Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 26/09/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2025, proposto dal Consorzio Colle Circeo II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Anna Maria De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di San Felice Circeo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Terracina n. 332/2024 dell’8 ottobre 2024, non opposto nei termini di legge e munito di definitiva esecutorietà.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con decreto ingiuntivo n. 332/2024, n. cronol. 1182/2024 dell’8 ottobre 2024 (n.R.G. 1306/2024) il Giudice di Pace di Terracina ha ingiunto al Comune di San Felice Circeo di pagare in favore del Consorzio “Colle Circeo II”, entro quaranta giorni dalla notifica l’importo capitale di euro 5.615,00 oltre agli interessi legali (di mora di cui al d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo) dalla domanda al dì dell’effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 376,00, di cui euro 76,00 per spese ed euro 300,00 per compensi (a cui aggiungere il 15% per rimborso forfettario, oltre a IVA e CPA).
2 - Detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 13 febbraio 2025.
3 - Il decreto, munito della prescritta formula esecutiva, è stato notificato via pec al Comune lo stesso 13 febbraio 2025.
4 – Il ricorrente ha, altresì, rappresentato, che, a fronte della rituale notifica del titolo esecutivo, il Comune non risulta aver proceduto al pagamento degli importi ivi indicati.
5 - Non essendo stato eseguito il pagamento delle somme dovute, il Consorzio ricorrente ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, chiedendo a questo T.A.R. di:
- ordinare al Comune di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo;
- condannare il Comune anche al pagamento delle ulteriori spese di lite e al rimborso del contributo unificato versato.
6 – Il Comune di San Felice Circeo, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
7 – Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
8 - Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo (accertata con decreto di esecutorietà del 13 febbraio 2025) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, un decreto ingiuntivo definitivamente esecutorio, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
9 - Il ricorso è altresì fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l’adempimento, da parte del Comune di San Felice Circeo, di quanto impostogli dal decreto ingiuntivo.
10 - Va, dunque, ordinato al Comune di San Felice Circeo di dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe attraverso il pagamento della somma indicata nel titolo, oltre agli interessi moratori, nonché alle spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 376,00, di cui euro 76,00 per spese ed euro 300,00 per compensi (a cui aggiungere il 15% per rimborso forfettario, oltre a IVA e CPA): pagamento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sono altresì dovute le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, ove effettivamente sostenute dal Consorzio ricorrente.
Le ulteriori spese, nella misura in cui funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
11 – Inoltre, ravvisatane la necessità ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. d) del cod.proc.amm., occorre nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato al Comune San Felice Circeo, un commissario ad acta , che viene individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di TI o di altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Comune, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
12 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di TI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- ordina al Comune di San Felice Circeo di provvedere al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Terracina n. 332/2024, n. cronol. 1182/2024 dell’8 ottobre 2024 (n.R.G. 1306/2024) secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, oltre agli interessi moratori, nonché alle spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 376,00, di cui euro 76,00 per spese ed euro 300,00 per compensi (a cui aggiungere il 15% per rimborso forfettario, oltre a IVA e CPA) e alle spese di registrazione, ove effettivamente sostenute dal ricorrente, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di TI o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Terracina n. 332/2024, n. cronol. 1182/2024 dell’8 ottobre 2024 (n.R.G. 1306/2024), nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di cui al precedente alinea già concesso al Comune di San Felice Circeo per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Comune di San Felice Circeo il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna il Comune di San Felice Circeo al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO