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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 675/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/01/2025 da e da Parte_1 Parte_2
, entrambi con il proc. dom. avv. BACCHETTI MICHELA, per mandato
[...]
allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 29/09/2012 in
MOIMACCO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte 2, serie A, dell'anno 2012;
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 30.07.2015), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei IG.ri , nata a [...] il Parte_1
15/01/1979, e , nato a [...] il Parte_2
14/06/1976, uniti in matrimonio in MOIMACCO (UD) in data 29/09/2012, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. assegna la casa coniugale sita in Cividale, Piazzale al Cristo 4/1, alla IG.ra
; Parte_1
3. dispone che la minore sia affidata ad entrambi i genitori, mantenendo Per_1
la residenza presso la madre in Piazzale al Cristo 4/1.
4. Dispone che la minore starà con il padre nelle giornate di lunedì e venerdì e in dette giornate pernotterà con il padre;
nonché a settimane alterne il sabato e la domenica ed il papà accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
nella Per_1
giornata di martedì il padre accompagnerà a scuola la minore, nelle giornate di martedì e giovedì il papà andrà a prendere la minore all'uscita della scuola e l'accompagnerà alla attività sportiva (atletica) e la mamma la riprenderà al termine di queste attività. Tutto ciò salvi diversi accordi.
4. invita i coniugi a rispettare il piano genitoriale allegato al ricorso e sottoscritto,
come dagli stessi definiti, e ciò salvo diversi accordi che verranno presi dagli stessi;
2 5. dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , entro il 10 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, un contributo di mantenimento per la minore pari ad € 150,00
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici dell'ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Udine. Prende
atto che la rendicontazione delle spese straordinarie avverrà trimestralmente ed il rimborso al genitore che le ha anticipate avverrà entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificativa;
6. Dà atto che le parti convengono che l'assegno unico per la figlia verrà
riconosciuto nella misura del 100% a favore della madre e così le detrazioni per la figlia;
7. dà atto che il IG. si impegna, con la sottoscrizione del Parte_2
ricorso, a cedere alla IGnora , che si impegna ad acquistarla con Parte_1
accollo del residuo mutuo, la propria quota indivisa di proprietà dell'immobile già
abitazione coniugale censito al catasto fabbricati del Comune di Cividale del Friuli
f. 22 n. 39 n.c 4/1 P. S1 T 1, z.c. U cat A/3 cl4, vani 7 sup. cat. totale 130 mq,
escluse aree scoperte 119 mq, RC 451,90; il fabbricato in oggetto risulta iscritto al
Catasto Terreni con fg 22, particella n. 39, ente urbano Ha 0.02.80 giusta denuncia di cambiamento n. 54200.1/2017 presentata all'Ufficio del Territorio di Udine in data 4 maggio 2017 pet. n. Ud0054200. Dà atto che tutte le spese necessarie al trasferimento della quota saranno a carico della IG.ra Dà atto che il rogito Pt_1
dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione.
8. Dà atto che i coniugi precisano che in relazione alla previsione della circolare
27E Agenzia del-le entrate del 21.6.2012 il trasferimento rappresenta elemento funzionale ed imprescindibile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
3 9. Dà atto che i coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, i benefici fiscali ai sensi dell'art. 19 L74/1987 e Sent. Corte Cost. n. 154/1999.
10. Prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
11. Spese legali compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOIMACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 09/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 675/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/01/2025 da e da Parte_1 Parte_2
, entrambi con il proc. dom. avv. BACCHETTI MICHELA, per mandato
[...]
allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 29/09/2012 in
MOIMACCO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte 2, serie A, dell'anno 2012;
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 30.07.2015), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei IG.ri , nata a [...] il Parte_1
15/01/1979, e , nato a [...] il Parte_2
14/06/1976, uniti in matrimonio in MOIMACCO (UD) in data 29/09/2012, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. assegna la casa coniugale sita in Cividale, Piazzale al Cristo 4/1, alla IG.ra
; Parte_1
3. dispone che la minore sia affidata ad entrambi i genitori, mantenendo Per_1
la residenza presso la madre in Piazzale al Cristo 4/1.
4. Dispone che la minore starà con il padre nelle giornate di lunedì e venerdì e in dette giornate pernotterà con il padre;
nonché a settimane alterne il sabato e la domenica ed il papà accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
nella Per_1
giornata di martedì il padre accompagnerà a scuola la minore, nelle giornate di martedì e giovedì il papà andrà a prendere la minore all'uscita della scuola e l'accompagnerà alla attività sportiva (atletica) e la mamma la riprenderà al termine di queste attività. Tutto ciò salvi diversi accordi.
4. invita i coniugi a rispettare il piano genitoriale allegato al ricorso e sottoscritto,
come dagli stessi definiti, e ciò salvo diversi accordi che verranno presi dagli stessi;
2 5. dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , entro il 10 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, un contributo di mantenimento per la minore pari ad € 150,00
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici dell'ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale di Udine. Prende
atto che la rendicontazione delle spese straordinarie avverrà trimestralmente ed il rimborso al genitore che le ha anticipate avverrà entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificativa;
6. Dà atto che le parti convengono che l'assegno unico per la figlia verrà
riconosciuto nella misura del 100% a favore della madre e così le detrazioni per la figlia;
7. dà atto che il IG. si impegna, con la sottoscrizione del Parte_2
ricorso, a cedere alla IGnora , che si impegna ad acquistarla con Parte_1
accollo del residuo mutuo, la propria quota indivisa di proprietà dell'immobile già
abitazione coniugale censito al catasto fabbricati del Comune di Cividale del Friuli
f. 22 n. 39 n.c 4/1 P. S1 T 1, z.c. U cat A/3 cl4, vani 7 sup. cat. totale 130 mq,
escluse aree scoperte 119 mq, RC 451,90; il fabbricato in oggetto risulta iscritto al
Catasto Terreni con fg 22, particella n. 39, ente urbano Ha 0.02.80 giusta denuncia di cambiamento n. 54200.1/2017 presentata all'Ufficio del Territorio di Udine in data 4 maggio 2017 pet. n. Ud0054200. Dà atto che tutte le spese necessarie al trasferimento della quota saranno a carico della IG.ra Dà atto che il rogito Pt_1
dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione.
8. Dà atto che i coniugi precisano che in relazione alla previsione della circolare
27E Agenzia del-le entrate del 21.6.2012 il trasferimento rappresenta elemento funzionale ed imprescindibile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
3 9. Dà atto che i coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, i benefici fiscali ai sensi dell'art. 19 L74/1987 e Sent. Corte Cost. n. 154/1999.
10. Prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
11. Spese legali compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOIMACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 09/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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