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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause civili riunite iscritte ai nn.1365/2019 – 1904/2019 r.g.
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Annicchiarico Parte_1
attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Roberto D'Andria Controparte_1 convenuto
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 14-11-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28-2-2019 , premesso che: il 13-6-1996 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Monteiasi con;
dalla loro unione il 27-4-2001 era nata la figlia Controparte_1
l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione trasformata in consensuale, Per_1 omologata con decreto di questo Tribunale in data 11-7-2017; in sede di separazione erano stati previsti l'obbligo del padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia collocata presso di lui accollandosi anche le spese straordinarie, il proprio obbligo di assolvere al 50% il rimborso del mutuo gravante sull'immobile sito in Monteiasi Parco Beato Egidio n.28,il diritto della moglie di mantenere ivi la propria abitazione peraltro di sua proprietà, mentre i coniugi avevano dato atto dell'indipendenza economica di entrambi;
che in seguito la convivenza matrimoniale non si era ricostituita ed infruttuosa era stata la propria richiesta di addivenire a divorzio congiunto;
su tali premesse chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio , con vittoria di spese di lite
Con separato ricorso del 28-3-2019 , chiedeva declaratoria di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, affido condiviso della figlia e porsi a carico del assegno Per_1 Pt_1 di € 250 oltre al 50% delle spese straordinarie per concorso al mantenimento della figlia nel Per_1 frattempo intenzionata a trasferirsi presso di lei;
chiedeva inoltre riconoscimento in proprio favore di assegno di mantenimento ,giacchè dopo la separazione aveva peggiorato la propria situazione economica ed aveva avuto difficoltà a lavorare a causa di patologia oncologica nel frattempo diagnosticatale, mentre il era agente di Polizia con stipendio di circa € 1700; instava infine per Pt_1 la conferma della previsione contenuta nella separazione consensuale per la quale il si sarebbe Pt_1 fatto carico del 50% del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare in Monteiasi al Parco Beato
Egidio n.28.
Si costituiva in tale giudizio il il quale chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio con conferma delle condizioni di separazione e rigetto della domanda di assegno di divorzio stante l'autosufficienza della e dichiarazione di difetto di legittimazione attiva CP_1 rispetto alla domanda di contributo per il mantenimento della figlia, la quale aveva nel frattempo deciso di andare ad abitare presso la madre;
evidenziava di sostenere oneri locativi di € 300/mese per una casa in Monteiasi.
Con provvedimento del 3-7-2019 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione e riunite le due cause ,poneva un assegno a carico del Pt_1 di € 250 oltre al 50% delle spese straordinarie per il concorso al mantenimento della figlia e Per_1 confermava nel resto le condizioni di separazione.
Con sentenza non definitiva pubblicata il 4-5-2021 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
All'esito dell'istruzione documentale e con prove orali, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
******* Essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio occorre in questa sede delibare le sole questioni accessorie.
Non è in primo luogo a pronunciare su affido e collocazione della figlia essendo quest'ultima Per_1 divenuta maggiorenne, trasferendosi successivamente - come lo stesso ha ammesso - presso Pt_1
l'abitazione materna.
Ulteriore questione riguarda il riconoscimento in favore della di assegno di mantenimento, CP_1 domanda che deve essere qualificata stante la natura del presente giudizio, come di riconoscimento di assegno divorzile. A questo riguardo la ha dedotto(cfr, memoria ex art.183 comma 6 n.1 CP_1
c.p.c. del 10-2-2020) di non disporre di redditi adeguati non avendo occupazione lavorativa , e ciò principalmente a causa delle proprie precarie condizioni di salute, essendo affetta da patologia oncologica. La medesima ha prodotto documentazione medica ed in particolare ,con la seconda memoria istruttoria, certificazione del P.O. di Taranto del febbraio 2019 con diagnosi di Pt_2 carcinoma della mammella, nel quale è indicata in anamnesi l'esistenza a suo carico di concorrenti patologie di tipo dismetabolico(grave dislipidemia, diabete mellito); sempre dalla documentazione in atti si ricava che la fu sottoposta ad intervento chirurgico di quadrantectomia alla CP_1 mammella destra ed asportazione del linfonodo sentinella il 4-3-2018, e che fu sottoposta nell'anno
2020 ad exeresi chirurgica di melanoma.
La condizione di carenza di reddito della è stata contestata dal il quale ha affermato CP_1 Pt_1 che l'attrice svolgerebbe lavoro di assistenza ad anziani in favore di invalida al 100% ed Persona_2 abitante in Monteiasi, recandovisi quotidianamente secondo un sistema di turnazione con altre due persone, e ciò su incarico di , tutore della Persona_3 Per_2
In sede di interpello reso il 23-4-2021 la ha ammesso di avere lavorato quale badante presso CP_1
l'invalida e su incarico del suo tutore , con una retribuzione variabile Persona_2 Persona_3 da 200 a 500 euro per due giorni di lavoro a settimana;
e tuttavia ha affermato di avere svolto tale attività sino a quindici giorni prima della propria deposizione in quanto sarebbe stata sostituita da altra badante;
ha aggiunto che vi era stato un periodo in cui si recava dall'invalida tutti i giorni e poi di non averlo fatto più essendosi ammalata, e di percepire attualmente una prestazione di invalidità pari ad € 300 mensili.
Il teste ,investigatore privato, ha invece confermato il contenuto della propria relazione in Tes_1 atti prodotta dal il 12-3-2020 ( di cui deve riconoscersi la tempestività di deposito ,stante la Pt_1 precedente sospensione dei termini processuali stabilita a fare data dal 9-3-2020 dall'art.83
17/03/2020 n. 18, G.U. 17/03/2020 n. 70 conv. in legge 27/2020), in ordine all'attività di lavoro svolta dalla quale badante in favore di . CP_1 Persona_2 Per contro è pacifico che il ricorrente è agente di Polizia di Stato(dichiarazioni rese all'udienza presidenziale) con un reddito da lavoro dipendente al lordo di ritenute fiscali ed oneri previdenziali di circa € 40.000 annui (cfr. certificazione unica in atti relativa all'anno 2020).
Tali essendo le principali risultanze istruttorie, va ricordato che la giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. un., 18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id. 24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Inoltre in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. ex multis Cass.n. 32398/2019),
Nella specie pur potendosi ritenere che tra i coniugi vi sia qualche squilibrio economico - svolgendo l'attore attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato quale dipendente statale, e la convenuta attività non stabile e di presumibile minore ritorno economico - non è stato invece dimostrato il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi economici della richiedente e la concorrente impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo la formula dell'art.5 comma 6 l.div..
Di tale presupposto, necessario per l'attribuzione dell'assegno richiesto, è possibile dubitare, già in ragione del fatto che in sede di separazione trasformata in consensuale la non richiese CP_1 assegno per il proprio mantenimento, evidentemente disponendo di mezzi economici. Per il tempo successivo alla separazione è da rilevare che sebbene sia stata documentata la esistenza a carico della di patologie oncologiche e di concorrenti patologie metaboliche, non è dimostrato che CP_1 queste abbiano comportato attuale significativa riduzione della capacità lavorativa specifica di badante e collaboratrice domestica, tanto che la resistente, pur dopo la diagnosi di carcinoma mammario nell'anno 2018 con intervento di quadrantectomia (v. certificazione del P.O. el Pt_2 febbraio 2019), ha comunque svolto attività lavorativa quotidiana quale badante con un turno di almeno cinque ore giornaliere (cfr. deposizione del teste che ha confermato le risultanze Tes_1 della relazione investigativa versata in atti riferite ai primi due mesi del 2020).
L'attrice non ha quindi assolto, per ciò che afferisce all'aspetto assistenziale dell'assegno di divorzio,
l'onere di provare di non disporre attualmente di mezzi per il proprio sostentamento e di non poterseli procurare per ragioni di carattere obiettivo. Nulla poi è stato allegato in ordine ad una eventuale componente compensativa dell'assegno di divorzio ed in particolare in merito ad eventuali rinunce rispetto ad attività produttive di reddito ricollegate a scelte condivise adottate dalle parti durante la convivenza matrimoniale. In definitiva la domanda di riconoscimento di assegno di divorzio va respinta.
Permane invece l'obbligo di di farsi carico del concorso al mantenimento della figlia Parte_1
, che ,come non controverso, non è autonoma economicamente e convive con la madre, il Per_1 che giustifica la legittimazione congiuntiva della genitrice a chiedere contributo per il mantenimento della figlia convivente(in tal senso ex multis Cassazione civile, sez. VI, 20/8/2020, n. 17380).
Deve quindi essere confermato, valutando la condizione economica delle parti ai sensi dell'art.337 ter comma 4 c.civ., l'obbligo del Trani,già sancito in sede di provvedimenti presidenziali del 3-7-2019 di concorrere al mantenimento della figlia mediante versamento alla di assegno di € Per_1 CP_1
250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in materia adottato da questo Tribunale il 4-7-2022, oltre rivalutazione annuale istat,il tutto con decorrenza dal 5-7-2019 e così dal giorno cinque di ogni mese successivo.
Infine deve prendersi atto che tra i coniugi è intervenuta con la separazione consensuale accordo di natura contrattuale, non modificabile in questa sede, inteso a mantenere a carico del 'obbligo Pt_1 di rimborso del 50% del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione già familiare in Monteiasi di proprietà della CP_1
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 28-2-2019 da nei confronti di e sulla domanda proposta da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima con ricorso del 28-3-2019, così provvede:
-conferma con decorrenza dal giorno cinque del mese di luglio 2019 l'assegno di concorso al mantenimento della figlia a carico di dell'importo di € 250 mensili, oltre Per_1 Parte_1 rivalutazione istat con la stessa decorrenza, ed oltre all'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia spese da individuarsi sulla scorta del protocollo Per_1 adottato da questo Tribunale il 4-7-2022;
- rigetta la domanda di assegno di divorzio formulata da;
Controparte_1
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto ,4-2-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause civili riunite iscritte ai nn.1365/2019 – 1904/2019 r.g.
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Annicchiarico Parte_1
attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Roberto D'Andria Controparte_1 convenuto
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 14-11-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28-2-2019 , premesso che: il 13-6-1996 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Monteiasi con;
dalla loro unione il 27-4-2001 era nata la figlia Controparte_1
l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione trasformata in consensuale, Per_1 omologata con decreto di questo Tribunale in data 11-7-2017; in sede di separazione erano stati previsti l'obbligo del padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia collocata presso di lui accollandosi anche le spese straordinarie, il proprio obbligo di assolvere al 50% il rimborso del mutuo gravante sull'immobile sito in Monteiasi Parco Beato Egidio n.28,il diritto della moglie di mantenere ivi la propria abitazione peraltro di sua proprietà, mentre i coniugi avevano dato atto dell'indipendenza economica di entrambi;
che in seguito la convivenza matrimoniale non si era ricostituita ed infruttuosa era stata la propria richiesta di addivenire a divorzio congiunto;
su tali premesse chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio , con vittoria di spese di lite
Con separato ricorso del 28-3-2019 , chiedeva declaratoria di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, affido condiviso della figlia e porsi a carico del assegno Per_1 Pt_1 di € 250 oltre al 50% delle spese straordinarie per concorso al mantenimento della figlia nel Per_1 frattempo intenzionata a trasferirsi presso di lei;
chiedeva inoltre riconoscimento in proprio favore di assegno di mantenimento ,giacchè dopo la separazione aveva peggiorato la propria situazione economica ed aveva avuto difficoltà a lavorare a causa di patologia oncologica nel frattempo diagnosticatale, mentre il era agente di Polizia con stipendio di circa € 1700; instava infine per Pt_1 la conferma della previsione contenuta nella separazione consensuale per la quale il si sarebbe Pt_1 fatto carico del 50% del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare in Monteiasi al Parco Beato
Egidio n.28.
Si costituiva in tale giudizio il il quale chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio con conferma delle condizioni di separazione e rigetto della domanda di assegno di divorzio stante l'autosufficienza della e dichiarazione di difetto di legittimazione attiva CP_1 rispetto alla domanda di contributo per il mantenimento della figlia, la quale aveva nel frattempo deciso di andare ad abitare presso la madre;
evidenziava di sostenere oneri locativi di € 300/mese per una casa in Monteiasi.
Con provvedimento del 3-7-2019 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione e riunite le due cause ,poneva un assegno a carico del Pt_1 di € 250 oltre al 50% delle spese straordinarie per il concorso al mantenimento della figlia e Per_1 confermava nel resto le condizioni di separazione.
Con sentenza non definitiva pubblicata il 4-5-2021 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
All'esito dell'istruzione documentale e con prove orali, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
******* Essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio occorre in questa sede delibare le sole questioni accessorie.
Non è in primo luogo a pronunciare su affido e collocazione della figlia essendo quest'ultima Per_1 divenuta maggiorenne, trasferendosi successivamente - come lo stesso ha ammesso - presso Pt_1
l'abitazione materna.
Ulteriore questione riguarda il riconoscimento in favore della di assegno di mantenimento, CP_1 domanda che deve essere qualificata stante la natura del presente giudizio, come di riconoscimento di assegno divorzile. A questo riguardo la ha dedotto(cfr, memoria ex art.183 comma 6 n.1 CP_1
c.p.c. del 10-2-2020) di non disporre di redditi adeguati non avendo occupazione lavorativa , e ciò principalmente a causa delle proprie precarie condizioni di salute, essendo affetta da patologia oncologica. La medesima ha prodotto documentazione medica ed in particolare ,con la seconda memoria istruttoria, certificazione del P.O. di Taranto del febbraio 2019 con diagnosi di Pt_2 carcinoma della mammella, nel quale è indicata in anamnesi l'esistenza a suo carico di concorrenti patologie di tipo dismetabolico(grave dislipidemia, diabete mellito); sempre dalla documentazione in atti si ricava che la fu sottoposta ad intervento chirurgico di quadrantectomia alla CP_1 mammella destra ed asportazione del linfonodo sentinella il 4-3-2018, e che fu sottoposta nell'anno
2020 ad exeresi chirurgica di melanoma.
La condizione di carenza di reddito della è stata contestata dal il quale ha affermato CP_1 Pt_1 che l'attrice svolgerebbe lavoro di assistenza ad anziani in favore di invalida al 100% ed Persona_2 abitante in Monteiasi, recandovisi quotidianamente secondo un sistema di turnazione con altre due persone, e ciò su incarico di , tutore della Persona_3 Per_2
In sede di interpello reso il 23-4-2021 la ha ammesso di avere lavorato quale badante presso CP_1
l'invalida e su incarico del suo tutore , con una retribuzione variabile Persona_2 Persona_3 da 200 a 500 euro per due giorni di lavoro a settimana;
e tuttavia ha affermato di avere svolto tale attività sino a quindici giorni prima della propria deposizione in quanto sarebbe stata sostituita da altra badante;
ha aggiunto che vi era stato un periodo in cui si recava dall'invalida tutti i giorni e poi di non averlo fatto più essendosi ammalata, e di percepire attualmente una prestazione di invalidità pari ad € 300 mensili.
Il teste ,investigatore privato, ha invece confermato il contenuto della propria relazione in Tes_1 atti prodotta dal il 12-3-2020 ( di cui deve riconoscersi la tempestività di deposito ,stante la Pt_1 precedente sospensione dei termini processuali stabilita a fare data dal 9-3-2020 dall'art.83
17/03/2020 n. 18, G.U. 17/03/2020 n. 70 conv. in legge 27/2020), in ordine all'attività di lavoro svolta dalla quale badante in favore di . CP_1 Persona_2 Per contro è pacifico che il ricorrente è agente di Polizia di Stato(dichiarazioni rese all'udienza presidenziale) con un reddito da lavoro dipendente al lordo di ritenute fiscali ed oneri previdenziali di circa € 40.000 annui (cfr. certificazione unica in atti relativa all'anno 2020).
Tali essendo le principali risultanze istruttorie, va ricordato che la giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. un., 18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id. 24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Inoltre in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. ex multis Cass.n. 32398/2019),
Nella specie pur potendosi ritenere che tra i coniugi vi sia qualche squilibrio economico - svolgendo l'attore attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato quale dipendente statale, e la convenuta attività non stabile e di presumibile minore ritorno economico - non è stato invece dimostrato il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi economici della richiedente e la concorrente impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, secondo la formula dell'art.5 comma 6 l.div..
Di tale presupposto, necessario per l'attribuzione dell'assegno richiesto, è possibile dubitare, già in ragione del fatto che in sede di separazione trasformata in consensuale la non richiese CP_1 assegno per il proprio mantenimento, evidentemente disponendo di mezzi economici. Per il tempo successivo alla separazione è da rilevare che sebbene sia stata documentata la esistenza a carico della di patologie oncologiche e di concorrenti patologie metaboliche, non è dimostrato che CP_1 queste abbiano comportato attuale significativa riduzione della capacità lavorativa specifica di badante e collaboratrice domestica, tanto che la resistente, pur dopo la diagnosi di carcinoma mammario nell'anno 2018 con intervento di quadrantectomia (v. certificazione del P.O. el Pt_2 febbraio 2019), ha comunque svolto attività lavorativa quotidiana quale badante con un turno di almeno cinque ore giornaliere (cfr. deposizione del teste che ha confermato le risultanze Tes_1 della relazione investigativa versata in atti riferite ai primi due mesi del 2020).
L'attrice non ha quindi assolto, per ciò che afferisce all'aspetto assistenziale dell'assegno di divorzio,
l'onere di provare di non disporre attualmente di mezzi per il proprio sostentamento e di non poterseli procurare per ragioni di carattere obiettivo. Nulla poi è stato allegato in ordine ad una eventuale componente compensativa dell'assegno di divorzio ed in particolare in merito ad eventuali rinunce rispetto ad attività produttive di reddito ricollegate a scelte condivise adottate dalle parti durante la convivenza matrimoniale. In definitiva la domanda di riconoscimento di assegno di divorzio va respinta.
Permane invece l'obbligo di di farsi carico del concorso al mantenimento della figlia Parte_1
, che ,come non controverso, non è autonoma economicamente e convive con la madre, il Per_1 che giustifica la legittimazione congiuntiva della genitrice a chiedere contributo per il mantenimento della figlia convivente(in tal senso ex multis Cassazione civile, sez. VI, 20/8/2020, n. 17380).
Deve quindi essere confermato, valutando la condizione economica delle parti ai sensi dell'art.337 ter comma 4 c.civ., l'obbligo del Trani,già sancito in sede di provvedimenti presidenziali del 3-7-2019 di concorrere al mantenimento della figlia mediante versamento alla di assegno di € Per_1 CP_1
250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in materia adottato da questo Tribunale il 4-7-2022, oltre rivalutazione annuale istat,il tutto con decorrenza dal 5-7-2019 e così dal giorno cinque di ogni mese successivo.
Infine deve prendersi atto che tra i coniugi è intervenuta con la separazione consensuale accordo di natura contrattuale, non modificabile in questa sede, inteso a mantenere a carico del 'obbligo Pt_1 di rimborso del 50% del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione già familiare in Monteiasi di proprietà della CP_1
Il complessivo esito e la natura della lite giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 28-2-2019 da nei confronti di e sulla domanda proposta da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima con ricorso del 28-3-2019, così provvede:
-conferma con decorrenza dal giorno cinque del mese di luglio 2019 l'assegno di concorso al mantenimento della figlia a carico di dell'importo di € 250 mensili, oltre Per_1 Parte_1 rivalutazione istat con la stessa decorrenza, ed oltre all'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia spese da individuarsi sulla scorta del protocollo Per_1 adottato da questo Tribunale il 4-7-2022;
- rigetta la domanda di assegno di divorzio formulata da;
Controparte_1
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto ,4-2-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)