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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OP dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2396 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, ripetizione di indebito promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano e Ugo P.IVA_1
Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Parte ricorrente adiva questo Tribunale deducendo l'illegittimità del comportamento posto in essere dall' , il quale operava una compensazione impropria tra l'importo CP_1
di € 4.500,00, dovuto ad esso ricorrente a titolo di ANF per l'anno 2018 ed altre somme indebitamente versate a quest'ultimo, rilevando che gli assegni familiari risultano insuscettibili di compensazione;
chiedeva dunque che l' venisse condannato a CP_1
corrispondergli l'importo di cui sopra.
CP_ Si costituiva in giudizio che chiedeva disattendersi il ricorso.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale in giudizi analoghi (v sentenze prodotte da parte ricorrente) che possono essere richiamate e condivise.
Con riferimento agli assegni familiari, il disposto dell'art. 22 del dpr N. 797/1955 (Art.
6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048), recita “gli assegni familiari non possono essere
sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i
quali gli assegni sono corrisposti”;
in riferimento all'indennità di disoccupazione agricola deve ritenersi applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 69 (il cui 1° comma dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè
gli assegni di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 11 spettanti a carico dell' CP_1
“possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro
ammontare, per debiti verso l' derivanti da Controparte_2
indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' CP_2
stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute
perinteressi e sanzioni amministrative che il Messaggio n. 734 del 25 febbraio CP_1
Pagina 2 degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito”) espressamente prevede che: a)
CP_ l' deve anzitutto verificare la possibilità di effettuare una compensazione c.d.
impropria (la quale si verifica laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione, con l'avvertenza che “per medesima prestazione a
sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo
tipo, ma specificamente quella che sorge dallo stesso titolo: a titolo esemplificativo, con
riferimento alla disoccupazione agricola, il trattamento riferibile ad una specifica
annualità”; con riferimento alla NASpI, il trattamento collegato alla cessazione di uno specifico rapporto di lavoro); b) ove sia possibile far luogo alla compensazione
CP_ impropria, si dà luogo ad elisione delle reciproche partite di debito-credito tra l' e l'assicurato/debitore ed il recupero dell'indebito di cui trattasi non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta;
c) nei casi in cui sia effettuata una tale operazione deve essere fornita opportuna informativa all'interessato; d) in difetto dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria o laddove, dopo l'operazione di compensazione residui una parte di indebito da recuperare, dovrà
procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che, in ossequio all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali.
Nel caso di specie non sussistono le condizioni necessarie ad effettuare una compensazione impropria in quanto vengono in considerazione trattamenti economici riferiti a diverse annualità; ed invero l'istituto della compensazione di cui agli art. 1241
c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria solo quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento
Pagina 3 contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico; nel caso di compensazione impropria non trova applicazione l'intera disciplina sulla compensazione e, in particolare, non operano i limiti sopra indicati.
Nell'odierno procedimento trattandosi di ANF riferiti all'anno 2018 laddove l'indebito attiene ad annualità precedenti, come enunciato nel contesto del predetto messaggio
, non ricorre il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto e le CP_1
somme dovute dal ricorrente, in quanto i rispettivi crediti e debiti non hanno origine dal medesimo rapporto (fondandosi essi su condizioni diverse, riferite alle singole annualità
di riferimento)
Pertanto in base ai rilievi svolti, l'istituto resistente ha operato una compensazione illegittima e va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di €
4.500,00, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del OP DO .
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e conseguentemente condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4500,00 oltre interessi al saldo;
CP_ 2) Condanna al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 6.3.2025
Il Giudice - OP
DO Corrado Celeste
Pagina 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 (“Chiarimenti sulle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, OP dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2396 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, ripetizione di indebito promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Vanessa Paradiso
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano e Ugo P.IVA_1
Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
Parte ricorrente adiva questo Tribunale deducendo l'illegittimità del comportamento posto in essere dall' , il quale operava una compensazione impropria tra l'importo CP_1
di € 4.500,00, dovuto ad esso ricorrente a titolo di ANF per l'anno 2018 ed altre somme indebitamente versate a quest'ultimo, rilevando che gli assegni familiari risultano insuscettibili di compensazione;
chiedeva dunque che l' venisse condannato a CP_1
corrispondergli l'importo di cui sopra.
CP_ Si costituiva in giudizio che chiedeva disattendersi il ricorso.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale in giudizi analoghi (v sentenze prodotte da parte ricorrente) che possono essere richiamate e condivise.
Con riferimento agli assegni familiari, il disposto dell'art. 22 del dpr N. 797/1955 (Art.
6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048), recita “gli assegni familiari non possono essere
sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i
quali gli assegni sono corrisposti”;
in riferimento all'indennità di disoccupazione agricola deve ritenersi applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 69 (il cui 1° comma dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè
gli assegni di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 11 spettanti a carico dell' CP_1
“possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro
ammontare, per debiti verso l' derivanti da Controparte_2
indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' CP_2
stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute
perinteressi e sanzioni amministrative che il Messaggio n. 734 del 25 febbraio CP_1
Pagina 2 degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito”) espressamente prevede che: a)
CP_ l' deve anzitutto verificare la possibilità di effettuare una compensazione c.d.
impropria (la quale si verifica laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione, con l'avvertenza che “per medesima prestazione a
sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo
tipo, ma specificamente quella che sorge dallo stesso titolo: a titolo esemplificativo, con
riferimento alla disoccupazione agricola, il trattamento riferibile ad una specifica
annualità”; con riferimento alla NASpI, il trattamento collegato alla cessazione di uno specifico rapporto di lavoro); b) ove sia possibile far luogo alla compensazione
CP_ impropria, si dà luogo ad elisione delle reciproche partite di debito-credito tra l' e l'assicurato/debitore ed il recupero dell'indebito di cui trattasi non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta;
c) nei casi in cui sia effettuata una tale operazione deve essere fornita opportuna informativa all'interessato; d) in difetto dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria o laddove, dopo l'operazione di compensazione residui una parte di indebito da recuperare, dovrà
procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che, in ossequio all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali.
Nel caso di specie non sussistono le condizioni necessarie ad effettuare una compensazione impropria in quanto vengono in considerazione trattamenti economici riferiti a diverse annualità; ed invero l'istituto della compensazione di cui agli art. 1241
c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria solo quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento
Pagina 3 contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico; nel caso di compensazione impropria non trova applicazione l'intera disciplina sulla compensazione e, in particolare, non operano i limiti sopra indicati.
Nell'odierno procedimento trattandosi di ANF riferiti all'anno 2018 laddove l'indebito attiene ad annualità precedenti, come enunciato nel contesto del predetto messaggio
, non ricorre il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto e le CP_1
somme dovute dal ricorrente, in quanto i rispettivi crediti e debiti non hanno origine dal medesimo rapporto (fondandosi essi su condizioni diverse, riferite alle singole annualità
di riferimento)
Pertanto in base ai rilievi svolti, l'istituto resistente ha operato una compensazione illegittima e va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di €
4.500,00, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del OP DO .
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e conseguentemente condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4500,00 oltre interessi al saldo;
CP_ 2) Condanna al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 6.3.2025
Il Giudice - OP
DO Corrado Celeste
Pagina 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 (“Chiarimenti sulle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento