TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/09/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 9 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 2864/2018
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Ingrao giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
e CP_1 C.F._2 C.F._3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Adamo, giusta procura in atti
Resistente
E
, in persona del Presidente, legale Controparte_2 rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. P.IVA_1
, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. P.IVA_2 di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, dall'avv. Maria Persona_1
Cammaroto ed elettivamente domiciliato in Messina via Vittorio Emanuele, 100 presso la
Direzione Provinciale dell'Istituto
Litisconsorte necessario
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 12/6/2018 la sig.ra adiva questo Tribunale per sentir condannare i coniugi al pagamento Parte_1 CP_1 della somma di € 3.355,35 a titolo di differenze retributive pretesamente dovute in forza del presunto rapporto di lavoro domestico irregolare intercorso tra le parti dal marzo 1999 al marzo 2016. Premetteva la ricorrente di essere stata assunta verbalmente in data 01/3/1999 dai coniugi convenuti per essere impiegata come assistente familiare presso la loro abitazione.
A dire della la prestazione lavorativa si svolgeva un giorno la settimana (mutato Parte_1 nel corso del rapporto) dalle ore 8,30 alle 12,30 per una paga oraria fissata inizialmente in
€ 5,16 e poi variata nel corso del rapporto di lavoro (gennaio 2002-agosto 2006 € 6,50 l'ora; settembre 2006 – ottobre 2012 € 20 per tre ore di lavoro;
novembre 2012 – marzo 2016 €
7,00 l'ora).
La ricorrente lamentava di non aver percepito nel corso del rapporto di lavoro la giusta retribuzione, di non aver percepito la 13^ mensilità, il TFR e i contributi previdenziali.
Diffidava, pertanto, i resistenti al pagamento di tutto quanto dovuto con missiva del
10.3.2017.
Rimasta senza riscontro la superiore diffida adiva le vie legali a tutela dei suoi diritti.
Si costituivano in giudizio i coniugi contestando le avverse pretese e CP_3 chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepivano che nessun rapporto di lavoro avente i connotati della subordinazione fosse intercorso tra le parti atteso che la aveva dato la sua disponibilità a svolgere solo Parte_1 occasionalmente la propria attività lavorativa previo accordo con i resistenti.
Rilevavano, inoltre, che la ricorrente spesso non dava disponibilità e che, a volte, benchè convocata non si presentava per rendere la prestazione concordata. CP_ Ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell' ne veniva disposta la chiamata in causa.
L'Ente, regolarmente intimato rimaneva contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DELLA RICORRENTE
Con la domanda principale la ricorrente ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento delle differenze retributive pretese in forza del dedotto rapporto di lavoro subordinato dando per scontata la sussistenza del rapporto stesso nei termini prospettati.
Nel merito occorre osservare che il lavoratore che agisce in giudizio per il pagamento delle proprie spettanze deve preliminarmente provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in quanto causa e fonte dell'obbligazione retributiva in capo al datore di lavoro.
Nel caso di specie tale prova è venuta a mancare.
In punto di fatto occorre rilevare che la non ha nemmeno chiesto di provare la Parte_1 sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, ovvero, l'eterodirezione, l'assoggettamento al potere disciplinare del datore di lavoro, l'osservanza di orari fissi e prestabiliti.
Sul punto si richiama anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att.C.P.C. Tribunale , Lucca , sez. lav. , 24/02/2022 , n. 52 Il requisito caratterizzante ed indefettibile del vincolo di subordinazione è rappresentato dalla eterodirezione, ossia dal fatto che la prestazione lavorativa venga svolta alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro e perciò con l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione di questo. Gli altri caratteri quali la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non hanno rilievo determinante, ma natura solo sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa. Ad ogni modo spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi.
Dalle stesse dichiarazioni della ricorrente sono emersi elementi solo parziali e comunque non sufficientemente precisi e circostanziati da permettere di ricostruire nei termini prospettati il rapporto di lavoro (sul punto cfr. Tribunale Salerno sez. lav., 14/04/2020,
n.325 Occorre, dunque, in prevalenza affidarsi ad elementi ulteriori, di tipo complementare
e sussidiario per dimostrare l'esistenza del vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro il quale non sia apprezzabile in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto esaminato. Segnatamente è necessario vagliare
l'esistenza di indici sintomatici come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, possono, tuttavia, essere globalmente valutati, anche se con cautela, quali indizi della natura subordinata del rapporto.).
Nel caso di specie, le richieste di prova testimoniale, per come articolate, non avrebbero potuto consentire l'accertamento degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione in maniera da confutare le resistenze della parte convenuta che ha dedotto l'assenza di un vincolo di giorni od orari nell'espletamento della prestazione.
Anzi, la stessa ricorrente, avendo premesso che nel corso di tutto il rapporto aveva osservato l'orario 8,30 – 12,30, ha poi dichiarato nel ricorso che nel periodo settembre 2006 – ottobre 2012 aveva percepito € 20 giornaliere per sole tre ore di lavoro (ovvero per ben 6 anni)-in realtà dovevano essere quattro- contraddicendo quanto precedentemente affermato.
Pertanto, la ricorrente, già a partire dalle prospettazioni in punto di fatto, non ha dato prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato rappresentando, piuttosto, una collaborazione saltuaria e occasionale.
Il ricorso, di conseguenza, appare infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio 4825/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei Sigg.ri e CP_1 CP_3 quantificate in € 2.626,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 10.9.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando