destro “non sono valutabili con
certezza con la documentazione fotografica disponibile, in quanto la parte laterale
destra dell'abitacolo è stata tagliata dai soccorritori (presumibilmente quantomeno
per estrarre la IG.ra ) prima dell'effettuazione delle riprese fotografiche”, Pt_1
- in sintesi, pertanto, “gli elementi disponibili risultano potenzialmente coerenti con il
mancato impiego delle cinture di sicurezza, mentre non sono disponibili elementi
tecnici a supporto dell'espulsione del corpo”,
ciò nonostante, d'altro lato, ha pure doverosamente evidenziato che “nelle fotografie …
del mezzo scattate sul luogo del sinistro, la cintura di sicurezza del IG. appare Pt_2
in posizione di riposo, mentre, qualora impiegata e correttamente funzionante, per
effetto del violento urto risulterebbe lecito trovarla srotolata” e quindi di affermare che siffatta circostanza “rende teoricamente non escludibile che si sia verificata
l'espulsione del corpo a seguito dell'urto (circostanza che si sarebbe invece potuta
escludere nel caso di cinture indossate)”.
Tanto da aver da ultimo concluso affermando che “le valutazioni formulate (in
pagina 39 di 63 relazione all'utilizzo dei sistemi di ritenuta e all'eventuale espulsione) non possono
tuttavia essere considerate certe: ulteriori e diversi elementi potrebbero emergere dagli
accertamenti svolti nell'ambito della consulenza tecnica disposta in materia medico-
legale”, i quali, come si è più sopra evidenziato, hanno peraltro fornito elementi del tutto dirimenti a conferma della tesi, da ritenersi a questo punto accertata senza margine di incertezza, del mancato utilizzo delle cinture e della conseguente proiezione del corpo del al di fuori della vettura in conseguenza dell'urto. Pt_2
Dovendosi, in proposito, altresì osservare come la dedotta improbabilità della espulsione del ER dal proprio veicolo non risulti comunque del tutto convincente,
anche a prescindere da quanto notato dal CTU medico-legale, giacché:
- da un lato, il CTU dinamico ha escluso la proiezione del corpo del dal Pt_2
finestrino laterale anteriore sinistro sulla base della considerazione che esso risulterebbe rotto verso l'interno poiché dei frammenti di vetro si trovavano presenti sul sedile del conducente, senza peraltro verificare se altri si fossero trovati anche al di fuori della vettura e senza, poi, nemmeno considerare che la presenza dei menzionati frantumi ben poteva essere dovuta alla rotazione destrorsa impressa al veicolo dall'urto ovvero provenire dal cristallo anteriore, pure esso gravemente lesionato, come ben desumibile dalla visione delle fotografie allegate all'elaborato peritale,
- d'altro lato, non si è nemmeno verificata la possibilità che il sia stato Pt_2
sbalzato fuori della vettura attraverso la portiera destra anteriore, totalmente scardinata, sebbene appunto venisse precisato che la roto-traslazione verso destra del veicolo ben avrebbe potuto sospingere il corpo del in tale direzione. Pt_2
pagina 40 di 63 Sicché, in conclusione, risultando appurato:
- in maniera incontrastabile sia che il non indossasse al momento del fatto le Pt_2
cinture di sicurezza sia che, dopo l'urto, sia stato proiettato al di fuori del proprio veicolo,
- ed in misura maggiormente probabile che non che la particolare gravità delle lesioni riportate sia riconducibile alle circostanze appena sopra accertate,
non residuano motivi per accogliere tale motivo di gravame.
3.4 Venendo allora all'esame dei primi due motivi di gravame del si nota Pt_2
come con essi sia contestata invece la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di imputargli una corresponsabilità nella causazione del sinistro osservandosi che, a fronte dell'operare della presunzione di colpa sancita dall'art. 2052 cc, sarebbe stato esclusivamente onere del , per sgravarsi di ogni addebito a suo carico, di _3
dimostrare la sussistenza di un caso fortuito ovvero l'intervento di un fattore esterno dotato dei caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità.
Censura inoltre l'erronea applicazione dell'art. 1127 cc osservando che esso presuppone una colpa nella condotta del danneggiato, peraltro non rinvenibile nella fattispecie, ove egli marciava ad una velocità di 70 km/h in presenza di un limite di velocità di 90 km/h,
in assenza dei presupposti di applicabilità del quarto comma dell'art. 141 C.d.S., il quale si riferisce alla presenza di un animale spaventato.
Osserva, altresì, non esservi alcuna certezza in merito al momento in cui il cane avrebbe attraversato la strada, ciò che ulteriormente impedirebbe di potergli attribuire alcuna colpa nel mancato tempestivo avvistamento dell'animale e nella omessa adozione di un idoneo rallentamento della propria andatura di marcia.
pagina 41 di 63 Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, avuto riguardo al riparto degli oneri probatori tra il ed Pt_2
il in merito alla verificazione del sinistro, vale innanzi tutto richiamare _3
quanto già dedotto sub 3.1 in merito all'ipotesi di concorso fra le presunzioni di responsabilità rispettivamente stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale dagli artt. 2054 e 2052 cc, ricordandosi appunto che esse risultano dotate di pari efficacia, con susseguente necessità di valutare, caso per caso, e,
senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.
Sicché incombe sia al conducente del veicolo sia al proprietario dell'animale l'onere di vincere le presunzioni che li riguardano, dimostrando:
- il primo, non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela, oltre che la natura imprevedibile della condotta dell'animale,
- il secondo l'esistenza del caso fortuito preso in considerazione dall'art. 2052 cc
(Cass. 21.6.24 n. 17253).
Conseguendone allora l'infondatezza della tesi, sostenuta con l'appello, secondo la quale sarebbe esclusivamente spettato al per sgravarsi di ogni _3
responsabilità, di dimostrare la sussistenza del caso fortuito.
Sotto un secondo profilo, deve invece osservarsi come, in effetti, sebbene il proprietario del cane non sia riuscito a vincere la presunzione posta a suo carico dall'art. 2052 cc,
nemmeno il peraltro sia stato in grado di superare quella disciplinata dal Pt_2
secondo comma dell'art. 2054 cc.
pagina 42 di 63 In proposito, infatti, non basta certamente, per un verso, il dedurre di non aver superato i limiti di velocità fissati nella zona in 90 km/h, mantenendo una andatura stimata dal
CTU dinamico in circa 70 km/h, poiché il rispetto del disposto dell'art. 142 C.d.S. non esime il conducente dall'osservanza di quanto a sua volta stabilito dal precedente art. 141 C.d.S, il quale prescrive, nei primi due commi, l'obbligo:
- di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche,
allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione,
- di conservare il controllo del proprio veicolo così da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, e specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile,
siccome espressamente previsto dal quinto comma dell'art. 142 C.d.S., il quale precisa che in tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano comunque fermi gli obblighi stabiliti dalla norma precedente.
E ciò anche considerando, quale aspetto tutt'altro secondario, che quel giorno pioveva,
ciò che avrebbe dovuto indurre l'odierno appellante a moderare ulteriormente la velocità, essendo ben noto che in caso di asfalto bagnato gli pneumatici tendono a perdere aderenza consentendo una frenata meno pronta del solito.
Mentre, per altro verso, l'esame delle deposizioni testimoniali e delle risultanze della
CTU dinamica induce poi a ritenere che al ER sia effettivamente imputabile una pagina 43 di 63 apprezzabile corresponsabilità nel verificarsi della collisione ove si consideri che lo stesso ben risultava in grado, nelle specifiche condizioni di tempo e di luogo, di avvedersi della presenza dell'animale e di moderare quindi, per tempo, la velocità del proprio automezzo.
Ed invero, esaminando le deposizioni rese in udienza dai testi si nota come:
- , conducente della Opel che transitava in direzione da RE verso Testimone_2
PA e contro cui veniva a schiantarsi la Suzuki del abbia avuto modo Pt_2
di precisare di aver visto un cagnolino a circa 50-100 mt. di distanza davanti a lui,
che entrava sulla strada raggiungendo la semicarreggiata sulla quale stava transitando e poi tornava indietro da dove era partito, lì dove vi è un fossato e si trovano alcune villette, dopo di che si verificava la collisione,
- diretto a RE e conducente del mezzo che seguiva quello del Testimone_3
abbia a propria volta chiarito che il cane ha attraversato la strada dal ciglio Pt_2
sinistro della strada in direzione di quello destro, così ponendosi all'interno della semicarreggiata su cui stava transitando la Suzuki.
Dalle quali dichiarazioni si evince allora che il movimento del cane è stato tutt'altro che repentino e imprevedibile poiché il medesimo inizialmente, a quanto riferito dal
, aveva invaso la semicarreggiata di pertinenza dei veicoli diretti verso PA Tes_2
(e cioè la Opel), provenendo dal lato opposto, ed era poi ritornato sui propri passi,
quando era avvistato anche dallo sebbene in parte coperto nella visuale dalla Tes_3
sagoma della Suzuki che lo precedeva, venendo nuovamente ad invadere la semicarreggiata di pertinenza dei veicoli diretti verso RE (e cioè la Suzuki).
Circostanze queste a loro volta confermate dalle stesse manovre poste in essere in quel pagina 44 di 63 frangente dalla Suzuki che dapprima sbandava verso destra, presumibilmente a seguito dell'avvistamento del cane all'altezza della linea di mezzeria, nel tentativo di evitarlo senza intromettersi nell'opposta corsia di marcia, e poi correggeva la sterzata a sinistra,
molto probabilmente a causa del fatto che l'animale proseguiva la propria corsa verso il ciglio destro della strada (guardandola secondo la prospettiva del al fine di Pt_2
raggiungere l'abitazione del padrone ubicata al civico n. 136 (ben riportato nelle planimetrie redatte dal CTU dinamico).
Pertanto, ove il conducente della Suzuki avesse prestato debita attenzione nella guida ben avrebbe dovuto e potuto accorgersi della presenza dell'animale, che in quel frangente stava scorrazzando da un lato all'atro della strada, con ampio anticipo rispetto al momento della frenata, poi posta bruscamente in essere solo all'ultimo momento e tale da comportare la perdita di controllo del mezzo giacché non si era debitamente proceduto a rallentarne l'andatura per tempo.
E d'altronde, sul punto, anche il CTU dinamico conferma che il cane – pur ove avesse iniziato l'attraversamento direttamente dal lato sinistro, e cioè sulla base di una ipotesi ricostruttiva meno favorevole al suo avvistamento da parte del – sarebbe stato Pt_2
visibile ad almeno 50 mt. di distanza, ciò che avrebbe lasciato a quest'ultimo una fase di risposta di 2.6 sec. che, detratto il tempo psicotecnico di reazione di 1 sec., avrebbe comunque consentito di attuare una frenata della durata di 1.6 sec., tale da diminuire l'andatura del mezzo da 70 km/h a 41 km/h.
Alla quale velocità anche un'improvvisa azione sullo sterzo per evitare l'animale avrebbe permesso al conducente della Suzuki di mantenere il controllo del proprio veicolo e, quindi, di evitare la collisione.
pagina 45 di 63 E ciò anche dovendosi considerare che le valutazioni del CTU sono state compiute tenendo conto dell'inizio dell'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale a
50 mt. di distanza dalla Suzuki – e cioè di un fatto immediatamente idoneo a costituire una grave situazione di pericolo per la circolazione alla quale doveva reagirsi immediatamente – e non della semplice presenza dell'animale fermo a bordo strada,
risultando quindi ultronea alla decisione ogni valutazione dell'effettiva portata ed applicabilità alla fattispecie del quarto comma dell'art. 141 C.d.S..
Conclusioni queste che risultano poi ancora più vere laddove si debba ritenere, come appare maggiormente presumibile alla luce delle deposizioni testimoniali sopra richiamate, che in realtà il cane, prima di ritornare sui suoi passi da sinistra verso destra
(per chi si dirige a RE), avesse già in precedenza attraversato l'intera carreggiata in senso contrario, poiché in tal caso il tempo di avvistamento dell'animale sarebbe stato necessariamente ancora maggiore, con ulteriori e più ampie possibilità di rallentamento della velocità della propria vettura da parte del Pt_2
Sicché, in conclusione, non avendo nessuno dei due soggetti coinvolti nel verificarsi del sinistro raggiunto la relativa prova liberatoria, la responsabilità della causazione di esso non può che venire a gravare su ciascuno di essi in pari misura (Cass. 10.11.23 n.
31335), conseguendone la correttezza sul punto della pronuncia di primo grado.
3.5 Con la terza ragione di gravame il contesta inoltre essergli stato addebitato Pt_2
il mancato uso delle cinture asserendo non sussistere sufficienti elementi di prova per formulare siffatta affermazione, dal momento che:
- nessuno dei testi lo aveva visto sbalzato al di fuori del veicolo,
- le conclusioni raggiunte sul punto dal consulente dinamico e dal consulente medico-
pagina 46 di 63 legale divergevano totalmente,
- i vestiti da lui indossati non risultavano in alcun modo rovinati,
- al momento dell'arrivo dei soccorsi indossava ancora gli occhiali,
- non si poteva escludere che, in ipotesi di scontro frontale, lesioni cervicali si potessero produrre anche a carico di un soggetto cinturato.
Il motivo è infondato.
Ogni questione relativa a siffatta problematica è stata invero ampiamente esaminata nel paragrafo 3.3, ove sono state esposte tutte le ragioni cogenti in forza delle quali si è
ritenuto del tutto impossibile ipotizzare, in quanto contrario alle leggi della scienza medica, che il abbia potuto scendere da solo dalla vettura dopo l'urto, rispetto Pt_2
alle quali valutazioni nulla aggiungono elementi del tutto trascurabili e di minima valenza probatoria, oltre che in realtà indimostrati in maniera specifica, quali quelli relativi allo stato dei vestiti indossati dal danneggiato al momento del sinistro ed al fatto che venisse rinvenuto indossando ancora o meno gli occhiali.
3.6 Con il quarto motivo di appello il si lamenta dell'errata quantificazione del Pt_2
risarcimento riconosciutogli a ristoro delle lesioni fisiche e del danno non patrimoniale,
affermando che una corretta applicazione dell'art. 1227 cc non avrebbe potuto condurre alla rimodulazione delle lesioni tale da ipotizzare quali esse sarebbero state se avesse indossato le cinture ma semmai, solamente, ad una riduzione percentuale dell'entità
monetaria del risarcimento dovuto, calcolato da un lato sulla base delle lesioni effettivamente subite e dall'altra sulla sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro, e ciò poiché nessuna certezza sussisteva, secondo quanto dichiarato dalla stessa
CTU medico-legale, in merito al tipo ed alla gravità delle lesioni che egli avrebbe subito pagina 47 di 63 qualora avesse indossato le cinture di sicurezza.
Il motivo è infondato.
In proposito va, invero, innanzi tutto ricordato come, in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implichi la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo dei quali volto ad identificare, in applicazione del criterio probatorio del
“più probabile che non”, il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, nesso che è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p.,
per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili,
- il secondo, diretto invece ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cc e seguenti (Cass. SS.UU. 11.1.08 n. 576 e Cass. 17.9.13 n. 21255).
Opinato allora che nel caso di specie non risulti dubbio il concorrere del fatto del proprietario del cane nella causazione del sinistro assieme alla condotta imprudente del va anche sottolineato come, ai sensi dell'art. 1227 cc, si debba allora Pt_2
verificare entro che limiti il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno, giacché il risarcimento deve essere diminuito sia secondo la gravità della colpa sia in base alla entità delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 48 di 63 Essendo stato sul punto assai autorevolmente chiarito dalla Suprema Corte, con una recentissima pronuncia, che l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce peraltro il frutto di un procedimento logico e non matematico, come tale insuscettibile di giustificazione analitica,
conseguendone che colui il quale si dolga in sede del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono (Cass.
9.5.24 n. 12676).
Ora, dal momento che nel caso di specie il Tribunale di Venezia si è rifatto, per giungere alla propria decisione in merito, alle conclusioni della CTU medico-legale, la quale aveva ben evidenziato alle pag. 46 e 47:
- che le lesioni patite dal si sono necessariamente prodotte nel contesto Pt_2
della proiezione, o nella fuoriuscita o nell'impatto col terreno, appunto causata dal mancato allacciamento delle cinture di sicurezza,
- che la frequenza con cui i soggetti che si avvalgono dei sistemi di ritenzione possano contrarre gravi lesioni, anche mortali, è estremamente inferiore a quella riscontrabile nei soggetti che invece non li utilizzano,
- che nella fattispecie lo spazio vitale riservato al conducente all'interno dell'abitacolo non pareva essere stato particolarmente compresso (di tal che, opina il collegio, se lo stesso non fosse stato sbalzato fuori della vettura ci sarebbero state buone probabilità di non subire lesioni particolarmente invalidanti),
- che d'altronde il passeggero seduto al suo fianco aveva riportato lesioni di un certo rilievo ma comunque contenute nei limiti di postumi stimati in misura pari al 22%,
pagina 49 di 63 - che, pur essendo impossibile stabilire quali danni avrebbe effettivamente riportato il periziando qualora avesse indossato le cinture, trattandosi di un evento ipotetico non realizzatosi in concreto, ciò nonostante si poteva ritenere ragionevole l'affermazione secondo cui si sarebbero prodotte a carico del medesimo delle lesioni di entità non dissimile da quelle subite dal trasportato,
- che, in base alla letteratura medica più recente l'uso della cintura di sicurezza presenta efficacia nel ridurre le lesioni midollari nell'81% dei casi,
ritiene questa Corte che la predetta decisione, concretatasi nel riconoscere al conducente il risarcimento di un danno di pari entità di quello patito dal passeggero risulti ampiamente motivato in maniera del tutto condivisibile, dovendosi altresì sottolineare la correttezza del ragionamento così svolto in relazione al fatto che, nella fattispecie, si verte in ipotesi di scontro frontale solo parzialmente eccentrico che è venuto ad interessare i sedili anteriori della Suzuki in maniera non molto dissimile tra loro e,
semmai, con una maggiore incidenza nei confronti del lato passeggero che, come ben risulta dall'esame delle fotografie del mezzo incidentato, risulta essere stato attinto dall'urto in maniera maggiore e certamente più violenta.
Ciò che comporta l'infondatezza della tesi sostenuta dal Pt_2
3.7 Con la quinta ragione di gravame viene contestato l'omesso riconoscimento della personalizzazione, esclusa dal Tribunale di Venezia perché ritenuta compresa nella parte di danno eccedente i 22 punti percentuali, laddove al contrario, secondo l'appellante, doveva rimarcarsi come egli avesse in realtà patito lesioni permanenti quantificabili nella misura del 90%, a fronte delle quali era conseguito il totale sconvolgimento dell'intera sua vita, comprensivo del fallimento del matrimonio, della pagina 50 di 63 quasi totale perdita di rapporti con i figli e della necessità di dipendere nuovamente dai propri genitori in ogni momento della sua giornata. Osserva inoltre apparire ingiustificabile che il danno morale sia stato liquidato ritenendolo moderato, laddove al contrario la CTU lo aveva qualificato di grado elevato.
Il motivo è infondato.
Alla luce di quanto appena esposto nel paragrafo 3.6, infatti, il danno risarcibile in favore dell'appellante è pari ai postumi determinati nella misura del 22% e non, invece,
del 90%, rispetto ai quali soli viene dedotto l'intero sconvolgimento delle abitudini di vita e la presenza di una sofferenza morale particolarmente acuta.
Sicché, non essendo nemmeno allegato quali sarebbero le ragioni per cui la personalizzazione ed un danno morale particolarmente elevato dovrebbero essere riconosciuti in presenza di lesioni risarcibili nella minore ed assai più contenuta misura del 22%, la doglianza non può essere accolta.
3.8 Con il sesto motivo di appello viene poi impugnata la statuizione relativa all'omesso risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale, sottolineandosi che l'attività di consulenza svolta dallo era risultata Controparte_7
opportuna e necessaria, sia in ragione della propria necessità di avvalersi di un soggetto professionalmente preparato per comprendere come muoversi in un caso oltremodo complesso e valutare come tutelare i propri diritti, sia in considerazione del fatto che allo studio era stata demandata tutta l'attività di reperimento della documentazione necessaria a provare le molteplici voci di danno e di coordinamento dell'attività dei vari professionisti che si erano dovuti occupare del caso.
Il motivo è fondato.
pagina 51 di 63 Come ben noto, invero, secondo la Suprema Corte, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento dei pregiudizi patiti, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il solo fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Cass. 21.1.10 n. 997).
Il che può appunto essere affermato nel caso di specie, apparendo legittimo che l'interessato, vittima di un gravissimo infortunio e privo delle relative conoscenze tecniche, si sia rivolto ad un soggetto esperto della materia al fine di far valere le proprie ragioni nei confronti delle controparti, essendo stato ben precisato che la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e,
comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo, mentre al di fuori di tali limiti la relativa attività non rientra nella previsione dell'art. 2231 cc e dà
quindi diritto a compenso in favore di colui che la esercita (Cass. 30.5.06 n. 12840).
Tale spesa, peraltro, può essere unicamente riconosciuta nei limiti della sua congruità
con l'attività effettivamente svolta e con il valore delle somme oggetto del risarcimento effettivamente spettante al rispetto ai quali indici appare liquidabile l'importo Pt_2
pagina 52 di 63 di € 5.000,00, già ad oggi rivalutato, da risarcirsi nella misura della metà, pari ad €
2.500,00, una volta tenuto conto della quota di corresponsabilità del danneggiato nel verificarsi dell'evento lesivo.
3.9 Con la settima e l'ottava ragione di gravame si critica il mancato ristoro delle spese relative alle consulenze fornite nella fase stragiudiziale dal dr. in ambito Per_5
medico-legale e dall'ing. in ambito dinamico, necessariamente sostenute al fine CP_8
di individuare l'esatta dinamica del sinistro e di comprendere l'entità dei danni patiti così da modulare in maniera appropriata le proprie richieste risarcitorie.
Anche tali motivi sono fondati.
In proposito va infatti rilevato vertersi in ipotesi di prestazioni resesi necessarie al fine di far valere le proprie ragioni nel successivo giudizio di merito, relativamente alle quali i giudici di legittimità hanno affermato trattarsi di conseguenza normale e regolare del fatto illecito della quale il giudice del merito deve tenere conto in sede di liquidazione del danno (Cass. 22.6.82 n. 3803).
Valutazione questa condivisa dal collegio nel presupposto che siffatta attività:
- per un verso risulta in effetti necessaria a consentire al soggetto danneggiato la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle conseguenze lesive in concreto patite,
- per altro verso, quanto meno con riguardo alla CTU medico-legale, pare addirittura sollecitata, sia pure in maniera implicita, dal tenore del secondo comma dell'art. 148
C.d.A., ove si precisa che la domanda risarcitoria deve contenere i dati relativi all'entità delle lesioni subite ed essere accompagnata da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, al fine appunto di consentire all'assicurazione di formulare una congrua e motivata offerta pagina 53 di 63 risarcitoria.
Di tal che appare oggettivamente arduo affermare che le medesime risultino in linea di massima ridondanti o superflue – salvo il caso limite rappresentato da una perizia le cui conclusioni si presentassero talmente infondate da aver costituito motivo di ostacolo,
anziché di ausilio, alla definizione della controversia – e solo potendosi semmai disquisire in merito all'eccessività della relativa spesa ove la medesima non risulti commisurata ai valori medi praticati sul mercato.
Né a contrario vale sostenere che il rimborso non sia dovuto giacché la spesa sostenuta non sarebbe documentata dall'emissione di idonea fattura, dovendosi ricordare che l'esistenza del danno non viene meno per il solo fatto che la parte non abbia ancora provveduto al relativo pagamento, poiché quest'ultima risulta comunque obbligata ad esso ove la prestazione sia stata eseguita, ciò che non è dubbio nella fattispecie.
Tanto premesso, devono allora riconoscersi in favore della parte danneggiata le spese:
- della CTP dinamica, pari ad € 2.156,96, le quali appaiono congrue rispetto ai prezzi di mercato,
- della CTP medica, peraltro diminuite entro i più congrui limiti di € 2.400,00 oltre
IVA per l'elaborato predisposto nell'ambito della fase stragiudiziale e di € 2.000,00 oltre IVA per l'attività di consulenza prestata durante l'esperimento della CTU,
tenuto conto che al CTU, il quale svolgeva un compito assai maggiore comprensivo della stesura di un corposo elaborato peritale, veniva liquidato l'importo di €
3.500,00 oltre IVA, e così per un totale complessivo già ivato di € 5.368,00.
Le predette somme non sono peraltro oggetto di rivalutazione dal momento che i relativi pagamenti non risultano ancora essere avvenuti e vanno risarcite nella misura della metà, pari ad € 3.762,48 in ragione della percentuale di corresponsabilità nella causazione dell'evento lesivo addebitabile al danneggiato stesso.
pagina 54 di 63 3.10 Con il nono motivo d'appello viene quindi biasimata la scelta di non riconoscere il risarcimento delle spese sostenute, per un totale di € 25.293,36 in relazione all'acquisto di una vettura usata allestita per il trasporto dei disabili, in assenza della quale l'appellante non sarebbe in grado di recarsi alle visite mediche di routine ed alle necessarie fisioterapie.
Il motivo è infondato.
Ed invero, sebbene non sia revocabile in dubbio che l'appellante, a seguito dell'incidente in cui era rimasto coinvolto, abbia acquistato una vettura usata debitamente allestita per il trasporto dei disabili, è altrettanto innegabile che a ciò si sia dovuto provvedere in relazione a lesioni fisiche patite nella misura del 90% che, però,
vanno addebitate alla controparte nei ben più ristretti limiti di postumi permanenti pari al 22%, rispetto ai quali nessuna necessità vi sarebbe stata di dare corso all'acquisto in questione. Di conseguenza, non ravvisandosi l'esistenza di un nesso eziologico tra i danni effettivamente arrecati dal al e la necessità di munirsi di un _3 Pt_2
nuovo mezzo di trasporto, viene anche meno la possibilità di riconoscere il rimborso della relativa spesa.
3.11 Con la decima e l'undicesima ragione di gravame si mette in discussione la decisione di non ristorare le spese già sostenute per il rifacimento del bagno, resosi necessario per adeguarlo alle sue nuove eIGenze, e quelle da sostenersi per l'acquisto di una nuova abitazione compatibile con le sue gravi disabilità, non potendo egli continuare ad avvalersi, in futuro, dell'immobile di proprietà della madre che, alla morte di questa, cadrà necessariamente in successione con gli altri due fratelli.
Anche tali ragioni di censura non si manifestano accoglibili in forza del ragionamento pagina 55 di 63 appena esposto nel paragrafo precedente, essendo evidente che le spese in questione si riferiscono a lavori e ad acquisti che trovano la loro giustificazione unicamente nella particolare gravità delle lesioni in concreto riportate dal danneggiato ma che, solo in misura assai minore, e non certo tale da provocare gli effetti che hanno reso necessari gli esborsi e la previsione di spese in oggetto, risultano poi effettivamente addebitabili alla controparte.
3.12 Con il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di appello la sentenza di primo grado viene invece contestata nella parte in cui ha ritenuto:
- per un verso, di non concedere il risarcimento delle spese di assistenza future,
peraltro discendenti dal suo stato di quasi totale infermità, e da stimarsi nell'importo mensile di € 1.026,34, per un totale presuntivo di € 369.482,40 parametrato su trent'anni di sopravvivenza,
- per altro verso, di non dover risarcire il danno da incapacità lavorativa specifica,
individuata dal CTU nella misura del 100%, da liquidarsi in € 142.616,00 a titolo di lucro cessante per il periodo intercorso tra il verificarsi del sinistro e la data di proposizione dell'appello, ed in € 493.173,26 per il periodo futuro, calcolati utilizzando il sistema della capitalizzazione dei redditi sulla base del coefficiente corrispondente all'età del danneggiato.
Anche tali motivi sono infondati per le medesime considerazioni già svolte nei paragrafi
3.10 e 3.11, alle quali pertanto ci si riporta integralmente senza doversi aggiungere nulla di ulteriore.
3.14 Con il primo motivo di appello subordinato, il richiede infine, in ipotesi Pt_2
di accoglimento delle domande principali, la riforma della sentenza impugnata nelle parti in cui il giudice di primo grado ha respinto le domande di mala gestio sia propria pagina 56 di 63 che impropria formulate nei confronti di , osservando che, già Controparte_4
prima del giudizio, la compagnia assicurativa era stata posta nelle condizioni di erogare quantomeno un acconto in suo favore.
Tale motivo deve ritenersi assorbito dalla circostanza che il risarcimento riconosciuto in suo favore all'esito del giudizio, complessivamente aumentato sino ad € 56.602,34 a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado operata da questa Corte,
risulta comunque contenuto entro i limiti del massimale di polizza, pari ad €
1.500.000,00, sicché nessun interesse concreto potrebbe vantare l'attore alla emissione di una qualsiasi pronuncia in proposito.
3.15 Con il primo motivo di appello incidentale VA Di OR contesta a propria volta la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha condannato il de cuius alla refusione delle spese di lite e di CTP in favore della , nonché al sostenimento Pt_1
delle competenze della CTU medico-legale, senza peraltro prevedere l'operatività in suo favore della manleva dovuta da . Controparte_4
Il motivo è fondato.
Come invero previsto dal disposto dell'art. 1917 “le spese sostenute per resistere
all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti
del quarto della somma assicurata” e, fra tali spese, rientrano innanzi tutto, quelle che la parte assicurata è tenuta a rifondere alla controparte all'esito della lite, comprese le competenze della CTU, essendo evidente che la costituzione e difesa dell'assicurato,
giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo pagina 57 di 63 di indennizzo.
3.16 Con il secondo motivo di appello incidentale la censura infine il capo _3
di sentenza in forza del quale è stata disposta la compensazione delle spese di lite fra il defunto e la propria compagnia assicurativa, nel presupposto dell'assenza di una controversia e quindi di una soccombenza fra i medesimi, laddove il terzo comma dell'art. 1917 cc prevede, al contrario, che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti di un quarto della somma assicurata.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, invero, è pacifico che nessun contrasto si è mai verificato tra la posizione assunta dalla e quella mantenuta dalla compagnia assicuratrice, la _3
quale non ha contestato l'operatività della polizza né in alcun modo posto in dubbio il diritto della assicurata alla manleva, ciò che esclude che la compagnia possa essere in alcun modo ritenuta soccombente rispetto alla propria cliente, di cui ha condiviso la medesima linea difensiva.
Né, d'altro canto, vale fare riferimento al disposto dell'art. 1917 cc, più sopra richiamato sub 3.15, essendo stato ben chiarito dalla Suprema Corte che esso non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell'azione di garanzia, che vanno liquidate nell'intero secondo il principio della soccombenza (Cass. 28.11.07 n. 24733),
ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore assume direttamente da sé quale gestore della lite
(Cass. 14.2.13 n. 3638).
pagina 58 di 63 3.17 Con un unico motivo di appello incidentale contesta Controparte_4
invece la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato in favore di
[...]
gli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 cc, osservando che la Pt_1
Corte di Cassazione è granitica nell'affermare che il saggio d'interesse legale in oggetto può trovare applicazione esclusivamente quando la lite ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale e non invece ove si discuta di una richiesta di risarcimento danni da fatto illecito.
Il motivo è fondato.
In proposito, escluso preliminarmente che l'appello incidentale dovesse essere notificato alla controparte dal momento che alla luce del combinato disposto degli artt.
343 e 292 cpc a tanto deve provvedersi unicamente nei confronti della parte contumace ed atteso altresì che la ben avrebbe potuto e dovuto prenderne contezza non Pt_1
appena disposta la necessaria riunione dei due fascicoli aventi ad oggetto la medesima pronuncia impugnata, vale ricordare come la Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 19063 del 5.7.23, abbia avuto modo di chiarire che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, la cui determinazione non è, peraltro, automatica né presunta
iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
Sicché sarebbe semmai stato onere della di assolvere al relativo onere Pt_1
probatorio, al quale peraltro la medesima non ha in realtà mai ritenuto di dover pagina 59 di 63 provvedere dal momento che nella sua domanda non risultava formulata alcuna pretesa di tal genere, come pure confermato nel costituirsi in appello.
Conseguendone, allora, essersi semmai in presenza di un errore autonomamente compiuto dal giudice che attribuiva all'attrice un tipo di interessi dalla medesima giammai richiesti, al quale deve porsi rimedio in questa sede.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime, in applicazione del principio della soccombenza pagina 60 di 63 sancito dall'art. 91 cpc, debbano essere poste a carico:
- di in favore di , relativamente ad entrambi i gradi di CP_1 Parte_1
giudizio, con applicazione dei valori medi di tariffa per ciascuno di essi,
- di VA Di OR in favore di e dei suoi figli, relativamente ad Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, ma con applicazione dei valori minimi, dal momento che solo una parte delle domande da loro congiuntamente svolte in primo grado veniva accolta, per il complessivo importo di € 51.068,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.14 al saldo, mentre invece, nel secondo grado, le ragioni addotte a sostegno di una modifica migliorativa in proprio favore della pronuncia di primo grado non trovavano alcun accoglimento,
- di VA Di OR in favore di , relativamente ad entrambi Controparte_5
i gradi di giudizio, ma con applicazione dei valori minimi quanto al secondo grado,
dal momento che l'appello svolto al fine di ottenere una maggiorazione del risarcimento già riconosciuto in primo grado veniva accolto solo in misura estremamente limitata e per il resto invece respinto,
Mentre le stesse vanno compensate:
- tra la e dal momento che in primo grado _3 Controparte_4
nessuna ragione di contendere era insorta tra le parti e che, invece, in appello, le questioni sollevate dalla prima nei confronti della seconda sono state in parte accolte ed in parte respinte, con reciproca soccombenza,
- tra e , dal momento che l'accoglimento Controparte_4 Parte_1
dell'appello ha riguardato un aspetto minimale della pronuncia, comunque addebitabile ad un autonomo errore del giudice e non al rigetto di una pretesa pagina 61 di 63 avanzata dall'attrice che, anzi, nel costituirsi in appello, non contestava la non debenza degli interessi moratori di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. n. 1537/2022, pubblicata in data
2.9.22, che per il resto conferma:
1) condanna , in solido con Controparte_1
VA Di OR, a pagare in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1
danni, la somma di € 51.068,85, oltre interessi legali ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cc e rivalutazione monetaria dal 6.11.14 all'effettivo saldo;
2) condanna VA Di OR a pagare in favore di , a titolo di Controparte_5
risarcimento danni, la somma di € 56.602,34, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.11.14 all'effettivo saldo;
3) condanna a tenere indenne VA Di OR delle Controparte_4
competenze della CTU dinamica e della CTU medico-legale poste a carico della medesima nonché delle spese di lite dalla medesima dovute in favore delle altre parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio;
4) condanna a rifondere in favore di Controparte_1
le spese processuali che liquida in € 14.103,00 per il primo grado ed Parte_1
in € 9.991,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
5) condanna VA Di OR a rifondere in favore di , Parte_1 Pt_2
pagina 62 di 63 ed le spese processuali che liquida in € 7.052,00 per il Pt_2 Parte_3
primo grado ed in € 4.997,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
6) condanna VA Di OR a rifondere in favore di le Controparte_5
spese processuali che liquida in € 14.103,00 per il primo grado ed in € 4.997,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
7) compensa integralmente le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio tra
VA Di OR e;
Controparte_4
8) compensa integralmente le spese relative a questo grado di giudizio tra
[...]
e . Pt_1 Controparte_4
Così deciso in Venezia nella camera di conIGlio del 12 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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