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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2679/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2679/2023 promossa da:
Partita VA , in persona del suo Presidente del C.d.A., Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
con sede in CA LA (VA), Via Bergamo angolo Via Lazzaretto, assistita,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Lo Verde, C.F. PEC C.F._1 n° fax 02.66710422, presso il cui studio in Milano, Corso Email_1 Buenos Aires, 79, elegge domicilio Ricorrente contro
C.F. , nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso nel presente procedimento, dall'avv. Arturo Schiano ( ) del Foro di Milano, eleggendo C.F._3 domicilio presso il suo studio sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 12
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio per sentirlo Parte_1 CP_2 condannare al pagamento di euro 10.894,40 VA compresa, a titolo di corrispettivo per la compravendita stipulata con il convenuto. In subordine, insisteva per la condanna e domandava altresì al Giudice la fissazione di un termine per la consegna e montaggio dei beni oggetto della compravendita.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , che invocava il rigetto della domanda CP_2 attorea, e che in via riconvenzionale la condanna del ricorrente alla esecuzione degli interventi di ripristino e la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 135 quater Cod. Consumo, al pagamento del risarcimento del danno ex art. 135 septies Cos. al pagamento degli interessi sugli importi CP_3 versati, alla restituzione della maggior somma versata per euro 2264,01.
Concesse i termini per memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., il Giudice ammetteva parzialmente le prove orali e disponeva ctu. All'esito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
Il Tribunale seguirà, nell'ordine espositivo della motivazione, quello delle domande di parte ricorrente e resistente.
Prendendo dunque le mosse dalle domande di parte ricorrente, deve accogliersi la domanda svolta in via subordinata. Non può invece accogliersi la domanda svolta in via principale.
Onde motivare sul punto, occorre ricostruire il contenuto e le vicende del rapporto contrattuale per cui è causa.
Dalla documentazione dimessa in atti, risulta il perfezionamento di un primo accordo contrattuale, via via integrato e modificato da successivi contratti.
L'originario accordo contrattuale insiste sulle condizioni di cui al preventivo prodotto al doc. 1 fascicolo Posto che detto documento risulta privo di sottoscrizione, deve desumersi che esso Pt_1 valga solo ad indicare l'oggetto di un consenso raggiunto verbalmente. E' incontestato che detto accordo è stato concluso il 19.7.2019, per il prezzo complessivo di euro 57200,00 iva inclusa (prezzo inferiore a quello indicato nell'ultima pagina del documento citato).
A quanto si evince dal documento in parola, la prestazione posta a carico di – a fronte del Parte_1 prezzo suindicato – consiste nella fornitura e installazione dei seguenti beni:
- 18 finestre Oknoplast Winergetic Passive+Traslante;
- 3 sezionali box motorizzate Breda;
- 5 frangisole Gm200 Motorizzate;
- 9 persiane alluminio;
- 1 portoncino ingresso inotherm;
- 3 porte blindate Alias;
- 17 falsitelai per finestre;
- 17 zanzariere ad incasso. Per ciascuna categoria di prodotto, il preventivo prevede un termine di consegna indicativo entro dieci settimane dalla “definizione di tutti i dettagli” (esemplificativamente, pag. 22, doc. cit.), precisando che i tempi di consegna potranno variare in base alla categoria e tipologia di prodotto ed al relativo colore. Il pagamento del prezzo è ripartito come segue: primo acconto pari al 40 % del prezzo;
secondo acconto, a merce pronta, pari al 40 % del prezzo;
saldo alla fine dei lavori.
Il rapporto che sorge da tale accordo, successivamente integrato dai successivi negozi che si menzioneranno, va qualificato alla stregua di appalto, e non di compravendita.
Infatti, il documento in parola personalizza puntualmente in base alle richieste del cliente i prodotti oggetto di fornitura (essi vengono specificati per dimensione, colore, tipo di installazione), come si evince dalle pagine da 2 a 15 del documento in parola. A tale circostanza, che di per sé suggerisce la prevalenza del facere (installazione) sul dare (alienazione), deve aggiungersi che i beni oggetto di fornitura, a quanto emerge dal documento in esame e dalla natura stessa dei medesimi, necessitano tutti di una apposita installazione per essere fruibili. Pertanto, l'installazione non rappresenta il mero terminale ultimo della prestazione di dare, bensì il principale fine economico dell'operazione, cui la alienazione è servente. La conclusione è ulteriormente comprovata dalla individuazione del momento di esigibilità del saldo prezzo nella data di conclusione dei lavori di installazione.
Rispetto a tale accordo, una prima variante – per circostanza incontestata - è stata concordata verbalmente dalle parti il 2.8.2019, ed è cristallizzata dal doc. 2 di parte convenuta. Il testo in parola, sottoscritto dal solo riporta alcune modifiche rispetto ai beni oggetto di contratto, prevede CP_2 il prezzo complessivo di euro 57200,00 iva inclusa, e stabilisce quale data indicativa di consegna quella di otto settimane dalla “definizione di tutti i dettagli”, precisando ancora una volta che essa può variare in ragione delle tipologie di prodotto e di colore.
Ulteriore aggiunta, contenenti modifiche al “vano dello scorrevole ”, è stata concordata il Pt_2
20.9.2019, come risulta da doc. 3 fascicolo al prezzo di euro 7700,00 iva inclusa, ed euro Pt_1
7000,00 iva esclusa.
Risulta però provato che sul prezzo netto (euro 7000,00) appena indicato, le parti abbiano concordato uno sconto di euro 200,00. La circostanza, eccepita da parte convenuta, non è stata contestata da parte attrice, e risulta comunque dalla mail di cui al doc. 4 Pt_1
Pertanto, deve ritenersi che il prezzo aggiuntivo concordato all'esito dell'accordo del 20.9.2019 sia pari a euro 7.480,00 iva inclusa.
E' poi provato che le parti abbiano concordato l'acquisto e posa di due porte blindate, aggiuntive rispetto a quelle previamente concordate. La circostanza si evince dai testi di cui ai doc. 8 e 9 fascicolo sottoscritti da entrambe le parti, da cui risulta l'accordo per la fornitura e posa: Pt_1
- in data 12.10.2020, della blindata “interrato”, al prezzo di euro 2070,00 iva inclusa;
- in data 26.11.2020, della blindata “cucina”, al prezzo di euro 3500,00 iva inclusa.
Il prezzo complessivo da per gli accordi contrattuali appena elencati ammonta a euro CP_2
70.250,00 iva inclusa.
E' espressamente riconosciuto da entrambe le parti (cfr. verbale di udienza del 18.10.2023) che abbia versato alla ricorrente – in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa - Euro CP_2
59.578,00 VA compresa.
Osserva dunque il Tribunale che l'importo residuo dovuto da ad che per CP_2 Parte_1 circostanza incontestata non è stato dal medesimo versato, ammonta a euro 10.672,00 iva inclusa. Onde appurare la esigibilità di tale importo da parte di occorre da un lato valutare Parte_1
l'esattezza e completezza della prestazione eseguita dalla stessa ricorrente, e dall'altro accertare i vizi che – secondo la difesa di parte resistente – caratterizzerebbero le opere e i materiali.
Sotto il primo profilo, è incontestato che parte ricorrente non abbia ultimato la esecuzione dei lavori. La circostanza è affermata da parte resistente e implicitamente (ma univocamente) ammessa dalla stessa ricorrente, che in via subordinata chiede termine per ultimare il montaggio e l'installazione dei beni.
A quanto si evince dal contenuto contrattuale sopra delineato, il pagamento del saldo del prezzo è esigibile solo al momento della ultimazione dei lavori.
Tale rilievo implica in primo luogo che la domanda svolta in via principale da parte ricorrente non può trovare accoglimento, poiché il prezzo è contrattualmente inesigibile fino alla ultimazione dei lavori.
E' invece meritevole di accoglimento la domanda svolta in via subordinata, con assegnazione di un pari termine al resistente e alla ricorrente per l'esecuzione delle rispettive prestazioni.
L'eccezione mossa sul punto da parte resistente, secondo la quale il negozio di per sé fisserebbe il termine di adempimento, è infondata, perché il contratto del tutto genericamente ed indicativamente fa richiamo al momento in cui tutti i dettagli esecutivi saranno forniti, senza tuttavia specificare a quali dettagli alluda, e quando potrà ritenersi raggiunto tale momento. Oltre che indicativo, il tempo indicato nel contratto è puramente eventuale, perché espressamente dichiara di non tener conto del tipo di bene e del relativo colore. Non può pertanto ritenersi pattuito un termine in senso proprio.
Ai sensi dell'art. 1183 comma 1 c.c., pertanto, il termine può essere fissato dal Giudice avendo riguardo alla natura delle prestazione, al luogo ed alle modalità esecutive.
Considerato che
la prestazione di richiede la predisposizione di personale all'uopo dedicato, ma che si Parte_1 sostanzia nella mera installazione, si reputa congruo un termine di circa un mese e mezzo lavorativo, che (escludendo dal computo il mese di agosto) è da fissarsi al 10.10.2025. Entro questo termine Pt_1 dovrà ultimare la propria prestazione, e dovrà provvedere al saldo del prezzo.
[...] CP_2
Con riferimento al prezzo, occorre invero ancora precisare a quanto ammonta il prezzo che CP_2 dovrà versare. Se è vero che il credito contrattuale di risulta già quantificato ed accertato Parte_1 in euro 10.672,00 iva inclusa, va invero rilevato che parte resistente ha formulato molteplici domande riconvenzionali, finalizzate tra l'altro a conseguire la riduzione dell'importo dovuto.
Dette domande devono dunque essere esaminate, a partire da quella volta all'accertamento dei vizi ed alle conseguenti azioni di condanna al ripristino, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
Le domande in parola hanno fondamento, secondo le deduzioni di parte resistente, sulla garanzia per difetto di conformità prevista dagli artt. 129 ss. d.lgs. 206-2005 (Codice del Consumo).
Reputa questo Tribunale che il difetto di conformità non è invocabile nel caso di specie, così come non ricorre il vizio ai sensi dell'art. 1667 c.c. e 1490 c.c.
In punto di diritto, va infatti osservato che la garanzia per vizi nella compravendita e nell'appalto opera solo laddove l'opera sia stata integralmente ultimata e consegnata, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. (Cass. n. 1186/2015; Cass. n. 8103/2006). Alla medesima conclusione consentono di pervenire gli artt. 129 e 131 Codice del consumo, che rispettivamente correlano il difetto di conformità alla “fornitura” od alla “installazione” dei beni.
Nel caso di specie, è da un lato pacifico che parte delle opere contrattualmente pattuite non siano state eseguite, e dall'altro risulta che – anche con riguardo ai beni già consegnati e installati – la consegna non possa dirsi integralmente ultimata, perché le parti hanno continuato anche dopo la installazione a comunicare per predisporre ulteriori adattamenti o correttivi delle opere già eseguite.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge, in altri termini, che le parti non hanno considerato conclusa la prestazione di all'atto della prima installazione dei beni, intendendo per contro Parte_1 estendere la prestazione di quest'ultima anche a successivi adattamenti o piccole riparazioni richieste dal cliente. Prestazione che, dunque, non può ritenersi esaurita fino a che l'intera commessa non sia integralmente esaurita. Il rapporto contrattuale, dunque, è andato via via integrandosi man mano che le prestazioni di venivano eseguite. Parte_1
Al riguardo vanno citati:
- Lo scambio di mail del settembre 2021 di cui al doc. 10 di parte convenuta, con cui quest'ultima denunzia difetti nei lavori eseguiti, ed assicura disponibilità “piccola Parte_1 sistemazione”, precisando che detta disponibilità non allude anche a veri e propri vizi che dovessero essere riscontrati nelle opere, una volta ultimate.
- Lo scambio di mail del dicembre 2021 di cui al doc. 8 parte convenuta, con cui Parte_1 denuncia la tardività dei lavori nel cantiere di dando disponibilità ad un sopralluogo CP_2 congiunto presso l'immobile del convenuto. Detto sopralluogo, a quanto si evince dalla corrispondenza di cui al doc. 22 di parte convenuta, risulta essersi svolto il 21 dicembre 2021 ed aver condotto ad un primo rilievo condiviso circa gli elementi da perfezionare nei lavori già eseguiti e circa i lavori ancora da eseguirsi.
- La corrispondenza di cui al doc. 22 di parte convenuta, successiva al sopralluogo appena citato, nella quale lamenta i difetti di funzionalità nelle opere eseguite, e CP_2 Parte_1 di volta in volta replica, vuoi dando la disponibilità a interventi additivi per la risoluzione delle problematiche, vuoi contestandone i presupposti di fatto. Il quadro probatorio, diversamente da quanto prospettato da parte convenuta, non attesta il riconoscimento dei vizi da parte di e dunque non dimostra la assunzione di un autonomo Parte_1 obbligo contrattuale volta a porvi rimedio. Il contenuto delle mail appena citate, unitamente alle molteplici integrazioni contrattuali richiamate nell'incipit, danno atto di un rapporto contrattuale in itinere, nel corso del quale le parti hanno via via modificato o integrato le pattuizioni precedenti man mano che si verificavano problematiche o sopravvenienze.
In quest'ottica va anche letta la disponibilità di che, pur denunciando la tardività dei lavori Parte_1 nel cantiere di non ha mai messo in mora per quanto ai sensi dell'art. 1206 ss. CP_2 CP_2
c.c., al contrario adeguandosi ai ritardi e manifestando disponibilità a posticipare la esecuzione della propria prestazione ed a correggerla.
Al riguardo vanno citati, oltre ai documenti sopra richiamati, i seguenti:
- La mail del 4.2.2020, di cui al doc. 7 che dà atto del raggiungimento di un accordo fra Pt_1 le parti in ordine alla necessità di posticipare la consegna e installazione dei beni, in ragione dei lavori in corso nell'immobile di parte convenuta.
- Scambio di mail di cui al doc. 15 parte ricorrente, dà atto che al giugno 2022 le parti concordavano i dettagli tecnici realtivi alla produzione e posa di tre portoni blindati. Sebbene emerga in atti la prova che abbia risentito nell'esecuzione della propria Parte_1 prestazione del ritardo dei lavori nel cantiere del convenuto, risulta altresì che essa abbia in definitiva accettato tale ritardo, acconsentendo a una modifica dei propri programmi e in altri termini a una integrazione dell'accordo contrattuale originario.
Pertanto, il differimento della prestazione di non può addebitarsi alla responsabilità di Parte_1
non sussistendo i presupposti per la mora del creditore, bensì alla condivisa scelta di CP_2 adeguare il rapporto contrattuale al dilazionamento delle opere edili.
Alla luce di quanto si è osservato, è infondata la difesa di parte ricorrente fondata sulla mora del creditore e sulla asserita responsabilità di in ordine al dilazionamento della consegna, ma è CP_2 altresì infondata ogni eccezione e domanda di parte convenuta fondata sui difetti di conformità e sui vizi: la domanda di accertamento dei vizi e dei difetti di conformità, la domanda di riduzione del prezzo ex art. 135 quater cod. cons.; la domanda di risarcimento del danno conseguente ai difetti di conformità.
Dalla reiezione di tali domande consegue l'assorbimento di ogni eccezione svolta da in Parte_1 punto di garanzie, come quelle di prescrizione e di decadenza.
Ferma restando l'inapplicabilità delle garanzie summenzionate, le domande volte all'accertamento del vizio ed al risarcimento del danno ex art. 135 septies cod. cons. possono invero essere riqualificate alla stregua di domanda risarcitoria da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Alla stregua dell'assunto giurisprudenziale sopra citato, l'unica disciplina invocabile nel caso di specie è infatti quella appena menzionata, non essendo il rapporto concluso all'atto della instaurazione del giudizio.
Pertanto, i difetti lamentati da parte convenuta verranno valutate alla stregua di doglianze di inadempimento.
Per l'esame nel merito della domanda di cui all'art. 1218 c.c., occorre procedere seguendo le linee guida tracciate dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, che, come è noto, ha ripartito l'onere probatorio relativo a tutte le azioni disciplinate dall'art. 1453 c.c., inclusa quella risarcitoria, ponendo a carico del creditore (nel caso di specie, l'onere della mera CP_2 allegazione dell'inadempimento, e carico del debitore (nel caso di specie, l'onere della Parte_1 prova circa l'esatto adempimento o l'estinzione dell'obbligazione.
Avendo riguardo al compendio probatorio in atti e della ctu espletata, deve ritenersi invero dimostrato l'inesatto adempimento di e il danno conseguenza patito da corrispondente ai Parte_1 CP_2 costi delle opere di ripristino accertate dal ctu.
Fermo restando quanto si dirà in punto di imputabilità dell'inadempimento, sin d'ora si sottolinea che la motivazione terrà conto degli esiti della relazione della CTU. A tal proposito è opportuno evidenziare che le conclusioni cui è giunto il CTU sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni del CTU risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Il consulente ha accertato (pag. 5 ss. relazione):
- Con riferimento al piano terra: che le schermature frangisole non rientrano nel loro vano, verosimilmente a causa di una erronea regolazione del fine corsa o della erronea configurazione del vano, non perfettamente orizzontale;
flessione del frangisole del salone, dovuta al peso dell'elemento; mancanza della zanzariera nel bagno;
rumorosità del frangisole della porta finestra della camera retro, dovuta verosimilmente a un contatto elettrico;
- Con riguardo al piano seminterrato: presenza di un serramento che, a causa di cedimenti del telaio, non risulta possibile chiudere;
spifferi derivanti dalla soglia del portoncino blindato esterno, dovuti a un difetto di regolazione;
- In relazione ai serramenti, fuoriscita di schiuma e silicone dai coprifili, dovuta a una erronea posa;
Gli accertamenti del consulente vengono fatti propri dal Tribunale, non solo perché intrinsecamente coerenti e fondati su risultanze fattuali, ma anche perché confermati dalle deposizioni testimoniali. Il riferimento è in particolare alla teste , che ha puntualmente confermato le medesime Tes_1 risultanze della ctu;
non viene invece in rilievo la deposizione di , il quale ha espressamente Tes_2 dichiarato di non ricordare esattamente la risposta ad alcune delle domande poste, e non ha escluso la sussistenza di difetti sfuggiti al suo controllo.
Non può condividersi la doglianza di parte convenuta circa il mancato riferimento alle norme-Uni, che da un lato non è strettamente necessario per la verifica dell'esatto adempimento (occorrendo, al riguardo, che la materia sia effettivamente regolata dalle norme Uni e che queste siano esaustive delle regole di esatta diligenza), e dall'altro è generica nella sua formulazione.
Altresì va condivisa la conclusione, cui giunge il ctu (p. 8 relazione, in risposta alle osservazioni di parte convenuta), circa la superfluità della radicale sostituzione dei coprifili, prospettata da parte convenuta in sede di ctp, posto che i vizi accertati non giustificano la totale rimozione dei beni in parola, potendo essere rimossi con opere di manutenzione ordinaria.
Deve dunque concludersi, in punto di costi di ripristino, che gli stessi siano pari a euro 3215,00 iva esclusa, ovvero pari a euro 3536,5 iva inclusa (computando l'iva al 10 %, come fatto dalle parti nei documenti contrattuali prima esaminati).
Non può sottacersi che il ctu, in risposta alle osservazioni del ctp di parte ricorrente, abbia affermato che i vizi in parola non possano ritenersi “originari”, dovendo verosimilmente ascriversi a “mancata manutenzione” (p. 10 relazione).
Detta affermazione non può essere condivisa dal Tribunale.
Da un lato, essa si presenta generica e non motivata, considerata la pluralità ed eterogeneità dei difetti accertati e delle relative eziologie.
Dall'altro, essa risulta smentita dalle stesse risultanze della ctu, che in relazione a ciascuno dei difetti ha individuato la verosimile eziologia, addebitandolo o a vizi nella posa (che per definizione sono originari) o a vizi manifestatisi dopo, con il decorso del tempo, ma comunque riconducibili a un difetto del bene o della sua posa (si pensi ai frangisole).
Conclusivamente, risulta provato l'inadempimento di che non ha contestato la Parte_1 quantificazione del danno-conseguenza e non ha provato il proprio esatto adempimento.
Pertanto, accertato il
contro
-credito risarcitorio in favore di in compensazione dev'essere CP_2 dedotto dall'importo ancora dovuto da (euro 10.672,00 iva inclusa) la sorte di euro 3536,5 CP_2 iva inclusa, così ottenendosi la sorte di euro 7.135,5 iva inclusa.
Incidentalmente, va qualificata la compensazione appena eseguita – non richiesta dalle parti – alla stregua di compensazione impropria, operabile d'ufficio. Infatti, “in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso” (Cassazione civile sez. II, 13/03/2024, n.6700).
Conclusivamente, le parti devono eseguire le seguenti prestazioni entro il 10.10.2025: parte ricorrente dovrà ultimare in favore di le opere di fornitura e installazione dei beni oggetto del rapporto CP_2 contrattuale;
ovrà corrispondere alla parte ricorrente il prezzo residuo, decurtato del
contro
- CP_2 credito in compensazione, pari a euro 7.135,5 iva inclusa. Su quest'ultima somma di denaro sono altresì dovuti da ad gli interessi moratori al tasso commerciale (d.lgs 231-2002) CP_2 Parte_1 dal 10.10.2025 al saldo effettivo.
Tanto con riferimento ad , quanto con riguardo a si tratta di una statuizione di Parte_1 CP_2 condanna. Infatti, ha chiesto la condanna di alla ultimazione dei lavori CP_2 Parte_1 contrattuali, e in particolare alla consegna e posa dei tre portoni sezionali, che devono dunque essere installati in favore del convenuto entro il 10.10.2025.
Ogni altra domanda riconvenzionale svolta da parte resistente dev'essere respinta.
In particolare, va respinta la domanda di condanna alla restituzione della maggior somma versata, pari a € 2.264,01. La pretesa infatti erroneamente assume, quale punto di riferimento per il calcolo dell'esposizione debitoria, la seconda rata di acconto. Il calcolo dei rapporti di debito-credito svolto finora consente infatti di accertare l'entità della esposizione debitoria di al saldo, che lo vede CP_2 appunto debitore della sorte di euro 7135,5.
Vanno poi respinte le domande di condanna alla refusione degli interessi, sulla somma di € 3.080,00 e sulla somma di euro 22880,00. Entrambe le domande omettono di considerare la fungibilità del bene denaro, per cui l'importo versato da in occasione del secondo saldo non si riferiscono CP_2 specificamente a questo o quel bene, bensì alla prestazione contrattualmente pattuita nella sua globalità. Pertanto delle due l'una: o si accerta che tutte i beni pagati nel secondo saldo in realtà non fossero pronti in magazzino e non fossero stati consegnati, ed allora il risarcimento del danno corrispondente al tasso d'interesse legale può risarcirsi, previa tuttavia specifica prova della imputabilità dell'inadempimento ad o tale accertamento non si compie, ed allora nessun Parte_1 risarcimento può essere concesso. Nel caso di specie, parte convenuta non ha offerto nessun elemento in tal senso, e pertanto il risarcimento non può esser disposto. In ogni caso, risulta in atti che il differimento delle prestazioni negoziali – peraltro concordato fra le parti - è stato determinato dal ritardo nei lavori edili nell'immobile di ragion per cui non si può addebitare ad CP_2 Parte_1 il ritardo nella consegna di alcuni specifici beni.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio parte convenuta è risultata prevalentemente (ma non esclusivamente) soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese di parte ricorrente, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
In relazione alla domanda ex art. 1218 c.c., parte convenuta è risultata vittoriosa, e pertanto sussiste parziale soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione nella misura del 20 %.
Le spese si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014, come modificato dal dm. n. 147/2022, in applicazione del criterio del decisum, tenendo cioè conto dell'ammontare della domanda attorea che ha trovato riconoscimento all'esito del giudizio, e dunque nel caso di specie della compensazione per il
contro
-credito accertato in favore del convenuto.
Segnatamente, si reputano congrui i parametri medi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, per complessivi € 5.077,00 per compenso.
Parte convenuta dovrà rifondere all'attrice l'80 % dell'importo appena indicato, e cioè la somma di euro 4061,60.
Spetta altresì alla parte vittoriosa il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente ed esclusivamente a carico del convenuto in CP_2 quanto prevalentemente soccombente.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: 1) Accoglie le domanda svolta in via subordinata da parte ricorrente e parzialmente la domanda riconvenzionale risarcitoria svolta da parte resistente, e per l'effetto: 1.1) Condanna parte ricorrente, entro il 10.10.2025, a ultimare in favore di parte convenuta le opere di fornitura e installazione dei beni oggetto del rapporto contrattuale;
1.2) condanna parte convenuta corrispondere in favore di parte ricorrente, entro il 10.10.2025, la somma di euro 7.135,5 iva inclusa, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente dell'80 % delle spese di lite, liquidate come segue: euro 4061,60 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed IVA, se e come dovuti per legge;
euro 264,00 per rimborso spese vive. Compensa le spese per la parte residua;
4) pone le spese di ctu a carico di parte convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 18 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2679/2023 promossa da:
Partita VA , in persona del suo Presidente del C.d.A., Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
con sede in CA LA (VA), Via Bergamo angolo Via Lazzaretto, assistita,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Lo Verde, C.F. PEC C.F._1 n° fax 02.66710422, presso il cui studio in Milano, Corso Email_1 Buenos Aires, 79, elegge domicilio Ricorrente contro
C.F. , nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso nel presente procedimento, dall'avv. Arturo Schiano ( ) del Foro di Milano, eleggendo C.F._3 domicilio presso il suo studio sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 12
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio per sentirlo Parte_1 CP_2 condannare al pagamento di euro 10.894,40 VA compresa, a titolo di corrispettivo per la compravendita stipulata con il convenuto. In subordine, insisteva per la condanna e domandava altresì al Giudice la fissazione di un termine per la consegna e montaggio dei beni oggetto della compravendita.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , che invocava il rigetto della domanda CP_2 attorea, e che in via riconvenzionale la condanna del ricorrente alla esecuzione degli interventi di ripristino e la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 135 quater Cod. Consumo, al pagamento del risarcimento del danno ex art. 135 septies Cos. al pagamento degli interessi sugli importi CP_3 versati, alla restituzione della maggior somma versata per euro 2264,01.
Concesse i termini per memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., il Giudice ammetteva parzialmente le prove orali e disponeva ctu. All'esito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
***
Il Tribunale seguirà, nell'ordine espositivo della motivazione, quello delle domande di parte ricorrente e resistente.
Prendendo dunque le mosse dalle domande di parte ricorrente, deve accogliersi la domanda svolta in via subordinata. Non può invece accogliersi la domanda svolta in via principale.
Onde motivare sul punto, occorre ricostruire il contenuto e le vicende del rapporto contrattuale per cui è causa.
Dalla documentazione dimessa in atti, risulta il perfezionamento di un primo accordo contrattuale, via via integrato e modificato da successivi contratti.
L'originario accordo contrattuale insiste sulle condizioni di cui al preventivo prodotto al doc. 1 fascicolo Posto che detto documento risulta privo di sottoscrizione, deve desumersi che esso Pt_1 valga solo ad indicare l'oggetto di un consenso raggiunto verbalmente. E' incontestato che detto accordo è stato concluso il 19.7.2019, per il prezzo complessivo di euro 57200,00 iva inclusa (prezzo inferiore a quello indicato nell'ultima pagina del documento citato).
A quanto si evince dal documento in parola, la prestazione posta a carico di – a fronte del Parte_1 prezzo suindicato – consiste nella fornitura e installazione dei seguenti beni:
- 18 finestre Oknoplast Winergetic Passive+Traslante;
- 3 sezionali box motorizzate Breda;
- 5 frangisole Gm200 Motorizzate;
- 9 persiane alluminio;
- 1 portoncino ingresso inotherm;
- 3 porte blindate Alias;
- 17 falsitelai per finestre;
- 17 zanzariere ad incasso. Per ciascuna categoria di prodotto, il preventivo prevede un termine di consegna indicativo entro dieci settimane dalla “definizione di tutti i dettagli” (esemplificativamente, pag. 22, doc. cit.), precisando che i tempi di consegna potranno variare in base alla categoria e tipologia di prodotto ed al relativo colore. Il pagamento del prezzo è ripartito come segue: primo acconto pari al 40 % del prezzo;
secondo acconto, a merce pronta, pari al 40 % del prezzo;
saldo alla fine dei lavori.
Il rapporto che sorge da tale accordo, successivamente integrato dai successivi negozi che si menzioneranno, va qualificato alla stregua di appalto, e non di compravendita.
Infatti, il documento in parola personalizza puntualmente in base alle richieste del cliente i prodotti oggetto di fornitura (essi vengono specificati per dimensione, colore, tipo di installazione), come si evince dalle pagine da 2 a 15 del documento in parola. A tale circostanza, che di per sé suggerisce la prevalenza del facere (installazione) sul dare (alienazione), deve aggiungersi che i beni oggetto di fornitura, a quanto emerge dal documento in esame e dalla natura stessa dei medesimi, necessitano tutti di una apposita installazione per essere fruibili. Pertanto, l'installazione non rappresenta il mero terminale ultimo della prestazione di dare, bensì il principale fine economico dell'operazione, cui la alienazione è servente. La conclusione è ulteriormente comprovata dalla individuazione del momento di esigibilità del saldo prezzo nella data di conclusione dei lavori di installazione.
Rispetto a tale accordo, una prima variante – per circostanza incontestata - è stata concordata verbalmente dalle parti il 2.8.2019, ed è cristallizzata dal doc. 2 di parte convenuta. Il testo in parola, sottoscritto dal solo riporta alcune modifiche rispetto ai beni oggetto di contratto, prevede CP_2 il prezzo complessivo di euro 57200,00 iva inclusa, e stabilisce quale data indicativa di consegna quella di otto settimane dalla “definizione di tutti i dettagli”, precisando ancora una volta che essa può variare in ragione delle tipologie di prodotto e di colore.
Ulteriore aggiunta, contenenti modifiche al “vano dello scorrevole ”, è stata concordata il Pt_2
20.9.2019, come risulta da doc. 3 fascicolo al prezzo di euro 7700,00 iva inclusa, ed euro Pt_1
7000,00 iva esclusa.
Risulta però provato che sul prezzo netto (euro 7000,00) appena indicato, le parti abbiano concordato uno sconto di euro 200,00. La circostanza, eccepita da parte convenuta, non è stata contestata da parte attrice, e risulta comunque dalla mail di cui al doc. 4 Pt_1
Pertanto, deve ritenersi che il prezzo aggiuntivo concordato all'esito dell'accordo del 20.9.2019 sia pari a euro 7.480,00 iva inclusa.
E' poi provato che le parti abbiano concordato l'acquisto e posa di due porte blindate, aggiuntive rispetto a quelle previamente concordate. La circostanza si evince dai testi di cui ai doc. 8 e 9 fascicolo sottoscritti da entrambe le parti, da cui risulta l'accordo per la fornitura e posa: Pt_1
- in data 12.10.2020, della blindata “interrato”, al prezzo di euro 2070,00 iva inclusa;
- in data 26.11.2020, della blindata “cucina”, al prezzo di euro 3500,00 iva inclusa.
Il prezzo complessivo da per gli accordi contrattuali appena elencati ammonta a euro CP_2
70.250,00 iva inclusa.
E' espressamente riconosciuto da entrambe le parti (cfr. verbale di udienza del 18.10.2023) che abbia versato alla ricorrente – in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa - Euro CP_2
59.578,00 VA compresa.
Osserva dunque il Tribunale che l'importo residuo dovuto da ad che per CP_2 Parte_1 circostanza incontestata non è stato dal medesimo versato, ammonta a euro 10.672,00 iva inclusa. Onde appurare la esigibilità di tale importo da parte di occorre da un lato valutare Parte_1
l'esattezza e completezza della prestazione eseguita dalla stessa ricorrente, e dall'altro accertare i vizi che – secondo la difesa di parte resistente – caratterizzerebbero le opere e i materiali.
Sotto il primo profilo, è incontestato che parte ricorrente non abbia ultimato la esecuzione dei lavori. La circostanza è affermata da parte resistente e implicitamente (ma univocamente) ammessa dalla stessa ricorrente, che in via subordinata chiede termine per ultimare il montaggio e l'installazione dei beni.
A quanto si evince dal contenuto contrattuale sopra delineato, il pagamento del saldo del prezzo è esigibile solo al momento della ultimazione dei lavori.
Tale rilievo implica in primo luogo che la domanda svolta in via principale da parte ricorrente non può trovare accoglimento, poiché il prezzo è contrattualmente inesigibile fino alla ultimazione dei lavori.
E' invece meritevole di accoglimento la domanda svolta in via subordinata, con assegnazione di un pari termine al resistente e alla ricorrente per l'esecuzione delle rispettive prestazioni.
L'eccezione mossa sul punto da parte resistente, secondo la quale il negozio di per sé fisserebbe il termine di adempimento, è infondata, perché il contratto del tutto genericamente ed indicativamente fa richiamo al momento in cui tutti i dettagli esecutivi saranno forniti, senza tuttavia specificare a quali dettagli alluda, e quando potrà ritenersi raggiunto tale momento. Oltre che indicativo, il tempo indicato nel contratto è puramente eventuale, perché espressamente dichiara di non tener conto del tipo di bene e del relativo colore. Non può pertanto ritenersi pattuito un termine in senso proprio.
Ai sensi dell'art. 1183 comma 1 c.c., pertanto, il termine può essere fissato dal Giudice avendo riguardo alla natura delle prestazione, al luogo ed alle modalità esecutive.
Considerato che
la prestazione di richiede la predisposizione di personale all'uopo dedicato, ma che si Parte_1 sostanzia nella mera installazione, si reputa congruo un termine di circa un mese e mezzo lavorativo, che (escludendo dal computo il mese di agosto) è da fissarsi al 10.10.2025. Entro questo termine Pt_1 dovrà ultimare la propria prestazione, e dovrà provvedere al saldo del prezzo.
[...] CP_2
Con riferimento al prezzo, occorre invero ancora precisare a quanto ammonta il prezzo che CP_2 dovrà versare. Se è vero che il credito contrattuale di risulta già quantificato ed accertato Parte_1 in euro 10.672,00 iva inclusa, va invero rilevato che parte resistente ha formulato molteplici domande riconvenzionali, finalizzate tra l'altro a conseguire la riduzione dell'importo dovuto.
Dette domande devono dunque essere esaminate, a partire da quella volta all'accertamento dei vizi ed alle conseguenti azioni di condanna al ripristino, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
Le domande in parola hanno fondamento, secondo le deduzioni di parte resistente, sulla garanzia per difetto di conformità prevista dagli artt. 129 ss. d.lgs. 206-2005 (Codice del Consumo).
Reputa questo Tribunale che il difetto di conformità non è invocabile nel caso di specie, così come non ricorre il vizio ai sensi dell'art. 1667 c.c. e 1490 c.c.
In punto di diritto, va infatti osservato che la garanzia per vizi nella compravendita e nell'appalto opera solo laddove l'opera sia stata integralmente ultimata e consegnata, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. (Cass. n. 1186/2015; Cass. n. 8103/2006). Alla medesima conclusione consentono di pervenire gli artt. 129 e 131 Codice del consumo, che rispettivamente correlano il difetto di conformità alla “fornitura” od alla “installazione” dei beni.
Nel caso di specie, è da un lato pacifico che parte delle opere contrattualmente pattuite non siano state eseguite, e dall'altro risulta che – anche con riguardo ai beni già consegnati e installati – la consegna non possa dirsi integralmente ultimata, perché le parti hanno continuato anche dopo la installazione a comunicare per predisporre ulteriori adattamenti o correttivi delle opere già eseguite.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge, in altri termini, che le parti non hanno considerato conclusa la prestazione di all'atto della prima installazione dei beni, intendendo per contro Parte_1 estendere la prestazione di quest'ultima anche a successivi adattamenti o piccole riparazioni richieste dal cliente. Prestazione che, dunque, non può ritenersi esaurita fino a che l'intera commessa non sia integralmente esaurita. Il rapporto contrattuale, dunque, è andato via via integrandosi man mano che le prestazioni di venivano eseguite. Parte_1
Al riguardo vanno citati:
- Lo scambio di mail del settembre 2021 di cui al doc. 10 di parte convenuta, con cui quest'ultima denunzia difetti nei lavori eseguiti, ed assicura disponibilità “piccola Parte_1 sistemazione”, precisando che detta disponibilità non allude anche a veri e propri vizi che dovessero essere riscontrati nelle opere, una volta ultimate.
- Lo scambio di mail del dicembre 2021 di cui al doc. 8 parte convenuta, con cui Parte_1 denuncia la tardività dei lavori nel cantiere di dando disponibilità ad un sopralluogo CP_2 congiunto presso l'immobile del convenuto. Detto sopralluogo, a quanto si evince dalla corrispondenza di cui al doc. 22 di parte convenuta, risulta essersi svolto il 21 dicembre 2021 ed aver condotto ad un primo rilievo condiviso circa gli elementi da perfezionare nei lavori già eseguiti e circa i lavori ancora da eseguirsi.
- La corrispondenza di cui al doc. 22 di parte convenuta, successiva al sopralluogo appena citato, nella quale lamenta i difetti di funzionalità nelle opere eseguite, e CP_2 Parte_1 di volta in volta replica, vuoi dando la disponibilità a interventi additivi per la risoluzione delle problematiche, vuoi contestandone i presupposti di fatto. Il quadro probatorio, diversamente da quanto prospettato da parte convenuta, non attesta il riconoscimento dei vizi da parte di e dunque non dimostra la assunzione di un autonomo Parte_1 obbligo contrattuale volta a porvi rimedio. Il contenuto delle mail appena citate, unitamente alle molteplici integrazioni contrattuali richiamate nell'incipit, danno atto di un rapporto contrattuale in itinere, nel corso del quale le parti hanno via via modificato o integrato le pattuizioni precedenti man mano che si verificavano problematiche o sopravvenienze.
In quest'ottica va anche letta la disponibilità di che, pur denunciando la tardività dei lavori Parte_1 nel cantiere di non ha mai messo in mora per quanto ai sensi dell'art. 1206 ss. CP_2 CP_2
c.c., al contrario adeguandosi ai ritardi e manifestando disponibilità a posticipare la esecuzione della propria prestazione ed a correggerla.
Al riguardo vanno citati, oltre ai documenti sopra richiamati, i seguenti:
- La mail del 4.2.2020, di cui al doc. 7 che dà atto del raggiungimento di un accordo fra Pt_1 le parti in ordine alla necessità di posticipare la consegna e installazione dei beni, in ragione dei lavori in corso nell'immobile di parte convenuta.
- Scambio di mail di cui al doc. 15 parte ricorrente, dà atto che al giugno 2022 le parti concordavano i dettagli tecnici realtivi alla produzione e posa di tre portoni blindati. Sebbene emerga in atti la prova che abbia risentito nell'esecuzione della propria Parte_1 prestazione del ritardo dei lavori nel cantiere del convenuto, risulta altresì che essa abbia in definitiva accettato tale ritardo, acconsentendo a una modifica dei propri programmi e in altri termini a una integrazione dell'accordo contrattuale originario.
Pertanto, il differimento della prestazione di non può addebitarsi alla responsabilità di Parte_1
non sussistendo i presupposti per la mora del creditore, bensì alla condivisa scelta di CP_2 adeguare il rapporto contrattuale al dilazionamento delle opere edili.
Alla luce di quanto si è osservato, è infondata la difesa di parte ricorrente fondata sulla mora del creditore e sulla asserita responsabilità di in ordine al dilazionamento della consegna, ma è CP_2 altresì infondata ogni eccezione e domanda di parte convenuta fondata sui difetti di conformità e sui vizi: la domanda di accertamento dei vizi e dei difetti di conformità, la domanda di riduzione del prezzo ex art. 135 quater cod. cons.; la domanda di risarcimento del danno conseguente ai difetti di conformità.
Dalla reiezione di tali domande consegue l'assorbimento di ogni eccezione svolta da in Parte_1 punto di garanzie, come quelle di prescrizione e di decadenza.
Ferma restando l'inapplicabilità delle garanzie summenzionate, le domande volte all'accertamento del vizio ed al risarcimento del danno ex art. 135 septies cod. cons. possono invero essere riqualificate alla stregua di domanda risarcitoria da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Alla stregua dell'assunto giurisprudenziale sopra citato, l'unica disciplina invocabile nel caso di specie è infatti quella appena menzionata, non essendo il rapporto concluso all'atto della instaurazione del giudizio.
Pertanto, i difetti lamentati da parte convenuta verranno valutate alla stregua di doglianze di inadempimento.
Per l'esame nel merito della domanda di cui all'art. 1218 c.c., occorre procedere seguendo le linee guida tracciate dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, che, come è noto, ha ripartito l'onere probatorio relativo a tutte le azioni disciplinate dall'art. 1453 c.c., inclusa quella risarcitoria, ponendo a carico del creditore (nel caso di specie, l'onere della mera CP_2 allegazione dell'inadempimento, e carico del debitore (nel caso di specie, l'onere della Parte_1 prova circa l'esatto adempimento o l'estinzione dell'obbligazione.
Avendo riguardo al compendio probatorio in atti e della ctu espletata, deve ritenersi invero dimostrato l'inesatto adempimento di e il danno conseguenza patito da corrispondente ai Parte_1 CP_2 costi delle opere di ripristino accertate dal ctu.
Fermo restando quanto si dirà in punto di imputabilità dell'inadempimento, sin d'ora si sottolinea che la motivazione terrà conto degli esiti della relazione della CTU. A tal proposito è opportuno evidenziare che le conclusioni cui è giunto il CTU sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa;
inoltre le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni del CTU risultano sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Il consulente ha accertato (pag. 5 ss. relazione):
- Con riferimento al piano terra: che le schermature frangisole non rientrano nel loro vano, verosimilmente a causa di una erronea regolazione del fine corsa o della erronea configurazione del vano, non perfettamente orizzontale;
flessione del frangisole del salone, dovuta al peso dell'elemento; mancanza della zanzariera nel bagno;
rumorosità del frangisole della porta finestra della camera retro, dovuta verosimilmente a un contatto elettrico;
- Con riguardo al piano seminterrato: presenza di un serramento che, a causa di cedimenti del telaio, non risulta possibile chiudere;
spifferi derivanti dalla soglia del portoncino blindato esterno, dovuti a un difetto di regolazione;
- In relazione ai serramenti, fuoriscita di schiuma e silicone dai coprifili, dovuta a una erronea posa;
Gli accertamenti del consulente vengono fatti propri dal Tribunale, non solo perché intrinsecamente coerenti e fondati su risultanze fattuali, ma anche perché confermati dalle deposizioni testimoniali. Il riferimento è in particolare alla teste , che ha puntualmente confermato le medesime Tes_1 risultanze della ctu;
non viene invece in rilievo la deposizione di , il quale ha espressamente Tes_2 dichiarato di non ricordare esattamente la risposta ad alcune delle domande poste, e non ha escluso la sussistenza di difetti sfuggiti al suo controllo.
Non può condividersi la doglianza di parte convenuta circa il mancato riferimento alle norme-Uni, che da un lato non è strettamente necessario per la verifica dell'esatto adempimento (occorrendo, al riguardo, che la materia sia effettivamente regolata dalle norme Uni e che queste siano esaustive delle regole di esatta diligenza), e dall'altro è generica nella sua formulazione.
Altresì va condivisa la conclusione, cui giunge il ctu (p. 8 relazione, in risposta alle osservazioni di parte convenuta), circa la superfluità della radicale sostituzione dei coprifili, prospettata da parte convenuta in sede di ctp, posto che i vizi accertati non giustificano la totale rimozione dei beni in parola, potendo essere rimossi con opere di manutenzione ordinaria.
Deve dunque concludersi, in punto di costi di ripristino, che gli stessi siano pari a euro 3215,00 iva esclusa, ovvero pari a euro 3536,5 iva inclusa (computando l'iva al 10 %, come fatto dalle parti nei documenti contrattuali prima esaminati).
Non può sottacersi che il ctu, in risposta alle osservazioni del ctp di parte ricorrente, abbia affermato che i vizi in parola non possano ritenersi “originari”, dovendo verosimilmente ascriversi a “mancata manutenzione” (p. 10 relazione).
Detta affermazione non può essere condivisa dal Tribunale.
Da un lato, essa si presenta generica e non motivata, considerata la pluralità ed eterogeneità dei difetti accertati e delle relative eziologie.
Dall'altro, essa risulta smentita dalle stesse risultanze della ctu, che in relazione a ciascuno dei difetti ha individuato la verosimile eziologia, addebitandolo o a vizi nella posa (che per definizione sono originari) o a vizi manifestatisi dopo, con il decorso del tempo, ma comunque riconducibili a un difetto del bene o della sua posa (si pensi ai frangisole).
Conclusivamente, risulta provato l'inadempimento di che non ha contestato la Parte_1 quantificazione del danno-conseguenza e non ha provato il proprio esatto adempimento.
Pertanto, accertato il
contro
-credito risarcitorio in favore di in compensazione dev'essere CP_2 dedotto dall'importo ancora dovuto da (euro 10.672,00 iva inclusa) la sorte di euro 3536,5 CP_2 iva inclusa, così ottenendosi la sorte di euro 7.135,5 iva inclusa.
Incidentalmente, va qualificata la compensazione appena eseguita – non richiesta dalle parti – alla stregua di compensazione impropria, operabile d'ufficio. Infatti, “in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso” (Cassazione civile sez. II, 13/03/2024, n.6700).
Conclusivamente, le parti devono eseguire le seguenti prestazioni entro il 10.10.2025: parte ricorrente dovrà ultimare in favore di le opere di fornitura e installazione dei beni oggetto del rapporto CP_2 contrattuale;
ovrà corrispondere alla parte ricorrente il prezzo residuo, decurtato del
contro
- CP_2 credito in compensazione, pari a euro 7.135,5 iva inclusa. Su quest'ultima somma di denaro sono altresì dovuti da ad gli interessi moratori al tasso commerciale (d.lgs 231-2002) CP_2 Parte_1 dal 10.10.2025 al saldo effettivo.
Tanto con riferimento ad , quanto con riguardo a si tratta di una statuizione di Parte_1 CP_2 condanna. Infatti, ha chiesto la condanna di alla ultimazione dei lavori CP_2 Parte_1 contrattuali, e in particolare alla consegna e posa dei tre portoni sezionali, che devono dunque essere installati in favore del convenuto entro il 10.10.2025.
Ogni altra domanda riconvenzionale svolta da parte resistente dev'essere respinta.
In particolare, va respinta la domanda di condanna alla restituzione della maggior somma versata, pari a € 2.264,01. La pretesa infatti erroneamente assume, quale punto di riferimento per il calcolo dell'esposizione debitoria, la seconda rata di acconto. Il calcolo dei rapporti di debito-credito svolto finora consente infatti di accertare l'entità della esposizione debitoria di al saldo, che lo vede CP_2 appunto debitore della sorte di euro 7135,5.
Vanno poi respinte le domande di condanna alla refusione degli interessi, sulla somma di € 3.080,00 e sulla somma di euro 22880,00. Entrambe le domande omettono di considerare la fungibilità del bene denaro, per cui l'importo versato da in occasione del secondo saldo non si riferiscono CP_2 specificamente a questo o quel bene, bensì alla prestazione contrattualmente pattuita nella sua globalità. Pertanto delle due l'una: o si accerta che tutte i beni pagati nel secondo saldo in realtà non fossero pronti in magazzino e non fossero stati consegnati, ed allora il risarcimento del danno corrispondente al tasso d'interesse legale può risarcirsi, previa tuttavia specifica prova della imputabilità dell'inadempimento ad o tale accertamento non si compie, ed allora nessun Parte_1 risarcimento può essere concesso. Nel caso di specie, parte convenuta non ha offerto nessun elemento in tal senso, e pertanto il risarcimento non può esser disposto. In ogni caso, risulta in atti che il differimento delle prestazioni negoziali – peraltro concordato fra le parti - è stato determinato dal ritardo nei lavori edili nell'immobile di ragion per cui non si può addebitare ad CP_2 Parte_1 il ritardo nella consegna di alcuni specifici beni.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio parte convenuta è risultata prevalentemente (ma non esclusivamente) soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese di parte ricorrente, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
In relazione alla domanda ex art. 1218 c.c., parte convenuta è risultata vittoriosa, e pertanto sussiste parziale soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione nella misura del 20 %.
Le spese si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014, come modificato dal dm. n. 147/2022, in applicazione del criterio del decisum, tenendo cioè conto dell'ammontare della domanda attorea che ha trovato riconoscimento all'esito del giudizio, e dunque nel caso di specie della compensazione per il
contro
-credito accertato in favore del convenuto.
Segnatamente, si reputano congrui i parametri medi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, per complessivi € 5.077,00 per compenso.
Parte convenuta dovrà rifondere all'attrice l'80 % dell'importo appena indicato, e cioè la somma di euro 4061,60.
Spetta altresì alla parte vittoriosa il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente ed esclusivamente a carico del convenuto in CP_2 quanto prevalentemente soccombente.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: 1) Accoglie le domanda svolta in via subordinata da parte ricorrente e parzialmente la domanda riconvenzionale risarcitoria svolta da parte resistente, e per l'effetto: 1.1) Condanna parte ricorrente, entro il 10.10.2025, a ultimare in favore di parte convenuta le opere di fornitura e installazione dei beni oggetto del rapporto contrattuale;
1.2) condanna parte convenuta corrispondere in favore di parte ricorrente, entro il 10.10.2025, la somma di euro 7.135,5 iva inclusa, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente dell'80 % delle spese di lite, liquidate come segue: euro 4061,60 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed IVA, se e come dovuti per legge;
euro 264,00 per rimborso spese vive. Compensa le spese per la parte residua;
4) pone le spese di ctu a carico di parte convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 18 luglio 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina