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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/10/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1332/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Emanuela Germano Cortese Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1332/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO BONALUME, presso il cui studio e' P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto introduttivo di primo grado parte appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CHIARA FINI e
[...] P.IVA_2
OV LI ( , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1
Corso Bramante 88/90 10126 , per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, alla comparsa di CP_1 costituzione nel presente grado parte appellata
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n.
1279/23, pubblicata il 24 marzo 2023 nel giudizio avanti al Tribunale di Torino RG 9779/20 instaurato Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti dell
[...] Parte_1 [...]
di e non notificata: IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e Controparte_2 CP_1 declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti dell'Azienda: • € Parte_1
17.970,63 per sorte capitale, portata dalle seguenti 4 fatture: CEDENTE NUMERO DATA EMISSIONE DATA
SCADENZA IMPORTO OLYMPUS ITALIA 011019817 26/08/2011 24/11/2011 14.985,49 € SMITHS
MEDICAL 21420853 19/12/2014 19/03/2015 125,32 € 41570025 26/07/2011 24/10/2011 CP_3
114,82 € BECKMAN COULTER 2013049505 25/12/2013 25/03/2014 2.745,00 € • gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza sopra riportata nonché indicata sin dalla citazione (elenco doc.
3 - colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione • € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sole seguenti 2 fatture: CEDENTE NUMERO DATA EMISSIONE DATA SCADENZA IMPORTO
SMITHS MEDICAL 21420853 19/12/2014 19/03/2015 125,32 € BECKMAN COULTER 2013049505
25/12/2013 25/03/2014 2.745,00 € condannare l' al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1
Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' a restituire a le somme da essa pagate/da CP_1 pagare a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 condannare l' a pagare a a diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi CP_1 Parte_1 di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
Per parte appellata:
““Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via pregiudiziale e/o preliminare ritenere e dichiarare l'atto d'appello inammissibile e/o manifestamente infondato per i profili esposti, con ogni consequenziale pronuncia;
Nel merito in via principale in ogni caso, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto rigettandolo con ogni statuizione consequenziale e confermando, per l'effetto, integralmente l'impugnata pagina 2 di 14 sentenza n. 1279 emessa e pubblicata dal Tribunale di Torino in data 24.03.2023, anche in punto spese di lite;
in via subordinata in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello con riguardo alla Part titolarità attiva di in ordine ai crediti fatti valere con le fatture emesse da XT SP (fattura n. 41570025 del
26.07.2011 per € 114,82), da MA TE SR (fattura n. 2013049505 del 25.12.2013 per € 2.745,00), da
MP IA SR (fattura n. 011019817 del 26.08.2011 per € 14.985,49), da (fattura n. Controparte_4
21420853 del 19.12.2014 per € 125,32), accertare e dichiarare che nulla è comunque dovuto a quest'ultima tenuto conto che le relative pretese risultano prescritte e comunque risultano sfornite di prova, se del caso previa declaratoria di nullità parziale della CTU e/o rinnovazione della stessa nei termini indicati nelle istanze istruttorie, formulate in primo grado dall' e richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, istanze che si richiamano espressamente ed integralmente in CP_1 questa sede. In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado, e di eventuale condanna di quest' ridurre l'ammontare di quanto CP_1 dovuto agli importi che verranno accertati in corso di causa, tenuto conto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., delle contestazioni aziendali, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso con il favore delle spese del presente grado di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente
IVA e CPA.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine da un rapporto di fornitura di beni e servizi sanitari instauratosi tra diverse società fornitrici e l' di . Le Controparte_2 CP_1 società fornitrici, operanti nel settore farmaceutico e delle apparecchiature mediche, avevano stipulato contratti di fornitura con l' per la consegna di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e Parte_2 strumentazioni diagnostiche necessarie per l'attività ospedaliera. Nel corso del tempo, tali rapporti commerciali hanno generato crediti a favore dei fornitori per prestazioni rese e beni consegnati, documentati attraverso fatture regolarmente emesse secondo le modalità contrattuali concordate.
I crediti derivanti da questi rapporti di fornitura sono stati successivamente oggetto di operazioni di cessione pro-soluto a favore di società specializzata nel factoring e nell'acquisizione di Parte_1 crediti commerciali, particolarmente attiva nel settore sanitario. Le cessioni sono avvenute attraverso contratti stipulati tra le singole società fornitrici e con l'obiettivo di consentire ai cedenti di Pt_1 ottenere liquidità immediata a fronte dei crediti vantati verso l . Secondo quanto allegato Parte_2 da le cessioni sarebbero state regolarmente notificate all'Azienda debitrice secondo le modalità Pt_1
pagina 3 di 14 previste dalla normativa civilistica, trasferendo così la titolarità dei crediti dalla società cedente alla società cessionaria.
L' ha tuttavia contestato sin dall'origine la validità e l'efficacia di tali Controparte_2 cessioni, eccependo in particolare la mancanza di documentazione idonea a comprovare l'avvenuto trasferimento dei crediti specifici oggetto della controversia. Tale contestazione si è fondata sulla circostanza che, pur essendo state prodotte alcune cessioni di credito, non risultava chiaramente dimostrata la corrispondenza tra i crediti effettivamente ceduti e quelli successivamente azionati in giudizio. L CP_1 ha inoltre eccepito che molte delle fatture per le quali veniva richiesto il pagamento erano già state saldate direttamente ai fornitori originari o presentavano profili di contestazione quanto alla loro debenza.
in corso di causa, ha ridotto significativamente – di oltre un milione di euro – l'importo delle Pt_1 proprie pretese creditorie, passando da una richiesta iniziale di oltre un milione di euro a importi notevolmente inferiori, senza fornire adeguate spiegazioni circa i motivi di tale riduzione. Questa circostanza ha alimentato i dubbi dell' circa l'effettiva consistenza e fondatezza dei crediti vantati, CP_1 nonché sulla correttezza della documentazione prodotta a sostegno delle pretese creditorie.
2. Lo svolgimento del processo di I grado
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio con l'atto di citazione notificato da in data 3 giugno Pt_1
2020, con il quale la società cessionaria conveniva l dinanzi al Tribunale Controparte_2 di Torino per ottenere il pagamento di crediti complessivamente quantificati in euro 1.333.831,68 a titolo di sorte capitale, oltre a interessi moratori, interessi anatocistici e indennità forfettaria ex art. 6 del Decreto
Legislativo n. 231 del 2002. La domanda si fondava sulla pretesa titolarità di sui crediti derivanti Pt_1 dalle cessioni stipulate con le società fornitrici, documentate attraverso la produzione di elenchi di fatture e contratti di cessione.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente le pretese Controparte_2 avversarie e sollevando numerose eccezioni di carattere sia processuale che sostanziale. In particolare,
l' eccepiva il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte di in CP_1 Pt_1 ordine alla propria legittimazione attiva, evidenziando come la società attrice si fosse limitata a produrre una singola cessione di credito non riferibile alle fatture azionate in giudizio, oltre a meri elenchi autoprodotti privi di idonea documentazione probatoria. Veniva inoltre contestata la debenza degli interessi e delle indennità richieste, nonché eccepita la prescrizione di parte dei crediti azionati.
Nel corso della prima fase del giudizio, come cennato, procedeva a una significativa riduzione Pt_1 delle proprie pretese, limitando la richiesta di sorte capitale da euro 1.333.831,68 a euro 201.175,92,
pagina 4 di 14 corrispondente a una riduzione dell'85% dell'importo originariamente richiesto. Tale riduzione veniva effettuata senza fornire adeguate spiegazioni circa i motivi sottostanti, alimentando ulteriormente le contestazioni dell' circa la fondatezza delle pretese creditorie. La riduzione della domanda CP_1 comportava la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la parte di credito non più azionata.
Il Tribunale, con ordinanza dell'11 novembre 2021, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, affidando al consulente il compito di accertare il reale ed eventuale credito di tenendo conto delle eccezioni Pt_1 proposte dall'Azienda convenuta. Il quesito formulato richiedeva al consulente di verificare importi e cessioni contestati, note di credito emesse, pagamenti effettuati, intervenute prescrizioni e non debenza di interessi, oltre al rifiuto delle cessioni da parte dell' CP_1
La consulenza tecnica si svolgeva con la partecipazione delle parti e dei rispettivi consulenti di parte, che formulavano osservazioni e rilievi sui documenti prodotti e sulle metodologie di calcolo adottate. Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle proprie indagini, depositava relazione definitiva in data 26 novembre 2022, riconoscendo a favore di un credito complessivo di euro 18.816,25 a titolo di Pt_1 sorte capitale, comprensivo delle fatture oggetto della presente impugnazione, oltre a interessi moratori e indennità forfettaria. Tuttavia, l' contestava le risultanze della consulenza, eccependo che il CP_1 riconoscimento del credito era avvenuto in assenza dei necessari presupposti probatori.
All'udienza del 14 dicembre 2022, il Tribunale tratteneva la causa a decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nelle proprie difese conclusive,
l' ribadiva le contestazioni circa la mancanza di documentazione idonea a comprovare le cessioni di CP_1 credito relative alle fatture riconosciute dal consulente, evidenziando come per molte di esse non risultassero prodotti i relativi contratti di cessione o fossero stati allegati mandati di pagamento che dimostravano l'avvenuta liquidazione. dal canto suo, insisteva per l'accoglimento delle proprie Pt_1 domande, richiamando le risultanze della consulenza tecnica e contestando le eccezioni avversarie.
3. Decisione impugnata
Con sentenza numero 1279 del 24 marzo 2023, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, rigettava integralmente le domande formulate da nonché la domanda riconvenzionale proposta Pt_1 dall' . La decisione, facendo applicazione dei principi in materia di onere Controparte_2 probatorio, ha ritenuto non assolto l'onere, incombente sul cessionario, di dimostrare l'esistenza e la validità delle cessioni di credito poste a fondamento delle proprie pretese.
pagina 5 di 14 Il Tribunale ha preliminarmente dato atto della rinuncia parziale operata da che aveva ridotto la Pt_1 propria domanda da euro 1.333.831,68 a euro 201.175,92, disponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la parte di credito non più azionata;
focalizzato, quindi, l'esame sulle pretese residue, alla luce della documentazione prodotta a sostegno delle cessioni di credito, il giudice di prime cure ha affermato come, a fronte delle contestazioni formulate dall' convenuta circa la mancata CP_1 produzione delle cessioni di credito, si rendesse necessaria una verifica autonoma della documentazione allegata da Pt_1
Rilevava, al riguardo, il tribunale che, con riferimento alle quattro fatture oggetto della presente impugnazione, non risultava esservi corrispondenza tra le cessioni di credito prodotte da e le Pt_1 fatture emesse dalle società fornitrici. Specificamente, il giudice accertava l'assenza delle cessioni relative alle fatture emesse da XT S.p.A. per euro 114,82, da MA TE S.r.l. per euro 2.745,00, da
MP IA S.r.l. per euro 14.985,49 e da per euro 125,32; tale conclusione Controparte_4
Part veniva fondata sulla base del doc. 11 (allegato in sede di memoria ex art. 183, 6° co., cpc.) di dal quale, appunto, non risultavano specificamente le cessioni relative ai crediti controversi.
Applicando il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi, il Tribunale ha quindi concluso, in applicazione dell'art. 2697 c.c., che, rispetto ai crediti portati dalle fatture indicate, non poteva dirsi adempiuto l'onere probatorio incombente su Pt_1
Per quanto riguarda le ulteriori pretese di relative a interessi moratori e anatocistici, nonché Pt_1 all'indennità forfettaria ex Decreto Legislativo 231/2002, il Tribunale, stante la carenza di prova dei crediti dovuti a titolo di sorte capitale, parimenti escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli accessori. La decisione ha inoltre rigettato la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla convenuta, avendo ritenuto che la condotta processuale di pur criticabile, non integrasse gli estremi della Pt_1 dedotta fattispecie di responsabilità processuale aggravata. In considerazione della soccombenza reciproca, il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo a carico di il Pt_1 settanta per cento delle spese processuali e la totalità delle spese di consulenza tecnica.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino con atto notificato in data 23 Pt_1 ottobre 2023, articolando le proprie doglianze in due distinti motivi di gravame. Il primo motivo, rubricato
"Erroneità - Nullità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provate le cessioni dei crediti e, per l'effetto, il difetto Part di legittimazione di al pagamento dei crediti", contesta la ricostruzione operata dal giudice di primo grado pagina 6 di 14 circa l'assenza delle cessioni di credito relative alle quattro fatture controverse. L'appellante sostiene che il
Tribunale sarebbe incorso in violazione dell'art. 115 del cpc, in particolare del principio di non contestazione, per non aver considerato che l' non aveva specificamente contestato la qualifica di CP_1 cessionaria assunta da sin dall'atto di citazione. Pt_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, l' avrebbe implicitamente riconosciuto l'avvenuta CP_1 ricezione delle cessioni attraverso l'eccezione di rifiuto delle stesse, poiché non si può rifiutare ciò che non si è ricevuto. sostiene inoltre che il Tribunale avrebbe violato l'art. 116 cpc per non aver Pt_1 considerato le proprie produzioni documentali, in particolare il documento 11 contenente le cessioni di credito organizzate in cartelle zippate denominate con i nomi delle società cedenti. L'appellante richiama inoltre le previsioni dell'art. 1264 cod.civ. in materia di comunicazione delle cessioni, sostenendo che la notificazione può avvenire anche attraverso l'atto di citazione e le intimazioni di pagamento inviate.
Il secondo motivo di appello riguarda la condanna di al pagamento delle spese di lite nella Pt_1 misura del settanta per cento, ritenuta eccessiva dall'appellante che richiede la compensazione integrale delle spese processuali. sostiene che la decisione del Tribunale in punto spese non sarebbe Pt_1 adeguatamente motivata e non terrebbe conto della complessità della controversia e delle ragioni sottostanti alla soccombenza parziale. Nelle proprie conclusioni, l'appellante chiede l'accoglimento dell'appello con condanna dell'Azienda al pagamento di euro 17.970,63 a titolo di sorte capitale, oltre a interessi moratori e anatocistici e indennità forfettaria di euro 80 per le due fatture emesse successivamente al primo gennaio 2013.
L' si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata in data Controparte_2
1° febbraio 2024, chiedendo il rigetto dell'appello e sollevando preliminarmente eccezioni di inammissibilità del gravame. L'appellata contesta la ricostruzione operata da circa l'assenza di Pt_1 contestazioni specifiche, evidenziando come sin dal primo atto difensivo fossero state sollevate eccezioni circostanziate circa la mancanza di documentazione idonea a comprovare le cessioni di credito. L CP_1 richiama ed invoca l'affermato orientamento giurisprudenziale secondo cui la titolarità della posizione soggettiva attiva costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare, potendo il giudice rilevare d'ufficio la carenza di titolarità.
Sotto il profilo dell'inammissibilità, l'appellata eccepisce che non avrebbe censurato Pt_1 specificamente i passaggi della sentenza che costituiscono gli antecedenti logico-giuridici della decisione impugnata, limitandosi a contestare le conclusioni senza confrontarsi con l'iter argomentativo seguito dal
Tribunale. L'Azienda evidenzia inoltre come l'appellante non abbia indicato le pagine del documento 11 in cui sarebbero contenute le cessioni controverse, limitandosi ad affermazioni generiche prive di riscontro pagina 7 di 14 documentale. Viene inoltre eccepita la manifesta infondatezza dell'appello, rilevando come le argomentazioni di trovino immediata smentita negli atti di primo grado e nella documentazione Pt_1 prodotta.
Nel merito, l' insiste per la conferma della sentenza impugnata, richiamando integralmente le difese CP_1 svolte in primo grado e ribadendo che non ha mai prodotto le cessioni di credito relative alle Pt_1 quattro fatture controverse. L'appellata evidenzia come la propria difesa si sia sempre fondata sulla contestazione specifica della mancanza di titolarità attiva di senza che ciò possa essere Pt_1 interpretato come riconoscimento implicito dell'avvenuta cessione. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza di merito che ha affrontato fattispecie analoghe, confermando la necessità per il cessionario di fornire prova rigorosa della cessione del credito specifico azionato in giudizio.
5. Tema del contendere
La controversia in appello, all'esito del riferito iter processuale e delle cennate riduzioni dell'originario petitum, verte essenzialmente sulla questione della titolarità attiva di rispetto ai crediti azionati in Pt_1 giudizio, con particolare riferimento a quattro fatture per un importo complessivo di euro 17.970,63.
Sul piano processuale, la controversia investe primariamente l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 del cpc. sostenendo che l non avrebbe specificamente Pt_1 CP_1 contestato la propria qualifica di cessionaria, assumendo anzi comportamenti processuali incompatibili con la negazione della cessione, quali l'eccezione di rifiuto delle cessioni stesse. Secondo l'appellante, tale circostanza avrebbe dovuto comportare l'applicazione del principio di non contestazione, esonerando Pt_1 dall'onere di fornire prova documentale delle singole cessioni. L appellata contesta
[...] CP_1 radicalmente tale ricostruzione, evidenziando come sin dal primo atto difensivo siano state formulate contestazioni specifiche e circostanziate circa la mancanza di documentazione idonea a comprovare le cessioni di credito, con particolare riferimento alle fatture oggetto della presente impugnazione. Di là della qualificazione della condotta nella convenuta (ed appellata) in termini di non contestazione, si pone, a monte, la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del diritto, posto che se la prima – come noto – è da valutarsi meramente juxta alligata, la seconda, afferendo la titolarità della posizione soggettiva attiva costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, grava l'attore di uno specifico onere di allegazione e prova, salvo esplicito riconoscimento del convenuto o svolgimento di difese incompatibili con la negazione della titolarità (S.U. n. 2951/2016). Nel caso di specie, alla luce delle rispettive prospettazioni, permane controversia in ordine alla lettura delle eccezioni formulate dall' CP_1 ovvero se esse valgano riconoscimento implicito della titolarità di o, al contrario, integrino Pt_1
pagina 8 di 14 contestazioni specifiche tali da non elidere affatto, in capo al cessionario, l'onere probatorio a questi pertoccante.
Sul piano sostanziale, la controversia attiene all'interpretazione dell'art. 2697 del cod.civ., con specifico riferimento agli obblighi probatori del cessionario che agisce per il recupero di crediti ceduti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il cessionario è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi, ma tale principio deve essere coordinato con la necessità di dimostrare l'effettiva inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione. Nel caso di cessioni in blocco o di portafogli di crediti, assume particolare rilevanza la verifica della corrispondenza tra i crediti effettivamente ceduti e quelli successivamente azionati in giudizio.
secondo un approccio probatorio più volte registrato in controversie eiusdem generis e, parimenti, Pt_1 già stigmatizzato da questa Corte, ha ritenuto di assolvere tali oneri limitandosi a produrre una vasta ed eterogenea documentazione in cartelle “zippate” contenenti sottocartelle denominate con i nomi delle società cedenti, sostenendo – anche nel presente caso – che tale modalità di produzione sarebbe idonea a dimostrare l'esistenza delle cessioni controverse. Il Tribunale di primo grado ha tuttavia ritenuto che dall'esame di tale documentazione non emergesse la presenza delle cessioni relative alle quattro fatture oggetto dell'appello, concludendo per il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Tale valutazione viene contestata dall'appellante, che sostiene l'erroneità dell'accertamento compiuto dal primo giudice e richiede una diversa valutazione della documentazione prodotta.
Un ulteriore profilo controverso attiene all'applicazione dell'art. 1264 cod.civ. in materia di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. sostiene che la comunicazione della cessione possa Pt_1 avvenire anche attraverso modalità diverse dalla notificazione formale, richiamando la giurisprudenza che ammette la validità della comunicazione effettuata mediante atto di citazione o intimazioni di pagamento.
L'appellante argomenta che, avendo dichiarato sin dall'atto di citazione di agire in qualità di cessionaria e avendo inviato intimazioni di pagamento in tale veste, si sarebbe realizzata una valida comunicazione della cessione ai sensi della normativa civilistica.
Pacifica, invece, la riduzione delle pretese creditorie nel corso del giudizio di primo grado, passando la domandada euro 1.333.831,68 a euro 201.175,92, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per la parte di credito non più azionata;
la rinuncia, infatti, non ha formato oggetto di contestazione. Parimenti pacifica è la lettura degli esiti della CTU esperita in primo grado, conducente al riconoscimento di un credito di euro 18.816,25 a favore di comprensivo delle quattro fatture Pt_1 oggetto dell'appello, essendo invece espressamente contestato dall il percorso logico- CP_1 argomentativo del perito che ha portato a tale conclusione.
pagina 9 di 14 Vi è poi questione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, oggetto del secondo motivo di appello. contesta la decisione del Tribunale di porre a proprio carico il settanta per cento delle Pt_1 spese processuali, ritenendo eccessiva tale percentuale in considerazione della soccombenza reciproca.
L'Azienda appellata sostiene invece la correttezza della decisione di primo grado, evidenziando come Pt_1 abbia formulato numerose domande tutte rigettate e come la soccombenza dell sia limitata al
[...] CP_1 rigetto della domanda riconvenzionale. Non è stata riproposta domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata.
6. Ragioni della decisione
L'appello proposto da deve essere rigettato per ragioni che attengono tanto al profilo Pt_1 dell'ammissibilità quanto a quello del merito, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio nelle cessioni di credito e di specificità dei motivi di gravame.
6.1. Sull'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del cpc
Il primo motivo di appello si presenta inammissibile per violazione dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 cpc. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'atto di appello deve contenere una critica ragionata e specifica al percorso logico-giuridico della sentenza di primo grado, non potendosi limitare alla mera riproposizione delle doglianze già formulate nel giudizio di merito, tanto più al cospetto della recente riforma processuale (“Cartabia”) che ha ulteriormente rafforzato l'obbligo di specificità dei motivi d'appello, richiedendo che l'impugnazione contenga argomentazioni idonee a contrastare le motivazioni che hanno sorretto la pronuncia impugnata e il cui accoglimento sia in grado di fondare una diversa decisione (in termini, App. Torino n. 217 del 7 marzo 2025 ed ivi ulteriori riferimenti).
Nel caso di specie, non ha fornito una critica specifica e puntuale dell'accertamento compiuto Pt_1 dal Tribunale circa l'assenza delle cessioni di credito nel doc. 11 prodotto. Il primo giudice aveva condotto un'analisi dettagliata della documentazione prodotta, verificando l'esistenza delle cessioni relative a ciascuna delle quattro fatture controverse e concludendo per la loro assenza. A fronte di tale analitico accertamento,
l'appellante si è limitata ad affermazioni generiche circa la produzione delle cessioni organizzate in cartelle zippate, senza indicare le specifiche pagine o sezioni del documento in cui tali cessioni sarebbero contenute;
la carenza di tale puntuale precisazione, da ritenersi già indispensabile ex se, quale indeclinabile applicazione del principio di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c., al cospetto della peculiare connotazione dell'universo documentale prodotto, costituito da una congerie tanto vasta ed eterogenea (perché inerenti plurimi e diversi rapporti commerciali avvinti unicamente dalla propugnata titolarità sopravvenuta dei Part relativi crediti in capo a da rendere necessaria la sua collocazione in cartelle zippate ed articolate in sottocartelle a loro volta contenenti una pluralità di documenti, rende ex se inammissibile il motivo, pagina 10 di 14 risolvendosi quest'ultimo in apodittica censura della sentenza appellata che, pure, sul punto specificamente motiva, fra l'altro all'esito di un disposto accertamento tecnico finalizzato a reperire i titoli nella selva documentale della cessionaria, della cui complessiva idoneità a corroborare le relative pretese è quella stessa parte ad avere manifestato malcerto convincimento, allorquando ha proceduto ad una drastica riduzione della domanda, per oltre un milione di euro.
La genericità del motivo emerge chiaramente dalla circostanza che non ha contestato Pt_1 specificamente la ricostruzione operata dal Tribunale, limitandosi a sostenere che le cessioni sarebbero state prodotte senza fornire riscontri documentali puntuali. Tale approccio contrasta con i principi consolidati secondo cui per superare il vaglio di ammissibilità l'atto di appello deve essere strutturato secondo quattro profili essenziali: il profilo volitivo, consistente nell'indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare;
il profilo argomentativo, relativo all'indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento;
il profilo censorio, concernente l'indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
il profilo di causalità, riguardante la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la Part violazione dedotta e l'esito della lite. In sintesi: ha affermato la titolarità dei crediti prodotti in cartelle zippate, meramente richiamate ad omnia; il tribunale si è fatto carico di esperire una specifica consulenza tecnica per scrutinare la concreta corroborazione documentale di tale mera asserzione ed ha motivatamente concluso per l'insussistenza della documentazione a corredo. Il reiterato richiamo alla cartella zippata non costituisce argomentata censura, ma inammissibile reiterazione dell'evocazione di un indeterminato coacervo documentale.
6.2. Sul merito del primo motivo: l'onere probatorio del cessionario e il principio di non contestazione
Anche volendo superare il profilo dell'inammissibilità, il primo motivo di appello risulta manifestamente infondato alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio nelle cessioni di credito. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 12611 del 12 maggio 2021 ha chiarito che "il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi", ma tale principio deve essere coordinato con la necessità di dimostrare l'effettiva inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 2697 cod.civ., rilevando che non Pt_1 aveva assolto l'onere di provare l'esistenza delle cessioni relative alle quattro fatture controverse. Tale accertamento, come sopra poc'anzi ricordato, è stato condotto attraverso l'esame del doc. 11 prodotto dall'appellante, dal quale non emergeva la presenza delle cessioni specifiche. La valutazione operata dal pagina 11 di 14 primo giudice si fonda su di un puntuale esame della documentazione prodotta e non può essere censurata in sede di appello senza la dimostrazione di specifici errori nell'accertamento compiuto.
L'argomentazione di secondo cui l' non avrebbe contestato la propria qualifica di Pt_1 CP_1 cessionaria è sostanzialmente inconferente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del diritto, precisando che la quest'ultima costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare. Come noto
(cfr. SU n. 2951 del 2016, cit.), tale onere sussiste salvo esplicito riconoscimento del convenuto o svolgimento di difese incompatibili con la negazione della titolarità.
Nel caso di specie, l ha sin dal primo atto difensivo contestato specificamente la mancanza di CP_1 documentazione idonea a comprovare le cessioni di credito, evidenziando come si fosse limitata Pt_1
a produrre una singola cessione non riferibile alle fatture azionate in giudizio. Tale contestazione non può essere interpretata come riconoscimento implicito della titolarità di configurandosi invece come Pt_1 specifica eccezione circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio. L'eccezione di rifiuto delle cessioni formulata dall non comporta necessariamente il riconoscimento dell'avvenuta ricezione delle CP_1 stesse, potendo essere interpretata come difesa cautelativa volta a preservare le proprie ragioni in caso di diversa valutazione giudiziale.
Part La genericità dell'allegazione di non corroborata tramite specifica e puntuale individuazione dei documenti, di là del richiamo allo “zip”, elide il presupposto stesso della non contestazione che postula la specificità dell'allegazione medesima.
6.3. Sull'inapplicabilità dell'art. 1264 cod.civ.
L'argomentazione di relativa all'applicazione dell'art. 1264 cod.civ. in materia di comunicazione Pt_1 delle cessioni non può essere accolta. L'appellante sostiene che la comunicazione della cessione può avvenire anche attraverso l'atto di citazione e le intimazioni di pagamento, richiamando la giurisprudenza che ammette modalità diverse dalla notificazione formale. Tuttavia, tale principio presuppone comunque l'esistenza del negozio di cessione, che nel caso di specie non è stata dimostrata.
La questione non attiene alle modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto, bensì alla prova dell'esistenza stessa della cessione. Il Tribunale ha accertato che le cessioni relative alle quattro fatture controverse non risultavano prodotte in giudizio, rendendo irrilevante ogni considerazione sulle modalità di comunicazione. L'atto di citazione e le intimazioni di pagamento possono certamente costituire valida comunicazione della cessione, ma tale principio opera solo quando la cessione sia stata previamente dimostrata attraverso la produzione del relativo contratto.
pagina 12 di 14
6.4. Sul secondo motivo: la regolamentazione delle spese processuali
Il secondo motivo di appello, relativo alla condanna di al pagamento del settanta per cento delle Pt_1 spese processuali, risulta parimenti infondato. Il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di soccombenza reciproca, considerando che aveva formulato numerose domande tutte Pt_1 rigettate, mentre l' aveva visto respinta soltanto la propria domanda riconvenzionale. CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di soccombenza reciproca sottende una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta quando essa sia stata articolata in più capi. Nel caso di specie, la soccombenza di è stata pressoché integrale, avendo ottenuto il rigetto di tutte Pt_1 le proprie pretese, mentre l' ha subito soccombenza limitata al solo rigetto della domanda CP_1 riconvenzionale.
La decisione del Tribunale di porre a carico di il settanta per cento delle spese processuali appare Pt_1 congrua e proporzionata alla diversa entità della soccombenza delle parti. L'appellante non ha fornito argomentazioni specifiche circa l'erroneità di tale valutazione, limitandosi a richiedere genericamente la compensazione integrale delle spese senza giustificare tale pretesa alla luce dei principi consolidati in materia.
6.5. Liquidazione delle spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di risultata integralmente Pt_1 soccombente. La liquidazione viene effettuata secondo i parametri del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014,
n. 55, per le cause di valore determinabile compreso nello scaglione da euro 26.001 a euro 52.000, considerando il valore della controversia pari a euro 17.970,63 per la sorte capitale oltre accessori.
Tenuto conto della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, non sussistono elementi per discostarsi dall'applicazione dei parametri medi previsti (lievemente arrotondati per comodità di calcolo) secondo la pertinente escursione tariffaria, considerate tutte le fasi processuali previste, ad eccezione di quella istruttoria, siccome non svoltasi nel presente grado, oltre al richiesto e dovuto rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale assistenziale e imposta sul valore aggiunto alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co.
1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, con conseguente raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1279/2023 del Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 dell' di , liquidate in euro Controparte_2 CP_1
4000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale assistenziale e imposta sul valore aggiunto alle rispettive aliquote di legge.
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, 30 settembre 2025, all'esito della Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Emanuela Germano Cortese Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1332/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO BONALUME, presso il cui studio e' P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto introduttivo di primo grado parte appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CHIARA FINI e
[...] P.IVA_2
OV LI ( , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1
Corso Bramante 88/90 10126 , per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, alla comparsa di CP_1 costituzione nel presente grado parte appellata
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n.
1279/23, pubblicata il 24 marzo 2023 nel giudizio avanti al Tribunale di Torino RG 9779/20 instaurato Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti dell
[...] Parte_1 [...]
di e non notificata: IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e Controparte_2 CP_1 declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti dell'Azienda: • € Parte_1
17.970,63 per sorte capitale, portata dalle seguenti 4 fatture: CEDENTE NUMERO DATA EMISSIONE DATA
SCADENZA IMPORTO OLYMPUS ITALIA 011019817 26/08/2011 24/11/2011 14.985,49 € SMITHS
MEDICAL 21420853 19/12/2014 19/03/2015 125,32 € 41570025 26/07/2011 24/10/2011 CP_3
114,82 € BECKMAN COULTER 2013049505 25/12/2013 25/03/2014 2.745,00 € • gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza sopra riportata nonché indicata sin dalla citazione (elenco doc.
3 - colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art.
1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione • € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sole seguenti 2 fatture: CEDENTE NUMERO DATA EMISSIONE DATA SCADENZA IMPORTO
SMITHS MEDICAL 21420853 19/12/2014 19/03/2015 125,32 € BECKMAN COULTER 2013049505
25/12/2013 25/03/2014 2.745,00 € condannare l' al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1
Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna dell' a restituire a le somme da essa pagate/da CP_1 pagare a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 condannare l' a pagare a a diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi CP_1 Parte_1 di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
Per parte appellata:
““Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via pregiudiziale e/o preliminare ritenere e dichiarare l'atto d'appello inammissibile e/o manifestamente infondato per i profili esposti, con ogni consequenziale pronuncia;
Nel merito in via principale in ogni caso, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto rigettandolo con ogni statuizione consequenziale e confermando, per l'effetto, integralmente l'impugnata pagina 2 di 14 sentenza n. 1279 emessa e pubblicata dal Tribunale di Torino in data 24.03.2023, anche in punto spese di lite;
in via subordinata in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello con riguardo alla Part titolarità attiva di in ordine ai crediti fatti valere con le fatture emesse da XT SP (fattura n. 41570025 del
26.07.2011 per € 114,82), da MA TE SR (fattura n. 2013049505 del 25.12.2013 per € 2.745,00), da
MP IA SR (fattura n. 011019817 del 26.08.2011 per € 14.985,49), da (fattura n. Controparte_4
21420853 del 19.12.2014 per € 125,32), accertare e dichiarare che nulla è comunque dovuto a quest'ultima tenuto conto che le relative pretese risultano prescritte e comunque risultano sfornite di prova, se del caso previa declaratoria di nullità parziale della CTU e/o rinnovazione della stessa nei termini indicati nelle istanze istruttorie, formulate in primo grado dall' e richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, istanze che si richiamano espressamente ed integralmente in CP_1 questa sede. In via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado, e di eventuale condanna di quest' ridurre l'ammontare di quanto CP_1 dovuto agli importi che verranno accertati in corso di causa, tenuto conto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., delle contestazioni aziendali, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso con il favore delle spese del presente grado di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente
IVA e CPA.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine da un rapporto di fornitura di beni e servizi sanitari instauratosi tra diverse società fornitrici e l' di . Le Controparte_2 CP_1 società fornitrici, operanti nel settore farmaceutico e delle apparecchiature mediche, avevano stipulato contratti di fornitura con l' per la consegna di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e Parte_2 strumentazioni diagnostiche necessarie per l'attività ospedaliera. Nel corso del tempo, tali rapporti commerciali hanno generato crediti a favore dei fornitori per prestazioni rese e beni consegnati, documentati attraverso fatture regolarmente emesse secondo le modalità contrattuali concordate.
I crediti derivanti da questi rapporti di fornitura sono stati successivamente oggetto di operazioni di cessione pro-soluto a favore di società specializzata nel factoring e nell'acquisizione di Parte_1 crediti commerciali, particolarmente attiva nel settore sanitario. Le cessioni sono avvenute attraverso contratti stipulati tra le singole società fornitrici e con l'obiettivo di consentire ai cedenti di Pt_1 ottenere liquidità immediata a fronte dei crediti vantati verso l . Secondo quanto allegato Parte_2 da le cessioni sarebbero state regolarmente notificate all'Azienda debitrice secondo le modalità Pt_1
pagina 3 di 14 previste dalla normativa civilistica, trasferendo così la titolarità dei crediti dalla società cedente alla società cessionaria.
L' ha tuttavia contestato sin dall'origine la validità e l'efficacia di tali Controparte_2 cessioni, eccependo in particolare la mancanza di documentazione idonea a comprovare l'avvenuto trasferimento dei crediti specifici oggetto della controversia. Tale contestazione si è fondata sulla circostanza che, pur essendo state prodotte alcune cessioni di credito, non risultava chiaramente dimostrata la corrispondenza tra i crediti effettivamente ceduti e quelli successivamente azionati in giudizio. L CP_1 ha inoltre eccepito che molte delle fatture per le quali veniva richiesto il pagamento erano già state saldate direttamente ai fornitori originari o presentavano profili di contestazione quanto alla loro debenza.
in corso di causa, ha ridotto significativamente – di oltre un milione di euro – l'importo delle Pt_1 proprie pretese creditorie, passando da una richiesta iniziale di oltre un milione di euro a importi notevolmente inferiori, senza fornire adeguate spiegazioni circa i motivi di tale riduzione. Questa circostanza ha alimentato i dubbi dell' circa l'effettiva consistenza e fondatezza dei crediti vantati, CP_1 nonché sulla correttezza della documentazione prodotta a sostegno delle pretese creditorie.
2. Lo svolgimento del processo di I grado
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio con l'atto di citazione notificato da in data 3 giugno Pt_1
2020, con il quale la società cessionaria conveniva l dinanzi al Tribunale Controparte_2 di Torino per ottenere il pagamento di crediti complessivamente quantificati in euro 1.333.831,68 a titolo di sorte capitale, oltre a interessi moratori, interessi anatocistici e indennità forfettaria ex art. 6 del Decreto
Legislativo n. 231 del 2002. La domanda si fondava sulla pretesa titolarità di sui crediti derivanti Pt_1 dalle cessioni stipulate con le società fornitrici, documentate attraverso la produzione di elenchi di fatture e contratti di cessione.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente le pretese Controparte_2 avversarie e sollevando numerose eccezioni di carattere sia processuale che sostanziale. In particolare,
l' eccepiva il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte di in CP_1 Pt_1 ordine alla propria legittimazione attiva, evidenziando come la società attrice si fosse limitata a produrre una singola cessione di credito non riferibile alle fatture azionate in giudizio, oltre a meri elenchi autoprodotti privi di idonea documentazione probatoria. Veniva inoltre contestata la debenza degli interessi e delle indennità richieste, nonché eccepita la prescrizione di parte dei crediti azionati.
Nel corso della prima fase del giudizio, come cennato, procedeva a una significativa riduzione Pt_1 delle proprie pretese, limitando la richiesta di sorte capitale da euro 1.333.831,68 a euro 201.175,92,
pagina 4 di 14 corrispondente a una riduzione dell'85% dell'importo originariamente richiesto. Tale riduzione veniva effettuata senza fornire adeguate spiegazioni circa i motivi sottostanti, alimentando ulteriormente le contestazioni dell' circa la fondatezza delle pretese creditorie. La riduzione della domanda CP_1 comportava la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la parte di credito non più azionata.
Il Tribunale, con ordinanza dell'11 novembre 2021, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, affidando al consulente il compito di accertare il reale ed eventuale credito di tenendo conto delle eccezioni Pt_1 proposte dall'Azienda convenuta. Il quesito formulato richiedeva al consulente di verificare importi e cessioni contestati, note di credito emesse, pagamenti effettuati, intervenute prescrizioni e non debenza di interessi, oltre al rifiuto delle cessioni da parte dell' CP_1
La consulenza tecnica si svolgeva con la partecipazione delle parti e dei rispettivi consulenti di parte, che formulavano osservazioni e rilievi sui documenti prodotti e sulle metodologie di calcolo adottate. Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito delle proprie indagini, depositava relazione definitiva in data 26 novembre 2022, riconoscendo a favore di un credito complessivo di euro 18.816,25 a titolo di Pt_1 sorte capitale, comprensivo delle fatture oggetto della presente impugnazione, oltre a interessi moratori e indennità forfettaria. Tuttavia, l' contestava le risultanze della consulenza, eccependo che il CP_1 riconoscimento del credito era avvenuto in assenza dei necessari presupposti probatori.
All'udienza del 14 dicembre 2022, il Tribunale tratteneva la causa a decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Nelle proprie difese conclusive,
l' ribadiva le contestazioni circa la mancanza di documentazione idonea a comprovare le cessioni di CP_1 credito relative alle fatture riconosciute dal consulente, evidenziando come per molte di esse non risultassero prodotti i relativi contratti di cessione o fossero stati allegati mandati di pagamento che dimostravano l'avvenuta liquidazione. dal canto suo, insisteva per l'accoglimento delle proprie Pt_1 domande, richiamando le risultanze della consulenza tecnica e contestando le eccezioni avversarie.
3. Decisione impugnata
Con sentenza numero 1279 del 24 marzo 2023, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, rigettava integralmente le domande formulate da nonché la domanda riconvenzionale proposta Pt_1 dall' . La decisione, facendo applicazione dei principi in materia di onere Controparte_2 probatorio, ha ritenuto non assolto l'onere, incombente sul cessionario, di dimostrare l'esistenza e la validità delle cessioni di credito poste a fondamento delle proprie pretese.
pagina 5 di 14 Il Tribunale ha preliminarmente dato atto della rinuncia parziale operata da che aveva ridotto la Pt_1 propria domanda da euro 1.333.831,68 a euro 201.175,92, disponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la parte di credito non più azionata;
focalizzato, quindi, l'esame sulle pretese residue, alla luce della documentazione prodotta a sostegno delle cessioni di credito, il giudice di prime cure ha affermato come, a fronte delle contestazioni formulate dall' convenuta circa la mancata CP_1 produzione delle cessioni di credito, si rendesse necessaria una verifica autonoma della documentazione allegata da Pt_1
Rilevava, al riguardo, il tribunale che, con riferimento alle quattro fatture oggetto della presente impugnazione, non risultava esservi corrispondenza tra le cessioni di credito prodotte da e le Pt_1 fatture emesse dalle società fornitrici. Specificamente, il giudice accertava l'assenza delle cessioni relative alle fatture emesse da XT S.p.A. per euro 114,82, da MA TE S.r.l. per euro 2.745,00, da
MP IA S.r.l. per euro 14.985,49 e da per euro 125,32; tale conclusione Controparte_4
Part veniva fondata sulla base del doc. 11 (allegato in sede di memoria ex art. 183, 6° co., cpc.) di dal quale, appunto, non risultavano specificamente le cessioni relative ai crediti controversi.
Applicando il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi, il Tribunale ha quindi concluso, in applicazione dell'art. 2697 c.c., che, rispetto ai crediti portati dalle fatture indicate, non poteva dirsi adempiuto l'onere probatorio incombente su Pt_1
Per quanto riguarda le ulteriori pretese di relative a interessi moratori e anatocistici, nonché Pt_1 all'indennità forfettaria ex Decreto Legislativo 231/2002, il Tribunale, stante la carenza di prova dei crediti dovuti a titolo di sorte capitale, parimenti escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli accessori. La decisione ha inoltre rigettato la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla convenuta, avendo ritenuto che la condotta processuale di pur criticabile, non integrasse gli estremi della Pt_1 dedotta fattispecie di responsabilità processuale aggravata. In considerazione della soccombenza reciproca, il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite, ponendo a carico di il Pt_1 settanta per cento delle spese processuali e la totalità delle spese di consulenza tecnica.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino con atto notificato in data 23 Pt_1 ottobre 2023, articolando le proprie doglianze in due distinti motivi di gravame. Il primo motivo, rubricato
"Erroneità - Nullità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provate le cessioni dei crediti e, per l'effetto, il difetto Part di legittimazione di al pagamento dei crediti", contesta la ricostruzione operata dal giudice di primo grado pagina 6 di 14 circa l'assenza delle cessioni di credito relative alle quattro fatture controverse. L'appellante sostiene che il
Tribunale sarebbe incorso in violazione dell'art. 115 del cpc, in particolare del principio di non contestazione, per non aver considerato che l' non aveva specificamente contestato la qualifica di CP_1 cessionaria assunta da sin dall'atto di citazione. Pt_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, l' avrebbe implicitamente riconosciuto l'avvenuta CP_1 ricezione delle cessioni attraverso l'eccezione di rifiuto delle stesse, poiché non si può rifiutare ciò che non si è ricevuto. sostiene inoltre che il Tribunale avrebbe violato l'art. 116 cpc per non aver Pt_1 considerato le proprie produzioni documentali, in particolare il documento 11 contenente le cessioni di credito organizzate in cartelle zippate denominate con i nomi delle società cedenti. L'appellante richiama inoltre le previsioni dell'art. 1264 cod.civ. in materia di comunicazione delle cessioni, sostenendo che la notificazione può avvenire anche attraverso l'atto di citazione e le intimazioni di pagamento inviate.
Il secondo motivo di appello riguarda la condanna di al pagamento delle spese di lite nella Pt_1 misura del settanta per cento, ritenuta eccessiva dall'appellante che richiede la compensazione integrale delle spese processuali. sostiene che la decisione del Tribunale in punto spese non sarebbe Pt_1 adeguatamente motivata e non terrebbe conto della complessità della controversia e delle ragioni sottostanti alla soccombenza parziale. Nelle proprie conclusioni, l'appellante chiede l'accoglimento dell'appello con condanna dell'Azienda al pagamento di euro 17.970,63 a titolo di sorte capitale, oltre a interessi moratori e anatocistici e indennità forfettaria di euro 80 per le due fatture emesse successivamente al primo gennaio 2013.
L' si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata in data Controparte_2
1° febbraio 2024, chiedendo il rigetto dell'appello e sollevando preliminarmente eccezioni di inammissibilità del gravame. L'appellata contesta la ricostruzione operata da circa l'assenza di Pt_1 contestazioni specifiche, evidenziando come sin dal primo atto difensivo fossero state sollevate eccezioni circostanziate circa la mancanza di documentazione idonea a comprovare le cessioni di credito. L CP_1 richiama ed invoca l'affermato orientamento giurisprudenziale secondo cui la titolarità della posizione soggettiva attiva costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare, potendo il giudice rilevare d'ufficio la carenza di titolarità.
Sotto il profilo dell'inammissibilità, l'appellata eccepisce che non avrebbe censurato Pt_1 specificamente i passaggi della sentenza che costituiscono gli antecedenti logico-giuridici della decisione impugnata, limitandosi a contestare le conclusioni senza confrontarsi con l'iter argomentativo seguito dal
Tribunale. L'Azienda evidenzia inoltre come l'appellante non abbia indicato le pagine del documento 11 in cui sarebbero contenute le cessioni controverse, limitandosi ad affermazioni generiche prive di riscontro pagina 7 di 14 documentale. Viene inoltre eccepita la manifesta infondatezza dell'appello, rilevando come le argomentazioni di trovino immediata smentita negli atti di primo grado e nella documentazione Pt_1 prodotta.
Nel merito, l' insiste per la conferma della sentenza impugnata, richiamando integralmente le difese CP_1 svolte in primo grado e ribadendo che non ha mai prodotto le cessioni di credito relative alle Pt_1 quattro fatture controverse. L'appellata evidenzia come la propria difesa si sia sempre fondata sulla contestazione specifica della mancanza di titolarità attiva di senza che ciò possa essere Pt_1 interpretato come riconoscimento implicito dell'avvenuta cessione. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza di merito che ha affrontato fattispecie analoghe, confermando la necessità per il cessionario di fornire prova rigorosa della cessione del credito specifico azionato in giudizio.
5. Tema del contendere
La controversia in appello, all'esito del riferito iter processuale e delle cennate riduzioni dell'originario petitum, verte essenzialmente sulla questione della titolarità attiva di rispetto ai crediti azionati in Pt_1 giudizio, con particolare riferimento a quattro fatture per un importo complessivo di euro 17.970,63.
Sul piano processuale, la controversia investe primariamente l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 del cpc. sostenendo che l non avrebbe specificamente Pt_1 CP_1 contestato la propria qualifica di cessionaria, assumendo anzi comportamenti processuali incompatibili con la negazione della cessione, quali l'eccezione di rifiuto delle cessioni stesse. Secondo l'appellante, tale circostanza avrebbe dovuto comportare l'applicazione del principio di non contestazione, esonerando Pt_1 dall'onere di fornire prova documentale delle singole cessioni. L appellata contesta
[...] CP_1 radicalmente tale ricostruzione, evidenziando come sin dal primo atto difensivo siano state formulate contestazioni specifiche e circostanziate circa la mancanza di documentazione idonea a comprovare le cessioni di credito, con particolare riferimento alle fatture oggetto della presente impugnazione. Di là della qualificazione della condotta nella convenuta (ed appellata) in termini di non contestazione, si pone, a monte, la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del diritto, posto che se la prima – come noto – è da valutarsi meramente juxta alligata, la seconda, afferendo la titolarità della posizione soggettiva attiva costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, grava l'attore di uno specifico onere di allegazione e prova, salvo esplicito riconoscimento del convenuto o svolgimento di difese incompatibili con la negazione della titolarità (S.U. n. 2951/2016). Nel caso di specie, alla luce delle rispettive prospettazioni, permane controversia in ordine alla lettura delle eccezioni formulate dall' CP_1 ovvero se esse valgano riconoscimento implicito della titolarità di o, al contrario, integrino Pt_1
pagina 8 di 14 contestazioni specifiche tali da non elidere affatto, in capo al cessionario, l'onere probatorio a questi pertoccante.
Sul piano sostanziale, la controversia attiene all'interpretazione dell'art. 2697 del cod.civ., con specifico riferimento agli obblighi probatori del cessionario che agisce per il recupero di crediti ceduti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il cessionario è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi, ma tale principio deve essere coordinato con la necessità di dimostrare l'effettiva inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione. Nel caso di cessioni in blocco o di portafogli di crediti, assume particolare rilevanza la verifica della corrispondenza tra i crediti effettivamente ceduti e quelli successivamente azionati in giudizio.
secondo un approccio probatorio più volte registrato in controversie eiusdem generis e, parimenti, Pt_1 già stigmatizzato da questa Corte, ha ritenuto di assolvere tali oneri limitandosi a produrre una vasta ed eterogenea documentazione in cartelle “zippate” contenenti sottocartelle denominate con i nomi delle società cedenti, sostenendo – anche nel presente caso – che tale modalità di produzione sarebbe idonea a dimostrare l'esistenza delle cessioni controverse. Il Tribunale di primo grado ha tuttavia ritenuto che dall'esame di tale documentazione non emergesse la presenza delle cessioni relative alle quattro fatture oggetto dell'appello, concludendo per il mancato assolvimento dell'onere probatorio. Tale valutazione viene contestata dall'appellante, che sostiene l'erroneità dell'accertamento compiuto dal primo giudice e richiede una diversa valutazione della documentazione prodotta.
Un ulteriore profilo controverso attiene all'applicazione dell'art. 1264 cod.civ. in materia di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. sostiene che la comunicazione della cessione possa Pt_1 avvenire anche attraverso modalità diverse dalla notificazione formale, richiamando la giurisprudenza che ammette la validità della comunicazione effettuata mediante atto di citazione o intimazioni di pagamento.
L'appellante argomenta che, avendo dichiarato sin dall'atto di citazione di agire in qualità di cessionaria e avendo inviato intimazioni di pagamento in tale veste, si sarebbe realizzata una valida comunicazione della cessione ai sensi della normativa civilistica.
Pacifica, invece, la riduzione delle pretese creditorie nel corso del giudizio di primo grado, passando la domandada euro 1.333.831,68 a euro 201.175,92, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per la parte di credito non più azionata;
la rinuncia, infatti, non ha formato oggetto di contestazione. Parimenti pacifica è la lettura degli esiti della CTU esperita in primo grado, conducente al riconoscimento di un credito di euro 18.816,25 a favore di comprensivo delle quattro fatture Pt_1 oggetto dell'appello, essendo invece espressamente contestato dall il percorso logico- CP_1 argomentativo del perito che ha portato a tale conclusione.
pagina 9 di 14 Vi è poi questione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, oggetto del secondo motivo di appello. contesta la decisione del Tribunale di porre a proprio carico il settanta per cento delle Pt_1 spese processuali, ritenendo eccessiva tale percentuale in considerazione della soccombenza reciproca.
L'Azienda appellata sostiene invece la correttezza della decisione di primo grado, evidenziando come Pt_1 abbia formulato numerose domande tutte rigettate e come la soccombenza dell sia limitata al
[...] CP_1 rigetto della domanda riconvenzionale. Non è stata riproposta domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata.
6. Ragioni della decisione
L'appello proposto da deve essere rigettato per ragioni che attengono tanto al profilo Pt_1 dell'ammissibilità quanto a quello del merito, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio nelle cessioni di credito e di specificità dei motivi di gravame.
6.1. Sull'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del cpc
Il primo motivo di appello si presenta inammissibile per violazione dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 cpc. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'atto di appello deve contenere una critica ragionata e specifica al percorso logico-giuridico della sentenza di primo grado, non potendosi limitare alla mera riproposizione delle doglianze già formulate nel giudizio di merito, tanto più al cospetto della recente riforma processuale (“Cartabia”) che ha ulteriormente rafforzato l'obbligo di specificità dei motivi d'appello, richiedendo che l'impugnazione contenga argomentazioni idonee a contrastare le motivazioni che hanno sorretto la pronuncia impugnata e il cui accoglimento sia in grado di fondare una diversa decisione (in termini, App. Torino n. 217 del 7 marzo 2025 ed ivi ulteriori riferimenti).
Nel caso di specie, non ha fornito una critica specifica e puntuale dell'accertamento compiuto Pt_1 dal Tribunale circa l'assenza delle cessioni di credito nel doc. 11 prodotto. Il primo giudice aveva condotto un'analisi dettagliata della documentazione prodotta, verificando l'esistenza delle cessioni relative a ciascuna delle quattro fatture controverse e concludendo per la loro assenza. A fronte di tale analitico accertamento,
l'appellante si è limitata ad affermazioni generiche circa la produzione delle cessioni organizzate in cartelle zippate, senza indicare le specifiche pagine o sezioni del documento in cui tali cessioni sarebbero contenute;
la carenza di tale puntuale precisazione, da ritenersi già indispensabile ex se, quale indeclinabile applicazione del principio di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c., al cospetto della peculiare connotazione dell'universo documentale prodotto, costituito da una congerie tanto vasta ed eterogenea (perché inerenti plurimi e diversi rapporti commerciali avvinti unicamente dalla propugnata titolarità sopravvenuta dei Part relativi crediti in capo a da rendere necessaria la sua collocazione in cartelle zippate ed articolate in sottocartelle a loro volta contenenti una pluralità di documenti, rende ex se inammissibile il motivo, pagina 10 di 14 risolvendosi quest'ultimo in apodittica censura della sentenza appellata che, pure, sul punto specificamente motiva, fra l'altro all'esito di un disposto accertamento tecnico finalizzato a reperire i titoli nella selva documentale della cessionaria, della cui complessiva idoneità a corroborare le relative pretese è quella stessa parte ad avere manifestato malcerto convincimento, allorquando ha proceduto ad una drastica riduzione della domanda, per oltre un milione di euro.
La genericità del motivo emerge chiaramente dalla circostanza che non ha contestato Pt_1 specificamente la ricostruzione operata dal Tribunale, limitandosi a sostenere che le cessioni sarebbero state prodotte senza fornire riscontri documentali puntuali. Tale approccio contrasta con i principi consolidati secondo cui per superare il vaglio di ammissibilità l'atto di appello deve essere strutturato secondo quattro profili essenziali: il profilo volitivo, consistente nell'indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare;
il profilo argomentativo, relativo all'indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento;
il profilo censorio, concernente l'indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
il profilo di causalità, riguardante la giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la Part violazione dedotta e l'esito della lite. In sintesi: ha affermato la titolarità dei crediti prodotti in cartelle zippate, meramente richiamate ad omnia; il tribunale si è fatto carico di esperire una specifica consulenza tecnica per scrutinare la concreta corroborazione documentale di tale mera asserzione ed ha motivatamente concluso per l'insussistenza della documentazione a corredo. Il reiterato richiamo alla cartella zippata non costituisce argomentata censura, ma inammissibile reiterazione dell'evocazione di un indeterminato coacervo documentale.
6.2. Sul merito del primo motivo: l'onere probatorio del cessionario e il principio di non contestazione
Anche volendo superare il profilo dell'inammissibilità, il primo motivo di appello risulta manifestamente infondato alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio nelle cessioni di credito. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 12611 del 12 maggio 2021 ha chiarito che "il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi", ma tale principio deve essere coordinato con la necessità di dimostrare l'effettiva inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 2697 cod.civ., rilevando che non Pt_1 aveva assolto l'onere di provare l'esistenza delle cessioni relative alle quattro fatture controverse. Tale accertamento, come sopra poc'anzi ricordato, è stato condotto attraverso l'esame del doc. 11 prodotto dall'appellante, dal quale non emergeva la presenza delle cessioni specifiche. La valutazione operata dal pagina 11 di 14 primo giudice si fonda su di un puntuale esame della documentazione prodotta e non può essere censurata in sede di appello senza la dimostrazione di specifici errori nell'accertamento compiuto.
L'argomentazione di secondo cui l' non avrebbe contestato la propria qualifica di Pt_1 CP_1 cessionaria è sostanzialmente inconferente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del diritto, precisando che la quest'ultima costituisce elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare. Come noto
(cfr. SU n. 2951 del 2016, cit.), tale onere sussiste salvo esplicito riconoscimento del convenuto o svolgimento di difese incompatibili con la negazione della titolarità.
Nel caso di specie, l ha sin dal primo atto difensivo contestato specificamente la mancanza di CP_1 documentazione idonea a comprovare le cessioni di credito, evidenziando come si fosse limitata Pt_1
a produrre una singola cessione non riferibile alle fatture azionate in giudizio. Tale contestazione non può essere interpretata come riconoscimento implicito della titolarità di configurandosi invece come Pt_1 specifica eccezione circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio. L'eccezione di rifiuto delle cessioni formulata dall non comporta necessariamente il riconoscimento dell'avvenuta ricezione delle CP_1 stesse, potendo essere interpretata come difesa cautelativa volta a preservare le proprie ragioni in caso di diversa valutazione giudiziale.
Part La genericità dell'allegazione di non corroborata tramite specifica e puntuale individuazione dei documenti, di là del richiamo allo “zip”, elide il presupposto stesso della non contestazione che postula la specificità dell'allegazione medesima.
6.3. Sull'inapplicabilità dell'art. 1264 cod.civ.
L'argomentazione di relativa all'applicazione dell'art. 1264 cod.civ. in materia di comunicazione Pt_1 delle cessioni non può essere accolta. L'appellante sostiene che la comunicazione della cessione può avvenire anche attraverso l'atto di citazione e le intimazioni di pagamento, richiamando la giurisprudenza che ammette modalità diverse dalla notificazione formale. Tuttavia, tale principio presuppone comunque l'esistenza del negozio di cessione, che nel caso di specie non è stata dimostrata.
La questione non attiene alle modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto, bensì alla prova dell'esistenza stessa della cessione. Il Tribunale ha accertato che le cessioni relative alle quattro fatture controverse non risultavano prodotte in giudizio, rendendo irrilevante ogni considerazione sulle modalità di comunicazione. L'atto di citazione e le intimazioni di pagamento possono certamente costituire valida comunicazione della cessione, ma tale principio opera solo quando la cessione sia stata previamente dimostrata attraverso la produzione del relativo contratto.
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6.4. Sul secondo motivo: la regolamentazione delle spese processuali
Il secondo motivo di appello, relativo alla condanna di al pagamento del settanta per cento delle Pt_1 spese processuali, risulta parimenti infondato. Il Tribunale ha correttamente applicato i principi in materia di soccombenza reciproca, considerando che aveva formulato numerose domande tutte Pt_1 rigettate, mentre l' aveva visto respinta soltanto la propria domanda riconvenzionale. CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di soccombenza reciproca sottende una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta quando essa sia stata articolata in più capi. Nel caso di specie, la soccombenza di è stata pressoché integrale, avendo ottenuto il rigetto di tutte Pt_1 le proprie pretese, mentre l' ha subito soccombenza limitata al solo rigetto della domanda CP_1 riconvenzionale.
La decisione del Tribunale di porre a carico di il settanta per cento delle spese processuali appare Pt_1 congrua e proporzionata alla diversa entità della soccombenza delle parti. L'appellante non ha fornito argomentazioni specifiche circa l'erroneità di tale valutazione, limitandosi a richiedere genericamente la compensazione integrale delle spese senza giustificare tale pretesa alla luce dei principi consolidati in materia.
6.5. Liquidazione delle spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di risultata integralmente Pt_1 soccombente. La liquidazione viene effettuata secondo i parametri del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014,
n. 55, per le cause di valore determinabile compreso nello scaglione da euro 26.001 a euro 52.000, considerando il valore della controversia pari a euro 17.970,63 per la sorte capitale oltre accessori.
Tenuto conto della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, non sussistono elementi per discostarsi dall'applicazione dei parametri medi previsti (lievemente arrotondati per comodità di calcolo) secondo la pertinente escursione tariffaria, considerate tutte le fasi processuali previste, ad eccezione di quella istruttoria, siccome non svoltasi nel presente grado, oltre al richiesto e dovuto rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale assistenziale e imposta sul valore aggiunto alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co.
1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, con conseguente raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1279/2023 del Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 dell' di , liquidate in euro Controparte_2 CP_1
4000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale assistenziale e imposta sul valore aggiunto alle rispettive aliquote di legge.
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, 30 settembre 2025, all'esito della Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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