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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2177 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 24/03/2023 da:
(c.f. ), con l'avv. VIGO MARINA del Parte_1 C.F._1
foro di Bergamo RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. SONZOGNI RAFFAELLA del foro CP_1 C.F._2
di Bergamo;
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da precisazioni delle conclusioni redatte per l'udienza del 14.1.25 ex art. 473bis-28 cpc;
Per il Pubblico Ministero:nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di modifica delle condizioni di affidamento ai sensi dell'articolo 473 bis 29 e 47 il ricorrente conveniva in giudizio la ex compagna al fine di Parte_1 CP_1 ottenere la modifica di quelle che erano state le condizioni previste in seno al decreto di questo
Tribunale del 9 ottobre 2014.
In fatto riferiva che dalla relazione sentimentale delle parti erano nate quattro figlie - , il 13 Per_1
novembre 2023, maggiorenne ma non autonoma, nata il [...], , Per_2 Per_3
nata il [...], e ,nata Il 13 ottobre 2010, le ultime due minori;
che il decreto del Per_4
prevedeva l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, disciplinava il diritto di visita del padre e l'assegnazione dell'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, alla madre, prevedendosi altresì l'obbligo per lui di versare l'assegno di mantenimento di € 300,00 a LI, (in totale di € 1.200,00 o mensili), oltre alla al 50% della delle spese straordinarie. Assumeva che erano mutate le condizioni in quanto la resistente oggi svolgeva l'attività di parrucchiera con un proprio negozio, era di fatto impegnata per l'intera giornata, da mattina a sera ed a volte del fine settimana, cosicchè la madre anteponeva alla prole il lavoro e trascurava di fatto le esigenze delle figlie, che invece rimanevano sole di giorno, qualche volta anche di notte, perché la madre preferiva a volte rimanere a dormire in negozio, cosa particolarmente grave alla luce della minore età dell'ultima LI di appena 12 anni. Sottolineava che nel 2014 vi era una baby sitter alla quale tra l'altro era subentrata la zia , gemella della resistente, che aveva di fatto sostituito l'aiuto assente della madre in Per_5
particolare per le esigenze scolastiche delle figlie. Si doleva della assenza della madre non solo sul lato scuola, ma anche per quanto concerneva l'alimentazione delle ragazze, spessissimo lasciate a pranzare solo con merendine Rilevava, inoltre, che era stato preso in affitto un appartamento a
Bergamo, che avrebbe facilitato in qualche modo la frequenza scolastica delle figlie, ma che di rendeva più evidente l'abbandono e la trascuratezza nei confronti delle stesse , peraltro aggiungendo che le figlie si erano anche rifiutate di utilizzare tale immobile preferendo invece affrontare il viaggio
San Giovanni Bianco/Bergamo per non rimanere sole in città. Egli aveva quindi acquistato un appartamento vicino al negozio della madre per stare più vicino possibile alle figlie assumendo altresì che goni mattina le accompagnava a Bergamo, facendo colazione con loro e si preoccupava anche di provvedere alla spesa nonostante l'alto assegno di mantenimento che versava mensilmente, ed ancora le accompagnava a comprare eventualmente l'abbigliamento, ne seguiva l'iter scolastico. Riferiva quindi come nel tempo tale situazione si era cristallizzata, con una notevole indifferenza materna, e adesso di fatto le prime tre figlie non avevano più nessun rapporto con la madre, a differenza dell'ultima LI, , che era l'unica in qualche misura curata dalla mamma e così considerata Per_4
la preferita e per questo mal vista dalle altre sorelle, con un clima di odio reciproco e di liti decisamente distante da un normale affetto fraterno. Dopo essersi ancora soffermato sulle numerose, accese e a volte violente liti tra le sorelle o la modalità particolare che vedeva dover mangiare Per_4
da sola nella stanza . Assumeva da un punto di vista economico, di lavorare alle dipendenze di CP_2 e di avere l'onere del pagamento di un mutuo, con rata mensile di € 463,00 ed uno stipendio
[...] di circa € 5.500,00, oltre al 50% dell'assegno unico pari a € 304,00;la resistente, invece, era parrucchiera e non pagava le utenze che erano invece a suo carico come anche le tasse sulla casa familiare, di proprietà esclusiva di lui . Premesso tutto ciò il ricorrente instava per ottenere l'affido esclusivo delle figlie minori con l'assegnazione di quella che era la casa familiare e con il collocamento presso di sé, chiedendo un assegno alla ex compagna di € 200,00 a LI, (quindi 800 euro in tutto), oltre il 50% delle spese straordinarie, ipotizzando la disciplina del diritto di visita della madre.
Si costituiva la resistente che, al contrario di quanto dedotto in ricorso, evidenziava come il padre non avesse mai tenuto per un pernotto, neanche durante il fine settimana o le vacanze, le figlie e che di fatto tale iniziativa giudiziaria era utilizzata al solo fine di riottenere il godimento della casa familiare.
Riferiva che effettivamente l'ultima LI aveva un cattivo rapporto con le sorelle ed anche Per_4
con il padre, tant'è che appunto assumeva che detta minore voleva appunto rimanere con lei, in questo senso chiedendo la verifica della situazione di tutto e quattro le figlie attraverso una CTU, evidenziando come il tutto diventava molto più difficile visto l'età adolescenziale delle stesse e riferiva per esempio, in particolare che la LI iscritta al quarto anno del Liceo Per_2
Mascheroni, presentava un disturbo alimentare, , iscritta al secondo anno dello stesso liceo, Per_3
aveva invece dei problemi di apprendimento e problemi scolastici, aveva dei problemi Per_1
psicosomatici e , iscritta alla seconda media, era l'unica che di fatto non aveva di Per_4
problematiche di questo tipo. Assumeva che era stato proprio colpa dell'ex compagno non avere la baby sitter piuttosto che una qualche parente perché era stato proprio lui ad allontanare da casa chiunque potesse darle una mano nella gestione della numerosa famiglia. A differenza di quanto veniva allegato dal ricorrente, ella dichiarava di avere sempre seguito le figlie non solo a scuola, ma anche, per esempio, per le cure mediche piuttosto che per i laboratori musicali o per lo sport anche attraverso un'APP per poterle controllare, anche richiedendo l'intervento dei servizi sociali. Rilevava come spesso le tre figlie più grandi erano istigate dal padre e , l'ultima, picchiata dalle sorelle. Per_4
Si doleva quindi del fatto che il ricorrente non pagasse in maniera regolare le spese straordinarie, ciò nonostante, oltre ad essere un dipendente bancario commerciava on line quadri sottolineando che mentre lei aveva un reddito di € 8.000,00 annuo lui aveva un reddito mensile di oltre € 5.000,00.
Concludeva così chiedendo il rigetto della richiesta di modifica, o, in subordine, il riconoscimento dell'affido esclusivo di a suo favore, con l'obbligo conseguente a carico del padre di versare Per_4 per detta minore un assegno di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nessuna modifica veniva disposta in termini di provvedimenti urgenti ed in istruttoria si espletata una CTU, la dott.ssa , attraverso cui si esaminavano specifiche indicazioni relative Persona_6 alle tre figlie, oltre che per un esame dell'intero ambito familiare, compresa la prima LI nelle more divenuta maggiorenne. All'esito di essa la causa si riteneva adeguatamente istruita e quindi veniva fissata l'udienza del 14 Gennaio 2025 per la discussione ai sensi dell'art. 473bis-28 cpc cui venivano riconosciuti ulteriori 7 gg per il deposito di note/documenti correlati alla discussione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Va premesso che questo Collegio condivide e fa propria la relazione del CTU per come analiticamente esposta peraltro assolutamente completa nella descrizione puntuale dei rapporti tra i membri della famiglia stessa anche alla luce della approfondita analisi delle figlie maggiorenni.
Non vi sono del resto ragioni per discostarsi dall'esito della CTU espletata, le cui cognizioni tecnico
-scientifiche hanno invero consentito , attraverso la compiuta risposta al quesito demandato, un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal CTU, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CTU è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del CTU un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla CTU soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e comunque nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal Consulente d'ufficio.
Va preliminarmente dato atto che nelle more anche la terza LI è divenuta maggiorenne, Per_3
cosicchè oggi può ancora discutersi di affido piuttosto che di regolamentazione di visita solo in confronto dell'ultima LI minore . Per_4
- Sulla richiesta di affido e collocamento della minore
Il ricorrente ha instaurato il procedimento chiedendo l'affido esclusivo a suo favore ed il collocamento presso di lui adducendo a fondamento di tale richiesta una grave trascuratezza della madre nella gestione delle figlie oltre che dei rapporti conflittuali nei confronti di lei e all'intero delle sorelle. La resistente, in seno alla comparsa introduttiva , aveva chiesto, in subordine, l'affido esclusivo della LI . Per_4
Dalla lettura della relazione peritale deriva un quadro piuttosto complesso in cui nessuna delle due parti appare effettivamente in grado di gestire al meglio il rispettivo ruolo genitoriale. Dalla relazione si colgono infatti numerosi elementi di contrasto tra le parti anche dopo l'attivazione dell'intervento di ausilio dei SS competenti per territorio: la CTU dott.ssa scrive:”… Dopo l'attivazione dei Per_6
servizi sociali, il ricorrente ha riportato un incremento della conflittualità. In questo incontro, ancor più dei precedenti, due genitori hanno assunto un atteggiamento fortemente ostile con reiterati e reciproci e attacchi, interrompendo continuamente l'altro e senza ascoltare nemmeno gli inviti della scrivente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'uno verso l'altro e del contesto…” mentre dall'incontro con l'educatrice viene riportato, da un lato, la percezione di “genitori poco presenti” da parte delle figlie, peraltro caratterizzati l'una di particolare disinteresse e l'altro come controllante e impositivo, a fronte di contro di un legame con i nonni materni e con la zia (sorella gemella Per_5 della resistente) e dall'altro l'evidenziazione di un sistema improntato su una forte “anarchia” esistente nella casa della madre che si estende a tutti i settori dal consumo del pranzo allo studio.
Entrambi i genitori presentano fragilità e caratteristiche che non riescono del tutto a garantire un valido ed equilibrato sviluppo alla LI minore: “Le risultanze peritali hanno messo in luce nella signora una forte sofferenza emotiva a fronte di una significativa fatica a gestire lo stress CP_1
legato al conflitto, da una parte con l'ex compagno che vive come persecutore, dall'altra con la sua famiglia. La signora mostra conseguentemente di possedere in questo momento scarse capacità di coping, ovvero di risorse per fronteggiare circostanze difficili che sono fonte di malessere. Al contrario, la signora sta reagendo in modo disfunzionale, mostrando una evidente fatica a controllare i suoi Stati emotivi, in particolare la rabbia. Conseguenze impattanti sulla relazione con le figlie e la fatica a filtrare i suoi pensieri e le sue emozioni davanti alle figlie che coinvolge nel conflitto senza interrogarsi sugli effetti di certe sue comunicazioni su di loro, (come l'insinuazione sulla relazione tra il padre e la sua CTP), così come di certi suoi comportamenti. (come la richiesta alle figlie di fare dei selfie insieme per dimostrare che è una madre presente). Un esempio eclatante … di gioia, la scarsa consapevolezza che la signora mostra nel riconoscere l'impatto della sua assenza sulle figlie e sulla relazione affettiva con loro, nonostante la richiesta della più piccola , a cui è profondamente Per_4
e autenticamente legata, di trascorrere più tempo con lei. ….. Ciò detto, è indubbio che la madre si sia sempre occupata degli aspetti più pratici legati alla crescita delle figlie relative alla salute e all'educazione, in primis quelli legati allo studio, scegliendo le scuole e attivandosi, ad esempio, in prima persona per trovare, in caso di bisogni, supporti necessari per aiutare le ragazze a superare le loro difficoltà, contando anche sul supporto della propria rete familiare.” Ed ancora “Il signor Pt_1 presenta tratti ossessivi con aspetti di rigidità e ipercontrollo che derivano, si ritiene, dalla sua storia personale, connotata dalla presenza di un padre severo e intransigente e … egli mostra la tendenza ad assumere un atteggiamento perfezionistico e giudicante, poco incline a perdonare i limiti ed errori, unitamente ad una certa rigidità e a un forte bisogno di controllo sull'altro. E tutti aspetti si traducono, anche sul piano genitoriale, in atteggiamenti rigidi dal punto di vista educativo, di controllo sui diversi aspetti della vita delle figlie, diventando talvolta eccessivamente severo e punitivo. Parimenti alla madre, il padre coinvolge le figlie, ad eccezione forse di , nel conflitto con l'altro genitore Per_4
ricercandone l'alleanza contro la madre e ( come evidenziato dalle fotografie della casa che le ragazze hanno inviato al padre per testimoniare l'incapacità materna di occuparsi adeguatamente dell'ordine della casa o del messaggio inviato dalla madre a lo scorso anno usato in modo strumentale Per_3
alla fine della consulenza) è indubbio tuttavia che il padre in questi ultimi anni sia una figura maggiormente presente per le ragazze, occupandosi di rispondere ai loro bisogni materiali, per esempio facendo la spesa e cucinando per loro, cercando di provvedervi anche nei giorni di non competenza, interessandosi del loro rendimento scolastico e partecipando ai momenti importanti della vita delle figlie, (tipo il saggio di danza di l'esame di terza media di ). Entrambi Per_2 Per_4
appaiono poco capaci di gestire il conflitto con l'altro; faticano a negoziare tra loro le scelte riguardanti le figlie e a promuovere la figura dell'altro genitore squalificando l'altro davanti alle figlie.
Le fragilità riscontrate nelle figlie (due delle quali minori durante l'iter della consulenza), gli stati di ansia ed anche, soprattutto per , il timore del giudizio negativo del genitore di volta in volta Per_4
coinvolto pur avendo avuto finora un significativo supporto nella figura dei nonni materni e soprattutto nella figura della zia materna , , così da superare almeno in parte la forte trascuratezza Per_5
della presenza materna rimane troppo alto il rischio evolutivo, oggi di fatto ristretto alla sola minore
, collegato ai contrasti mai sopiti e alle modalità disfunzionali di ciascun genitore (si valuti Per_4 da ultimo la malevola informazione della madre alle figlie relativamente ad un'asserita relazione tra il ricorrente e la propria consulente di parte).
Proprio alla luce delle incapacità e dei limiti evidenziati dei due genitori non può che condividersi la proposta del CTU, peraltro condivisa dalle consulenti di parte, di affido della minore ai SS , con il collocamento della stessa presso il padre che, oggi, appare il genitore cui può farsi riferimento. Va aggiunto che in sede di udienza di discussione il procuratore della resistente ha asserito che Per_4
avrebbe detto di voler restare con la madre – a differenza di quanto invece la stessa ha asserito avanti alla CTU – e che per questo avrebbe anche scritto una lettera: questo Collegio, pur ritenendo importante la volontà dei minori , non può fare a meno di sottolineare come proprio su è Per_4
stata evidenziata un forte fragilità emotiva e ciò giustifica ampiamente il suo repentino cambio di desiderata, ma appunto per questo diventa invece necessario mantenere quella necessaria oggettività delle considerazioni di quale sia effettivamente la posizione di maggior vantaggio per la minore, indipendentemente dai cambi di opinione della medesima.
viene quindi affidata ai SS competenti per il Comune di San Giovanni Bianco e quindi Per_7 all' cui viene riconosciuta l'esclusiva competenza nelle Controparte_3
decisioni di carattere straordinario, relative a scuola, residenza e salute, quindi per tutte le questioni, per es. relative a possibili sport per le quali i genitori non riescono a raggiungere un accordo con il confronto con il Curatore della minore che viene nominato ai sensi dell'art. 473 bis- 7 Cpc nella persona dell'avv. Locatelli Brunella con cui gli operatori sociali si dovranno confrontare prima di assumere le indicate decisioni.
La minore viene collocata presso il padre, cui si assegna di conseguenza anche la casa parafamiliare sita a San Giovanni Bianco, via Carlo Ceresa 86, attualmente in godimento della resistente cui viene dato il termine di gg 60 per lasciarla libera da cose e beni personali.
Da quanto riferito da ultimo dai procuratori delle parti si ha contezza della scelta di studiare fuori sede di , a Pavia, che, sembra, quando torna nella bergamasca va a casa del ragazzo, mentre Per_1
le altre due maggiorenne non autonome studiano e forse per una si prevede la possibilità di permanenza a Milano per motivi di studio.
Relativamente al diritto di visita tra minore e madre si prevede, salvo accordi tra genitori migliorativi, quanto segue: a fine settimana alternato dal sabato h 19.00 fino alle h 20,30 del lunedì (giorno di chiusura dell'attività di parrucchiera della madre); - per due sere a settimana dalle 18.00 alle 21,30 da concordare tra le parti;
7 gg durante le vacanze natalizie e tre durante quelle pasquali , alternando annualmente i genitori il giorno di Natale con il Capodanno e il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per due settimane, anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Il mantenimento delle figlie , alla luce della proposta del ricorrente di onerarsi integralmente del mantenimento ordinario di e , viene indicato nella misura minima di € 250,00 Per_2 Per_1
per ciascuna delle due figlie ( e ) a carico della madre, da versarsi entro il 10 di ogni Per_7 Per_3
mese.
Le spese straordinarie per la prole devono suddividersi nella diversa percentuale del 70% a carico del padre e del 30% della madre e ciò alla luce dell'ampio divario reddituale documentato agli atti che vede nel 730/24 del ricorrente un reddito imponibile di € 112.683,00 da lavoro a fronte di € 9.652,00 della resistente come da relativo mod. 730/24, in ciò poco rilevando la domanda di prepensionamento svolta dal ricorrente stesso che comunque non è in grado di incidere in modo notevole su tale divario.
Le spese straordinarie vengono riportate meglio per esteso in dispositivo come da Nuovo Protocollo di questo Tribunale. Le spese relative alla espletata CTU, già liquidate, si confermano a carico solidale delle parti alla luce del comune interesse sotteso.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
a modifica del decreto di questo Tribunale del 9.10.2014 così provvede:
- Affida la LI minore ai SS competenti per il Comune di San Giovanni Bianco e Per_7 quindi all' cui viene riconosciuta l'esclusiva Controparte_3
competenza nelle decisioni di carattere straordinario relative a scuola, residenza e salute, oltre a tutte le questioni, per es. relative a possibili sport, per le quali i genitori non riescono a raggiungere un accordo;
- autorizza gli operatori sociali a denunciare alla Procura eventuali situazioni di particolare pregiudizio per la minore che non siano emendabili con il solo intervento degli stessi;
- Nomina ai sensi dell'art. 473 bis- 7 Cpc Curatore della minore l'avv. Locatelli Brunella con cui gli operatori sociali si dovranno confrontare prima di assumere le indicate decisioni;
- Colloca detta minore presso il padre;
- assegna al ricorrente la casa parafamiliare, di sua esclusiva proprietà, sita a San Giovanni
Bianco, via Carlo Ceresa 86, attualmente in godimento della resistente cui viene dato il termine di gg 60 per lasciarla libera da cose e beni personali;
- pone il mantenimento ordinario per le figlie maggiorenni e a carico Per_1 Per_2
esclusivo del padre;
- pone l'obbligo della madre di contribuire a titolo di mantenimento ordinario per le figlie e con il versamento di un assegno totale di € 500,00 (€ 250,00 a LI) da Per_3 Per_7
versare al ricorrente entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT
- pone a carico dei genitori, nella misura del 70% per il padre e del restante 30% per la madre,
l'onere di contribuire alle spese straordinarie per le quattro figlie come da Nuovo Protocollo che viene di seguito riportato:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: o a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
o tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
o a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
o a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: o a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
o a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
o Modalità di concertazione ex ante delle spese o Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
o Modalità di documentazione e rimborso spese o Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
o Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
o Deducibilità fiscale e varie o La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
o Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate..
- Conferma l'onere solidale delle parti nel pagamento dell'espletata CTU
- Compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.3.25.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 24/03/2023 da:
(c.f. ), con l'avv. VIGO MARINA del Parte_1 C.F._1
foro di Bergamo RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. SONZOGNI RAFFAELLA del foro CP_1 C.F._2
di Bergamo;
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da precisazioni delle conclusioni redatte per l'udienza del 14.1.25 ex art. 473bis-28 cpc;
Per il Pubblico Ministero:nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di modifica delle condizioni di affidamento ai sensi dell'articolo 473 bis 29 e 47 il ricorrente conveniva in giudizio la ex compagna al fine di Parte_1 CP_1 ottenere la modifica di quelle che erano state le condizioni previste in seno al decreto di questo
Tribunale del 9 ottobre 2014.
In fatto riferiva che dalla relazione sentimentale delle parti erano nate quattro figlie - , il 13 Per_1
novembre 2023, maggiorenne ma non autonoma, nata il [...], , Per_2 Per_3
nata il [...], e ,nata Il 13 ottobre 2010, le ultime due minori;
che il decreto del Per_4
prevedeva l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, disciplinava il diritto di visita del padre e l'assegnazione dell'abitazione familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, alla madre, prevedendosi altresì l'obbligo per lui di versare l'assegno di mantenimento di € 300,00 a LI, (in totale di € 1.200,00 o mensili), oltre alla al 50% della delle spese straordinarie. Assumeva che erano mutate le condizioni in quanto la resistente oggi svolgeva l'attività di parrucchiera con un proprio negozio, era di fatto impegnata per l'intera giornata, da mattina a sera ed a volte del fine settimana, cosicchè la madre anteponeva alla prole il lavoro e trascurava di fatto le esigenze delle figlie, che invece rimanevano sole di giorno, qualche volta anche di notte, perché la madre preferiva a volte rimanere a dormire in negozio, cosa particolarmente grave alla luce della minore età dell'ultima LI di appena 12 anni. Sottolineava che nel 2014 vi era una baby sitter alla quale tra l'altro era subentrata la zia , gemella della resistente, che aveva di fatto sostituito l'aiuto assente della madre in Per_5
particolare per le esigenze scolastiche delle figlie. Si doleva della assenza della madre non solo sul lato scuola, ma anche per quanto concerneva l'alimentazione delle ragazze, spessissimo lasciate a pranzare solo con merendine Rilevava, inoltre, che era stato preso in affitto un appartamento a
Bergamo, che avrebbe facilitato in qualche modo la frequenza scolastica delle figlie, ma che di rendeva più evidente l'abbandono e la trascuratezza nei confronti delle stesse , peraltro aggiungendo che le figlie si erano anche rifiutate di utilizzare tale immobile preferendo invece affrontare il viaggio
San Giovanni Bianco/Bergamo per non rimanere sole in città. Egli aveva quindi acquistato un appartamento vicino al negozio della madre per stare più vicino possibile alle figlie assumendo altresì che goni mattina le accompagnava a Bergamo, facendo colazione con loro e si preoccupava anche di provvedere alla spesa nonostante l'alto assegno di mantenimento che versava mensilmente, ed ancora le accompagnava a comprare eventualmente l'abbigliamento, ne seguiva l'iter scolastico. Riferiva quindi come nel tempo tale situazione si era cristallizzata, con una notevole indifferenza materna, e adesso di fatto le prime tre figlie non avevano più nessun rapporto con la madre, a differenza dell'ultima LI, , che era l'unica in qualche misura curata dalla mamma e così considerata Per_4
la preferita e per questo mal vista dalle altre sorelle, con un clima di odio reciproco e di liti decisamente distante da un normale affetto fraterno. Dopo essersi ancora soffermato sulle numerose, accese e a volte violente liti tra le sorelle o la modalità particolare che vedeva dover mangiare Per_4
da sola nella stanza . Assumeva da un punto di vista economico, di lavorare alle dipendenze di CP_2 e di avere l'onere del pagamento di un mutuo, con rata mensile di € 463,00 ed uno stipendio
[...] di circa € 5.500,00, oltre al 50% dell'assegno unico pari a € 304,00;la resistente, invece, era parrucchiera e non pagava le utenze che erano invece a suo carico come anche le tasse sulla casa familiare, di proprietà esclusiva di lui . Premesso tutto ciò il ricorrente instava per ottenere l'affido esclusivo delle figlie minori con l'assegnazione di quella che era la casa familiare e con il collocamento presso di sé, chiedendo un assegno alla ex compagna di € 200,00 a LI, (quindi 800 euro in tutto), oltre il 50% delle spese straordinarie, ipotizzando la disciplina del diritto di visita della madre.
Si costituiva la resistente che, al contrario di quanto dedotto in ricorso, evidenziava come il padre non avesse mai tenuto per un pernotto, neanche durante il fine settimana o le vacanze, le figlie e che di fatto tale iniziativa giudiziaria era utilizzata al solo fine di riottenere il godimento della casa familiare.
Riferiva che effettivamente l'ultima LI aveva un cattivo rapporto con le sorelle ed anche Per_4
con il padre, tant'è che appunto assumeva che detta minore voleva appunto rimanere con lei, in questo senso chiedendo la verifica della situazione di tutto e quattro le figlie attraverso una CTU, evidenziando come il tutto diventava molto più difficile visto l'età adolescenziale delle stesse e riferiva per esempio, in particolare che la LI iscritta al quarto anno del Liceo Per_2
Mascheroni, presentava un disturbo alimentare, , iscritta al secondo anno dello stesso liceo, Per_3
aveva invece dei problemi di apprendimento e problemi scolastici, aveva dei problemi Per_1
psicosomatici e , iscritta alla seconda media, era l'unica che di fatto non aveva di Per_4
problematiche di questo tipo. Assumeva che era stato proprio colpa dell'ex compagno non avere la baby sitter piuttosto che una qualche parente perché era stato proprio lui ad allontanare da casa chiunque potesse darle una mano nella gestione della numerosa famiglia. A differenza di quanto veniva allegato dal ricorrente, ella dichiarava di avere sempre seguito le figlie non solo a scuola, ma anche, per esempio, per le cure mediche piuttosto che per i laboratori musicali o per lo sport anche attraverso un'APP per poterle controllare, anche richiedendo l'intervento dei servizi sociali. Rilevava come spesso le tre figlie più grandi erano istigate dal padre e , l'ultima, picchiata dalle sorelle. Per_4
Si doleva quindi del fatto che il ricorrente non pagasse in maniera regolare le spese straordinarie, ciò nonostante, oltre ad essere un dipendente bancario commerciava on line quadri sottolineando che mentre lei aveva un reddito di € 8.000,00 annuo lui aveva un reddito mensile di oltre € 5.000,00.
Concludeva così chiedendo il rigetto della richiesta di modifica, o, in subordine, il riconoscimento dell'affido esclusivo di a suo favore, con l'obbligo conseguente a carico del padre di versare Per_4 per detta minore un assegno di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nessuna modifica veniva disposta in termini di provvedimenti urgenti ed in istruttoria si espletata una CTU, la dott.ssa , attraverso cui si esaminavano specifiche indicazioni relative Persona_6 alle tre figlie, oltre che per un esame dell'intero ambito familiare, compresa la prima LI nelle more divenuta maggiorenne. All'esito di essa la causa si riteneva adeguatamente istruita e quindi veniva fissata l'udienza del 14 Gennaio 2025 per la discussione ai sensi dell'art. 473bis-28 cpc cui venivano riconosciuti ulteriori 7 gg per il deposito di note/documenti correlati alla discussione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Va premesso che questo Collegio condivide e fa propria la relazione del CTU per come analiticamente esposta peraltro assolutamente completa nella descrizione puntuale dei rapporti tra i membri della famiglia stessa anche alla luce della approfondita analisi delle figlie maggiorenni.
Non vi sono del resto ragioni per discostarsi dall'esito della CTU espletata, le cui cognizioni tecnico
-scientifiche hanno invero consentito , attraverso la compiuta risposta al quesito demandato, un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal CTU, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CTU è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del CTU un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla CTU soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e comunque nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal Consulente d'ufficio.
Va preliminarmente dato atto che nelle more anche la terza LI è divenuta maggiorenne, Per_3
cosicchè oggi può ancora discutersi di affido piuttosto che di regolamentazione di visita solo in confronto dell'ultima LI minore . Per_4
- Sulla richiesta di affido e collocamento della minore
Il ricorrente ha instaurato il procedimento chiedendo l'affido esclusivo a suo favore ed il collocamento presso di lui adducendo a fondamento di tale richiesta una grave trascuratezza della madre nella gestione delle figlie oltre che dei rapporti conflittuali nei confronti di lei e all'intero delle sorelle. La resistente, in seno alla comparsa introduttiva , aveva chiesto, in subordine, l'affido esclusivo della LI . Per_4
Dalla lettura della relazione peritale deriva un quadro piuttosto complesso in cui nessuna delle due parti appare effettivamente in grado di gestire al meglio il rispettivo ruolo genitoriale. Dalla relazione si colgono infatti numerosi elementi di contrasto tra le parti anche dopo l'attivazione dell'intervento di ausilio dei SS competenti per territorio: la CTU dott.ssa scrive:”… Dopo l'attivazione dei Per_6
servizi sociali, il ricorrente ha riportato un incremento della conflittualità. In questo incontro, ancor più dei precedenti, due genitori hanno assunto un atteggiamento fortemente ostile con reiterati e reciproci e attacchi, interrompendo continuamente l'altro e senza ascoltare nemmeno gli inviti della scrivente a mantenere un atteggiamento rispettoso l'uno verso l'altro e del contesto…” mentre dall'incontro con l'educatrice viene riportato, da un lato, la percezione di “genitori poco presenti” da parte delle figlie, peraltro caratterizzati l'una di particolare disinteresse e l'altro come controllante e impositivo, a fronte di contro di un legame con i nonni materni e con la zia (sorella gemella Per_5 della resistente) e dall'altro l'evidenziazione di un sistema improntato su una forte “anarchia” esistente nella casa della madre che si estende a tutti i settori dal consumo del pranzo allo studio.
Entrambi i genitori presentano fragilità e caratteristiche che non riescono del tutto a garantire un valido ed equilibrato sviluppo alla LI minore: “Le risultanze peritali hanno messo in luce nella signora una forte sofferenza emotiva a fronte di una significativa fatica a gestire lo stress CP_1
legato al conflitto, da una parte con l'ex compagno che vive come persecutore, dall'altra con la sua famiglia. La signora mostra conseguentemente di possedere in questo momento scarse capacità di coping, ovvero di risorse per fronteggiare circostanze difficili che sono fonte di malessere. Al contrario, la signora sta reagendo in modo disfunzionale, mostrando una evidente fatica a controllare i suoi Stati emotivi, in particolare la rabbia. Conseguenze impattanti sulla relazione con le figlie e la fatica a filtrare i suoi pensieri e le sue emozioni davanti alle figlie che coinvolge nel conflitto senza interrogarsi sugli effetti di certe sue comunicazioni su di loro, (come l'insinuazione sulla relazione tra il padre e la sua CTP), così come di certi suoi comportamenti. (come la richiesta alle figlie di fare dei selfie insieme per dimostrare che è una madre presente). Un esempio eclatante … di gioia, la scarsa consapevolezza che la signora mostra nel riconoscere l'impatto della sua assenza sulle figlie e sulla relazione affettiva con loro, nonostante la richiesta della più piccola , a cui è profondamente Per_4
e autenticamente legata, di trascorrere più tempo con lei. ….. Ciò detto, è indubbio che la madre si sia sempre occupata degli aspetti più pratici legati alla crescita delle figlie relative alla salute e all'educazione, in primis quelli legati allo studio, scegliendo le scuole e attivandosi, ad esempio, in prima persona per trovare, in caso di bisogni, supporti necessari per aiutare le ragazze a superare le loro difficoltà, contando anche sul supporto della propria rete familiare.” Ed ancora “Il signor Pt_1 presenta tratti ossessivi con aspetti di rigidità e ipercontrollo che derivano, si ritiene, dalla sua storia personale, connotata dalla presenza di un padre severo e intransigente e … egli mostra la tendenza ad assumere un atteggiamento perfezionistico e giudicante, poco incline a perdonare i limiti ed errori, unitamente ad una certa rigidità e a un forte bisogno di controllo sull'altro. E tutti aspetti si traducono, anche sul piano genitoriale, in atteggiamenti rigidi dal punto di vista educativo, di controllo sui diversi aspetti della vita delle figlie, diventando talvolta eccessivamente severo e punitivo. Parimenti alla madre, il padre coinvolge le figlie, ad eccezione forse di , nel conflitto con l'altro genitore Per_4
ricercandone l'alleanza contro la madre e ( come evidenziato dalle fotografie della casa che le ragazze hanno inviato al padre per testimoniare l'incapacità materna di occuparsi adeguatamente dell'ordine della casa o del messaggio inviato dalla madre a lo scorso anno usato in modo strumentale Per_3
alla fine della consulenza) è indubbio tuttavia che il padre in questi ultimi anni sia una figura maggiormente presente per le ragazze, occupandosi di rispondere ai loro bisogni materiali, per esempio facendo la spesa e cucinando per loro, cercando di provvedervi anche nei giorni di non competenza, interessandosi del loro rendimento scolastico e partecipando ai momenti importanti della vita delle figlie, (tipo il saggio di danza di l'esame di terza media di ). Entrambi Per_2 Per_4
appaiono poco capaci di gestire il conflitto con l'altro; faticano a negoziare tra loro le scelte riguardanti le figlie e a promuovere la figura dell'altro genitore squalificando l'altro davanti alle figlie.
Le fragilità riscontrate nelle figlie (due delle quali minori durante l'iter della consulenza), gli stati di ansia ed anche, soprattutto per , il timore del giudizio negativo del genitore di volta in volta Per_4
coinvolto pur avendo avuto finora un significativo supporto nella figura dei nonni materni e soprattutto nella figura della zia materna , , così da superare almeno in parte la forte trascuratezza Per_5
della presenza materna rimane troppo alto il rischio evolutivo, oggi di fatto ristretto alla sola minore
, collegato ai contrasti mai sopiti e alle modalità disfunzionali di ciascun genitore (si valuti Per_4 da ultimo la malevola informazione della madre alle figlie relativamente ad un'asserita relazione tra il ricorrente e la propria consulente di parte).
Proprio alla luce delle incapacità e dei limiti evidenziati dei due genitori non può che condividersi la proposta del CTU, peraltro condivisa dalle consulenti di parte, di affido della minore ai SS , con il collocamento della stessa presso il padre che, oggi, appare il genitore cui può farsi riferimento. Va aggiunto che in sede di udienza di discussione il procuratore della resistente ha asserito che Per_4
avrebbe detto di voler restare con la madre – a differenza di quanto invece la stessa ha asserito avanti alla CTU – e che per questo avrebbe anche scritto una lettera: questo Collegio, pur ritenendo importante la volontà dei minori , non può fare a meno di sottolineare come proprio su è Per_4
stata evidenziata un forte fragilità emotiva e ciò giustifica ampiamente il suo repentino cambio di desiderata, ma appunto per questo diventa invece necessario mantenere quella necessaria oggettività delle considerazioni di quale sia effettivamente la posizione di maggior vantaggio per la minore, indipendentemente dai cambi di opinione della medesima.
viene quindi affidata ai SS competenti per il Comune di San Giovanni Bianco e quindi Per_7 all' cui viene riconosciuta l'esclusiva competenza nelle Controparte_3
decisioni di carattere straordinario, relative a scuola, residenza e salute, quindi per tutte le questioni, per es. relative a possibili sport per le quali i genitori non riescono a raggiungere un accordo con il confronto con il Curatore della minore che viene nominato ai sensi dell'art. 473 bis- 7 Cpc nella persona dell'avv. Locatelli Brunella con cui gli operatori sociali si dovranno confrontare prima di assumere le indicate decisioni.
La minore viene collocata presso il padre, cui si assegna di conseguenza anche la casa parafamiliare sita a San Giovanni Bianco, via Carlo Ceresa 86, attualmente in godimento della resistente cui viene dato il termine di gg 60 per lasciarla libera da cose e beni personali.
Da quanto riferito da ultimo dai procuratori delle parti si ha contezza della scelta di studiare fuori sede di , a Pavia, che, sembra, quando torna nella bergamasca va a casa del ragazzo, mentre Per_1
le altre due maggiorenne non autonome studiano e forse per una si prevede la possibilità di permanenza a Milano per motivi di studio.
Relativamente al diritto di visita tra minore e madre si prevede, salvo accordi tra genitori migliorativi, quanto segue: a fine settimana alternato dal sabato h 19.00 fino alle h 20,30 del lunedì (giorno di chiusura dell'attività di parrucchiera della madre); - per due sere a settimana dalle 18.00 alle 21,30 da concordare tra le parti;
7 gg durante le vacanze natalizie e tre durante quelle pasquali , alternando annualmente i genitori il giorno di Natale con il Capodanno e il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per due settimane, anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Il mantenimento delle figlie , alla luce della proposta del ricorrente di onerarsi integralmente del mantenimento ordinario di e , viene indicato nella misura minima di € 250,00 Per_2 Per_1
per ciascuna delle due figlie ( e ) a carico della madre, da versarsi entro il 10 di ogni Per_7 Per_3
mese.
Le spese straordinarie per la prole devono suddividersi nella diversa percentuale del 70% a carico del padre e del 30% della madre e ciò alla luce dell'ampio divario reddituale documentato agli atti che vede nel 730/24 del ricorrente un reddito imponibile di € 112.683,00 da lavoro a fronte di € 9.652,00 della resistente come da relativo mod. 730/24, in ciò poco rilevando la domanda di prepensionamento svolta dal ricorrente stesso che comunque non è in grado di incidere in modo notevole su tale divario.
Le spese straordinarie vengono riportate meglio per esteso in dispositivo come da Nuovo Protocollo di questo Tribunale. Le spese relative alla espletata CTU, già liquidate, si confermano a carico solidale delle parti alla luce del comune interesse sotteso.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
a modifica del decreto di questo Tribunale del 9.10.2014 così provvede:
- Affida la LI minore ai SS competenti per il Comune di San Giovanni Bianco e Per_7 quindi all' cui viene riconosciuta l'esclusiva Controparte_3
competenza nelle decisioni di carattere straordinario relative a scuola, residenza e salute, oltre a tutte le questioni, per es. relative a possibili sport, per le quali i genitori non riescono a raggiungere un accordo;
- autorizza gli operatori sociali a denunciare alla Procura eventuali situazioni di particolare pregiudizio per la minore che non siano emendabili con il solo intervento degli stessi;
- Nomina ai sensi dell'art. 473 bis- 7 Cpc Curatore della minore l'avv. Locatelli Brunella con cui gli operatori sociali si dovranno confrontare prima di assumere le indicate decisioni;
- Colloca detta minore presso il padre;
- assegna al ricorrente la casa parafamiliare, di sua esclusiva proprietà, sita a San Giovanni
Bianco, via Carlo Ceresa 86, attualmente in godimento della resistente cui viene dato il termine di gg 60 per lasciarla libera da cose e beni personali;
- pone il mantenimento ordinario per le figlie maggiorenni e a carico Per_1 Per_2
esclusivo del padre;
- pone l'obbligo della madre di contribuire a titolo di mantenimento ordinario per le figlie e con il versamento di un assegno totale di € 500,00 (€ 250,00 a LI) da Per_3 Per_7
versare al ricorrente entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT
- pone a carico dei genitori, nella misura del 70% per il padre e del restante 30% per la madre,
l'onere di contribuire alle spese straordinarie per le quattro figlie come da Nuovo Protocollo che viene di seguito riportato:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: o a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
o tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
o a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
o a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: o a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
o a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
o Modalità di concertazione ex ante delle spese o Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
o Modalità di documentazione e rimborso spese o Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
o Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
o Deducibilità fiscale e varie o La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
o Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate..
- Conferma l'onere solidale delle parti nel pagamento dell'espletata CTU
- Compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13.3.25.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino