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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 117/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 117/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in San Giovanni Parte_1 C.F._1
Rotondo (FG), Viale Turbacci n. 10/D presso e nello studio dell'Avv. CIAVARELLA RAFFAELE che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in AR al V.le Controparte_1 C.F._2
G. Marconi n. 136, presso e nello studio dell'Avv. MANGIA GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.06.1999 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra in Parte_1 Controparte_1
AR, regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo comune, atto n. 49,
Parte I, Uff. 1, anno 1999, unione dalla quale nascevano i figli e rispettivamente il Per_1 Per_2
30.10.1999 e il 20.08.2005.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di AR alle condizioni di cui all'accordo omologato con decreto del 18.12.2007 n. cron. 18321 (R.G. 4049/2007) allegato agli atti
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
3. Con ricorso depositato in data 14.01.2025 agiva in giudizio affinché venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig. con conferma, a carico del CP_1 sig. , del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del solo figlio Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. La resistente costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
26.02.2025, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo tuttavia un aumento dell'assegno di mantenimento mensile in favore del figlio pari a € 415,20 Per_2
oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi, in capo al ricorrente ed in favore della stessa,
l'obbligo di corresponsione della somma di € 2.727,62 in conseguenza della rivalutazione monetaria dell'assegno mensile di € 600,00 relativamente agli ultimi cinque anni.
5. All'esito di ampia discussione, all'udienza del 2 aprile 2025, le parti si accordavano stabilendo che il ricorrente avrebbe versato alla , a far data dal mese di aprile, l'assegno di mantenimento CP_1
esclusivamente in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente sufficiente, per la Per_2 somma pari ad € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di AR, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, attesa l'autosufficienza lavorativa raggiunta dal figlio maggiorenne
. Per_1
6. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, sussistendo lo “spatium temporis” desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 18.12.2007. pagina 2 di 4 7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti, che appaiono conformi agli interessi del figlio e non contrarie a norme imperative.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Atteso l'esito della lite, le spese vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro del Comune di AR (Atto matrimonio n. 49, Parte I, Uff. I, anno 1999) alle condizioni concordate tra le parti;
b) Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di AR di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dispone la modifica del decreto del Tribunale di AR del 18.12.2007 n. cron. 18321 (R.G.
4049/2007) alle condizioni concordate tra le parti.
c) Spese integralmente compensate.
Così deciso in AR il 08 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 117/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in San Giovanni Parte_1 C.F._1
Rotondo (FG), Viale Turbacci n. 10/D presso e nello studio dell'Avv. CIAVARELLA RAFFAELE che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in AR al V.le Controparte_1 C.F._2
G. Marconi n. 136, presso e nello studio dell'Avv. MANGIA GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 01.06.1999 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra in Parte_1 Controparte_1
AR, regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo comune, atto n. 49,
Parte I, Uff. 1, anno 1999, unione dalla quale nascevano i figli e rispettivamente il Per_1 Per_2
30.10.1999 e il 20.08.2005.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di AR alle condizioni di cui all'accordo omologato con decreto del 18.12.2007 n. cron. 18321 (R.G. 4049/2007) allegato agli atti
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
3. Con ricorso depositato in data 14.01.2025 agiva in giudizio affinché venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig. con conferma, a carico del CP_1 sig. , del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del solo figlio Parte_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. La resistente costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
26.02.2025, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo tuttavia un aumento dell'assegno di mantenimento mensile in favore del figlio pari a € 415,20 Per_2
oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché disporsi, in capo al ricorrente ed in favore della stessa,
l'obbligo di corresponsione della somma di € 2.727,62 in conseguenza della rivalutazione monetaria dell'assegno mensile di € 600,00 relativamente agli ultimi cinque anni.
5. All'esito di ampia discussione, all'udienza del 2 aprile 2025, le parti si accordavano stabilendo che il ricorrente avrebbe versato alla , a far data dal mese di aprile, l'assegno di mantenimento CP_1
esclusivamente in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente sufficiente, per la Per_2 somma pari ad € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di AR, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, attesa l'autosufficienza lavorativa raggiunta dal figlio maggiorenne
. Per_1
6. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, sussistendo lo “spatium temporis” desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 18.12.2007. pagina 2 di 4 7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti, che appaiono conformi agli interessi del figlio e non contrarie a norme imperative.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Atteso l'esito della lite, le spese vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro del Comune di AR (Atto matrimonio n. 49, Parte I, Uff. I, anno 1999) alle condizioni concordate tra le parti;
b) Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di AR di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dispone la modifica del decreto del Tribunale di AR del 18.12.2007 n. cron. 18321 (R.G.
4049/2007) alle condizioni concordate tra le parti.
c) Spese integralmente compensate.
Così deciso in AR il 08 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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