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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 986/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SUMA MARCELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10201/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165981108086111 TASSA DI CIRCOL 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 624/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questo Giudice Monocratico;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 19 gennaio 2026 nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni ed il Giudice udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 20250002165981108086111 dell'importo di € 696,77 relativo alla ingiunzione di pagamento n. 534098001764 di € 241,36 presuntivamente notificato in data 25/09/2021 e ingiunzione n. 534179014245 di € 336,59 presuntivamente notificato in data 25/09/2021, relativa alla tassa di circolazione annualità 2015 tg. Targa_1 Eccepisce:
-l'omessa notifica di atti interruttivi
-la prescrizione
Si è costituita Municipia S.p.A. che ha depositato copia delle notifiche degli atti prodromici.
Ritiene il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato. In tema di bollo auto va evidenziato che l'art. 5 del D.L. 953/1982 così come modificato dall'art. 3 D.L. 2/86 dispone che “l'azione dell'A.F. per il recupero delle tasse…si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Quanto alla prescrizione, va osservato che la Corte di Cassazione -VI Sez. Civile- con ordinanza n. 20425 del 25 agosto 2017 ha ribadito l'indirizzo già espresso dalle Sez. Unite per cui la prescrizione resta quella di tre anni anche a seguito della notifica della cartella di pagamento. Nel caso di specie Municipia regolarmente citata si è costituita ed ha depositato copia delle notifiche degli atti prodromici, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SUMA MARCELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10201/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002165981108086111 TASSA DI CIRCOL 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 624/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questo Giudice Monocratico;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 19 gennaio 2026 nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni ed il Giudice udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 20250002165981108086111 dell'importo di € 696,77 relativo alla ingiunzione di pagamento n. 534098001764 di € 241,36 presuntivamente notificato in data 25/09/2021 e ingiunzione n. 534179014245 di € 336,59 presuntivamente notificato in data 25/09/2021, relativa alla tassa di circolazione annualità 2015 tg. Targa_1 Eccepisce:
-l'omessa notifica di atti interruttivi
-la prescrizione
Si è costituita Municipia S.p.A. che ha depositato copia delle notifiche degli atti prodromici.
Ritiene il Giudice che il ricorso è infondato e va rigettato. In tema di bollo auto va evidenziato che l'art. 5 del D.L. 953/1982 così come modificato dall'art. 3 D.L. 2/86 dispone che “l'azione dell'A.F. per il recupero delle tasse…si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Quanto alla prescrizione, va osservato che la Corte di Cassazione -VI Sez. Civile- con ordinanza n. 20425 del 25 agosto 2017 ha ribadito l'indirizzo già espresso dalle Sez. Unite per cui la prescrizione resta quella di tre anni anche a seguito della notifica della cartella di pagamento. Nel caso di specie Municipia regolarmente citata si è costituita ed ha depositato copia delle notifiche degli atti prodromici, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300, oltre accessori se dovuti.