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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10055/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata in [...] il [...] e residente a [...]– c.da Parte_1
Garofalo n. 35, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Partinico, via Cav. Di Vittorio Veneto n. 36, presso lo studio dell'Avv. Gianluca
Marino che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Gianfranco Raia e Delia Cernigliaro
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza
MEDIANTE DEPOSITO ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA
EX ART. 127 TER CPC DEL 07.01.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 01.07.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Contestava CP_1
le conclusioni del consulente tecnico.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza di discussione il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso e nella rinnovazione della ctu.
Attese le contestazioni, si disponeva il richiamo del consulente della fase cautelare al fine di rendere i chiarimenti in merito ai rilievi critici sollevati in ricorso.
Quindi, all'esito, disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza, le parti depositavano note insistendo nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
* * *
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto la
IG.ra ha un'invalidità civile del 62%. Pt_1
A fronte dei rilievi di parte ricorrente il CTU, Dott. all'udienza del Persona_1
03.12.2024 ha così risposto: "ho visitato la periziata in data 18 aprile 2024 ed ho riscontrato la presenza della malattia di Crohn al terzo stadio in quanto la periziata ha scariche frequenti (5/6 al giorno) ma pur sussistendo la sintomatologia non necessita di intervento chirurgico. Oltre all'esame obiettivo e all'anamnesi non sono allegati certificati specialistici che indicano la necessità di intervento chirurgico e che farebbero classificare la malattia al 4^ stadio….confermo quanto relazionato".
Nella relazione medico legale il CTU ha svolto le seguenti considerazioni: "La ricorrente è un donna di 32 anni, in discrete condizioni cliniche generali affetta, dal
2011, da malattia di Crohn ileo-colica ad attività endoscopica severa. La patologia, può essere valutata attenendosi al codice 6460 delle Tabelle Ministeriali (Malattia di
Crohn III^ stadio 41 – 50%) di cui sopra e quindi appare ragionevole assegnare una percentuale di invalidità del 50%. Altra patologia da prendere in considerazione ai fini del calcolo della invalidità globale è la reazione depressiva-ansiosa….. La patologia, può essere valutata riferendosi al codice 2205 delle Tabelle Ministeriali di cui sopra (Sindrome depressiva endoreattiva media) con una percentuale di invalidità del 25%.
Nella valutazione globale, si ritiene di non potere prendere in considerazione gli esiti della tiroidectomia totale per gozzo multinodulare (per la quale la ricorrente pratica con buoni risultati terapia sostituitiva con RO), e la mastopatia fibrocistica
(patologia a carattere benigno) in quanto, allo stato e grado attuale, condizioni di modesto valore clinico, inquadrabili, come tali, nella fascia di valutazione compresa fra zero e dieci per cento, non “concorrenti” con gli altri quadri clinici da cui la
IG.ra è risultata affetta e, dunque, stante la vigente normativa, non Parte_1
computabili ai fini del calcolo globale della percentuale di invalidità……Applicando la formula a scalare di Balthazard….; si perviene ad una percentuale di invalidità globale del 62%".
Attesi i chiarimenti forniti, non può revocarsi in dubbio che le patologie della ricorrente non consentono di riconoscere in capo alla stessa l'invalidità richiesta per il diritto all'assegno mensile di assistenza.
La valutazione espressa dal consulente viene condivisa da questo giudice poiché immune da vizi e fondata sulle risultanze scientifiche. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
***
Le spese di lite si dichiarano irripetibili attesa la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003
n. 326 di esenzione in atti e quelle di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 07.01.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10055/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata in [...] il [...] e residente a [...]– c.da Parte_1
Garofalo n. 35, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Partinico, via Cav. Di Vittorio Veneto n. 36, presso lo studio dell'Avv. Gianluca
Marino che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Gianfranco Raia e Delia Cernigliaro
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza
MEDIANTE DEPOSITO ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA
EX ART. 127 TER CPC DEL 07.01.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Rigetta il ricorso dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 01.07.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Contestava CP_1
le conclusioni del consulente tecnico.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza di discussione il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso e nella rinnovazione della ctu.
Attese le contestazioni, si disponeva il richiamo del consulente della fase cautelare al fine di rendere i chiarimenti in merito ai rilievi critici sollevati in ricorso.
Quindi, all'esito, disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza, le parti depositavano note insistendo nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
* * *
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto la
IG.ra ha un'invalidità civile del 62%. Pt_1
A fronte dei rilievi di parte ricorrente il CTU, Dott. all'udienza del Persona_1
03.12.2024 ha così risposto: "ho visitato la periziata in data 18 aprile 2024 ed ho riscontrato la presenza della malattia di Crohn al terzo stadio in quanto la periziata ha scariche frequenti (5/6 al giorno) ma pur sussistendo la sintomatologia non necessita di intervento chirurgico. Oltre all'esame obiettivo e all'anamnesi non sono allegati certificati specialistici che indicano la necessità di intervento chirurgico e che farebbero classificare la malattia al 4^ stadio….confermo quanto relazionato".
Nella relazione medico legale il CTU ha svolto le seguenti considerazioni: "La ricorrente è un donna di 32 anni, in discrete condizioni cliniche generali affetta, dal
2011, da malattia di Crohn ileo-colica ad attività endoscopica severa. La patologia, può essere valutata attenendosi al codice 6460 delle Tabelle Ministeriali (Malattia di
Crohn III^ stadio 41 – 50%) di cui sopra e quindi appare ragionevole assegnare una percentuale di invalidità del 50%. Altra patologia da prendere in considerazione ai fini del calcolo della invalidità globale è la reazione depressiva-ansiosa….. La patologia, può essere valutata riferendosi al codice 2205 delle Tabelle Ministeriali di cui sopra (Sindrome depressiva endoreattiva media) con una percentuale di invalidità del 25%.
Nella valutazione globale, si ritiene di non potere prendere in considerazione gli esiti della tiroidectomia totale per gozzo multinodulare (per la quale la ricorrente pratica con buoni risultati terapia sostituitiva con RO), e la mastopatia fibrocistica
(patologia a carattere benigno) in quanto, allo stato e grado attuale, condizioni di modesto valore clinico, inquadrabili, come tali, nella fascia di valutazione compresa fra zero e dieci per cento, non “concorrenti” con gli altri quadri clinici da cui la
IG.ra è risultata affetta e, dunque, stante la vigente normativa, non Parte_1
computabili ai fini del calcolo globale della percentuale di invalidità……Applicando la formula a scalare di Balthazard….; si perviene ad una percentuale di invalidità globale del 62%".
Attesi i chiarimenti forniti, non può revocarsi in dubbio che le patologie della ricorrente non consentono di riconoscere in capo alla stessa l'invalidità richiesta per il diritto all'assegno mensile di assistenza.
La valutazione espressa dal consulente viene condivisa da questo giudice poiché immune da vizi e fondata sulle risultanze scientifiche. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
***
Le spese di lite si dichiarano irripetibili attesa la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003
n. 326 di esenzione in atti e quelle di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 07.01.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente