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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 5023/2024 V. G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso cumulativo per separazione e divorzio congiuntamente presentato da
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RINALDI ALESSANDRO, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ALMANSI MARINO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
in punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“Codesto Ill.mo Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale depositato.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario il 20.12.2012 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 114, Parte 2, serie A, anno 2012; che dalla loro unione nascevano i figli minori in data 01.05.2013 e il 30.07.2018. Per_1 Per_2
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda volta ad ottenere la dichiarazione di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di divorzio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per il 10.4.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte. Accolta
la richiesta con decreto del 15.01.2025, lette le note depositate in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione può essere accolta, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
3) Il signor verserà alla signora la somma mensile di euro Controparte_1 Parte_1
700,00 (euro 350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla signora Il Sig. Parte_1 Controparte_1
concorrerà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% così come definite e disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Venezia. A parziale deroga del suddetto protocollo ed in considerazione della differente capacità reddituale dei coniugi, il
Sig. farà fronte integralmente alle seguenti spese straordinarie, in quanto CP_1 maggiormente impattanti: spese dentistiche, oculistiche e per acquisto di occhiali e/o lenti, spese per plantari, iscrizione allo sport del figlio ed iscrizione alla scuola di danza Per_1
della figlia . Per_2
4) Oltre al percepimento dei contributi per il mantenimento di cui al punto precedente, i
Signori e concordano che l'assegno unico per i figli a Controparte_1 Parte_1
carico sia incassato integralmente e direttamente da . Parte_1
5) La casa coniugale sita in Venezia (Sestiere Dorsoduro) viene assegnata alla Sig.ra presso la quale i figli manterranno la loro dimora prevalente. Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
- I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Venezia Sestiere Dorsoduro 152/a, ove già risiede unitamente ai figli ed alla di lei madre. - I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti entrambe le linee parentali.
- Compatibilmente con i propri turni di lavoro il padre si impegna a tenere con sé i figli e a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola ore 16 fino alle 20:00 Per_1 Per_2
della domenica sera.
- Ove possibile il padre nel weekend in cui terrà i figli potrà accompagnare i bambini a scuola il lunedì mattina ore 8 così da passare più tempo con loro. - Sempre compatibilmente con i propri turni di lavoro, il padre si impegna altresì a tenere con sé i figli e nel corso della settimana, una notte, giorno indicativo il Per_1 Per_2
martedì sera dalle 16 a mercoledì mattina nell'accompagnarli a scuola.
- Nella cura dei figli i Sig.ri e si impegnano a collaborare Parte_1 Controparte_1
tra loro nel caso di impedimenti lavorativi, condividendo le soluzioni più adeguate all'interesse dei figli.
- Il padre si impegna inoltre a tenere con sé i figli e per due settimane, Per_1 Per_2
anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi per iscritto con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il padre si impegna altresì a tenere con sé i figli minori e una settimana Per_1 Per_2
nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, così alternata;
un anno potrà tenere i figli dal giorno 24 dicembre dalle ore 09.00 al giorno 30 dicembre alle ore 21.00, l'anno successivo dal giorno 31 dicembre dalle ore 09.00 al giorno 6 gennaio alle ore 21,00;
- Con riferimento alle vacanze pasquali, e compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il padre terrà con sé i figli e per tre giorni consecutivi, in modo tale che ad Per_2 Per_1
anni alterni i figli possano trascorrere con il padre il giorno di Pasqua.
I coniugi acconsentono al reciproco rilascio dei passaporti. Ciascuno dei coniugi si farà
esclusivo carico degli oneri economici nei confronti del proprio difensore. Le spese per il contributo unificato saranno sopportate dalle parti in eguale misura.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Con separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento. Venezia, 17.4.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 5023/2024 V. G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso cumulativo per separazione e divorzio congiuntamente presentato da
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RINALDI ALESSANDRO, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ALMANSI MARINO, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
in punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“Codesto Ill.mo Tribunale voglia pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale depositato.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario il 20.12.2012 a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 114, Parte 2, serie A, anno 2012; che dalla loro unione nascevano i figli minori in data 01.05.2013 e il 30.07.2018. Per_1 Per_2
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda volta ad ottenere la dichiarazione di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di divorzio. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata per il 10.4.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte. Accolta
la richiesta con decreto del 15.01.2025, lette le note depositate in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione può essere accolta, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento.
3) Il signor verserà alla signora la somma mensile di euro Controparte_1 Parte_1
700,00 (euro 350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dalla signora Il Sig. Parte_1 Controparte_1
concorrerà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% così come definite e disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Venezia. A parziale deroga del suddetto protocollo ed in considerazione della differente capacità reddituale dei coniugi, il
Sig. farà fronte integralmente alle seguenti spese straordinarie, in quanto CP_1 maggiormente impattanti: spese dentistiche, oculistiche e per acquisto di occhiali e/o lenti, spese per plantari, iscrizione allo sport del figlio ed iscrizione alla scuola di danza Per_1
della figlia . Per_2
4) Oltre al percepimento dei contributi per il mantenimento di cui al punto precedente, i
Signori e concordano che l'assegno unico per i figli a Controparte_1 Parte_1
carico sia incassato integralmente e direttamente da . Parte_1
5) La casa coniugale sita in Venezia (Sestiere Dorsoduro) viene assegnata alla Sig.ra presso la quale i figli manterranno la loro dimora prevalente. Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
- I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Venezia Sestiere Dorsoduro 152/a, ove già risiede unitamente ai figli ed alla di lei madre. - I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti entrambe le linee parentali.
- Compatibilmente con i propri turni di lavoro il padre si impegna a tenere con sé i figli e a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola ore 16 fino alle 20:00 Per_1 Per_2
della domenica sera.
- Ove possibile il padre nel weekend in cui terrà i figli potrà accompagnare i bambini a scuola il lunedì mattina ore 8 così da passare più tempo con loro. - Sempre compatibilmente con i propri turni di lavoro, il padre si impegna altresì a tenere con sé i figli e nel corso della settimana, una notte, giorno indicativo il Per_1 Per_2
martedì sera dalle 16 a mercoledì mattina nell'accompagnarli a scuola.
- Nella cura dei figli i Sig.ri e si impegnano a collaborare Parte_1 Controparte_1
tra loro nel caso di impedimenti lavorativi, condividendo le soluzioni più adeguate all'interesse dei figli.
- Il padre si impegna inoltre a tenere con sé i figli e per due settimane, Per_1 Per_2
anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi per iscritto con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il padre si impegna altresì a tenere con sé i figli minori e una settimana Per_1 Per_2
nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, così alternata;
un anno potrà tenere i figli dal giorno 24 dicembre dalle ore 09.00 al giorno 30 dicembre alle ore 21.00, l'anno successivo dal giorno 31 dicembre dalle ore 09.00 al giorno 6 gennaio alle ore 21,00;
- Con riferimento alle vacanze pasquali, e compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il padre terrà con sé i figli e per tre giorni consecutivi, in modo tale che ad Per_2 Per_1
anni alterni i figli possano trascorrere con il padre il giorno di Pasqua.
I coniugi acconsentono al reciproco rilascio dei passaporti. Ciascuno dei coniugi si farà
esclusivo carico degli oneri economici nei confronti del proprio difensore. Le spese per il contributo unificato saranno sopportate dalle parti in eguale misura.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Con separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento. Venezia, 17.4.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero