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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
AN NI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16411/2024 , introdotta da
(ROMA, 18/12/1984) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 09/04/1987), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
CA GIULIANI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/09/2015 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni 2 della separazione:
“1) Il figlio minore , nato a [...] il [...] è affidato ad entrambi i genitori. Le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e di gestione quotidiana potranno essere assunte separatamente, per i periodi di permanenza del bambino presso ciascuno dei genitori.
2) Il minore rimarrà collocato presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Via Gallia, 60, che viene, pertanto, alla stessa assegnata con le relative pertinenze. Il padre, che si è già allontanato dall'abitazione con il consenso dell'altro genitore e che ha già provveduto ad asportare i propri beni personali, vedrà e terrà con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà in accordo con l'altro genitore e, comunque, almeno secondo il seguente calendario minimo di frequentazione: a) da uno a tre fine settimana al mese, secondo il calendario dei turni di lavoro del padre, che lo stesso si impegna a comunicare alla madre non appena a lui noto, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del sabato o della domenica;
b) infrasettimanalmente, egli lo terrà da un minimo di uno ad un massimo di tre pomeriggi, dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00, con onere di precisare i giorni a sua disposizione secondo il calendario dei suoi turni lavorativi, a comunicarsi sulla scorta dell'impegno già assunto al punto che precede;
c) durante le vacanze scolastiche natalizie il padre si impegna a trascorrere con il figlio quanti più giorni possibile, fino ad un massimo di sei, secondo la propria disponibilità di riposi lavorativi, preventivamente comunicati alla madre, non appena noti, cercando di ricomprendere nel periodo, alternativamente ed ove possibile:
- o il giorno della Vigilia o quello di Natale;
- o il 31.12 o il 06.01;
d) Ciascun genitore dovrà trascorrere con il figlio da un minimo di una settimana ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive.
Nell'interesse del minore, lo stesso trascorrerà anche tre settimane di vacanze con i nonni materni, ove gli stessi garantiscano detta possibilità, comunicando contestualmente il periodo di loro pertinenza entro il 30.05 di ogni anno. In tutti i periodi di vacanza estiva preventivamente comunicati, il regime di visita ordinario rimarrà sospeso. Anche in questo caso, il padre si impegna a comunicare alla madre la propria disponibilità di ferie, non appena nota;
e) Ove possibile, il minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e della festa del papà e con la mamma il giorno del suo compleanno e la festa della mamma. Per il compleanno del minore i genitori assicureranno entrambi la loro presenza e, solo ove ciò non fosse possibile, i genitori trascorreranno con lui il suo compleanno ad anni alterni;
3) Il padre corrisponderà alla madre, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile al mantenimento del figlio di euro 150,00 con decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, con successivo aumento annuale Istat come per legge. Ad integrazione di detto assegno, il padre autorizza la madre a percepire integralmente l'assegno unico familiare, attualmente assommante ad € 340,00 mensili circa. Il padre, altresì, autorizza sin d'ora la madre alla percezione integrale anche dell'assegno di frequenza riconosciuto in favore di , con obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie (come da Per_1 protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con il COA in data 14.12.2017, quivi intendendosi come spese già autorizzate quelle per un corso di lingua straniera, un'attività sportiva e un'attività ludico-ricreativa) che nel corso del singolo mese dovessero eccedere l'importo di detto assegno di frequenza.
4) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
3
5) I comparenti, ove necessario, si impegnano a rendere reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 18/12/1984) e
[...] Parte_2
(ROMA, 09/04/1987), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 27/09/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00309, Parte 2, Serie A05, Anno 2015, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
AN NI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16411/2024 , introdotta da
(ROMA, 18/12/1984) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 09/04/1987), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
CA GIULIANI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27/09/2015 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni 2 della separazione:
“1) Il figlio minore , nato a [...] il [...] è affidato ad entrambi i genitori. Le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione e di gestione quotidiana potranno essere assunte separatamente, per i periodi di permanenza del bambino presso ciascuno dei genitori.
2) Il minore rimarrà collocato presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, Via Gallia, 60, che viene, pertanto, alla stessa assegnata con le relative pertinenze. Il padre, che si è già allontanato dall'abitazione con il consenso dell'altro genitore e che ha già provveduto ad asportare i propri beni personali, vedrà e terrà con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà in accordo con l'altro genitore e, comunque, almeno secondo il seguente calendario minimo di frequentazione: a) da uno a tre fine settimana al mese, secondo il calendario dei turni di lavoro del padre, che lo stesso si impegna a comunicare alla madre non appena a lui noto, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del sabato o della domenica;
b) infrasettimanalmente, egli lo terrà da un minimo di uno ad un massimo di tre pomeriggi, dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00, con onere di precisare i giorni a sua disposizione secondo il calendario dei suoi turni lavorativi, a comunicarsi sulla scorta dell'impegno già assunto al punto che precede;
c) durante le vacanze scolastiche natalizie il padre si impegna a trascorrere con il figlio quanti più giorni possibile, fino ad un massimo di sei, secondo la propria disponibilità di riposi lavorativi, preventivamente comunicati alla madre, non appena noti, cercando di ricomprendere nel periodo, alternativamente ed ove possibile:
- o il giorno della Vigilia o quello di Natale;
- o il 31.12 o il 06.01;
d) Ciascun genitore dovrà trascorrere con il figlio da un minimo di una settimana ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive.
Nell'interesse del minore, lo stesso trascorrerà anche tre settimane di vacanze con i nonni materni, ove gli stessi garantiscano detta possibilità, comunicando contestualmente il periodo di loro pertinenza entro il 30.05 di ogni anno. In tutti i periodi di vacanza estiva preventivamente comunicati, il regime di visita ordinario rimarrà sospeso. Anche in questo caso, il padre si impegna a comunicare alla madre la propria disponibilità di ferie, non appena nota;
e) Ove possibile, il minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e della festa del papà e con la mamma il giorno del suo compleanno e la festa della mamma. Per il compleanno del minore i genitori assicureranno entrambi la loro presenza e, solo ove ciò non fosse possibile, i genitori trascorreranno con lui il suo compleanno ad anni alterni;
3) Il padre corrisponderà alla madre, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile al mantenimento del figlio di euro 150,00 con decorrenza dal mese di sottoscrizione del presente ricorso, con successivo aumento annuale Istat come per legge. Ad integrazione di detto assegno, il padre autorizza la madre a percepire integralmente l'assegno unico familiare, attualmente assommante ad € 340,00 mensili circa. Il padre, altresì, autorizza sin d'ora la madre alla percezione integrale anche dell'assegno di frequenza riconosciuto in favore di , con obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie (come da Per_1 protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con il COA in data 14.12.2017, quivi intendendosi come spese già autorizzate quelle per un corso di lingua straniera, un'attività sportiva e un'attività ludico-ricreativa) che nel corso del singolo mese dovessero eccedere l'importo di detto assegno di frequenza.
4) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
3
5) I comparenti, ove necessario, si impegnano a rendere reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 18/12/1984) e
[...] Parte_2
(ROMA, 09/04/1987), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 27/09/2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00309, Parte 2, Serie A05, Anno 2015, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA IE