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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG 237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 04.01.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
27.03.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDI TERESA ANNA MARIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ZAMPIERI ELISABETTA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 24.4.2024, integrata all'udienza del 21.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 13.09.2003 a San Giovanni
Lupatoto (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti su proposta conciliativa formulata dalla Giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc all'udienza del 24.4.2024 e 21.11.2024 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 13.09.2003 a San Giovanni
Lupatoto (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (Anno
2003, Numero 38, Parte II, Serie A).
2. Autorizza i coniugi a vivere separati.
3. Dispone l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre.
4. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Monteforte d'Alpone, Quartiere
Sandro Pertini n. 27/L alla ricorrente perché vi viva con il figlio.
5. Rimette ai servizi sociali la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
6. Pone a carico della sola ricorrente il mantenimento del figlio alla luce dell'attuale assenza di redditi in capo al padre e alle spese fisse abitative del resistente anche alla luce del valore dell'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente.
2 7. Pone l'assegno unico per il figlio in favore della sola ricorrente.
8. Dispone un percorso di sostegno genitoriale individuale delle parti.
9. Dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cpc cui i servizi sociali incaricati di predisporre le visite tra padre e figlio relazioneranno a cadenza semestrale con deposito della prima relazione entro il 30.6.2025.
10. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Atto Numero 38, Anno 2003, Parte II,
Serie A).
11. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Claudia Dal Martello Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 04.01.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
27.03.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDI TERESA ANNA MARIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ZAMPIERI ELISABETTA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 24.4.2024, integrata all'udienza del 21.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 13.09.2003 a San Giovanni
Lupatoto (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti su proposta conciliativa formulata dalla Giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc all'udienza del 24.4.2024 e 21.11.2024 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 13.09.2003 a San Giovanni
Lupatoto (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (Anno
2003, Numero 38, Parte II, Serie A).
2. Autorizza i coniugi a vivere separati.
3. Dispone l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre.
4. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Monteforte d'Alpone, Quartiere
Sandro Pertini n. 27/L alla ricorrente perché vi viva con il figlio.
5. Rimette ai servizi sociali la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
6. Pone a carico della sola ricorrente il mantenimento del figlio alla luce dell'attuale assenza di redditi in capo al padre e alle spese fisse abitative del resistente anche alla luce del valore dell'assegnazione della casa famigliare alla ricorrente.
2 7. Pone l'assegno unico per il figlio in favore della sola ricorrente.
8. Dispone un percorso di sostegno genitoriale individuale delle parti.
9. Dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cpc cui i servizi sociali incaricati di predisporre le visite tra padre e figlio relazioneranno a cadenza semestrale con deposito della prima relazione entro il 30.6.2025.
10. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Atto Numero 38, Anno 2003, Parte II,
Serie A).
11. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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