Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1622/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1622 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore p.t. Geom. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Claudio D'Ambrosio
- opponente -
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Luponio
- opposta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di
[...]
Campobasso n. 354/2022 del 18.07.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla la somma di euro 106.369,14, oltre interessi Controparte_1
e spese, quale corrispettivo dovuto per la somministrazione di gas naturale, chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità, inesigibilità, illegittimità, prescrizione, nullità ed infondatezza della domanda monitoria e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta in favore della controparte.
In punto di fatto ha rappresentato di aver sottoscritto con la Controparte_1
nell'anno 2006, un contratto di fornitura di gas, e di aver aderito,
[...] nell'anno 2020, all'offerta denominata “Gas - Offerta Fedeltà” - Condizioni Tariffarie: Tariffa ARERA, con decorrenza dall'1.02.2020.
1
Ha dedotto che nel mese di ottobre 2021 la avrebbe CP_1 CP_1 iniziato a fatturare i consumi di gas in applicazione di un altro e diverso piano tariffario, mai sottoscritto, denominato “Prodotto Ricaduta TTF + 7 (Fedeltà)” - Condizioni Tariffarie: Gas TTF+Spread, con un sensibile aumento dei costi a suo carico rispetto al passato.
Ha in particolare sostenuto:
- l'insussistenza di prova certa dell'asserito diritto di credito della controparte, non essendo stata pattuita tra le parti né la limitazione a dodici mesi della durata dell'offerta “Fedeltà”, né l'applicazione di condizioni economiche più onerose alla scadenza del suddetto termine, e non potendo ritenersi operanti tra le parti le clausole previste nelle condizioni generali di fornitura, trasmesse dalla controparte con pec del 4.03.2022, siccome non sottoscritte, ed in particolare l'art.
4.1 delle Condizioni Generali di Fornitura in materia di rinnovo, secondo il quale alla scadenza dell'offerta il prezzo di fornitura sarebbe stato sostituito da quello previsto dalla formula P = TTF (Icis Heren TTF price assessment Day-ahead Index) + 0,095 €/smc);
- l'omesso preavviso di modifica unilaterale delle condizioni di fornitura di gas da parte della in violazione di quanto previsto dallo Controparte_1 stesso art.
4.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, che avrebbe impedito al Condominio di esercitare il suo diritto di recesso, con conseguente inefficacia nei suoi confronti della modifica unilaterale delle condizioni di fornitura.
Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto.
Ha chiesto in via preliminare disporsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso ed il rigetto dell'opposizione o, nell'ipotesi di accoglimento parziale delle avverse domande, la condanna della controparte al pagamento della somma accertata in corso di causa.
All'esito della prima udienza lo scrivente giudice, avuto riguardo alla natura della causa ed al comportamento delle parti, con particolare riferimento alla concorde volontà conciliativa dalle stesse manifestata nel corso dell'udienza, ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2 d.lvo 28/10, conclusosi tuttavia negativamente.
Rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e considerata l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.01.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi atti ed alle richieste già formulate.
Lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2 N. 1622/2022 R.G.
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto, per le seguenti ragioni.
Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale deve essere accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso di specie la ha prodotto, sin dalla fase Controparte_1 monitoria, le fatture insolute, con annesso estratto autentico delle scritture contabili, nonché il contratto di fornitura di gas metano n. 10667, stipulato con la controparte in data 19/10/2006.
Il contratto, debitamente sottoscritto, reca la dichiarazione, anch'essa debitamente sottoscritta, “di aver preso conoscenza delle tariffe applicate, di accettare le Condizioni generali di contratto allegate e di obbligarsi a rispettarle”, nonché la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Nell'ambito delle predette Condizioni generali, allegate al contratto, vi è anche quella di cui all'art. 4.1. (anch'essa dunque approvata specificamente per iscritto) per cui: “Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche (…) comunicherà per iscritto le nuove Controparte_1
Condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo. Qualora il Cliente non intenda accettarle, potrà esercitare il diritto di disdire il contratto senza oneri (…) In caso di mancata disdetta entro tale termine, le nuove condizioni economiche s'intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora eccezionalmente P&P non dovesse inviare la comunicazione di rinnovo, garantisce comunque la prosecuzione della/e fornitura/e di gas come di seguito descritto: in sostituzione del prezzo di fornitura previsto dalle CTE-G (n.d.r. Condizioni Tecniche Economiche - Gas naturale) in scadenza verrà applicato il prezzo previsto dalla seguente formula: P=TTF (ICIS Heren TTF price assessment Day-ahead Index) + 0.095 €/Smc (…)”.
Si deve dunque concordare con quanto sostenuto dalla Controparte_1 in merito alla circostanza per cui le predette condizioni generali di contratto sono vincolanti per il Condominio.
3 N. 1622/2022 R.G.
Posto che le condizioni generali di contratto sono le clausole che un soggetto, denominato predisponente, utilizza per regolare uniformemente i propri rapporti contrattuali, si rileva infatti che, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro contraente se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Ebbene, considerato che, come visto, le suindicate condizioni generali risultano essere state espressamente accettate dal al momento della stipula Parte_1 del contratto, esse devono certamente essere considerate come conosciute dallo stesso.
Nelle predette condizioni generali non vi è tuttavia traccia di clausole relative alle Condizioni Economiche all'epoca (nel 2006) applicate, né esse risultano essere state definite nell'ambito del contratto o di altri documenti allegati allo stesso.
Non è contestato tra le parti che nell'anno 2020 il Condominio ha aderito all'offerta di denominata “Gas – Offerta Fedeltà”. Parte_3
Ciò che l'opponente contesta è invece che l'offerta avesse una durata limitata, pari a 12 mesi dall'attivazione della fornitura, come sostenuto, invece, dall'opposta.
L'opposta non ha tuttavia fornito alcuna prova dell'asserita durata limitata dell'offerta “di 12 mesi a decorrere dal 1/02/2020”.
Si osserva sul punto che alcuna limitazione nella durata dell'offerta emerge né dalla documentazione, in atti, inviata dalla tramite pec Controparte_1 all'Amministratore del Condominio opponente, relativa al'Offerta Fedeltà, né dal documento denominato “Condizioni generali di fornitura”, parimenti inoltratogli tramite pec.
E' peraltro pacifico tra le parti che le condizioni di cui all'”Offerta Fedeltà” sono state applicate dall'opposta per n. 20 mesi (e non per n. 12 mesi), ed è pertanto anche per tale via sconfessata l'affermazione dell'opposta circa l'applicabilità di tali condizioni per soli n. 12 mesi.
Ebbene, la carenza probatoria di cui trattasi non può che riverberarsi in danno dell'opposta, atteso che, come sopra visto, è il creditore che agisce per l'adempimento che deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto.
Nel caso di specie spettava dunque all'opposta provare di aver legittimamente fatto applicazione della tariffa richiamata nell'art.
4.1. delle Condizioni generali, in quanto la c.d. “Offerta fedeltà”, in precedenza applicata e recante una tariffa più favorevole al Condominio, aveva una durata limitata nel tempo, ed era dunque scaduta nell'ottobre 2021, ossia nel momento in cui ella ha iniziato a fare applicazione della diversa tariffa prevista dall'art.
4.1. delle Condizioni generali di contratto.
4 N. 1622/2022 R.G.
In altri termini, non essendo stata fornita da parte dell'opposta la prova dell'avvenuta “scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche”, decorsi 90 giorni dalla quale le è di fatto consentito, ai sensi del sopra richiamato art.
4.1. delle Condizioni generali, applicare condizioni economiche differenti, la previsione di cui all'art.
4.1. delle Condizioni generali non risulta applicabile al caso di specie.
Ne consegue che la ha erroneamente calcolato le somme Controparte_1 dovute dal per la fornitura di gas nel periodo considerato. Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato, essendo emersa la non debenza delle somme il cui pagamento è stato ingiunto al Condominio, e non essendo possibile, sulla base della sola documentazione in atti, operare conteggi alternativi in merito alla diversa somma eventualmente dovuta all'opposta, sulla base dei consumi rilevati nel periodo in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, considerata la natura documentale della causa, che non ha richiesto una complessa attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 354/2022, emesso dal Tribunale di Campobasso in data 18.07.2022;
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio in favore del , che Parte_1 liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, ed in euro 406,50 per esborsi documentati.
Campobasso, 22/05/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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