Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
- Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
- Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
- Dr. Stefania SABIA Esperto
- Dr. Giuseppe MANIERI Esperto decidendo sul reclamo depositato in data 30 settembre 2024 da
(Avv. to Giuseppe Rago) Parte_1 nei confronti di
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE Avv.to Alessandro Sileo
SURACI DE (Avv.to Serena Laurita) avverso il decreto n.2270 del 5 settembre 2024 del Tribunale per i Minorenni di
Potenza, riunito in camera di consiglio e in composizione collegiale (nel proc. n.
595/2021 C.C. Aff. Gen.), depositato in pari data;
avuto il parere del Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del reclamo;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con il decreto oggetto di reclamo, il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha disposto il collocamento della minore, , in idonea struttura da individuarsi a cura Persona_1 degli operatori del servizio sociale del Comune di Genzano di Lucania, autorizzando i genitori ad incontrare la figlia presso la comunità ospitante con cadenza settimanale,. secondo giorni ed orario da stabilirsi a cura del responsabile della comunità.
§
Con reclamo ex art.739 c.p.c., depositato in data 30 settembre 2024, Parte_1
madre della minore, ha impugnato il provvedimento del 5 settembre 2024,
[...] notificatole in data 19 settembre 2024, eccependone l'abnormità per insussistenza del presupposto posto a giustificazione della sua adozione.
Ha, pertanto, concluso per la revoca del decreto reclamato con conseguente rientro della minore presso l'abitazione materna.
§
Si è costituito anche il padre della minore, CI DE, che ha depositato memoria difensiva in cui ha concluso per il rigetto del reclamo.
§
Disposto che l'udienza del 21 novembre 2024 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte, autorizzata la notifica del reclamo nei confronti della padre della minore, alla successiva udienza del 20 marzo 2025, che si è svolta in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, si è riservata di decidere.
§ Preliminarmente, la Corte osserva che il reclamo ex art.739 c.p.c., benchè caratterizzato dalla speditezza e dall'informalità del rito, non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma (Cass. n.4719/2008).
Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, ritiene il Collegio che il provvedimento reclamato debba essere confermato.
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del reclamo come proposta per la sua tardività, dovendosi rilevare che il 29 settembre
2024, decimo giorno dall'avvenuta notifica del decreto del Tribunale per i Minorenni alla reclamante era domenica, con conseguente tempestività del deposito avvenuto il giorno successivo 30 settembre 2024.
Deve, altresì, porsi in evidenza che questo Collegio non ritiene di procedere all'ascolto della minore, di anni dieci, essendo lo stesso non necessario alla luce del fatto che ella
è stata recentemente ascoltata dal Tribunale per i Minorenni e del contenuto di tutta la documentazione allegata al fascicolo di primo grado.
Deve, infatti, precisarsi che nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito
(Cass. n.437/2024).
Nel merito, il reclamo deve essere respinto, tenuto conto che rispetto all'impianto motivazionale di cui al decreto impugnato, nessuna specifica censura è stata articolata
Pagina 2 dalla , la quale si è limitata ad affermare l'insussistenza di una malattia Parte_1 psichiatrica a suo carico, alla luce di un certificazione medica non sufficiente a contrastare quanto emerso dall'esame degli atti di cui al fascicolo di primo grado, dovendosi evidenziare, in primo luogo, che ella è stata sottoposta a TSO presso l'Ospedale di Potenza dal 23 agosto all'11 settembre 2024 e che l'allontanamento dall'abitazione materna della minore avveniva per effetto di un precedente decreto del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 19 luglio 2024, non impugnato, a causa delle condotte disfunzionali della , allarmanti per l'incolumità della figlia, così Parte_1 come riferito dai parenti della reclamante, la madre e il fratello, ai Carabinieri di
Genzano di Lucania intervenuti nella notte del 18 luglio 2024.
La minore, in prima battuta, veniva collocata presso lo zio, fratello della madre e successivamente, con il decreto reclamato, preso atto della lontananza della figura paterna, che risiede in Svizzera e della mancanza di altre figure parentali idonee e/o disponibili all'affidamento della minore, il Tribunale per i Minorenni di Potenza ha disposto la collocazione presso idonea struttura, successivamente individuata dal servizio sociali del Comune di Genzano di Lucania nel “ di Venosa, Parte_2 ove è attualmente ospitata, come si legge nella relazione del 7 aprile 2025 ER acquisita agli del fascicolo di questa Corte su disposizione dello stesso giudice di primo grado.
Deve, inoltre, segnalarsi che lo stesso Tribunale per i Minorenni di Potenza ha dato ingresso ad una consulenza medico legale sui genitori della minore per accertare le loro capacità genitoriali nonché l'attuale condizione psicologica della minore, risultando espressamente dalla relazione de di Venosa del 7 aprile 2025 che Parte_2 esprime costantemente il sentimento di paura di essere rimandata a casa e chiede ER continue conferme che questo non possa avvenire.
In comunità, ove segue un percorso di sostegno psicologico, è serena ed incontra ER in modalità protetta entrambi i genitori.
Nulla per le spese del presente giudizio perché ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento (Cass. n.4706/2001; n.650/03;
n.13892/2003).
P.Q.M.
la Corte, letti gli atti, così provvede:
a) Respinge il reclamo.
Pagina 3 b) nulla per le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti e per la restituzione del fascicolo d'ufficio di primo grado al Tribunale per i Minorenni di Potenza.
In caso di diffusione del presente decreto, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della riservatezza, come previsto dalla normativa vigente.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
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