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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/09/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19/09/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°882/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
, C.F. , da rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 difeso dall'Avv. Giuseppe STELLA, presso lo studio del quale in alla Via Ettore Parte_2
e Ruggero De' Medici n°31, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 Parte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
******* pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 23.05.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°821/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento, ed art. 12 L. n°118/71, invalidità 100% (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento di quanto richiesto, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
già presenti al momento della domanda amministrativa.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporne una nuova.
Il nuovo Ctu, nel riesaminare e valutare lo stato della parte istante, nonché la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la parte ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale sin dalla domanda amministrativa, atteso che le sintomatologie presenti al momento della visita medico legale erano documentate debitamente, quindi, concludeva che le condizioni psico-fisiche erano tali, da aver diritto, alla indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n°18/80 nonché dell'art. 12 della L.
n°118/71 dalla data della domanda amministrativa, per cui rivedeva le conclusioni della precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto alla indennità di accompagnamento che conseguentemente il riconoscimento anche di un'invalidità del 100% ex art. 12 L. n°118/71, sin dalla data del 22.10.2022, domanda amministrativa, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed pagina 2 di 4 esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Concludeva infatti in tal modo l'elaborato peritale il CTU:
“Le patologie che affliggono la signora sono riferibili in particolar modo alla sfera Parte_1 neuropsichiatrica. La documentazione sanitaria allegata comprende referti di esami clinici specialistici e strumentali finalizzati a determinare le cause, a individuare le cure più opportune per il controllo e la stabilizzazione delle patologie citate in diagnosi.
Nel corso delle varie visite specialistiche, neurologiche e psichiatriche, con particolare riferimento ai referti di visita neurologica del 13\06\2022 e psichiatrica del 10\09\2022, costante e unanime è il riferimento a sintomi gravi riscontrati in capo alla signora : depersonalizzazione, Parte_1 derealizzazione, dispercezioni visive, uditive, stato confusionale, deficit cognitivo plurisettoriale, disturbo di panico e agorafobia, disturbo di memoria e dell'orientamento temporo-spaziale verso la propria e l'altrui persona;
è anche strumentalmente accertato un quadro di atrofia cerebrale frontale e la presenza di anomalie focali eegrafiche in corrispondenza delle regioni centro temporali di sx. Il suddetto quadro clinico caratterizzato da stato confusionale, deficit cognitivo, gravi turbe dell'affettività e stati allucinatori compromettono la capacità lavorativa della signora Parte_1 rendendola totalmente e permanentemente incapace di svolgere attività lavorativa in misura pari al
100%. Le patologie citate sono ascrivibili , per analogia al codice 1207: sindrome delirante cronica grave con necessità di terapia continua min.0 max.0 fisso 100, riconosciuto nella misura fissa del
100%.
Le suddette patologie oltre a costituire motivo di invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% fin dalla data di presentazione della domanda: 27\10\2022, costituiscono anche un impedimento allo svolgimento degli atti quotidiani della vita tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo a partire dalla stessa epoca: 27\10\2022. In conclusione la signora è invalida civile totale e permanente in misura pari al 100% e meritevole Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal 27\10\2022.
La signora non risulta ricoverata in strutture con retta a carico dello stato. ” Parte_1
Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del requisito sanitario e del derivante diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80 che di quelli di cui all'art. 12 L.
n°118/71, di quest'ultima condizioni economiche permettendo, e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (27.10.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e liquidate come da CP_2 dispositivo, così come le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che la parte ricorrente, avente i requisiti sanitari per aver diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n°18/80, a decorrere dalla data di riconoscimento del 27.10.2022 (domanda amministrativa/data revoca) ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo, nonché quelle di cui all'art. 12 L. n°118/71, condizioni economiche permettendo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in
€.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio ritenuto indeterminabile secondo la S.C. e in applicazione dei Parametri minimi in Vigore), in favore dell'Avv. Giuseppe STELLA, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e
D.M. n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 19/09/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19/09/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°882/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
, C.F. , da rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 difeso dall'Avv. Giuseppe STELLA, presso lo studio del quale in alla Via Ettore Parte_2
e Ruggero De' Medici n°31, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 Parte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
******* pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 23.05.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°821/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento, ed art. 12 L. n°118/71, invalidità 100% (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento di quanto richiesto, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
già presenti al momento della domanda amministrativa.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporne una nuova.
Il nuovo Ctu, nel riesaminare e valutare lo stato della parte istante, nonché la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la parte ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale sin dalla domanda amministrativa, atteso che le sintomatologie presenti al momento della visita medico legale erano documentate debitamente, quindi, concludeva che le condizioni psico-fisiche erano tali, da aver diritto, alla indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n°18/80 nonché dell'art. 12 della L.
n°118/71 dalla data della domanda amministrativa, per cui rivedeva le conclusioni della precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto alla indennità di accompagnamento che conseguentemente il riconoscimento anche di un'invalidità del 100% ex art. 12 L. n°118/71, sin dalla data del 22.10.2022, domanda amministrativa, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed pagina 2 di 4 esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Concludeva infatti in tal modo l'elaborato peritale il CTU:
“Le patologie che affliggono la signora sono riferibili in particolar modo alla sfera Parte_1 neuropsichiatrica. La documentazione sanitaria allegata comprende referti di esami clinici specialistici e strumentali finalizzati a determinare le cause, a individuare le cure più opportune per il controllo e la stabilizzazione delle patologie citate in diagnosi.
Nel corso delle varie visite specialistiche, neurologiche e psichiatriche, con particolare riferimento ai referti di visita neurologica del 13\06\2022 e psichiatrica del 10\09\2022, costante e unanime è il riferimento a sintomi gravi riscontrati in capo alla signora : depersonalizzazione, Parte_1 derealizzazione, dispercezioni visive, uditive, stato confusionale, deficit cognitivo plurisettoriale, disturbo di panico e agorafobia, disturbo di memoria e dell'orientamento temporo-spaziale verso la propria e l'altrui persona;
è anche strumentalmente accertato un quadro di atrofia cerebrale frontale e la presenza di anomalie focali eegrafiche in corrispondenza delle regioni centro temporali di sx. Il suddetto quadro clinico caratterizzato da stato confusionale, deficit cognitivo, gravi turbe dell'affettività e stati allucinatori compromettono la capacità lavorativa della signora Parte_1 rendendola totalmente e permanentemente incapace di svolgere attività lavorativa in misura pari al
100%. Le patologie citate sono ascrivibili , per analogia al codice 1207: sindrome delirante cronica grave con necessità di terapia continua min.0 max.0 fisso 100, riconosciuto nella misura fissa del
100%.
Le suddette patologie oltre a costituire motivo di invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100% fin dalla data di presentazione della domanda: 27\10\2022, costituiscono anche un impedimento allo svolgimento degli atti quotidiani della vita tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo a partire dalla stessa epoca: 27\10\2022. In conclusione la signora è invalida civile totale e permanente in misura pari al 100% e meritevole Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal 27\10\2022.
La signora non risulta ricoverata in strutture con retta a carico dello stato. ” Parte_1
Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del requisito sanitario e del derivante diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 1 L. n°18/80 che di quelli di cui all'art. 12 L.
n°118/71, di quest'ultima condizioni economiche permettendo, e che l' dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (27.10.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e liquidate come da CP_2 dispositivo, così come le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che la parte ricorrente, avente i requisiti sanitari per aver diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. n°18/80, a decorrere dalla data di riconoscimento del 27.10.2022 (domanda amministrativa/data revoca) ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo, nonché quelle di cui all'art. 12 L. n°118/71, condizioni economiche permettendo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in
€.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio ritenuto indeterminabile secondo la S.C. e in applicazione dei Parametri minimi in Vigore), in favore dell'Avv. Giuseppe STELLA, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e
D.M. n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 19/09/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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