Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 26 marzo 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 7560/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Marco Rimi anche in sostituzione dell'avv.
Enrico Napoli per parte opponente e l'avv. Alberto Cadelo per la èparte opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7560/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
P.VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Enrico
Napoli unitamente e disgiuntamente all'Avv. Email_1
Marco Rimi giusta procura in atti Email_2
OPPONENTE
E
, in persona del legale CP_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Cadelo
giusta procura in atti Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1673/21 di questo Tribunale depositato il 6 aprile 2021 già esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 3.714,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2020, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1673/21 di questo Tribunale (depositato il
25 novembre 2020), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in CP_ favore della , della somma Controparte_2
di € 6.588,00, a fronte del mancato pagamento della fattura n. 126 del
03/03/2017, 89 del 11/01/2018 e 440 del 01/09/2020 emessa per il saldo delle prestazioni scaturenti dal contratto di fornitura e assistenza del software denominato “Gamma Evolution”, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una
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sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). CP_ Nel caso in esame, ha Controparte_2
assolto pienamente al proprio onere probatorio, infatti la rappresentazione dei fatti come riportata in comparsa di costituzione e risposta è stata confermata oltre che documentalmente, anche dai testi escussi all'udienza del 31 gennaio 2023. Infatti i testi di parte opposta sig. e sig. Tes_1
hanno confermato l'installazione e la formazione del Testimone_2
personale nonché l'assistenza [cfr. verb. ud. 31 gennaio 2023].
A fronte di ciò, l'odierna opponente non ha provato l'intervento di alcun fatto estintivo del debito.
Del tutto irrilevanti e sfornite di debita prova sono state le doglianze.
Infatti i testi dell'opposta hanno dichiarato che le doglianze non sono mai state formulate per iscritto ed inoltre hanno riferito della mancanza della possibilità di fatturazione elettronica che tuttavia non era tra i
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prodotti contemplati e contemplabili al momento della stipula del contratto inter partes.
Sulla scorta di quanto sopra rilevato, vanno evidentemente affermate la Con fondatezza della pretesa avanzata dalla Controparte_2
e l'inconsistenza dell'opposizione proposta in questa sede.
[...]
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 1673/21 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato esecutivo in tutto il suo importo.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – la società opponente va CP_ condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla
[...]
relativamente alla presente fase di Controparte_2
opposizione.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
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