Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/1975, n. 2950
CASS
Sentenza 2 agosto 1975

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Affinche il titolo costitutivo della servitu abbia la causa tipica, l'imposizione del peso a carico del fondo servente deve realizzare una utilitas riconducibile realmente alla situazione obbiettiva ed alla destinazione del fondo dominante, a cui e rivolto il vantaggio. (nella specie, si conservava l'interpretazione data dai giudici del merito all'atto costitutivo della servitu, nel senso di escludere che i proprietari dei fondi soggetti a servitu di transito fossero tenuti a mantenere la strada, nella quale la stessa veniva esercitata, ad una quota tale da consentire al proprietario del fondo servente, costituente il fondo di un avvallamento naturale, di costruire in sopraelevazione rispetto al piano di campagna. La S C ha ritenuto che nell'affermare una servitu di passaggio compatibile con il naturale stato dei luoghi i giudici del merito avevano fatto errata applicazione del principio di cui in massima). ( V 280/74, mass n 367914; 710/70, mass n 345941; ( V 499/70, mass n 345521; 3242/69, mass n 343253; ( V 2103/69, mass n 341386; 646/64, mass n 300875).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/1975, n. 2950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2950
    Data del deposito : 2 agosto 1975

    Testo completo