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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. POGGI PIER PAOLO;
ATTORE contro c.f. CP_1 C.F._2 con l'avv. COLELLA ANTONIO:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– ex amministratore e liquidatore della società Tecnoma s.r.l., fallita - ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il curatore fallimentare della predetta società, per sentirlo condannare CP_1 al risarcimento del danno cagionatogli dai plurimi procedimenti penali e civili nei quali esso attore si era trovato coinvolto, a causa della erronea rappresentazione della realtà offerta dal curatore all'autorità giudiziaria, nel corso della sua attività.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva di essere stato tratto a processo (prima, in sede penale e, poi, in sede civile, con la richiesta risarcitoria) con l'accusa – sostenuta dal - di aver distratto i beni CP_1 della società fallita Tecnoma Srl, acquistandoli - con lo schermo della all'uopo Controparte_2 costituita – per un prezzo vile, con la complicità del precedente curatore fallimentare;
che Persona_1
l'accusa si era rivelata infondata, essendo intervenuta, prima, l'assoluzione nel processo penale e, poi, la sentenza definitiva di rigetto della domanda risarcitoria;
che, tuttavia, la pendenza dei citati procedimenti aveva cagionato a esso attore ingenti danni, in termini di patimento interiore e di spese legali, nonché di perdita della chance di avviare la società chiusa dopo il sequestro disposto in suo danno, nel corso CP_2 dei citati procedimenti.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto della domanda, rappresentando di essersi limitato a CP_1 riferire all'Autorità giudiziaria le notizie apprese nel corso della sua attività e in particolare di aver offerto una valutazione, a suo parere corretta, dei beni della fallita, che poi erano stati acquistati a un prezzo decisamente inferiore.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Cominciando dal danno che sarebbe derivato all'attore dall'essere stato sottoposto a procedimento penale, va rilevato che non è dato neppure comprendere quale sarebbe la condotta illecita del curatore che si porrebbe quale antecedente causale dell'imputazione dello considerato che il procedimento penale è condotto Pt_1 dalla pubblica accusa, che – con tutta evidenza – ne assume la paternità, indipendentemente dalla fonte da cui possono essere stati tratti gli spunti investigativi, di guisa che l'iniziativa del Pubblico Ministero – che solo domina l'avvio e la propulsione del procedimento penale - in ogni caso interrompe ogni nesso causale tra eventuali denunce e i pregiudizi subiti dal denunciato, risultando privati di qualsivoglia efficienza eziologica tutti gli antecedenti informativi dell'iniziativa procedimentale del PM (cfr. Cass. 299/2022).
La denuncia di un fatto penalmente rilevante può di per sé costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato, soltanto ove ricorrano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, dunque il dolo sub specie di specifica intenzione di accusare falsamente il denunciato, sapendolo innocente, presupposti che nella specie, non vengono neppure astrattamente prospettati a carico del CP_1
Quindi, in sostanza, neppure è possibile in radice individuare un nesso eziologico tra l'attività del curatore e l'avvio di un procedimento penale a carico dello Pt_1
Quanto al danno che sarebbe derivato allo dal procedimento civile, è sufficiente osservare che, nella Pt_1 valutazione del danno derivante dalla sottoposizione a un processo civile, occorre contemperare la posizione giuridica soggettiva del danneggiato, con quella del danneggiante, il quale, dal canto suo, promuovendo il processo che si assume dannoso, sta esercitando il proprio diritto costituzionalmente garantito di difesa.
Ebbene, tale bilanciamento di interessi tra il diritto di difendersi in giudizio e l'interesse a non essere coinvolto in un procedimento si realizza in via esclusiva in seno al giudizio da cui deriverebbe il danno e dinanzi a quel giudice, nella sede naturale della statuizione sulle spese, nel cui ambito si esaurisce anche la valutazione della colpa grave e del dolo nel promuovere il giudizio o nel resistere.
L'onere economico sostenuto dalla persona querelata per difendersi in giudizio non può essere considerato danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed è soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli art. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale (così Cass. 20313/2015).
La domanda risarcitoria svolta in questa sede si appalesa, pertanto, infondata, non essendovi spazio per il ristoro di pregiudizi ulteriori rispetto alle spese legali, che siano derivati dal giudizio civile.
Parimenti infondata si rivela la domanda relativa ai danni derivati dal sequestro disposto in danno della stante il manifesto difetto di allegazione del nesso causale tra il sequestro (in relazione al quale CP_2 valgono comunque le considerazioni svolte sul bilanciamento tra il diritto di difesa e l'interesse a non essere coinvolti in un procedimento civile o penale) e la chiusura dell'attività .
S'impone, pertanto, il rigetto della domanda con conseguente condanna dell'attore alla rifusione al convenuto delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, in considerazione della non particolare complessità della lite e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida Parte_1 CP_1 in euro 5.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa
Rimini, 10/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. POGGI PIER PAOLO;
ATTORE contro c.f. CP_1 C.F._2 con l'avv. COLELLA ANTONIO:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– ex amministratore e liquidatore della società Tecnoma s.r.l., fallita - ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il curatore fallimentare della predetta società, per sentirlo condannare CP_1 al risarcimento del danno cagionatogli dai plurimi procedimenti penali e civili nei quali esso attore si era trovato coinvolto, a causa della erronea rappresentazione della realtà offerta dal curatore all'autorità giudiziaria, nel corso della sua attività.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva di essere stato tratto a processo (prima, in sede penale e, poi, in sede civile, con la richiesta risarcitoria) con l'accusa – sostenuta dal - di aver distratto i beni CP_1 della società fallita Tecnoma Srl, acquistandoli - con lo schermo della all'uopo Controparte_2 costituita – per un prezzo vile, con la complicità del precedente curatore fallimentare;
che Persona_1
l'accusa si era rivelata infondata, essendo intervenuta, prima, l'assoluzione nel processo penale e, poi, la sentenza definitiva di rigetto della domanda risarcitoria;
che, tuttavia, la pendenza dei citati procedimenti aveva cagionato a esso attore ingenti danni, in termini di patimento interiore e di spese legali, nonché di perdita della chance di avviare la società chiusa dopo il sequestro disposto in suo danno, nel corso CP_2 dei citati procedimenti.
Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto della domanda, rappresentando di essersi limitato a CP_1 riferire all'Autorità giudiziaria le notizie apprese nel corso della sua attività e in particolare di aver offerto una valutazione, a suo parere corretta, dei beni della fallita, che poi erano stati acquistati a un prezzo decisamente inferiore.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Cominciando dal danno che sarebbe derivato all'attore dall'essere stato sottoposto a procedimento penale, va rilevato che non è dato neppure comprendere quale sarebbe la condotta illecita del curatore che si porrebbe quale antecedente causale dell'imputazione dello considerato che il procedimento penale è condotto Pt_1 dalla pubblica accusa, che – con tutta evidenza – ne assume la paternità, indipendentemente dalla fonte da cui possono essere stati tratti gli spunti investigativi, di guisa che l'iniziativa del Pubblico Ministero – che solo domina l'avvio e la propulsione del procedimento penale - in ogni caso interrompe ogni nesso causale tra eventuali denunce e i pregiudizi subiti dal denunciato, risultando privati di qualsivoglia efficienza eziologica tutti gli antecedenti informativi dell'iniziativa procedimentale del PM (cfr. Cass. 299/2022).
La denuncia di un fatto penalmente rilevante può di per sé costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato, soltanto ove ricorrano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, dunque il dolo sub specie di specifica intenzione di accusare falsamente il denunciato, sapendolo innocente, presupposti che nella specie, non vengono neppure astrattamente prospettati a carico del CP_1
Quindi, in sostanza, neppure è possibile in radice individuare un nesso eziologico tra l'attività del curatore e l'avvio di un procedimento penale a carico dello Pt_1
Quanto al danno che sarebbe derivato allo dal procedimento civile, è sufficiente osservare che, nella Pt_1 valutazione del danno derivante dalla sottoposizione a un processo civile, occorre contemperare la posizione giuridica soggettiva del danneggiato, con quella del danneggiante, il quale, dal canto suo, promuovendo il processo che si assume dannoso, sta esercitando il proprio diritto costituzionalmente garantito di difesa.
Ebbene, tale bilanciamento di interessi tra il diritto di difendersi in giudizio e l'interesse a non essere coinvolto in un procedimento si realizza in via esclusiva in seno al giudizio da cui deriverebbe il danno e dinanzi a quel giudice, nella sede naturale della statuizione sulle spese, nel cui ambito si esaurisce anche la valutazione della colpa grave e del dolo nel promuovere il giudizio o nel resistere.
L'onere economico sostenuto dalla persona querelata per difendersi in giudizio non può essere considerato danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed è soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli art. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale (così Cass. 20313/2015).
La domanda risarcitoria svolta in questa sede si appalesa, pertanto, infondata, non essendovi spazio per il ristoro di pregiudizi ulteriori rispetto alle spese legali, che siano derivati dal giudizio civile.
Parimenti infondata si rivela la domanda relativa ai danni derivati dal sequestro disposto in danno della stante il manifesto difetto di allegazione del nesso causale tra il sequestro (in relazione al quale CP_2 valgono comunque le considerazioni svolte sul bilanciamento tra il diritto di difesa e l'interesse a non essere coinvolti in un procedimento civile o penale) e la chiusura dell'attività .
S'impone, pertanto, il rigetto della domanda con conseguente condanna dell'attore alla rifusione al convenuto delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, in considerazione della non particolare complessità della lite e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida Parte_1 CP_1 in euro 5.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa
Rimini, 10/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi