Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 407/24 R.G. di appello avverso la sentenza n. 934/24 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 27/9/24 a conclusione del giudizio vertente tra
, in persona del sindaco, P.IVA , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 P.IVA_1 mandato in calce ed in virtù di Delibera di Giunta n. 197/2024, dall'Avv. Alda Colesanti, del Foro di
, Fax 0865.471604, indirizzo PEC “ , Cod. Fisc. Pt_1 Email_1
, elettivamente domiciliato presso l'U.O.A. Avvocatura del Comune, alla C.F._1
P.zza Marconi n. 1, 86170 in Pt_1
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Marzo 1970 n. 155/A – Controparte_1
86170 Isernia (IS) (c.f. ), elettivamente domiciliata in alla Via Libero C.F._2 Pt_1
Villone n. 1 presso lo studio dell'Avv. Andrea Di Santo ( ), che la CodiceFiscale_3
pec:
– fax. Email_2 P.IVA_2
APPELLATA
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede ad via Veneziale n. 255/A, rappresentato e difeso Pt_1 dall'Avv. Marco Pontarelli presso il cui studio, in Rocchetta a Volturno (IS) via Roma, elettivamente domicilia;
pec: Email_3
APPELLATO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F. ; n. P.IVA_4 telefax 0874/604353 – PEC nei cui uffici in Campobasso Email_4 domicilia "ope legis" alla via Insorti d'Ungheria n. 74
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 2/4/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa con sentenza, munita di motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 934/24 il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda proposta da CP_1 nei confronti dell' , del
[...] Controparte_4 Parte_1
e della volta ad ottenere la rideterminazione del canone di locazione relativo
[...] CP_3 all'immobile a lei assegnato. Ha perciò condannato i predetti enti al pagamento, in via solidale, della somma di euro 5.014,09 oltre interessi legali.
Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che non contesta la validità della convenzione ad oggetto la realizzazione del programma CP_1 di edilizia residenziale pubblica, né la graduatoria e né tanto meno l'assegnazione stessa dell'alloggio, ma si duole dell'erronea determinazione del canone di locazione avvenuta contra legem”. Non sarebbe quindi “coinvolto né direttamente né indirettamente alcun esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione”. Avverso la sentenza ha proposto appello il che ha preliminarmente eccepito il Parte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione amministrativa. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza delle pretese creditorie dell'assegnataria dell'alloggio.
Si è costituita la quale ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello.
Si sono altresì costituiti la e l' che hanno sostenuto il difetto di giurisdizione CP_3 CP_2 del giudice civile. Nel merito, hanno chiesto riformarsi integralmente la sentenza, sostenendo le ragioni dell'appellante.
In attuazione del decreto n. 142/01 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che promuoveva il programma “20.000 abitazioni” contemplante la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), il Comune di pubblicò un bando di concorso speciale finalizzato alla formazione Pt_1 delle graduatorie per l'assegnazione in locazione permanente degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel Comune di . Il bando, oltre ad indicare i requisiti per la partecipazione al Pt_1 concorso, le modalità di presentazione delle domande e della successiva istruttoria, determinò il canone di locazione degli alloggi. Al punto 10 del bando si legge: “il canone di locazione degli alloggi, in assenza di accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini […], viene determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, dall'accordo sottoscritto per il Comune di Campobasso, in data 4/11/1999, tra le organizzazioni sindacali , Parte_2 CP_5
, […], e stabilito in euro 46,50 al mq”.
[...] Controparte_6 CP_7
All'esito dell'assegnazione dell'alloggio, l' di ed stipularono il CP_2 Pt_1 Controparte_1 contratto di locazione, che all'art. 3 recita: “il canone mensile dovuto dall'assegnatario per il godimento dell'alloggio […], determinato con riferimento a quanto previsto dal bando di concorso speciale, è fissato in euro 318,72 al momento della stipula del presente contratto, come da apposita scheda dell'alloggio”.
E' indubbio quindi che il canone di locazione non venne liberamente negoziato dalle parti ma fu predeterminato unilateralmente dal Comune nel bando di concorso. Il contratto di locazione si limitò
a recepire il contenuto del bando, quanto alla determinazione del canone.
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la contestazione del canone di locazione attiene al contenuto del bando e si risolve in una serie di censure che vengono mosse alla pubblica amministrazione nella formazione del bando e nella successiva approvazione
(avvenuta con delibera di giunta n. 10 del 15/2/11). Tali censure, traducendosi nella contestazione del bando pubblico e segnatamente della legittimità di quanto stabilito sub n. 10, dovevano essere fatte valere in sede di giurisdizione amministrativa, attraverso l'impugnazione del bando dinanzi al giudice amministrativo.
Secondo l'ormai consolidato indirizzo delle sezioni unite, “nella materia in esame il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non
è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato” (Sez. U, Ordinanza n. 3623 del 2012).
La fase relativa alla formazione del bando ed, in particolare, al suo contenuto, ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Pertanto “le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, siccome sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario” (Sez. U, Sentenza n. 13527 del 2006). Ne consegue che “la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione” (Sez. U, Sentenza n. 13527 del 2006).
In accoglimento dello specifico motivo di appello, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito nei confronti del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 407/24 R.G., sull'appello proposto con ricorso depositato il 18/12/24 dal Parte_1 nei confronti di notificato altresì alla ed all' Controparte_1 CP_3 Controparte_2
avverso la sentenza n. 934/24 del Tribunale di Campobasso in composizione
[...] monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito nei confronti del giudice amministrativo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1 Parte_1
, dell' e della che liquida per ciascuna
[...] Controparte_2 CP_3 parte, quanto al primo grado di giudizio, in euro 1.280,00 e, quanto al secondo grado, in euro
965,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 3/4/2025.
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)