Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 18/08/2025, n. 5935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5935 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01810/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Menale e Franco Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale, della Prefettura di Caserta, Codice Pratica P-CE/L/Q/2024/111791 mod. VB del 03.04.2025;
- nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente esponeva di avere fatto ingresso in Italia previo ottenimento del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato dalla Prefettura di Caserta, a seguito di richiesta presentata dalla ditta -OMISSIS-.
In data 8 maggio 2023, indi, sottoscriveva il contatto di soggiorno con l’azienda agricola “-OMISSIS- -OMISSIS-”; in data 9 maggio 2023 il Questore di Caserta rilasciava il permesso di soggiorno per lavoro stagionale con validità fino al 9 settembre 2023.
Prima della cessazione della efficacia del ridetto del titolo di soggiorno, in data 8 settembre 2023 il lavoratore “ faceva domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato allegando gli atti e documenti comprovanti il regolare svolgimento del rapporto lavorativo e la stabile dimora (UNILAV di assunzione, buste paga, cessione di fabbricato, certificato di idoneità alloggiativa ecc.) - Nel silenzio dell’Amministrazione, il lavoratore faceva una nuova istanza il 04.12.2023 e ancora un’altra il 21.03.2024 ”.
La Prefettura di Caserta, al fine, rilasciava in data 20.8.2024, il richiesto nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale.
Indi il ricorrente e il datore di lavoro erano impossibilitati a sottoscrivere il contratto di soggiorno, giusta il provvedimento della Prefettura del 3 aprile 2025 recante la revoca del ridetto nulla osta, per la seguente ragione: “permesso di soggiorno scaduto da circa 10 mesi alla data di presentazione della domanda”.
Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione ed errata applicazione dell’art. 24 T.U.I. eccesso di potere per motivazione insufficiente e difetto di istruttoria. travisamento dei fatti, atteso che la prima istanza di conversione sarebbe stata presentata in data 8 settembre 2023, prima della scadenza del permesso stagionale, le altre due richieste essendo state formulate solo a cagione dell’inerte contegno serbato dalla intimata Amministrazione avverso la prima richiesta;
- violazione ed errata applicazione dell’art. 24 T.U.I. eccesso di potere per motivazione insufficiente e difetto di istruttoria. travisamento dei fatti, stante la violazione del legittimo affidamento ingenerato nel privato dal rilascio del nulla osta a seguito giustappunto di una istanza (la prima) presentata tempestivamente;
- violazione ed errata applicazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990. eccesso di potere. difetto di motivazione. illogicità manifesta, attesa, altresì, la violazione dei principi che presiedono all’esercizio dei poteri di secondo grado della specie di quelli esercitati dalla Amministrazione in danno del ricorrente.
Si costituiva la intimata Amministrazione e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con scritti defensionali e di replica, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 23 luglio 2025.
Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle doglianze che lo sostengono.
E, invero:
- siccome allegato dal ricorrente, il 9 maggio 2023 il Questore di Caserta adottava il permesso di soggiorno per lavoro stagionale con validità fino al 9.09.2023;
- prima della scadenza del ridetto titolo di soggiorno, in data 8.09.2023 esso ricorrente “ faceva domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ”; istanza, poi -stante la mancata definizione del procedimento- plurimamente reiterata dal ricorrente;
- nella fattispecie, ad onta di quanto è dato leggere nel gravato provvedimento, il ricorrente risulta essersi tempestivamente attivato nel settembre 2023 per la conversione del titolo, allorquando era ancora efficace esso primigenio permesso (avente scadenza al 9 settembre 2023).
Né possono rilevare, in senso contrario, le allegazioni e la documentazione formulati dalla resistente Amministrazione, comechè:
- tardive, essendo state depositate soltanto in data 15 luglio 2025;
- costituendo, in ogni caso, una inammissibile integrazione postuma della motivazione;
- in ogni caso, anche a prescindere dai suesposti -di per sé dirimenti- rilievi, inidonee a colorare di fondatezza l’azione dei pubblici poteri quivi censurata.
E, invero:
- non vi è dubbio, e su ciò al fine conviene la stessa Amministrazione, sulla presentazione di una prima istanza di conversione in data 8 settembre 2023;
- su tale istanza la Amministrazione ha serbato un contegno tutt’affatto silente, solo in questa sede disvelato nei sensi di una “archiviazione” del procedimento per una non utile “collocazione” di essa istanza secondo il criterio cronologico;
- sulla seconda istanza del 4 dicembre 2023, di poi, vi è stato un preavviso di rigetto del 27.05.2024 per “incapienza” reddituale del datore di lavoro, tuttavia preceduto da una terza istanza di conversione, del 21 marzo 2024;
- la Amministrazione, di poi, rilasciava il nulla osta nell’agosto 2024;
- al fine, indi, interveniva il provvedimento di revoca, fondante -non più e non già su una pretesa incapienza reddituale del datore di lavoro, né tampoco sulla non utile collocazione della istanza secondo il criterio cronologico- bensì sulla presentazione della istanza in data successiva alla scadenza del permesso stagionale primigenio.
Ne discende, all’evidenza il carattere perpelsso e contraddittorio della condotta tenuta dalla Amministrazione che:
- dapprima, ha serbato un contegno tutt’affatto inerte, in questa sede giurisdizionale giustificandolo con la inutile collocazione della domanda secondo il criterio cronologico;
- di poi, sulla seconda istanza, ha rappresentato ostacoli di matrice economica alla positiva definizione del procedimento;
- successivamente, in palese contraddizione con la condotta omissiva e commissiva dapprima serbata, ha provveduto a rilasciare il nulla osta;
- al fine -in aperto contrasto con ogni precedente determinazione- ha provveduto a revocare il nulla osta rilasciato sulla scorta della asserita intempestività della istanza, id est su di una circostanza non mai dapprima (neanche nel preavviso di rigetto sulla seconda istanza del 4 dicembre 2023) rappresentata.
Ne discende, sotto ogni profilo -anche tenendo in cale la intempestiva produzione della Amministrazione- la illegittimità della gravata determinazione, giunta all’esito di un iter procedimentale perplesso, contraddittorio e lesivo del legittimo affidamento del ricorrente, oltre che dei principi generali che governano l’esercizio della potestas di riesame in autotutela.
Le spese di lite, tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia, sono compensate inter partes .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO