Ordinanza cautelare 19 marzo 2014
Parere interlocutorio 3 giugno 2015
Parere interlocutorio 28 gennaio 2016
Parere interlocutorio 1 giugno 2017
Parere definitivo 30 ottobre 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 19/03/2014, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2014, proposto da:
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Scaparone, Luca Di Raimondo, Paolo Ponzio, Mariagrazia Cirio, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50; Comune di Acqui Termein persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Di Raimondo, Paolo Ponzio, Paolo Scaparone, Mariagrazia Cirio, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50;
contro
Ministero della Giustizia, Tribunale di Alessandria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;
EN OV;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. del PIEMONTE – Sede di TORINO- SEZIONE I n. 00569/2013, resa tra le parti, concernente organizzazione del lavoro a seguito dell'accorpamento del tribunale di Acqui Terme a quello di Alessandria
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Tribunale di Alessandria;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato Di Raimondo e l'Avvocato dello Stato Arena;
Rilevato che non sussistono ragioni per discostarsi dall’orientamento –più volte affermato dalla Sezione in analoghe vicende- secondo il quale il petitum cautelare non appare accoglibile
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 1476/2014).Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO