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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7487 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 24/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6268 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCATI C.F._1
NERINO, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Renato Gomez
D'Ayala n. 6, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., domiciliata per la carica presso la sede legale della
1 società, sita in Napoli alla Via G.B. Marino n. 1rappresentata e difesa dall'avv. BUTTAFOCO ANNA, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.03.2023, l'epigrafato ricorrente ha Contro convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale, O.d.s.
n. 70 del 21.7.2022, con cui è stato disposto l'inquadramento del ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di
Mobilità, parametro 151, inferiore a quello posseduto antecedentemente a Contr tale data, e per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del precedente livello di inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore di Esercizio, quand'anche assegnato a mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla
Verifica di Titoli di Viaggio;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 175), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio;
e per l'effetto condannare la al predetto inquadramento ed al pagamento, CP_2
in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposto del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio.
3) In ipotesi di ritenuta impossibilità di condannare l'ANM al superiore inquadramento, accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a
2 svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 175), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_2
differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 175 del
CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
A sostegno delle domande formulate, egli ha esposto di essere dipendente della al 10.09.1997 con la mansione di autista, addetto alla CP_2
conduzione degli autobus di linea e con inquadramento, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nel profilo professionale dell'Operatore di Esercizio;
di essersi visto riconoscere, in funzione degli anni di guida espletati, il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (140 – 158 – 175 e 183) raggiungendo, infine, il parametro 175 che ha mantenuto sino alla data del
1° luglio 2022; di essere stato giudicato, a seguito di sopraggiunta infermità, non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente e dopo definitivamente;
di essere stato, di conseguenza, assegnato, a far data dal a far data dal 28.6.2021, alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio, mantenendo il medesimo inquadramento nell'Area Esercizio, nonchè il parametro conseguito;
di avere partecipato con esito positivo, secondo le
3 modalità stabilite dalla Giunta Regionale della Campania e dalla Legge
16/2014, al corso di idoneità alla mansione di Agente di Polizia
Amministrativa: di essere stato dotato, proprio a far data dal 28.6.2021, di apposita Tessera di riconoscimento rilasciatagli dalla azienda datrice di lavoro e dalla Regione Campania.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato di aver subito una riqualificazione e di essere stata inquadrata, a far data dal 1 luglio 2022, nel nuovo profilo professionale di Operatore Qualificato di Mobilità con inquadramento nel parametro 151, pur continuando ad essere adibito alle superiori mansioni di VT e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di provenienza (Operatore di
Esercizio) ed al parametro acquisito (parametro 175). Contro La parte ricorrente, dunque, ha censurato l'operato dell' , prospettando la violazione della disciplina del personale inidoneo prevista nell'allegato 2) dal Verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio 1986 - comparto lamentando, altresì, ai fini retributivi, il Controparte_3
riproporzionamento della retribuzione tabellare del ricorrente dal parametro 175 al parametro 151, deducendo la sussistenza di un pregiudizio, derivante dal riconoscimento di una specifica voce retributiva detta ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza (Operatore di
Esercizio, parametro 175) e quello della nuova qualifica assegnata
(Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151), evidenziando che l'assegno ad personam ha natura assorbibile.
La parte ricorrente ha osservato, inoltre, che il citato inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità, parametro
151, ha inciso sui requisiti per l'accesso a pensione, nonché sulle possibilità di accesso alle future selezioni di personale, esponendo che, possedendo il parametro 151, risultano precluse le possibilità di
4 Contro partecipare a tutte le job opportunity avviate da per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori, come è accaduto per la selezione per il profilo professionale dello Specialista
Tecnico/amministrativo parametro 193, di cui all'O.d.s. 21/2023, consentita solo ai lavoratori in possesso di un parametro pari o superiore al
158 ed in ogni caso preclusa agli operatori inquadrati nel parametro 151.
La parte ricorrente ha, dunque, contestato l'effettiva attribuzione, operata dall'azienda con la citata l'O.d.s., di un inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui il lavoratore è stato immesso dopo la sua sopraggiunta inidoneità e, in ogni caso, la divergenza tra le mansioni concretamente svolte, proprie del profilo professionale dell'Operatore di Esercizio, e quelle proprie del nuovo profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità e, dopo aver richiamato l'accordo del 3 luglio 1986, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di Esercizio e di Operatore qualificato della mobilità,
l'art. 2103 c.c. e l'art. 18 dell'All. A al R.D. n. 148/1931, ha concluso nei termini innanzi trascritti.
La parte resistente, ritualmente costituita, ha contestato le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e con deposito di precedenti giurisprudenziali.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di
5 trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità dell'O.d.s. n. 70/2022 del luglio 2022, avente ad oggetto la “riqualificazione del personale inidoneo”.
Risulta pacifico, in quanto non contestato, che la parte ricorrente, è stata riconosciuta inidonea alla mansione rivestita di operatore di esercizio, addetto alla guida degli autobus.
Non risultano contestate, inoltre, le circostanze di fatto esposte in ricorso ed in particolare le mansioni svolte dalla parte ricorrente, dopo il giudizio di inidoneità alla guida, né che la parte ricorrente, come dedotto in ricorso, ha continuato a svolgere le mansioni di VT e di Agente di polizia amministrativa, pur dopo il provvedimento di riqualificazione del luglio
2022.
Dalla documentazione versata in atti emerge, anche, che la parte ricorrente
è stata assegnata, a far data dal 28.6.2021, alla mansione di Agente di
Polizia Amministrativa incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio, mantenendo il medesimo inquadramento nell'Area Esercizio, (nonchè il parametro conseguito) ed ha partecipato con esito positivo all'apposito corso di idoneità alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa, organizzato dalla datrice di lavoro ( cfr.: buste paga versate in atti e Tessera di riconoscimento rilasciata dalla azienda datrice di lavoro).
6 Il provvedimento impugnato di reinquadramento è stato adottato, dunque, dopo il riconoscimento della citata mansione di Agente di Polizia amministrativa, con la corresponsione della medesima retribuzione, corrispondente al profilo professionale riconosciuto prima del giudizio di inidoneità.
Tanto premesso, si rileva che l'ordine di servizio del 2022, di reinquadramento risulta illegittimo, in quanto si pone in contrasto con l'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo il quale il datore di lavoro, ove le misure indicate dal medico competente prevedano una inidoneità alla mansione specifica, "adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori".
La Suprema Corte ha affermato che nell'inciso "ove possibile" si contempera "il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti" (in termini: Cass. n. 13511 del 2016).
Sussiste, dunque, in capo al datore di lavoro (Cass. n. 18506 del
26/07/2017) l'onere della prova circa la indisponibilità di altre posizioni lavorative di utile collocazione (compatibili con le condizioni di salute del lavoratore) senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il lavoratore non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità (v., per identità di ratio, la
7 giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, n. 20436 del 11/10/2016, formatasi in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova della impossibilità di repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Sulla scorta dei predetti principi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'art. 42 del dlgs del 2008 non contiene alcuna previsione limitativa del licenziamento sicchè, fermo l'obbligo del datore di lavoro di far svolgere mansioni compatibili con lo status del lavoratore, evitando di far effettuare quelle che vadano oltre le prescrizioni di limitazione secondo le valutazioni del medico competente, non si esclude la possibilità del recesso qualora non siano state rinvenute in azienda mansioni compatibili (Cass. n. 2008 del 26/01/2017).
Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte della richiesta del lavoratore di essere adibito alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, per quanto compatibili con il suo stato di salute a seguito del giudizio medico di inidoneità con prescrizioni, sussiste l'onere del datore di lavoro allegare e provare che non fosse possibile, per il modello organizzativo adottato, la permanenza nel predetto profilo e, quindi, che l'utile collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale fosse possibile soltanto in altro ed inferiore profilo.
Tale prova la difesa dell'azienda convenuta, senza nulla affatto dedurre sull'utilità -ovvero inutilità- della prestazione lavorativa residua per l'impresa, ha affidato in via esclusiva alla prospettazione, in punto di interpretazione della declaratoria contrattuale del profilo di Operatore di
Esercizio, che le mansioni caratterizzanti il predetto profilo siano solo quelle di guida. ( cfr.: in tali termini sentenza del Tribunale di Napoli, n.
4450/2025 pubbl. il 27/06/2025, est. Giovanna Picciotti).
8 A prescindere dai profili di violazione del principio di non discriminazione, correlato al fattore di protezione della disabilità, che non risultano prospettati in punto di fatto tempestivamente in giudizio, si rileva che le mansioni residue per le quali la parte ricorrente è stata riconosciuta idonea ed in particolare le mansioni di agente di polizia amministrativa sono sussumibili nel medesimo profilo professionale ( operatore di esercizio), conseguito dalla parte ricorrente e riconosciuto dalla parte resistente anche dopo il giudizio di inidoneità, sino al nuovo provvedimento impugnato di riqualificazione.
Gli Operatore di esercizio (parametri 140 -158 - 175 - 183), difatti, sono
“Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”
Gli Operatori qualificati di Mobilità (parametro 151), nel quale la parte resistente pretende di riconoscere alla parte ricorrente, sono “Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie
a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari:
verifica dei titoli di viaggio…;
9 Appare testuale la ascrivibilità delle mansioni di sola verifica dei titoli di viaggio alla qualifica di operatore qualificato di mobilità ma la attività di polizia amministrativa alla qualifica di Operatore di esercizio. Infatti la attività di giuda con verifica titoli di viaggio è tipica dell'operatore di esercizio addetto alla guida;
la attività di sola verifica dei titoli di viaggio dell'operatore qualificato di mobilità in cui, con palese evidenza, non è ricompresa quella di polizia amministrativa posto che, quando il CCNL la ha prevista, la ha tenuta distinta da quella di verifica dei titoli di viaggio
(cfr proprio il profilo Operatore di Esercizio che prevede distintamente e separatamente verifica titoli di viaggio e polizia amministrativa).
Deve, quindi, ritenersi provato che il ricorrente, inquadrato nel profilo professionale di Operatore di Esercizio, a seguito delle visite periodiche di controllo, a partire dal 14-10-2020, è stato giudicato, dapprima idoneo alla mansione specifica di VT (verificatore di titolo di viaggio) ed inidoneo temporaneamente alla mansione di guida e, da ultimo mantenendo l'idoneità alle altre mansioni del profilo, definitivamente inidoneo alla guida (v. giudizio medico del 6-4-2022).
Non è contestato che, a seguito del giudizio di inidoneità temporanea, ha superato l'esame per il conseguimento della qualifica di Agente di Polizia
Amministrativa ex decreto presidente della giunta regionale per la Contro Campania n.68/2021 (v. tessera di riconoscimento rilasciata dall' in atti), svolgendo le predette mansioni a fa data dal 28-6-2021.
Il parametro 175 prevede i compiti di polizia amministrativa quali una delle possibili funzioni alternative alla guida alle quali poteva essere assegnato il dipendente (Cass 29357/21). Infatti la disposizione collettiva le pone come alternative alle prevalenti mansioni di guida con una espressione certamente infelice posto che se la attività di polizia amministrativa è alternativa l'altra mansione, che la disposizione indica come prevalente,
10 non può essere espletata e, dunque, non può essere prevalente. In realtà la disposizione vuole indicare la attività di guida come prevalente ordinariamente rispetto alla verifica dei titoli di viaggio mentre è assente ove venga svolta l'altra attività qualificata come alternativa ad essa: la attività di polizia amministrativa. Dunque appare chiaro che la contrattazione collettiva ha considerato separatamente le mansioni di semplice verifica dei titoli di viaggio da quelle di polizia amministrativa.
Non coglie nel segno il rilievo che un lavoratore, per essere inquadrato quale operatore d'esercizio, debba sempre essere astrattamente idoneo alla guida perchè deve essere in possesso della prescritta abilitazione e l'istante, quale inidoneo alla guida, non potrebbe essere inquadrato nel parametro
183 che vuole la ultilizzabilità del dipendente quale autista.
Infatti deve rilevarsi come tutti i profili e parametri dell'Area professionale
3^ Mansioni operative richiedono abilitazioni e dunque, seguendo la tesi di parte convenuta, nessun dipendente privo di abilitazioni potrebbe mai essere inquadrato nell'area operativa. Di contro la declatoria dell'Area professionale 3^ Mansioni operative statuisce che si tratta di Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza: appare evidente dunque che è possibile inquadrare in tale area professionale e mansioni lavoratori che non siano in possesso delle relative abilitazioni ovvero siano inidonei alla guida. ( in tal senso si è espresso il
Tribunale di Napoli, n. 5672/2023 pubbl. il 04/10/2023, est. Pres. Paolo
Coppola).
11 Tale orientamento, espresso con la citata sentenza, è stato confermato dalla
Corte di Appello di Napoli, che ha affermato che: “ ….. I compiti di polizia amministrativa richiamati espressamente nel profilo professionale di “
Operatore di esercizio” sono “alternativi” alle mansioni di guida e tutt'altro che residuali e, pur connessi al realizzarsi della situazione concreta, tuttavia presuppongono l'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale e richiedono - per l'accertamento e la contestazione degli illeciti nei confronti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio (L.R. n. 3/2002 art.40) – che l'agente di trasporto sia abilitato nelle forme di legge.
In fatto, come già anticipato non è contestata l'attività espletata dal lavoratore, consistente in compiti, esercitati sugli autobus di linea dell'ANM, di verifica di titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 40 della citata L.R. n. 3/2002, e riscossione degli incassi;
attività per la quale aveva conseguito l'idoneità, previa partecipazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale della
Campania e dalla Legge 16/2014, al corso per lo svolgimento delle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa al superamento del quale era stato dotato, proprio a far data dal 28.6.2021, di apposita Tessera di riconoscimento rilasciatagli dalla azienda datrice di lavoro e dalla
Regione Campania.”.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Appello ha affermato che l'inquadramento attribuito dalla società al lavoratore appellato, “nel profilo di Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151, Area professionale 3
27.11.2000 effettivamente non risulta adeguato Parte_2
rispetto alle mansioni effettivamente svolte in considerazione del fatto che :
a) il contenuto oggettivo dei compiti indicati nella declaratoria contrattuale di formale inquadramento non è interamente sovrapponibile a quelli incontestatamente svolti dal lavoratore, in quanto da quelli
12 contemplati dalle parti collettive esula l'attività di contestazione e applicazione di sanzioni amministrative, pacificamente svolta dal lavoratore, quale agente di polizia amministrativa, attività espressamente prevista nel profilo professionale di Operatore di esercizio.” ( cfr.: Corte di
Appello di Napoli, Sentenza n. 2326/2025 pubbl. il 18/06/2025, est.
IT, le cui argomentazioni si richiamano integralmente).
Tale soluzione risulta anche confermata dalla giurisprudenza recente della
Suprema Corte, la quale ha affermato il seguente principio: “In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'attività di contestazione e applicazione di sanzioni, attenendo alla verifica e repressione di violazioni di condotte regolate a livello amministrativo, si configura quale attività di polizia amministrativa, estranea quindi all'ambito di mansioni proprie del collaboratore di esercizio, previste dal c.c.n.l. di categoria del 27.11.2000,
Terza Area professionale, e deve invece ricondursi all'inquadramento di operatore di esercizio, la cui declaratoria contrattuale comprende l'attività di polizia amministrativa, qualificandola come alternativa a quella di guida di mezzi di trasporto di persone.) ( cfr.: Cassazione civile sez. lav. -
26/03/2025, n. 8065 ).
In conclusione, il ricorso va accolto, anche in ragione della fonte specifica, integrata dalla disciplina del settore autoferrotranvieri, che prevede, nell'allegato 2) del Verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio 1986 - comparto Autoferrotranvieri, che: “7. Ai lavoratori ritenuti inidonei saranno applicate tutte le normative contrattuali relative alle qualifiche ed al profilo professionale in cui sono ricollocati, compreso l'orario di lavoro
e la disciplina dei turni”; e al punto 3) impone alla Direzione aziendale di:
“procedere alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo, ove possibile, l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo”, con una disciplina simile alla fonte di legge, integrata dal d.lgs. n. 81/2008.
13 Per tutti i motivi esposti, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento datoriale O.d.s. n. 70 del 21.7.2022, con cui è stato disposto l'inquadramento della parte ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di Mobilità, parametro 175, inferiore a quello posseduto antecedentemente a tale data;
per l'effetto, la parte resistente va condannata al ripristino dell'originario livello di inquadramento nel profilo professionale di Operatore di Esercizio, parametro 175; nonché al pagamento delle conseguenti differenze tra il trattamento percepito e quello spettante da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio.
In ragione dei contrasti giurisprudenziali che si registrano nella giurisprudenza di merito e della novità delle questioni giuridiche affrontate le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- dichiara l'illegittimità del provvedimento datoriale O.d.s. n. 70 del
21.7.2022, con cui è stato disposto l'inquadramento della parte ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di
Mobilità, parametro 151, inferiore a quello posseduto antecedentemente a tale data;
- per l'effetto, condanna la parte resistente al ripristino dell'originario livello di inquadramento nel profilo professionale di Operatore di
Esercizio, parametro 175; nonché al pagamento delle conseguenti differenze tra il trattamento percepito e quello spettante, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
14 - compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 24/09/2025 – 20/10/2025
Il Giudice
TI
BR
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il
20/10/2025 in Cancelleria
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 24/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6268 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCATI C.F._1
NERINO, presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Renato Gomez
D'Ayala n. 6, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., domiciliata per la carica presso la sede legale della
1 società, sita in Napoli alla Via G.B. Marino n. 1rappresentata e difesa dall'avv. BUTTAFOCO ANNA, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.03.2023, l'epigrafato ricorrente ha Contro convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale, O.d.s.
n. 70 del 21.7.2022, con cui è stato disposto l'inquadramento del ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di
Mobilità, parametro 151, inferiore a quello posseduto antecedentemente a Contr tale data, e per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al ripristino del precedente livello di inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore di Esercizio, quand'anche assegnato a mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla
Verifica di Titoli di Viaggio;
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 175), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio;
e per l'effetto condannare la al predetto inquadramento ed al pagamento, CP_2
in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposto del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio.
3) In ipotesi di ritenuta impossibilità di condannare l'ANM al superiore inquadramento, accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a
2 svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 175), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia
Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_2
differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 175 del
CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, nonché rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
A sostegno delle domande formulate, egli ha esposto di essere dipendente della al 10.09.1997 con la mansione di autista, addetto alla CP_2
conduzione degli autobus di linea e con inquadramento, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nel profilo professionale dell'Operatore di Esercizio;
di essersi visto riconoscere, in funzione degli anni di guida espletati, il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (140 – 158 – 175 e 183) raggiungendo, infine, il parametro 175 che ha mantenuto sino alla data del
1° luglio 2022; di essere stato giudicato, a seguito di sopraggiunta infermità, non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente e dopo definitivamente;
di essere stato, di conseguenza, assegnato, a far data dal a far data dal 28.6.2021, alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio, mantenendo il medesimo inquadramento nell'Area Esercizio, nonchè il parametro conseguito;
di avere partecipato con esito positivo, secondo le
3 modalità stabilite dalla Giunta Regionale della Campania e dalla Legge
16/2014, al corso di idoneità alla mansione di Agente di Polizia
Amministrativa: di essere stato dotato, proprio a far data dal 28.6.2021, di apposita Tessera di riconoscimento rilasciatagli dalla azienda datrice di lavoro e dalla Regione Campania.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato di aver subito una riqualificazione e di essere stata inquadrata, a far data dal 1 luglio 2022, nel nuovo profilo professionale di Operatore Qualificato di Mobilità con inquadramento nel parametro 151, pur continuando ad essere adibito alle superiori mansioni di VT e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di provenienza (Operatore di
Esercizio) ed al parametro acquisito (parametro 175). Contro La parte ricorrente, dunque, ha censurato l'operato dell' , prospettando la violazione della disciplina del personale inidoneo prevista nell'allegato 2) dal Verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio 1986 - comparto lamentando, altresì, ai fini retributivi, il Controparte_3
riproporzionamento della retribuzione tabellare del ricorrente dal parametro 175 al parametro 151, deducendo la sussistenza di un pregiudizio, derivante dal riconoscimento di una specifica voce retributiva detta ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza (Operatore di
Esercizio, parametro 175) e quello della nuova qualifica assegnata
(Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151), evidenziando che l'assegno ad personam ha natura assorbibile.
La parte ricorrente ha osservato, inoltre, che il citato inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità, parametro
151, ha inciso sui requisiti per l'accesso a pensione, nonché sulle possibilità di accesso alle future selezioni di personale, esponendo che, possedendo il parametro 151, risultano precluse le possibilità di
4 Contro partecipare a tutte le job opportunity avviate da per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori, come è accaduto per la selezione per il profilo professionale dello Specialista
Tecnico/amministrativo parametro 193, di cui all'O.d.s. 21/2023, consentita solo ai lavoratori in possesso di un parametro pari o superiore al
158 ed in ogni caso preclusa agli operatori inquadrati nel parametro 151.
La parte ricorrente ha, dunque, contestato l'effettiva attribuzione, operata dall'azienda con la citata l'O.d.s., di un inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui il lavoratore è stato immesso dopo la sua sopraggiunta inidoneità e, in ogni caso, la divergenza tra le mansioni concretamente svolte, proprie del profilo professionale dell'Operatore di Esercizio, e quelle proprie del nuovo profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità e, dopo aver richiamato l'accordo del 3 luglio 1986, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di Esercizio e di Operatore qualificato della mobilità,
l'art. 2103 c.c. e l'art. 18 dell'All. A al R.D. n. 148/1931, ha concluso nei termini innanzi trascritti.
La parte resistente, ritualmente costituita, ha contestato le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e con deposito di precedenti giurisprudenziali.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di
5 trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità dell'O.d.s. n. 70/2022 del luglio 2022, avente ad oggetto la “riqualificazione del personale inidoneo”.
Risulta pacifico, in quanto non contestato, che la parte ricorrente, è stata riconosciuta inidonea alla mansione rivestita di operatore di esercizio, addetto alla guida degli autobus.
Non risultano contestate, inoltre, le circostanze di fatto esposte in ricorso ed in particolare le mansioni svolte dalla parte ricorrente, dopo il giudizio di inidoneità alla guida, né che la parte ricorrente, come dedotto in ricorso, ha continuato a svolgere le mansioni di VT e di Agente di polizia amministrativa, pur dopo il provvedimento di riqualificazione del luglio
2022.
Dalla documentazione versata in atti emerge, anche, che la parte ricorrente
è stata assegnata, a far data dal 28.6.2021, alla mansione di Agente di
Polizia Amministrativa incaricato della Verifica dei titoli di Viaggio, mantenendo il medesimo inquadramento nell'Area Esercizio, (nonchè il parametro conseguito) ed ha partecipato con esito positivo all'apposito corso di idoneità alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa, organizzato dalla datrice di lavoro ( cfr.: buste paga versate in atti e Tessera di riconoscimento rilasciata dalla azienda datrice di lavoro).
6 Il provvedimento impugnato di reinquadramento è stato adottato, dunque, dopo il riconoscimento della citata mansione di Agente di Polizia amministrativa, con la corresponsione della medesima retribuzione, corrispondente al profilo professionale riconosciuto prima del giudizio di inidoneità.
Tanto premesso, si rileva che l'ordine di servizio del 2022, di reinquadramento risulta illegittimo, in quanto si pone in contrasto con l'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo il quale il datore di lavoro, ove le misure indicate dal medico competente prevedano una inidoneità alla mansione specifica, "adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori".
La Suprema Corte ha affermato che nell'inciso "ove possibile" si contempera "il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti" (in termini: Cass. n. 13511 del 2016).
Sussiste, dunque, in capo al datore di lavoro (Cass. n. 18506 del
26/07/2017) l'onere della prova circa la indisponibilità di altre posizioni lavorative di utile collocazione (compatibili con le condizioni di salute del lavoratore) senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il lavoratore non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità (v., per identità di ratio, la
7 giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, n. 20436 del 11/10/2016, formatasi in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova della impossibilità di repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Sulla scorta dei predetti principi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'art. 42 del dlgs del 2008 non contiene alcuna previsione limitativa del licenziamento sicchè, fermo l'obbligo del datore di lavoro di far svolgere mansioni compatibili con lo status del lavoratore, evitando di far effettuare quelle che vadano oltre le prescrizioni di limitazione secondo le valutazioni del medico competente, non si esclude la possibilità del recesso qualora non siano state rinvenute in azienda mansioni compatibili (Cass. n. 2008 del 26/01/2017).
Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte della richiesta del lavoratore di essere adibito alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, per quanto compatibili con il suo stato di salute a seguito del giudizio medico di inidoneità con prescrizioni, sussiste l'onere del datore di lavoro allegare e provare che non fosse possibile, per il modello organizzativo adottato, la permanenza nel predetto profilo e, quindi, che l'utile collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale fosse possibile soltanto in altro ed inferiore profilo.
Tale prova la difesa dell'azienda convenuta, senza nulla affatto dedurre sull'utilità -ovvero inutilità- della prestazione lavorativa residua per l'impresa, ha affidato in via esclusiva alla prospettazione, in punto di interpretazione della declaratoria contrattuale del profilo di Operatore di
Esercizio, che le mansioni caratterizzanti il predetto profilo siano solo quelle di guida. ( cfr.: in tali termini sentenza del Tribunale di Napoli, n.
4450/2025 pubbl. il 27/06/2025, est. Giovanna Picciotti).
8 A prescindere dai profili di violazione del principio di non discriminazione, correlato al fattore di protezione della disabilità, che non risultano prospettati in punto di fatto tempestivamente in giudizio, si rileva che le mansioni residue per le quali la parte ricorrente è stata riconosciuta idonea ed in particolare le mansioni di agente di polizia amministrativa sono sussumibili nel medesimo profilo professionale ( operatore di esercizio), conseguito dalla parte ricorrente e riconosciuto dalla parte resistente anche dopo il giudizio di inidoneità, sino al nuovo provvedimento impugnato di riqualificazione.
Gli Operatore di esercizio (parametri 140 -158 - 175 - 183), difatti, sono
“Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”
Gli Operatori qualificati di Mobilità (parametro 151), nel quale la parte resistente pretende di riconoscere alla parte ricorrente, sono “Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie
a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari:
verifica dei titoli di viaggio…;
9 Appare testuale la ascrivibilità delle mansioni di sola verifica dei titoli di viaggio alla qualifica di operatore qualificato di mobilità ma la attività di polizia amministrativa alla qualifica di Operatore di esercizio. Infatti la attività di giuda con verifica titoli di viaggio è tipica dell'operatore di esercizio addetto alla guida;
la attività di sola verifica dei titoli di viaggio dell'operatore qualificato di mobilità in cui, con palese evidenza, non è ricompresa quella di polizia amministrativa posto che, quando il CCNL la ha prevista, la ha tenuta distinta da quella di verifica dei titoli di viaggio
(cfr proprio il profilo Operatore di Esercizio che prevede distintamente e separatamente verifica titoli di viaggio e polizia amministrativa).
Deve, quindi, ritenersi provato che il ricorrente, inquadrato nel profilo professionale di Operatore di Esercizio, a seguito delle visite periodiche di controllo, a partire dal 14-10-2020, è stato giudicato, dapprima idoneo alla mansione specifica di VT (verificatore di titolo di viaggio) ed inidoneo temporaneamente alla mansione di guida e, da ultimo mantenendo l'idoneità alle altre mansioni del profilo, definitivamente inidoneo alla guida (v. giudizio medico del 6-4-2022).
Non è contestato che, a seguito del giudizio di inidoneità temporanea, ha superato l'esame per il conseguimento della qualifica di Agente di Polizia
Amministrativa ex decreto presidente della giunta regionale per la Contro Campania n.68/2021 (v. tessera di riconoscimento rilasciata dall' in atti), svolgendo le predette mansioni a fa data dal 28-6-2021.
Il parametro 175 prevede i compiti di polizia amministrativa quali una delle possibili funzioni alternative alla guida alle quali poteva essere assegnato il dipendente (Cass 29357/21). Infatti la disposizione collettiva le pone come alternative alle prevalenti mansioni di guida con una espressione certamente infelice posto che se la attività di polizia amministrativa è alternativa l'altra mansione, che la disposizione indica come prevalente,
10 non può essere espletata e, dunque, non può essere prevalente. In realtà la disposizione vuole indicare la attività di guida come prevalente ordinariamente rispetto alla verifica dei titoli di viaggio mentre è assente ove venga svolta l'altra attività qualificata come alternativa ad essa: la attività di polizia amministrativa. Dunque appare chiaro che la contrattazione collettiva ha considerato separatamente le mansioni di semplice verifica dei titoli di viaggio da quelle di polizia amministrativa.
Non coglie nel segno il rilievo che un lavoratore, per essere inquadrato quale operatore d'esercizio, debba sempre essere astrattamente idoneo alla guida perchè deve essere in possesso della prescritta abilitazione e l'istante, quale inidoneo alla guida, non potrebbe essere inquadrato nel parametro
183 che vuole la ultilizzabilità del dipendente quale autista.
Infatti deve rilevarsi come tutti i profili e parametri dell'Area professionale
3^ Mansioni operative richiedono abilitazioni e dunque, seguendo la tesi di parte convenuta, nessun dipendente privo di abilitazioni potrebbe mai essere inquadrato nell'area operativa. Di contro la declatoria dell'Area professionale 3^ Mansioni operative statuisce che si tratta di Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza: appare evidente dunque che è possibile inquadrare in tale area professionale e mansioni lavoratori che non siano in possesso delle relative abilitazioni ovvero siano inidonei alla guida. ( in tal senso si è espresso il
Tribunale di Napoli, n. 5672/2023 pubbl. il 04/10/2023, est. Pres. Paolo
Coppola).
11 Tale orientamento, espresso con la citata sentenza, è stato confermato dalla
Corte di Appello di Napoli, che ha affermato che: “ ….. I compiti di polizia amministrativa richiamati espressamente nel profilo professionale di “
Operatore di esercizio” sono “alternativi” alle mansioni di guida e tutt'altro che residuali e, pur connessi al realizzarsi della situazione concreta, tuttavia presuppongono l'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale e richiedono - per l'accertamento e la contestazione degli illeciti nei confronti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio (L.R. n. 3/2002 art.40) – che l'agente di trasporto sia abilitato nelle forme di legge.
In fatto, come già anticipato non è contestata l'attività espletata dal lavoratore, consistente in compiti, esercitati sugli autobus di linea dell'ANM, di verifica di titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 40 della citata L.R. n. 3/2002, e riscossione degli incassi;
attività per la quale aveva conseguito l'idoneità, previa partecipazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale della
Campania e dalla Legge 16/2014, al corso per lo svolgimento delle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa al superamento del quale era stato dotato, proprio a far data dal 28.6.2021, di apposita Tessera di riconoscimento rilasciatagli dalla azienda datrice di lavoro e dalla
Regione Campania.”.
Sulla base di tali premesse, la Corte di Appello ha affermato che l'inquadramento attribuito dalla società al lavoratore appellato, “nel profilo di Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151, Area professionale 3
27.11.2000 effettivamente non risulta adeguato Parte_2
rispetto alle mansioni effettivamente svolte in considerazione del fatto che :
a) il contenuto oggettivo dei compiti indicati nella declaratoria contrattuale di formale inquadramento non è interamente sovrapponibile a quelli incontestatamente svolti dal lavoratore, in quanto da quelli
12 contemplati dalle parti collettive esula l'attività di contestazione e applicazione di sanzioni amministrative, pacificamente svolta dal lavoratore, quale agente di polizia amministrativa, attività espressamente prevista nel profilo professionale di Operatore di esercizio.” ( cfr.: Corte di
Appello di Napoli, Sentenza n. 2326/2025 pubbl. il 18/06/2025, est.
IT, le cui argomentazioni si richiamano integralmente).
Tale soluzione risulta anche confermata dalla giurisprudenza recente della
Suprema Corte, la quale ha affermato il seguente principio: “In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'attività di contestazione e applicazione di sanzioni, attenendo alla verifica e repressione di violazioni di condotte regolate a livello amministrativo, si configura quale attività di polizia amministrativa, estranea quindi all'ambito di mansioni proprie del collaboratore di esercizio, previste dal c.c.n.l. di categoria del 27.11.2000,
Terza Area professionale, e deve invece ricondursi all'inquadramento di operatore di esercizio, la cui declaratoria contrattuale comprende l'attività di polizia amministrativa, qualificandola come alternativa a quella di guida di mezzi di trasporto di persone.) ( cfr.: Cassazione civile sez. lav. -
26/03/2025, n. 8065 ).
In conclusione, il ricorso va accolto, anche in ragione della fonte specifica, integrata dalla disciplina del settore autoferrotranvieri, che prevede, nell'allegato 2) del Verbale di Ipotesi di accordo del 3 luglio 1986 - comparto Autoferrotranvieri, che: “7. Ai lavoratori ritenuti inidonei saranno applicate tutte le normative contrattuali relative alle qualifiche ed al profilo professionale in cui sono ricollocati, compreso l'orario di lavoro
e la disciplina dei turni”; e al punto 3) impone alla Direzione aziendale di:
“procedere alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo, ove possibile, l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo”, con una disciplina simile alla fonte di legge, integrata dal d.lgs. n. 81/2008.
13 Per tutti i motivi esposti, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento datoriale O.d.s. n. 70 del 21.7.2022, con cui è stato disposto l'inquadramento della parte ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di Mobilità, parametro 175, inferiore a quello posseduto antecedentemente a tale data;
per l'effetto, la parte resistente va condannata al ripristino dell'originario livello di inquadramento nel profilo professionale di Operatore di Esercizio, parametro 175; nonché al pagamento delle conseguenti differenze tra il trattamento percepito e quello spettante da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio.
In ragione dei contrasti giurisprudenziali che si registrano nella giurisprudenza di merito e della novità delle questioni giuridiche affrontate le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- dichiara l'illegittimità del provvedimento datoriale O.d.s. n. 70 del
21.7.2022, con cui è stato disposto l'inquadramento della parte ricorrente nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di
Mobilità, parametro 151, inferiore a quello posseduto antecedentemente a tale data;
- per l'effetto, condanna la parte resistente al ripristino dell'originario livello di inquadramento nel profilo professionale di Operatore di
Esercizio, parametro 175; nonché al pagamento delle conseguenti differenze tra il trattamento percepito e quello spettante, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
14 - compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 24/09/2025 – 20/10/2025
Il Giudice
TI
BR
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il
20/10/2025 in Cancelleria
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