Articolo 1 della Legge 4 agosto 1989, n. 290
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2 settembre 1989
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125 , introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 415 , e' sostituito dai seguenti:
"Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonche' dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione.
La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio puo' rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, e' delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale".
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 1 della legge n. 125/1976 (Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali), introdotto dalla legge n. 415/1984 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile la competenza a disciplinare la circolazione nelle aree stradali aperte all'uso pubblico, le attivita' commerciali inerenti al trasporto che in esse si svolgono e l'accesso alle aerostazioni, e' riservato al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme del codice della strada e del codice della navigazione .
Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma precedente sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonche' dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente della regione.
La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune o consorzio puo' rilasciare, proporzionalmente al bacino d'utenza aeroportuale, e' delegata al presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita l'apposita commissione permanente del consiglio regionale.
Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o societa', il potere di ordinanza di cui al comma precedente viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le societa' interessati".
Entrata in vigore il 2 settembre 1989