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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8041 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Milano Sezione XIV civile Specializzata in materia di impresa - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice dott. Edmondo Tota Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
9142/2020 promossa da
, nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Via Tirolo, n. 4, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), c.f.
, difeso dall'avv. prof. Stefano Chiaromanni C.F._1
-attore- con sede legale in Controparte_1
Via Castellantico, n. 18, 30 035 Mirano (VE), c.f. e p.iva ; P.IVA_1
-attore contumace- contro con sede legale in VE (VR), Piazzetta Monte, CP_2
n. 1, (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
VE , partita IVA , nella qualità di P.IVA_2 P.IVA_3 mandataria di sede legale in Conegliano (TV), Controparte_3 via V. Alfieri n. 1 (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso – Belluno e Codice Fiscale , difesa dall'Avv. P.IVA_4
Gavino Spiga;
- convenuta -
Controparte_4
, con
[...] sede in Cartura (PD), Via Roma n. 15, c.f. e p.iva ; P.IVA_5
-convenuta contumace-
OGGETTO: Antitrust
1 CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Il Sig. e la in bonis Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2152/2018 - R.G.
3983/2018, emesso dal Tribunale di Padova il 29.6.2018, con il quale fu loro ingiunto in solido di pagare a favore della
[...]
Controparte_5
l'importo di €294.675,27, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con ordinanza del 24.9.2019, il Tribunale di Padova, rilevato che con l'opposizione al decreto ingiuntivo il Sig. aveva dedotto, tra gli Pt_1 altri motivi, anche la nullità della fideiussione omnibus rilasciata a favore della BA opposta in data 23.3.2016, sino alla concorrenza massima di
€700.000,00, per violazione dell'art. 2 della l. 287/90 e osservato che
“l'accertamento sulla nullità della fideiussione per violazione antitrust per cui è causa è di competenza del Tribunale di Milano Sezione
Imprese”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 168/2003, dichiarò la propria incompetenza limitatamente alla domanda di nullità della garanzia personale e sospese il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in attesa del passaggio in giudicato della decisione di questo
Tribunale.
Riassunta nei termini la causa davanti al Tribunale di Milano e nelle more della costituzione delle convenute
[...]
e Controparte_5 CP_6
- quest'ultima resasi medio tempore cessionaria del credito della
[...]
BA opposta -, l'11.9.2020 fu dichiarato il fallimento dell'opponente ed il processo davanti a questo Tribunale fu Parte_2 interrotto.
Riassunto il processo dal nei confronti del Pt_1 Parte_3
e delle convenute
[...] Controparte_5
e si è
[...] Controparte_3 costituta solo la cosicché all'udienza del 30.6.2021 Controparte_3
2 il giudice istruttore ha dichiarato la contumacia del e della CP_1 opposta. CP_5
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito senza necessità di un'attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.5.2023, poi differita più volte per il mutamento del giudice istruttore al giorno 11.6.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione ai sensi degli artt. 2 e 33 della l. n.
287 del 1990 e dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 168/2003, previa concessione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice non merita accoglimento per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
*
2. – Va preliminarmente rammentato che l'oggetto del presente giudizio
è circoscritto dall'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Padova del 24.9.2019 alla sola domanda di nullità svolta ai sensi degli artt. 2 e
33 della l. n. 287 del 1990 in riferimento alla fideiussione omnibus prestata dall'attore in favore della
[...]
(già Controparte_5 CP_7
) in data 23.3.2016 e che le conclusioni formulate dalle parti
[...] nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, riproposte pedissequamente davanti al Collegio, sono perciò ammissibili e rilevanti in questa sede nei limiti fissati dall'ordinanza di incompetenza del giudice a quo.
Ciò posto, l'attore ha chiesto di accertare la nullità integrale o parziale della fideiussione omnibus sottoscritta in data 23.3.2016, nonché di dichiarare che la convenuta è decaduta dal diritto di escutere la fideiussione impugnata con il presente giudizio per il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c..
L'azione di nullità dell'opponente è basata sull'argomento che il testo della fideiussione impugnata (artt. 1 e 5) riproduce le clausole nn. 2
(clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di
3 fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione BAria
Italiana (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configura alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Il Sig. invoca a proprio favore l'orientamento della prevalente Pt_1 giurisprudenza, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 41994/2021), in base al quale i contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza contrarie alla legislazione antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto “a monte” e sono perciò inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce quest'ultimo.
Al riguardo la convenuta si è difesa deducendo che la produzione in giudizio del provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2.5.2005 non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria
è intervenuta a distanza di anni (2016) da quel provvedimento adottato all'esito di un'istruttoria conclusasi nel maggio del 2005; con la conseguenza che il giudizio promosso dall'attore si configura come giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd.
“follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto nel provvedimento dell'autorità amministrativa, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore. Ha osservato inoltre la convenuta che ad ogni buon conto, ad escludere la fondatezza dell'azione di parte attrice, vi è la considerazione che “la revoca dei rapporti intrattenuti tra la debitrice principale e la è CP_5 stata inviata in data 23.11.2017 ed è stata ricevuta dall'ing. Pt_1 sicuramente dopo il 30.11.2017 (cfr. doc. n. 10 e 11 ricorso monitorio)”
4 mentre “il decreto ingiuntivo – chiesto ed ottenuto nei confronti sia della debitrice che del garante - è stato depositato in data 18.5.2018 (cfr. all.
H ricorso monitorio)” cosicché il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. “è stato certamente osservato”.
*
3. – Così ricostruite in sintesi le difese delle parti, occorre osservare che la fideiussione omnibus prestata dall'attore contiene in effetti agli artt. 1
e 5 previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 dello schema ABI del
2002.
Come noto, con provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 la BA
d'Italia, ha affermato che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6,
e 8 del modello standard di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2002:
• “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”;
• e “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990 2, comma 2, lett. a)”.
Senonché, come correttamente osservato dalla convenuta, il provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2.5.2005 non può di per sé valere come prova della circostanza che l'intesa restrittiva della concorrenza tra le banche nazionali associate all'ABI riguardante le fideiussioni omnibus, accertata dall'autorità amministrativa con quel provvedimento adottato all'esito di un'indagine istruttoria riferita al periodo 2002-2005, si è successivamente protratta per oltre un decennio fino al 2016, anno in cui è stata sottoscritta la fideiussione impugnata in questo giudizio.
E invero la decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, “della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale” (art. 7 comma 2, d.lgs. 3/2017), cosicché gli effetti dell'accertamento non
5 possono estendersi oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'attività istruttoria dell'autorità che ha adottato la decisione.
Ne deriva che il giudizio promosso dal Sig. si configura come Pt_1 giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore è tenuto a provare l'esistenza di un'intesa tra banche che ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante ai sensi dell'art. 2 della l. 287/90: l'attore in particolare avrebbe dovuto dimostrare che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute nella fideiussione impugnata erano “applicate in modo uniforme” all'interno del mercato bancario nazionale o in una sua parte rilevante ancora nel marzo 2016.
L'attore, tuttavia, non ha assolto tale onere probatorio atteso che si è limitato a produrre un certo numero di sentenze di tribunali italiani che avrebbero accertato in riferimento a fideiussioni prestate in vari anni la nullità delle clausole corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del modello standard di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2002. L'attore ha inoltre prodotto tre fideiussioni (del 2006, 2012 e 2014) di due piccole banche locali (BCC San Biagio Veneto Orientale e BA Santo Stefano) che ad avviso della difesa di parte attrice dovrebbero attestare “la persistenza di accordi anti-concorrenziali tra banche anche dopo la dichiarazione di nullità da parte della BA d'Italia” e che, essendo datate 2006, 2012 e 2014, con tutta evidenza sono inidonee a dimostrare l'esistenza di un'intesa in una parte significativa del mercato bancario nazionale nel marzo 2016.
Con la seconda memoria istruttoria l'attore aveva chiesto che “solo nell'ulteriormente denegata e non creduta ipotesi che tali allegazioni non siano ritenute sufficienti” fosse “disposto un ordine di esibizione nei confronti di altri istituti bancari di moduli standard utilizzati per le fideiussioni omnibus”. Tale istanza fu tuttavia correttamente respinta dal giudice istruttore con ordinanza del 12.1.2022 poiché manifestamente generica ed esplorativa. E invero trattandosi di provare che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957
c.c. erano applicate in modo uniforme all'interno del mercato bancario
6 nazionale o in una sua parte rilevante ancora nel marzo 2016, l'attore avrebbe dovuto quantomeno indicare le banche aderenti alla presunta intesa restrittiva a cui rivolgere l'ordine di esibizione, dato che è onere dell'attore (e non del giudice) provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ivi inclusi i partecipanti al fatto antigiuridico, e formulare un'istanza motivata come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 3/2017 dettato in tema di azioni riguardanti le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza.
L'azione dell'attore deve dunque essere rigettata anzitutto perché è completamente mancata la prova di una uniforme applicazione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. all'interno del mercato bancario nazionale nel momento in cui fu sottoscritta la fideiussione impugnata.
*
4. – Ma vi è di più: anche ammessa in ipotesi l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nel 2016 avente ad oggetto l'applicazione uniforme delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la partecipazione all'intesa della BA opposta, la domanda dell'attore dovrebbe comunque essere respinta.
Una volta rilevata la presenza di clausole corrispondenti alle clausole 2,
6, e 8 del modello standard predisposto dall'ABI, dovrebbe infatti trovare applicazione nel caso in esame il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 41994/2021) in base al quale
"i contratti di fideiussione a valle di intese [….] contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
In altri termini, la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali
7 dotate di effetti restrittivi della concorrenza, giacché tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte ha peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che
8 l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp.
12-13).
Al riguardo parte attrice, su cui incombeva ancora una volta il relativo onere, non ha dimostrato che la parte del contratto in ipotesi colpita da nullità sia inscindibilmente correlata con la porzione residua e che, per conseguenza, il negozio fideiussorio non sarebbe stato concluso in sua assenza.
Ne consegue che va senz'altro disattesa la domanda di nullità integrale della fideiussione rilasciata dal Sig. . Pt_1
*
5. – Accertata l'infondatezza della domanda di nullità totale della fideiussione, occorre poi verificare se, nella vicenda portata all'attenzione del Tribunale, le singole clausole di cui l'attrice invoca la nullità (artt. 1 e 5), corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 dello schema
ABI, vengano effettivamente in rilievo e trovino concreta applicazione nella fattispecie in esame e, quindi, se il creditore, beneficiario della garanzia, ne abbia tratto o possa trarne qualche vantaggio: “solo in questo caso, infatti, sussiste per il fideiussore un interesse concreto a promuovere un giudizio per ottenere la dichiarazione dell'invalidità delle clausole in questione” (ex multis, di recente App. Milano, n. 9, del
04/01/2023).
E' noto, infatti, che chi invoca la nullità di una o più clausole contrattuali ha l'onere di allegare la concreta incidenza della pronuncia sulla propria posizione, ossia l'effetto utile che l'attore si ripropone di ottenere dall'accoglimento della domanda formulata. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che costituisce una condizione preliminare di ammissibilità anche delle azioni di mero accertamento, deve essere infatti concreto e attuale, sicché la parte che persegue la tutela di un diritto non può limitarsi alla mera contestazione di fatti, pure se giuridicamente rilevanti, laddove questi non si riflettano sulla posizione giuridica dedotta in giudizio. In quest'ottica, giurisprudenza consolidata (cfr., ad es., Cass. n.
2447/2014; Cass. n. 1619/2000; Cass. S.U. n. 264/1996) afferma che l'azione di mero accertamento, quale è quella di nullità, è proponibile
9 soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva in-certezza che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore – o, viceversa, l'insussistenza di un diritto altrui oggetto di vanto –, in modo da evitare il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza. La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime infatti l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta con lo scopo di perseguire un fine generale di attuazione della legge (Cass. n. 2447/2014 cit.). E sempre in questa prospettiva è stato altresì chiarito che l'esigenza per l'attore di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, in base al disposto dell'art. 100 c.p.c., rende l'azione stessa improponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass. n. 5420/2002 e Cass. n. 15603/2007).
Afferma in proposito l'attore che qualora fosse dichiarata la nullità dell'art. 5 della fideiussione – a mente del quale: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato” –, la convenuta sarebbe decaduta dal diritto di agire nei confronti del Sig. non avendo provveduto a proporre le sue istanze Pt_1 di natura giudiziale contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale stabilito dall'art. 1957 c.c..
Senonché come riconosciuto espressamente dall'attore (pag. 2 della comparsa conclusionale), con lettere raccomandate datate 10.7.2017 e ricevute il 19.7.2017 dal Sig. (doc. 8 e 9 fascicolo monitorio), la Pt_1
BA creditrice aveva intimato alla (debitore Parte_2 principale) e al Sig. (fideiussore) lo scioglimento dei rapporti di Pt_1
10 conto corrente e di mutuo intrattenuti con la e aveva CP_5 contestualmente chiesto al debitore e al garante il pagamento immediato di quanto dovuto.
Viene dunque in rilievo la clausola di cui all'art. 5 della fideiussione rilasciata dal Sig. la quale contempla l'impegno del garante di Pt_1 pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto alla BA (“Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”).
Anche ipotizzando la nullità della clausola di deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. per contrasto con l'art. 2 della l.
287/90 dovrebbe, infatti,, trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata “come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (così Cass. n. 7345/95, Cass. 13078/2008, Cass.
22346/2017).
L'accertamento che nella fattispecie in esame il creditore garantito ha tempestivamente azionato il suo credito in via stragiudiziale come gli era consentito dal contratto, priva il fideiussore dell'interesse ad agire per ottenere la dichiarazione della nullità della clausola n. 5) della fideiussione che prevedeva per l'appunto la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. per l'asserita violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del
1990 (App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
Ne discende in conclusione che l'attore è privo di un interesse concreto ed attuale all'accertamento della nullità parziale dell'art. 5 della fideiussione omnibus del marzo 2016 - così come delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza contenute nell'art. 1 in relazione alle quali l'attore peraltro non ha svolto alcuna allegazione-, atteso che l'eventuale
11 invalidità parziale della fideiussione non comporterebbe in ogni caso, la liberazione del garante dalle obbligazioni sullo stesso incombenti (così da ultimo, anche Trib. Milano, 10 aprile 2025, Trib. Milano, 5 giugno
2025 e Trib. Milano, 20 giugno 2025).
*
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore indeterminato della controversia e tenendo conto della bassa complessità della causa nonché della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria, sono poste a carico dell'attore Parte_1 quale parte soccombente e nei confronti della convenuta costituita CP_3
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta la domanda di nullità della fideiussione omnibus del 23.3.2016 rilasciata in favore della come formulata dall'attore Controparte_7
Sig. ; Parte_1
-condanna l'attore Sig. al pagamento in favore di Pt_1 CP_2
nella qualità di mandataria di delle
[...] Controparte_3 spese processuali che liquida in €4.500 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
12
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice dott. Edmondo Tota Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
9142/2020 promossa da
, nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Via Tirolo, n. 4, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), c.f.
, difeso dall'avv. prof. Stefano Chiaromanni C.F._1
-attore- con sede legale in Controparte_1
Via Castellantico, n. 18, 30 035 Mirano (VE), c.f. e p.iva ; P.IVA_1
-attore contumace- contro con sede legale in VE (VR), Piazzetta Monte, CP_2
n. 1, (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
VE , partita IVA , nella qualità di P.IVA_2 P.IVA_3 mandataria di sede legale in Conegliano (TV), Controparte_3 via V. Alfieri n. 1 (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso – Belluno e Codice Fiscale , difesa dall'Avv. P.IVA_4
Gavino Spiga;
- convenuta -
Controparte_4
, con
[...] sede in Cartura (PD), Via Roma n. 15, c.f. e p.iva ; P.IVA_5
-convenuta contumace-
OGGETTO: Antitrust
1 CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Il Sig. e la in bonis Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2152/2018 - R.G.
3983/2018, emesso dal Tribunale di Padova il 29.6.2018, con il quale fu loro ingiunto in solido di pagare a favore della
[...]
Controparte_5
l'importo di €294.675,27, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con ordinanza del 24.9.2019, il Tribunale di Padova, rilevato che con l'opposizione al decreto ingiuntivo il Sig. aveva dedotto, tra gli Pt_1 altri motivi, anche la nullità della fideiussione omnibus rilasciata a favore della BA opposta in data 23.3.2016, sino alla concorrenza massima di
€700.000,00, per violazione dell'art. 2 della l. 287/90 e osservato che
“l'accertamento sulla nullità della fideiussione per violazione antitrust per cui è causa è di competenza del Tribunale di Milano Sezione
Imprese”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 168/2003, dichiarò la propria incompetenza limitatamente alla domanda di nullità della garanzia personale e sospese il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in attesa del passaggio in giudicato della decisione di questo
Tribunale.
Riassunta nei termini la causa davanti al Tribunale di Milano e nelle more della costituzione delle convenute
[...]
e Controparte_5 CP_6
- quest'ultima resasi medio tempore cessionaria del credito della
[...]
BA opposta -, l'11.9.2020 fu dichiarato il fallimento dell'opponente ed il processo davanti a questo Tribunale fu Parte_2 interrotto.
Riassunto il processo dal nei confronti del Pt_1 Parte_3
e delle convenute
[...] Controparte_5
e si è
[...] Controparte_3 costituta solo la cosicché all'udienza del 30.6.2021 Controparte_3
2 il giudice istruttore ha dichiarato la contumacia del e della CP_1 opposta. CP_5
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito senza necessità di un'attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.5.2023, poi differita più volte per il mutamento del giudice istruttore al giorno 11.6.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione ai sensi degli artt. 2 e 33 della l. n.
287 del 1990 e dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 168/2003, previa concessione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice non merita accoglimento per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
*
2. – Va preliminarmente rammentato che l'oggetto del presente giudizio
è circoscritto dall'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Padova del 24.9.2019 alla sola domanda di nullità svolta ai sensi degli artt. 2 e
33 della l. n. 287 del 1990 in riferimento alla fideiussione omnibus prestata dall'attore in favore della
[...]
(già Controparte_5 CP_7
) in data 23.3.2016 e che le conclusioni formulate dalle parti
[...] nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, riproposte pedissequamente davanti al Collegio, sono perciò ammissibili e rilevanti in questa sede nei limiti fissati dall'ordinanza di incompetenza del giudice a quo.
Ciò posto, l'attore ha chiesto di accertare la nullità integrale o parziale della fideiussione omnibus sottoscritta in data 23.3.2016, nonché di dichiarare che la convenuta è decaduta dal diritto di escutere la fideiussione impugnata con il presente giudizio per il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c..
L'azione di nullità dell'opponente è basata sull'argomento che il testo della fideiussione impugnata (artt. 1 e 5) riproduce le clausole nn. 2
(clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di
3 fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione BAria
Italiana (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configura alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Il Sig. invoca a proprio favore l'orientamento della prevalente Pt_1 giurisprudenza, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 41994/2021), in base al quale i contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza contrarie alla legislazione antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto “a monte” e sono perciò inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce quest'ultimo.
Al riguardo la convenuta si è difesa deducendo che la produzione in giudizio del provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2.5.2005 non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria
è intervenuta a distanza di anni (2016) da quel provvedimento adottato all'esito di un'istruttoria conclusasi nel maggio del 2005; con la conseguenza che il giudizio promosso dall'attore si configura come giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd.
“follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto nel provvedimento dell'autorità amministrativa, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore. Ha osservato inoltre la convenuta che ad ogni buon conto, ad escludere la fondatezza dell'azione di parte attrice, vi è la considerazione che “la revoca dei rapporti intrattenuti tra la debitrice principale e la è CP_5 stata inviata in data 23.11.2017 ed è stata ricevuta dall'ing. Pt_1 sicuramente dopo il 30.11.2017 (cfr. doc. n. 10 e 11 ricorso monitorio)”
4 mentre “il decreto ingiuntivo – chiesto ed ottenuto nei confronti sia della debitrice che del garante - è stato depositato in data 18.5.2018 (cfr. all.
H ricorso monitorio)” cosicché il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. “è stato certamente osservato”.
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3. – Così ricostruite in sintesi le difese delle parti, occorre osservare che la fideiussione omnibus prestata dall'attore contiene in effetti agli artt. 1
e 5 previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 dello schema ABI del
2002.
Come noto, con provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 la BA
d'Italia, ha affermato che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6,
e 8 del modello standard di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2002:
• “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”;
• e “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990 2, comma 2, lett. a)”.
Senonché, come correttamente osservato dalla convenuta, il provvedimento della BA d'Italia n. 55 del 2.5.2005 non può di per sé valere come prova della circostanza che l'intesa restrittiva della concorrenza tra le banche nazionali associate all'ABI riguardante le fideiussioni omnibus, accertata dall'autorità amministrativa con quel provvedimento adottato all'esito di un'indagine istruttoria riferita al periodo 2002-2005, si è successivamente protratta per oltre un decennio fino al 2016, anno in cui è stata sottoscritta la fideiussione impugnata in questo giudizio.
E invero la decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, “della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale” (art. 7 comma 2, d.lgs. 3/2017), cosicché gli effetti dell'accertamento non
5 possono estendersi oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'attività istruttoria dell'autorità che ha adottato la decisione.
Ne deriva che il giudizio promosso dal Sig. si configura come Pt_1 giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore è tenuto a provare l'esistenza di un'intesa tra banche che ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante ai sensi dell'art. 2 della l. 287/90: l'attore in particolare avrebbe dovuto dimostrare che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute nella fideiussione impugnata erano “applicate in modo uniforme” all'interno del mercato bancario nazionale o in una sua parte rilevante ancora nel marzo 2016.
L'attore, tuttavia, non ha assolto tale onere probatorio atteso che si è limitato a produrre un certo numero di sentenze di tribunali italiani che avrebbero accertato in riferimento a fideiussioni prestate in vari anni la nullità delle clausole corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del modello standard di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2002. L'attore ha inoltre prodotto tre fideiussioni (del 2006, 2012 e 2014) di due piccole banche locali (BCC San Biagio Veneto Orientale e BA Santo Stefano) che ad avviso della difesa di parte attrice dovrebbero attestare “la persistenza di accordi anti-concorrenziali tra banche anche dopo la dichiarazione di nullità da parte della BA d'Italia” e che, essendo datate 2006, 2012 e 2014, con tutta evidenza sono inidonee a dimostrare l'esistenza di un'intesa in una parte significativa del mercato bancario nazionale nel marzo 2016.
Con la seconda memoria istruttoria l'attore aveva chiesto che “solo nell'ulteriormente denegata e non creduta ipotesi che tali allegazioni non siano ritenute sufficienti” fosse “disposto un ordine di esibizione nei confronti di altri istituti bancari di moduli standard utilizzati per le fideiussioni omnibus”. Tale istanza fu tuttavia correttamente respinta dal giudice istruttore con ordinanza del 12.1.2022 poiché manifestamente generica ed esplorativa. E invero trattandosi di provare che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957
c.c. erano applicate in modo uniforme all'interno del mercato bancario
6 nazionale o in una sua parte rilevante ancora nel marzo 2016, l'attore avrebbe dovuto quantomeno indicare le banche aderenti alla presunta intesa restrittiva a cui rivolgere l'ordine di esibizione, dato che è onere dell'attore (e non del giudice) provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ivi inclusi i partecipanti al fatto antigiuridico, e formulare un'istanza motivata come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 3/2017 dettato in tema di azioni riguardanti le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza.
L'azione dell'attore deve dunque essere rigettata anzitutto perché è completamente mancata la prova di una uniforme applicazione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. all'interno del mercato bancario nazionale nel momento in cui fu sottoscritta la fideiussione impugnata.
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4. – Ma vi è di più: anche ammessa in ipotesi l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nel 2016 avente ad oggetto l'applicazione uniforme delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la partecipazione all'intesa della BA opposta, la domanda dell'attore dovrebbe comunque essere respinta.
Una volta rilevata la presenza di clausole corrispondenti alle clausole 2,
6, e 8 del modello standard predisposto dall'ABI, dovrebbe infatti trovare applicazione nel caso in esame il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 41994/2021) in base al quale
"i contratti di fideiussione a valle di intese [….] contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
In altri termini, la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali
7 dotate di effetti restrittivi della concorrenza, giacché tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte ha peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che
8 l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp.
12-13).
Al riguardo parte attrice, su cui incombeva ancora una volta il relativo onere, non ha dimostrato che la parte del contratto in ipotesi colpita da nullità sia inscindibilmente correlata con la porzione residua e che, per conseguenza, il negozio fideiussorio non sarebbe stato concluso in sua assenza.
Ne consegue che va senz'altro disattesa la domanda di nullità integrale della fideiussione rilasciata dal Sig. . Pt_1
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5. – Accertata l'infondatezza della domanda di nullità totale della fideiussione, occorre poi verificare se, nella vicenda portata all'attenzione del Tribunale, le singole clausole di cui l'attrice invoca la nullità (artt. 1 e 5), corrispondenti alle clausole 2, 6 e 8 dello schema
ABI, vengano effettivamente in rilievo e trovino concreta applicazione nella fattispecie in esame e, quindi, se il creditore, beneficiario della garanzia, ne abbia tratto o possa trarne qualche vantaggio: “solo in questo caso, infatti, sussiste per il fideiussore un interesse concreto a promuovere un giudizio per ottenere la dichiarazione dell'invalidità delle clausole in questione” (ex multis, di recente App. Milano, n. 9, del
04/01/2023).
E' noto, infatti, che chi invoca la nullità di una o più clausole contrattuali ha l'onere di allegare la concreta incidenza della pronuncia sulla propria posizione, ossia l'effetto utile che l'attore si ripropone di ottenere dall'accoglimento della domanda formulata. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che costituisce una condizione preliminare di ammissibilità anche delle azioni di mero accertamento, deve essere infatti concreto e attuale, sicché la parte che persegue la tutela di un diritto non può limitarsi alla mera contestazione di fatti, pure se giuridicamente rilevanti, laddove questi non si riflettano sulla posizione giuridica dedotta in giudizio. In quest'ottica, giurisprudenza consolidata (cfr., ad es., Cass. n.
2447/2014; Cass. n. 1619/2000; Cass. S.U. n. 264/1996) afferma che l'azione di mero accertamento, quale è quella di nullità, è proponibile
9 soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva in-certezza che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore – o, viceversa, l'insussistenza di un diritto altrui oggetto di vanto –, in modo da evitare il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza. La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime infatti l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta con lo scopo di perseguire un fine generale di attuazione della legge (Cass. n. 2447/2014 cit.). E sempre in questa prospettiva è stato altresì chiarito che l'esigenza per l'attore di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, in base al disposto dell'art. 100 c.p.c., rende l'azione stessa improponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass. n. 5420/2002 e Cass. n. 15603/2007).
Afferma in proposito l'attore che qualora fosse dichiarata la nullità dell'art. 5 della fideiussione – a mente del quale: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato” –, la convenuta sarebbe decaduta dal diritto di agire nei confronti del Sig. non avendo provveduto a proporre le sue istanze Pt_1 di natura giudiziale contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale stabilito dall'art. 1957 c.c..
Senonché come riconosciuto espressamente dall'attore (pag. 2 della comparsa conclusionale), con lettere raccomandate datate 10.7.2017 e ricevute il 19.7.2017 dal Sig. (doc. 8 e 9 fascicolo monitorio), la Pt_1
BA creditrice aveva intimato alla (debitore Parte_2 principale) e al Sig. (fideiussore) lo scioglimento dei rapporti di Pt_1
10 conto corrente e di mutuo intrattenuti con la e aveva CP_5 contestualmente chiesto al debitore e al garante il pagamento immediato di quanto dovuto.
Viene dunque in rilievo la clausola di cui all'art. 5 della fideiussione rilasciata dal Sig. la quale contempla l'impegno del garante di Pt_1 pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto alla BA (“Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”).
Anche ipotizzando la nullità della clausola di deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. per contrasto con l'art. 2 della l.
287/90 dovrebbe, infatti,, trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata “come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (così Cass. n. 7345/95, Cass. 13078/2008, Cass.
22346/2017).
L'accertamento che nella fattispecie in esame il creditore garantito ha tempestivamente azionato il suo credito in via stragiudiziale come gli era consentito dal contratto, priva il fideiussore dell'interesse ad agire per ottenere la dichiarazione della nullità della clausola n. 5) della fideiussione che prevedeva per l'appunto la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. per l'asserita violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del
1990 (App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
Ne discende in conclusione che l'attore è privo di un interesse concreto ed attuale all'accertamento della nullità parziale dell'art. 5 della fideiussione omnibus del marzo 2016 - così come delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza contenute nell'art. 1 in relazione alle quali l'attore peraltro non ha svolto alcuna allegazione-, atteso che l'eventuale
11 invalidità parziale della fideiussione non comporterebbe in ogni caso, la liberazione del garante dalle obbligazioni sullo stesso incombenti (così da ultimo, anche Trib. Milano, 10 aprile 2025, Trib. Milano, 5 giugno
2025 e Trib. Milano, 20 giugno 2025).
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Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore indeterminato della controversia e tenendo conto della bassa complessità della causa nonché della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria, sono poste a carico dell'attore Parte_1 quale parte soccombente e nei confronti della convenuta costituita CP_3
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta la domanda di nullità della fideiussione omnibus del 23.3.2016 rilasciata in favore della come formulata dall'attore Controparte_7
Sig. ; Parte_1
-condanna l'attore Sig. al pagamento in favore di Pt_1 CP_2
nella qualità di mandataria di delle
[...] Controparte_3 spese processuali che liquida in €4.500 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
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