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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.12939/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...], il [...], residente a [...] Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Pietro Attilio Galati e
Oronzo Palma Modoni
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Graziuso e Francesca CP_1
Romana Belli
Resistente
Oggetto: Ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 21/11/2023 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver svolto attività lavorativa dipendente nel settore privato non agricolo, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione categoria VOS di cui è titolare dal Febbraio 2004, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per malattia, per malattia ad integrazione e per disoccupazione (per disoccupazione soltanto l'anno 2003 e l'anno 2004) la medesima retribuzione, comprensiva di emolumenti extramensili, percepita nell'anno di riferimento del lavoro prestato, con condanna dell' ai pagamenti dovuti a tale titolo e alla rifusione delle CP_1 spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede respingersi il CP_1 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato. Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione CP_1 della pensione in godimento, in quanto l' avrebbe preso a base di calcolo CP_2 della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativi a malattia, a malattia ad integrazione e a disoccupazione (contribuzione figurativa per disoccupazione per il solo anno 2002) risultanti dall'estratto contributivo in atti una retribuzione inferiore a quella percepita nei periodi di effettivo lavoro;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n.
155/1981, per come interpretato dalla Suprema Corte, che in innumerevoli pronunce ha affermato che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 legge n. 153/1969
(in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente", cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, l'art. 8 legge n. 155/1981 (cfr. ex plurimis Cass. n. 16313/2004; n. 17502/2009).
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Invero, dall'estratto contributivo allegato al ricorso risulta che l'istante ha maturato contribuzione figurativa per disoccupazione negli anni 2003 e 2004 e per malattia ad integrazione negli anni 1989, 1991, 1994, 1996, 1997, 2002 e
2003
Si deve tuttavia ritenere, in adesione all'orientamento espresso in altre pronunce di questo Tribunale, che la domanda, per come formulata, non possa essere accolta per il motivo che non risultano allegati gli elementi costitutivi della pretesa azionata nel presente giudizio.
Deve rilevarsi, infatti, che quando il creditore lamenta l'inesatto adempimento di un'obbligazione ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni.
Invero, non si ignora l'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Suprema Corte
(cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001), secondo cui, in caso di inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per
2 difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Tuttavia, l'onere di allegazione cui la suddetta pronuncia fa riferimento (per come anche meglio specificato dalla giurisprudenza successiva, cfr., in particolare, Cass. n. 3579/2004) si sostanzia, appunto, nella necessità di dedurre tutte le circostanze che, nel caso concreto, integrano la suddetta inesattezza, sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficiente liquidazione della prestazione, è onere del creditore indicare quale sarebbe stato l'esatto ammontare della prestazione in caso di corrette operazioni di calcolo “… E, se tale onere venga osservato, compete al debitore -"ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni
Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così Cass. n. 3579/2004 cit.)
; mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta (Cass. ordinanza n.23057/2017 del 3/10/17).
Più in dettaglio, in ragione della domanda proposta e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 L. n. 155/81, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare: 1) la retribuzione percepita (o spettante ai sensi del CCNL) nel periodo anteriore a quello di malattia;
2) l'importo della 13° mensilità e degli altri emolumenti extra mensili spettanti;
3) l'importo della retribuzione annua pensionabile così determinata (comprensiva, ai fini della determinazione delle contribuzioni figurative accreditate in suo favore, di tutti gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro, anche a titolo di 13° mensilità ed ulteriori compensi extra mensili rivendicati); 4) l'importo della pensione risultante a seguito delle operazioni di calcolo effettuate con l'utilizzo dei predetti parametri, al fine di consentire il raffronto con le somme effettivamente percepite.
Il ricorso introduttivo difetta del tutto di siffatte allegazioni, in quanto parte ricorrente si è limitata a richiamare la normativa che disciplina la presente fattispecie, per come interpretata dalla Corte di Cassazione, senza alcuna specifica allegazione riferita al caso concreto, utile a operare il raffronto tra le somme percepite e le somme spettanti.
Tale difetto di allegazione specifica (la cui necessità è stata ribadita dalla
Suprema Corte anche in pronunce successive a quelle sopra citate, cfr. Cass. n.
14427/2015) impedisce all' convenuto la possibilità di una altrettanto CP_2 specifica contestazione dei fatti posti a base della domanda e non appare sanabile mediante l'esercizio dei poteri officiosi del giudice.
Si rammenta, infatti che nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 c.p.c. che in un processo di tipo dispositivo non
3 possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 c.p.c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio (cfr. ex plurimis Cass n. 2032/2006, n. 6943/2004, n.
12477/2003).
Allo stesso modo, non appare possibile invocare nella specie una consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, tale mezzo di indagine -non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze- non può essere utilizzato dalla parte al fine di supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o al fine di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati (cfr. ex plurimis Cass. n. 3130/2011).
In mancanza delle specifiche allegazioni sopra indicate, inoltre, i conteggi prodotti da parte ricorrente -in quanto privi della specifica indicazione dei parametri di calcolo sopra individuati e in quanto riferiti all'intera posizione contributiva del lavoratore, senza alcuna specifica distinzione riferita ai periodi di contribuzione figurativa per cui è causa- appaiono irrilevanti ai fini del decidere, perché non consentono di stabilire se l'incremento del rateo pensionistico, ove sussistente, sia da ricondurre, o meno, alla causa petendi dedotta in giudizio.
Si deve inoltre osservare che, con particolare riferimento alle settimane contributive a retribuzione c.d. “ridotta”, di cui in ricorso si chiede il ricalcolo,
ha documentato, attraverso i propri estratti conto e CP_1 Parte_2 allegate alla propria memoria, di aver elaborato la pensione del ricorrente tenendo conto dei periodi di malattia ad integrazione e dei periodi di disoccupazione e che parte ricorrente non ha allegato elementi specifici di contestazione dei calcoli operati da , limitandosi ad assumere che la CP_1 retribuzione settimanale utilizzata da per i periodi di malattia, di malattia CP_1 ad integrazione e di disoccupazione sia inferiore a quella ordinaria.
Peraltro parte resistente ha evidenziato nella propria memoria che
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Per i periodi di malattia ad integrazione ante 2005 (caso in esame) è l' a CP_1 calcolare la retribuzione della malattia ad integrazione andando a calcolare la differenza retributiva. Nel fare ciò l' procede alle seguenti operazioni: CP_1
4 competenze correnti – importo delle retribuzioni ridotte;
il risultato va diviso per un numero pari a 52 - le settimane di malattia ad integrazione: si otterrà un numero che chiameremo X importo delle retribuzioni ridotte / settimane di malattia ad integrazione: si otterrà un numero che chiameremo Y X-Y = Z Z x le settimane di malattia ad integrazione darà un risultato che è proprio la retribuzione presente in
Unicarpe riferita alla contribuzione della malattia ad integrazione. Il ricorrente, invece, ha calcolato le settimane di malattia ad integrazione partendo dalla retribuzione complessiva riferita all'anno solare. Infine, si comunica che la pretesa di parte ricorrente porterebbe ad una differenza mensile alla decorrenza pari a €
2,08 lordi (€ 359,08 richiesti contro € 356,28 erogati).
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Si deve pertanto ritenere, alla luce di quanto esposto e considerato, che la domanda attorea non possa essere accolta.
Per tutte le suesposte motivazioni il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all' istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese processuali vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 16 - 20 Maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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