Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 433/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANA Parte_1
ESPOSITO
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ILARIO ANTONIO SORACE
resistente Oggetto: prestazioni previdenziali per malattia professionale FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di lavorare dal 1999 con mansioni di minatore CP_1 autista alle dipendenze di imprese la cui attività consiste nella realizzazione di gallerie, deduceva di aver contratto nell'esercizio della suddetta attività lavorativa una silicosi polmonare, polmonare con conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica, corrispondente ad una percentuale di danno biologico pari al 5%. Esponeva di aver espletato compiti consistiti in: posa in opera ed assemblaggio della centina, posa in opera della rete elettrosaldata e rete metallica, posa del ferro, spianamento del cemento, arco rovescio, montaggio cassa forma, sempre all'interno delle gallerie e a contatto con inalazione prolungata di polveri;
tanto, per almeno sei giorni a settimana e 8 ore giornaliere ed a volte anche per doppi turni giornalieri. Rilevava, quindi, di aver presentato all' domanda volta al CP_1 riconoscimento della lamentata tecnopatia e alla corresponsione delle 1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, riportandosi alle CP_1 determinazioni assunte in sede amministrativa. In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi richiesta dalle parti e veniva espletata una consulenza medico - legale.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.06.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni. Le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il ricorso è infondato. L'art. 4 Legge 27 dicembre 1975, n. 780 ha novellato l'art. 145 T.U. 1124, introducendo una nuova disciplina, ampliativa della precedente e richiedendo quale condizione della indennizzabilità della silicosi e dell'asbestosi che tali patologie siano contratte nell'esercizio dei lavori specificati nell'apposita tabella e rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela infortunistica (in particolare, per quanto in questa sede rileva, lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera). Ciò premesso, si osserva che il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha diagnosticato che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: riduzione di grado lieve della
2 capacità vitale forzata;
modesta accentuazione dell'interstizio di tipo micronodulare prevalente campi lobari superiori bilateralmente e non alterazioni tomodensitometriche focali del parenchima polmonare;
sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve;
artrite psoriasica in trattamento farmacologico. Ha aggiunto che, in ragione della scarsa documentazione prodotta in atti, ha disposto nuove consulenze pneumologiche riportanti eventuali diagnosi compatibili con possibili quadri di silicosi polmonare. La documentazione prodotta è la seguente: una nuova spirometria /visita pneumologica A.N.M.I. Centro accreditato S.S.N. del 13.03.2025, a firma del Dott. con diagnosi di: Persona_1
“Sindrome disventilatoria di grado lieve e quadro radiologico con micronodulazione e ispessimento interstiziale in soggetto con esposizione prolungata a polveri di silicio”; una nuova TC HRCT Studio Radiologico Dott. & C. s.a.s. Persona_2 dell'11.03.2025 da cui risulta un quadro sostanzialmente immutato rispetto a quella del 11.12.2023 (il riferimento è ad una precedente TC HRCT – TAC eseguita, appunto, in data 11.12.2023 da cui risulta la già rilevata “modesta accentuazione dell'interstizio di tipo micronodulare prevalente campi lobari superiori bilateralmente;
non alterazioni tomodensitometriche focali del parenchima polmonare. Non versamenti pleurici liberi né linfoadenomegalie”; un referto pneumologico “Studio Medico DMC – Ambulatorio di Pneumologia” del 10.04.2025 riportante, testualmente: “Controllo clinico in paziente con riferita dispnea con tosse secca da circa due anni. In anamnesi esposizione professionale a polveri, nega fumo, artrite psoriasica in terapia. Esibisce due tac toraciche ad alta risoluzione che evidenziano sofferenza interstiziale con micromoduli diffusa;
esame spirometrico semplice che mostra riduzione della capacità forzata e del FEV 1 (Volume espiratorio forzato) come da sindrome restrittiva. Il quadro clinico anamnestico e strumentale depone per iniziale interstiziopatia da esposizione professionale”. Ha così concluso: “A parte la valutazione del centro ANMI, che parla di
“ispessimento interstiziale in soggetto con esposizione prolungata a polveri
3 di silicio” che, però, è un dato anamnestico e non riscontrabile (vista la scarsità di idonea documentazione in atti da cui risultano, invece, brevi periodi di lavoro in galleria alternati da altre mansioni fra cui, anche lavori di movimentazione terra all'aria aperta), in nessuno degli altri due referti viene ipotizzato un quadro compatibile con silicosi. In ragione di ciò, non è possibile affermare la presenza di alcuna silicosi polmonare”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, si fondano sulle certificazioni prodotte, sulla visita peritale e su esami disposti dallo stesso Ausiliare nel corso delle operazioni peritali, per cui meritano di essere condivise. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto, non essendo formulabile una diagnosi di silicosi, il che consente di ritenere che le circostanze riferite dai testimoni abbiano un significato del tutto neutro.
Non avendo il ricorrente dichiarato di versare nelle condizioni di reddito indicate al comma 11 dell'art. 42 D.L. 268/2003, non può farsi applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Di conseguenza il ricorrente deve essere condannato in base alla regola della soccombenza alle spese di lite e a quelle di CTU, queste ultime liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.638,00, oltre accessori dovuti. Pone a carico del ricorrente le spese di consulenza che liquida come da separato decreto. Cosenza, 17/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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