Articolo 9 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 maggio 1995
Art. 9. (Richieste in ordine allo studio
del fatto religioso) 1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della societa', assicura alle Chiese rappresentate dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.
2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995