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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.11.2024, assunto in decisione in data 13.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Michelangelo Consoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi, Via Magenta n.31;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato Laura Parte_2 C.F._2
Dalla Casa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Borgogna n.2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_2 Parte_1 comma, cod. civ.;
• ordinare ai Comuni di Roncola e di ES ove è stato registrato il matrimonio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La IG.ra lascerà la casa coniugale con tutti i suoi effetti personali entro 30 giorni dal Parte_2 deposito del presente ricorso.
3) Il conto corrente cointestato presso la Banca Intesa – Filiale di ES è stato chiuso ed il saldo attivo residuo suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
4) La casa coniugale di ES (MB), Via San Cristoforo 7, detenuta in comodato dal IG. Parte_1 resta nella disponibilità di quest'ultimo che, a far data dal giorno in cui la IG.ra lascerà la casa Pt_2 coniugale, ne sosterrà in via eslclusiva tutte le eventuali spese per oneri accessori e utenze.
5) Tutti gli arredi della casa coniugale restano definitivamente di proprietà esclusiva del IG. Parte_1 mentre le suppellettili saranno divise come da accordo già raggiunto tra i coniugi.
6) Per il resto, i coniugi dichiarano di aver già concordato e provveduto alla divisione dei beni personali, tra cui l'autovettura Fiat Panda che resterà nella disponibilità della IG.ra Pt_2
7) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.6.2019 a Roncola;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 13.1.2025, con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27.11.2024 da
[...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1 Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Roncola, per le annotazioni di legge (atto n.
1, parte II, serie A anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.1.2025.
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.11.2024, assunto in decisione in data 13.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Michelangelo Consoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi, Via Magenta n.31;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato Laura Parte_2 C.F._2
Dalla Casa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Borgogna n.2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_2 Parte_1 comma, cod. civ.;
• ordinare ai Comuni di Roncola e di ES ove è stato registrato il matrimonio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La IG.ra lascerà la casa coniugale con tutti i suoi effetti personali entro 30 giorni dal Parte_2 deposito del presente ricorso.
3) Il conto corrente cointestato presso la Banca Intesa – Filiale di ES è stato chiuso ed il saldo attivo residuo suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
4) La casa coniugale di ES (MB), Via San Cristoforo 7, detenuta in comodato dal IG. Parte_1 resta nella disponibilità di quest'ultimo che, a far data dal giorno in cui la IG.ra lascerà la casa Pt_2 coniugale, ne sosterrà in via eslclusiva tutte le eventuali spese per oneri accessori e utenze.
5) Tutti gli arredi della casa coniugale restano definitivamente di proprietà esclusiva del IG. Parte_1 mentre le suppellettili saranno divise come da accordo già raggiunto tra i coniugi.
6) Per il resto, i coniugi dichiarano di aver già concordato e provveduto alla divisione dei beni personali, tra cui l'autovettura Fiat Panda che resterà nella disponibilità della IG.ra Pt_2
7) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 15.6.2019 a Roncola;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 13.1.2025, con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27.11.2024 da
[...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1 Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Roncola, per le annotazioni di legge (atto n.
1, parte II, serie A anno 2019);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.1.2025.
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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