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Ordinanza 2 giugno 2025
Ordinanza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, ordinanza 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Corte d'appello di Reggio Calabria
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere relatore ha emesso la seguente
Ordinanza nel giudizio n. 29-1/2025 R.G.S.L. e vertente fra
Parte_1
e
CP_1
letti gli atti, letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva;
rilevato che parte appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita nella presente fase di giudizio;
visto che il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato all'appellante che nel termine del 20 maggio 2025 ha depositato note di trattazione scritta;
visto che con la sentenza impugnata il giudice di prime cure ha rigettato la domanda della e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso delle Pt_1 spese generali, c.p.a. e iva, in favore dell' “liquidate in applicazione del D.M. CP_1
giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore dedotto e alla natura della causa (previdenza) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.”; rilevato, in relazione al fumus boni iuris, nella sommarietà della cognizione propria della presente fase di giudizio, che l'impugnazione non appare manifestamente fondata;
rilevato che l'appellante, in relazione al periculum in mora, sostiene che “quest'ultimo deriva dalle lesioni fisiche patite dalla sig.ra a seguito dell'infortunio per cui è Pt_1 causa”; sostiene, altresì, che la condanna al pagamento delle spese del giudizio ha comportato un decisivo danno economico al suo patrimonio e che, non avendo ottenuto il risarcimento per le lesioni subite e derivate dall'infortunio, ha dovuto instaurare un procedimento civile con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
Rilevato che, in relazione all'importo per il quale l'appellante potrebbe subire l'esecuzione ( € 1.300,00), l'assenza di qualsiasi allegazione e prova in merito alla sua situazione economica non consente di apprezzare la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall'eventuale esecuzione;
p.q.m.
dichiara la contumacia dell'appellata nella presente fase del giudizio e rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Marialuisa Crucitti)
Corte d'appello di Reggio Calabria
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere relatore ha emesso la seguente
Ordinanza nel giudizio n. 29-1/2025 R.G.S.L. e vertente fra
Parte_1
e
CP_1
letti gli atti, letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva;
rilevato che parte appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita nella presente fase di giudizio;
visto che il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato all'appellante che nel termine del 20 maggio 2025 ha depositato note di trattazione scritta;
visto che con la sentenza impugnata il giudice di prime cure ha rigettato la domanda della e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso delle Pt_1 spese generali, c.p.a. e iva, in favore dell' “liquidate in applicazione del D.M. CP_1
giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore dedotto e alla natura della causa (previdenza) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.”; rilevato, in relazione al fumus boni iuris, nella sommarietà della cognizione propria della presente fase di giudizio, che l'impugnazione non appare manifestamente fondata;
rilevato che l'appellante, in relazione al periculum in mora, sostiene che “quest'ultimo deriva dalle lesioni fisiche patite dalla sig.ra a seguito dell'infortunio per cui è Pt_1 causa”; sostiene, altresì, che la condanna al pagamento delle spese del giudizio ha comportato un decisivo danno economico al suo patrimonio e che, non avendo ottenuto il risarcimento per le lesioni subite e derivate dall'infortunio, ha dovuto instaurare un procedimento civile con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
Rilevato che, in relazione all'importo per il quale l'appellante potrebbe subire l'esecuzione ( € 1.300,00), l'assenza di qualsiasi allegazione e prova in merito alla sua situazione economica non consente di apprezzare la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dall'eventuale esecuzione;
p.q.m.
dichiara la contumacia dell'appellata nella presente fase del giudizio e rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Marialuisa Crucitti)