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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Giudice della Prima Sezione Civile dott.ssa Paola Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 7148/2023 R.G. promossa da
, C.F. Parte_1
con sede legale sita in Venezia Mestre, Via G. Allegri, n.29/3, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilario Parte_2
Giangrossi e Giuseppe Colombo ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano,
Corso Europa 12;
- ricorrente -
contro
, C.F. , residente in [...] Controparte_1 C.F._1
Via Cristoforo Colombo, n. 31. Contumace;
- resistente -
Nonché contro
C.F. con sede legale sita in Padova, Via Cavazzana, n. 5, in persona CP_2 P.IVA_2
dell'amministratrice unica , rappresentata ed assistita dall'avv. Matteo Di Pede e Controparte_3
domiciliata presso il suo Studio in Venezia Mestre, via Torre Belfredo n. 37.
pagina 1 di 7 - resistente -
CONCLUSIONI: per l'attore come da ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Ovvero:
Conclusioni per l'attore
“In via principale: accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 186-ter c.p.c., ingiungere al dottor il pagamento immediato dell'importo di Euro 238.375,75, Controparte_1
oltre agli ulteriori interessi, maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
condannare il dottor a corrispondere all' Controparte_1 [...]
l'importo di Euro 238.375,75, ovvero Parte_1
la diversa, maggiore o minore, somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo;
condannare la società in CP_2 solido con il dottor , a corrispondere l'importo di Euro 145.497,74 a favore Controparte_1
della , oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo. In subordine: nella denegata
e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere considerata responsabile ex art. CP_2
2055 cod. civ., a ripetere, ex art. 2041 cod. civ., in favore di parte ricorrente l'importo di Euro
145.497,74 ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo”.
Motivi della decisione
L' Parte_1 proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 14/12/2023 nei confronti di Controparte_1
e con cui chiedeva di condannare il al pagamento dell'importo di euro CP_2 CP_1
238.375,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè di condannare in CP_2
solido con il primo, al pagamento di euro 145.497,74.
A fondamento di tali domande parte ricorrente deduceva che il , che per anni aveva CP_1 ricoperto l'incarico di tesoriere dell'associazione, sottraeva nel corso del tempo rilevanti somme di denaro all'ente, abusando della propria qualifica, al fine di utilizzarle per scopi personali e comunque estranei all'associazione, tra cui il pagamento di imposte in favore di
CP_2 pagina 2 di 7 La ricorrente deduceva in particolare che il , in ossequio alle previsioni statutarie, CP_1
nella propria funzione di tesoriere, teneva la contabilità dell'associazione sino al 31/12/2022, allorquando il Consiglio Direttivo decideva di affidarla alla RE , la quale Persona_1 attraverso l'analisi dei fogli Excel estrapolati per gli anni 2021/2022 e degli estratti conto degli anni dal 2018 al 2020 si rendeva conto che erano stati sottratti all'associazione somme per un totale di euro 238.375,75 al 30/9/2022.
Parte ricorrente rilevava che in data 18/7/2023 il ammetteva le proprie responsabilità, CP_1 rilasciando una dichiarazione confessoria contenente ricognizione di debito per euro
238.375,75 (“Ricognizione di Debito”, doc. 6), cui faceva seguito, il 24/7/2023, l'impegno a provvedere al pagamento entro e non oltre il 15/9/2023 (doc. 7), che non veniva onorato.
L'associazione contestava fra i gravi inadempimenti del dottor rispetto al mandato CP_1
conferitogli: (i) che il dottor aveva utilizzato indebitamente per fini personali o CP_1 comunque estranei all'associazione parte del patrimonio dell'ente, operando trasferimenti non giustificati sul proprio conto personale per l'importo di euro 67.000 ed effettuando indebiti pagamenti di imposte a beneficio di (ii) che, al fine di occultare le proprie CP_2
condotte, il aveva falsificato l'estratto 30/9/2022 del conto corrente acceso presso CP_1
Banca Popolare di Sondrio, poi trasmesso all'allora presidente dell'associazione dott.
, allo scopo di far apparire al Consiglio Direttivo un saldo superiore rispetto a quello Per_2
reale, ridotto cospicuamente a causa delle suddette condotte;
(iii) che il aveva inoltre CP_1 compiuto irregolarità contabili e fiscali, violando il proprio obbligo di curare la correttezza e la trasparenza della posizione fiscale dell'associazione, da un lato, omettendo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap per gli esercizi sociali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
e la liquidazione periodica IVA per l'anno 2021; dall'altro, non dando integralmente corso alle liquidazioni periodiche IVA per gli anni 2020 e 2021 e, infine, presentando delle dichiarazioni
IVA infedeli per gli anni 2020, 2021 e 2022; (iv) che il inoltre non aveva provveduto CP_1
a restituire all' le scritture contabili. La ricorrente deduceva che le condotte Parte_1 descritte concretavano una fattispecie di responsabilità ex art. 18 c.c., norma in virtù della quale
“gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato”, applicabile pagina 3 di 7 anche nei confronti del tesoriere, con diritto dell'ente al risarcimento del danno subito a seguito della condotta tenuta dal , quantificato nell'importo corrispondente agli indebiti CP_1
trasferimenti di denaro e pagamenti effettuati con i fondi dell'associazione.
Quanto alla posizione di rilevava come gli amministratori della società non CP_2
potevano ignorare la provenienza dei pagamenti in favore dell'Agenzia delle Entrate, che non erano stati effettuati con denaro della società bensì dell'associazione, con responsabilità solidale ex art 2055 c.c. con riferimento al danno determinato dalla distrazione della liquidità dell'ente indebitamente utilizzata dal per il pagamento delle imposte della società. CP_1
Chiedeva in subordine la condanna di alla restituzione ex art 2041 c.c. di un CP_2
importo pari alle somme utilizzate dal per pagare le imposte, a fronte CP_1 dell'ingiustificato arricchimento che la società aveva tratto dai pagamenti.
In data 10/1/2024 l' Parte_1 proponeva ricorso in corso di causa ex artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c. con cui chiedeva
[...]
autorizzarsi il sequestro conservativo nei confronti del , fino all'ammontare di euro CP_1
238.375,75, e di fino all'ammontare di euro 145.497,74, a fronte dei crediti CP_2
rispettivamente rivendicati avverso i convenuti. Il Giudice autorizzava con provvedimento inaudita altera parte il sequestro conservativo nei confronti di entrambi, fissando udienza per costituzione contraddittorio e provvedimenti successivi;
nessuno dei convenuti si costituiva per l'udienza e il giudice con ordinanza 12/02/2024 confermava il sequestro conservativo.
rimaneva contumace anche nella fase di merito del presente giudizio mentre Controparte_1
la società convenuta si costituiva in data 8/11/2024, senza svolgere difese nel CP_2 merito né opporsi alle domande svolte nei propri confronti della ricorrente.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
****
Il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Come anticipato, l' Parte_1
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto di condannare il dottor
[...] Controparte_1
a corrispondere all'ente l'importo di euro 238.375,75 e di condannare la società in CP_2 pagina 4 di 7 solido con il dottor , a corrispondere l'importo di euro 145.497,74, somma Controparte_1
quest'ultima che parte ricorrente ha precisato essere ricompresa nella somma complessiva di euro
238.375,75 richiesta al . CP_1
1) Quanto alla domanda svolta nei confronti di la ricorrente, a fondamento delle CP_1
proprie pretese, rileva che il , membro del Consiglio direttivo (organo amministrativo CP_1 dell'associazione) con incarico di tesoriere ex art 11 dello stato dell'ente (doc. 1), ha violato di doveri derivanti dall'art 15 dello statuto ed ha svolto l'incarico senza la diligenza del mandatario cui era tenuto ex art 18-1710 c.c., con diritto dell'associazione al risarcimento del danno causato dalla condotta tenuta, quantificato in euro 238.375,75, pari al patrimonio dell'ente di cui il tesoriere ha indebitamente disposto effettuando bonifici e pagamenti estranei agli interessi e alle finalità dell'ente. Tali somme sono in particolare riferite a sottrazioni di denaro effettuate da parte di all'Associazione, abusando della propria qualifica, per scopi personali Controparte_1
(bonifici a sé stesso) ovvero per pagare le imposte in favore di una società terza, CP_2
Osserva il giudice che dagli elementi acquisiti all'istruttoria deve ritenersi comprovata la condotta contestata al e posta in essere in violazione dei doveri derivanti dal suo CP_1
incarico e comprovato anche il danno così come quantificato dall'ente.
Dagli estratti conto degli anni dal 2018 al 2020 prodotti dalla ricorrente emerge infatti che nel periodo 2019/2022 sono stati effettuati dal conto corrente accesso dall'ente presso la Banca
Popolare di Sondrio – Filiale 553, contraddistinto da IBAN [...]XS0 numerosi pagamenti, per un totale di euro 238.375,75, che devono ritenersi ingiustificati.
In particolare, dai documenti prodotti emerge che il tesoriere ha effettuato bonifici in CP_1
proprio favore (rispettivamente di euro 30.000 in data 22 luglio 2022 e di euro 37.000 in data 30 settembre 2022) ed ha altresì effettuato svariati pagamenti a mezzo Pago PA in favore proprio e del terzo eseguiti a dicembre 2019, nel marzo 2020 e nel dicembre 2021 per un CP_2
totale di euro 171.375,75.
Per quanto riguarda in particolare i pagamenti effettuati a vantaggio di dai CP_2
documenti prodotti emerge che il ha effettuato tramite PagoPA pagamenti ad Agenzia CP_1
Entrate di imposte di competenza di tale società (doc. 10), sempre attraverso il conto corrente pagina 5 di 7 dell'associazione. In dettaglio, ha beneficiato dei seguenti pagamenti: euro 29.099,73 in CP_2
data 9 dicembre 2019; euro 14.549,73 in data 4 marzo 2020; euro 14.549,73 in data 6 settembre
2021; euro 14.549,73 in data 5 ottobre 2021; euro 14.549,73 in data 14 dicembre 2021; euro
14.549,79 in data 14 dicembre 2021; euro 14.549,76 in data 14 dicembre 2021; euro 14.549,77 in data 14 dicembre 2021; euro 14.549,77 in data 14 dicembre 2021 (doc. 10). Il tutto, per un totale di euro 145.497,74.
Osserva inoltre il giudice che con riferimento alla effettuazione di tutti tali pagamenti, alla loro riconducibilità al e alla natura personale di tali pagamenti o comunque alla loro CP_1
estraneità rispetto alle necessità e/o finalità dell'ente, assumono carattere confessorio le dichiarazioni sottoscritte dal in data 18.7.2023 e 24.7.2023 (docc. 6 e 7) con cui questi CP_1 si riconosce debitore dell'associazione per la somma di euro 238.575,75, precisando testualmente che “detta somma è riferita al totale degli utilizzi personali dal conto intestato alla predetta associazione presso la Banca di Sondrio, filiale di Padova, dal novembre 2019 ad ottobre 2022”.
Deve inoltre osservarsi che alla dichiarazione 24.7.2019 è allegata tabella con il dettaglio delle singole uscite di cui trattasi.
Deve quindi ritenersi fondata la domanda svolta dall'associazione nei confronti del . CP_1
2) Fondata deve ritenersi anche la domanda svolta nei confronti di CP_2
Come già osservato, sono stati offerti dalla ricorrente concreti elementi per sostenere che parte delle somme che ha ammesso di aver distratto, pari ad euro 145.497,74, sono state CP_1 destinate a indebito vantaggio di essendo stati dall'attrice documentati pagamenti CP_2
effettuati ad Agenzia delle Entrate con utilizzo di fondi dell'Associazione, riportanti come causale “ e l'indicazione della partita IVA di quest'ultima (doc. 10). Uscite che non CP_2
trovano giustificazione e che devono pertanto considerarsi una distrazione di fondi dell' effettuata dal Tesoriere per pagare le imposte di Parte_1 CP_2
Va inoltre precisato che la società pur costituita, non ha svolto nessuna difesa né CP_2
ha apportato alcun elemento per contestare i fatti rappresentati dalla ricorrente, ovvero che le somme indicate dall'ente sono state dal utilizzate per effettuare pagamenti di imposta CP_1
della convenuta nella consapevolezza di quest'ultima e che la società si è quindi giovata dei pagina 6 di 7 pagamenti effettuati dal con i fondi dell'ente; pertanto, anche sulla base del principio CP_1
di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c., i fatti costitutivi della responsabilità solidale della società convenuta, nel limiti di euro 145.497,74, devono ritenersi accertati.
Non può essere accolta la domanda di rivalutazione delle somme dovute, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
Tutto ciò premesso
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: accoglie il ricorso;
condanna il dottor al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
di euro 238.375,75 oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo effettivo, di cui euro 145.497,74 in solido con la società CP_2
[...]
condanna al pagamento in favore dell' CP_2 Parte_1
di euro 145.497,74 oltre interessi legali dalla
[...]
domanda al saldo effettivo, in solido con il dottor;
Controparte_1
condanna il dottor e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 CP_2
all' le Parte_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 14.000 oltre 15% spese generali, accessori di legge.
Si comunichi.
Padova, 10.04.2025
Il Giudice
Paola Rossi
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