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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'udienza del 07/10/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1965/2024
vertente tra parte domiciliata in VIALE PARIOLI, 47/A 00197 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. BOSIO GIORGIO MARIA
Parte appellante contro
CP_1
Parte appellata contumace nonchè Co
Controparte_3
Parte appellata contumace
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1155/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro in data 9.7.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso con il quale aveva convenuto Parte_1 in giudizio l' e l fine di sentire accertare e dichiarare il proprio CP_1 Controparte_4 diritto agli Assegni per il Nucleo Familiare per i periodi indicati in ricorso, con conseguente condanna dei convenuti, per quanto di spettanza ovvero in solido tra loro, al pagamento dei detti assegni. Avverso detta sentenza, pronunciata nella contumacia di entrambi i resistenti, propone appello l'allora ricorrente chiedendone la integrale riforma con l'accoglimento della originaria domanda. Nonostante rituale notifica, gli appellati non si costituiscono in giudizio.
All'esito della discussione orale, all'udienza del 7.10.2025, la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Così il Tribunale riassume la domanda del ricorrente:
“A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_4
- di aver richiesto all' la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per gli anni CP_1 fiscali 2015, 2016 e 2017, essendo in possesso dei requisiti di legge;
- che tale richiesta, protocollata con il n. 7096.17/02/2021.0005369, veniva accolta dell' CP_1
- che, ciò nonostante, non gli veniva corrisposto alcun rateo degli assegni familiari a lui dovuti;
- di essere stato posto, con decorrenza dal 01.08.2020, in CIG da parte de Controparte_4
- di aver sempre fruito, “nel periodo in questione”, delle detrazioni fiscali per le figlie minori a carico, ma di non aver mai percepito gli assegni familiari;
- di aver esperito, in data 26.03.2021, un tentativo di mediazione finalizzato al pagamento degli assegni familiari da parte del datore di lavoro, conclusosi istruita, viene oggi decisa mediante la presente sentenza”.
Tanto premesso, il Tribunale ha respinto il ricorso muovendo dalla preliminare indeterminatezza della domanda di accertamento del diritto “alla percezione degli assegni per il nucleo familiare per i periodi indicati”, non evincendosi con sufficiente chiarezza dal corpo dell'atto introduttivo se detti periodi fossero costituiti dagli anni per i quali erano state presentate le domande di ANF accolte dall' per gli anni fiscali 2015, 2016 e 2017, come da prospetti versati in atti, ovvero al periodo CP_1 di CIG decorrente dal 1.08.2020, in relazione al quale parte ricorrente aveva dichiarato di aver fruito delle detrazioni fiscali per familiari a carico, ma non degli assegni.
Ha comunque evidenziato la carenza di prova del diritto azionato, non essendo state versate in atti le buste paga relative ai “periodi indicati”, né documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito reddituale, essendo rinvenibile in atti unicamente un'autodichiarazione per l'anno 2020 finalizzata all'esonero dal pagamento del contributo unificato, evidentemente insufficiente ai fini della prova in giudizio della sussistenza di detto requisito.
Con unico articolato motivo lamenta “Violazione dell'art. 115 c.p.c. e del Parte_1 connesso principio secondo il quale il Giudice deve giudicare secondo quanto allegato e provato secondo il noto brocardo “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”; grave travisamento dei fatti;
illogicità della gravata sentenza”.
Questi i termini del gravame:
Il sig. , nel giudizio di primo grado, aveva allegato in fatto di aver effettuato la Parte_1 richiesta di corresponsione degli assegni per il nucleo familiare per gli anni 2015, 2016 e 2017 ed CP_ aveva provato anche che tale richiesta era stata accolta dall' ed aveva, altresì, dichiarato che
“non perveniva materialmente alcun rateo degli assegni familiari a lui dovuti”. A fronte di tali allegazioni e produzioni documentali il Giudice di primo grado aveva erroneamente respinto la domanda. Inoltre, proprio con riferimento alle suddette annualità, la domanda di corresponsione degli assegni ANF era già stata accolta dall' , evidentemente riconoscendo la CP_1 sussistenza del requisito reddituale. Infine, anche la contumacia dei resistenti e la conseguente non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda poteva essere opportunamente valutata dal primo giudice, per analogia con l'art. 232 c.p.c.
L'appello è infondato.
La motivazione che autonomamente sostiene, con valore assorbente, la gravata pronuncia, si fonda sulla mancanza di prova dei requisiti di legge per l'erogazione del beneficio, segnatamente la mancata produzione delle buste paga relative agli anni 2015, 2026 e 2017 e della documentazione reddituale utile a provare la sussistenza del relativo requisito, tale non potendosi ritenere la aurtocertificazione volta all'esonero del pagamento del contributo unificato.
Queste sono le statuizioni che l'appellante doveva censurare supportando il ricorso con deduzioni in fatto e in diritto atte a scalfire la tenuta del decisum in ordine al mancato supporto probatorio della domanda nei termini indicati dal primo giudice, corredando il ricorso medesimo dei documenti dal giudice ritenuti mancanti.
Nulla di tutto ciò è avvenuto: in particolare continuano a non essere prodotte le buste paga del ricorrente, dalle quali verificare che effettivamente (poiché al pagamento di tali assegni provvede il datore di lavoro per conto dell' ) le somme di cui si lamenta la mancata erogazione non siano CP_1 state corrisposte, come dedotto;
prova da fornirsi da parte del ricorrente in assolvimento del suo onere probatorio, e la cui lacunosità non può essere colmata con il preteso diverso convincimento del giudice ritraibile dalla contumacia delle controparti, cui non risulta applicabile, nemmeno analogicamente, la invocata disposizione di cui all'art. 232 cpc, dettata in tema di mancata risposta all'interrogatorio formale.
L'appello va dunque respinto.
Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione delle parti appellate.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 07/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste