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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2345/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2345/2020 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
10, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernestina Portelli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Martinsicuro (TE), alla Via Roma, n. 79, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(C.F. - P. Iva ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura civica, in Martinsicuro, alla Via
Aldo Moro, n. 32/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Orlando, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuto –
e
(P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'Avv. Sergio
Cipolletta, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Terza chiamata -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in ordine alla causazione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo al CP_1 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti alle lesioni subite e ai pregiudizi morali ed esistenziali patiti dalla Sig.ra per un totale complessivo di danno non Parte_1 patrimoniale pari ad Euro 37.366,00, ovvero Euro 18.683,00 per danno biologico, Euro 9.341,50 per danno morale ed Euro 9.341,00 per danno esistenziale, nonché la somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di idonea CTU, per danno patrimoniale, ovvero perdita di capacità lavorativa, in ogni caso comprensiva di Euro 321,00 quali spese mediche e spese di perizia sostenute, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per il convenuto: “nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità in capo al in relazione al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare la Controparte_1 domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
sempre nel merito ma in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'attrice nei confronti del
[...]
, dichiarare la CP_1 Parte_2
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, tenuta a garantire,
[...] CP_ manlevare e comunque tenere indenne l' convenuto da ogni e qualsiasi condanna che dovesse esserle addebitata in relazione al sinistro per cui è causa, condannando la stessa al pagamento in favore dell'attrice di quelle sole somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa;
condannare la medesima Compagnia di Ass.ni al rimborso in favore del delle CP_2 Controparte_1 spese legali sostenute per resistere alla domanda degli attori ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c.;
Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per la terza chiamata, “Voglia la S.V. Ill.ma. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via principale, rigettare integralmente la domanda, siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
3) in subordine, ove la domanda attorea dovesse risultare fondata, considerata la franchigia di €. 5.000,00 prevista dalla polizza n. 46984274, respingere la domanda di garanzia e manleva svolta dal nei confronti della terza chiamata, con vittoria si Controparte_1 spese e competenze di lite;
4) in ogni caso, respingere la domanda di rimborso delle spese di lite avanzata dal nei confronti della terza chiamata, ai sensi dell'art. 1917 comma Controparte_1
3 c.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Parte_1
Tribunale il , per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla Controparte_1 medesima patiti in data 18 luglio 2019, alle ore 00:30 circa, allorquando l'attrice, nel mentre alle percorreva a piedi la via Flavio Gioia del comune di Martinsicuro, sulla via ritorno a casa, giunta all'altezza del civico n. 6, cadeva a terra a causa della presenza di radici e del manto dissestato sul marciapiedi, anomalia asseritamente non segnalata.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice che in data 18 luglio 2019, alle ore 00:30 circa, nel mentre alle percorreva a piedi la via Flavio Gioia del comune di Martinsicuro, sulla via ritorno a casa, giunta all'altezza del civico n. 6, cadeva a terra a causa della presenza di radici e del manto dissestato sul marciapiedi, anomalia asseritamente non segnalata;
trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Benedetto del Tronto, le veniva diagnosticata la “frattura capitello radiale dx” con prognosi di 28 giorni e applicazione di gesso;
ritenendo la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell' , in qualità di proprietario e custode della strada in cui avveniva la CP_4 caduta, con conseguente diritto al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 37.366,00, oltre alla somma ritenuta di giustizia per il danno patrimoniale.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, ha eccepito e dedotto, in sintesi, che non si possa configurare un rapporto tra la cosa e l'evento, mentre apparirebbe legittimo ricondurre quest'ultimo, in via esclusiva, alla condotta imprudente tenuta nell'occasione dalla e che non risultano evidenti anomalie del Pt_1 piano stradale tali da costituire, per dei consapevoli utenti stradali, situazioni di pericolo occulto o insidia. Formulava, altresì, la chiamata in garanzia della Compagnia in virtù del patto di Polizza, al fine di essere manlevata da qualsiasi esborso dipendente dal capo principale.
Chiamata in giudizio e costituitasi la compagnia assicuratrice, deducendo, in sintesi, che la domanda attorea e la domanda di manleva sono infondate in fatto e diritto, per essere rispettivamente incerti i fatti costitutivi su cui si fonda e poiché la polizza n. 46984274, intercorrente tra le parti, prevede una franchigia frontale assoluta pari a euro 5.000,00.
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza medica, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Giova premettere, in punto di diritto, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., - pacificamente applicabile anche alla P.A. (cfr, ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio 2010 n. 1210) - è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006;
Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato o di terzi (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ove, invece, il concorrente comportamento del danneggiato non assurga a fattore interruttivo del nesso causale, nei termini delineati, ma a mera concausa dell'evento, cionondimeno tale condotta potrà avere rilievo (anche d'ufficio: Cass. Civ. sez. I, 25/07/2018 n.19755) sul piano delle conseguenze risarcibili, ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma l, al tenore del quale «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate».
Risultano provati dall'attrice tanto la verificazione dell'evento - confermata dall'istruttoria orale - quanto il nesso di causalità tra res e l'evento stesso. In ordine a tali aspetti, infatti l'istruttoria svolta non ha lasciato spazio a dubbi, in particolare, come comprovato dalla documentazione fotografica versata in atti e confermato dall'ascolto del teste , che era in compagnia dell'attrice al Testimone_1 momento dell'infortunio, lo stesso si è verificato in seguito al passaggio sul tratto di strada indicato in ricorso ed a causa delle radici di albero presenti e non segnalate sulle quali è inciampata la attesa Pt_1 la scarsa visibilità, visto che l'illuminazione all'epoca esistente era fioca, illuminava solo la strada ma non il marciapiede;
all'udienza del 7.7.2022, , in ordine alla non presenza di segnaletica del CP_5 pericolo e all'illuminazione non sufficiente considerata l'ora dell'evento, così dichiarava “non c'era nessuna segnaletica che preavvertisse sulle condizioni del marciapiede”; “le sconnessioni si vedono ma non al buio. Quella notta si vedeva poco”; non è vera la circostanza, le luci erano gialle e non si vedeva bene. Oggi l'illuminazione è quello di tipo led”.
Con riguardo al nesso di causalità, inoltre, acclarato che la caduta dell'attrice è avvenuta a causa della presenza, degli acclarati dislivelli presenti sul tratto interessato sede del sinistro e alla presenza di radici
(doc. 1 fasc. parte attrice), né previsti/prevedibili e né segnalati, non può ritenersi che la condotta del danneggiato, sia pure rilevante in termini concausali – nella misura che si dirà più avanti – possa assurgere a causa esclusiva dell'evento, idonea cioè a spezzare il nesso causale nella produzione del danno, come risulta avvalorato dalla obiettiva ed intrinseca pericolosità della res e dal fatto che lo stato dei luoghi non consentiva di ritenere manifestamente prevedibile, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, la verificazione dell'evento.
Invero, anche a ritenere la visibilità di dette radici, il sinistro è però avvenuto in ora notturna ed in una condizione di scarsa visibilità in luogo ove le radici non erano segnalate;
pur avendo il teste caposervizio manutenzione del riferito di radici capillari, le stesse erano Tes_2 CP_1 comunque idonee per collocazione e dimensione a costituire pericolo per la normale circolazione dei pedoni, tenuto conto anche della loro collocazione sul marciapiede ristretto dalla pianta e che non consentiva un diverso passaggio.
Cionondimeno, deve ritenersi che la condotta negligente dell'attrice abbia svolto però il ruolo di concausa del predetto evento, con la conseguenza che dovrà farsi luogo ad una proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c. secondo “la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In particolare, la condotta dell'attrice, pur non potendo ritenersi abnorme e cioè tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento, è apparsa cionondimeno imprudente ed ha contribuito alla determinazione dell'evento, considerato che, la verificazione del sinistro è avvenuta in un luogo all'attrice noto e per lo meno conosciuto e che la caduta è avvenuta in un punto del viale caratterizzata dalla presenza di strettoie e di piante e di scarsa illuminazione – la stessa teste oculare Tes_1
riferisce che lei e l'attrice si erano messe in fila indiana per passare tra l'albero ed il muro -, con
[...] la conseguenza che anche tale circostanza, oltre che la conformazione del tratto interessato, avrebbe dovuto imporre una particolare prudenza.
Alla luce di tali circostanze, appare ragionevole attribuire un concorso colposo e causale nella verificazione del sinistro in capo alla nella misura del 50%. Pt_1
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria nella misura sopra determinata, sul piano del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, con un periodo di ITP 75% per 29 gg., di ITP al 50% per 40 gg., di ITP al 25 % per 40 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 4 % in soggetto avente 46 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del 07.2.2017). Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di Milano 2024: - ITP gg. 29 x €
115,00: 75% = euro 2.501,00 - ITP gg. 40 x € 115,00: 50% = 2.300,00 - ITP gg. 40 x € 115,00: 25 % = euro 1.150,00 per un totale di € 5.951,00 - danno da invalidità permanente 4 % = € 6411,00 per un totale di € 12362,25.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, la richiesta personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del
07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Sicché, in mancanza di allegazione e prova in tal senso, tale aumento non può esser riconosciuta, altresì atteso che l'attrice, casalinga - non è titolare di rapporto lavorativo dipendente e né svolge lavoro autonomo oltre quello di casalinga – e tale attività è influenzata in modo marginale dagli esiti della frattura del radio e dal trauma contusivo dei polsi se non nel periodo di invalidità temporanea.
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria. Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648). Deve, infine esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal ctu, e quantificabili in euro 60,00.
Dall'ammontare complessivo liquidato a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, dovrà esser sottratto un ammontare pari alla quota di responsabilità attribuita al danneggiante ex art. 1227, comma
1, pari al 50 %.
Deve essere accolta, infine, la domanda di garanzia proposta dal convenuto in virtù della polizza n.
46984274 e nel limite della franchigia frontale assoluta pari a €. 5.000,00 (pag. 5 della polizza) e di conseguenza fino alla concorrenza di tale somma, il dovrà onerarsi del relativo pagamento, CP_1 mentre la Compagnia è tenuta a manlevare il per la parte eccedente tale franchigia. CP_1
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini e limiti suindicati.
Le spese della procedura devono esser compensate in ragione della soccombenza reciproca - anche tenuto conto della condotta processuale delle parti - ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018 n. 20888, Cass., 3, n. 22381 del
21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013). Anche le spese di CTU, liquidate in euro 976,00, tenuto conto della non corresponsione di alcun anticipo, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e convenuta in solido in forza del principio della soccombenza e del principio di causalità (e fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente: v., da ultimo,
Cassazione 30.1.2019 n. 2703).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 6211,12, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) Accoglie la domanda di manleva promossa dal nei confronti della Controparte_1
nei termini suindicati per le ragioni Controparte_2 di cui in parte motiva, e per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato per la somma eccedente la franchigia che lo stesso è chiamato a versare in favore dell'attrice in virtù di quanto statuito al precedente capo 1;
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di spettanza al CTU, liquidate come in atti.
Così deciso in Teramo il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2345/2020 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
10, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernestina Portelli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Martinsicuro (TE), alla Via Roma, n. 79, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(C.F. - P. Iva ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura civica, in Martinsicuro, alla Via
Aldo Moro, n. 32/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Orlando, giusta procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuto –
e
(P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'Avv. Sergio
Cipolletta, che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Terza chiamata -
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in ordine alla causazione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo al CP_1 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti alle lesioni subite e ai pregiudizi morali ed esistenziali patiti dalla Sig.ra per un totale complessivo di danno non Parte_1 patrimoniale pari ad Euro 37.366,00, ovvero Euro 18.683,00 per danno biologico, Euro 9.341,50 per danno morale ed Euro 9.341,00 per danno esistenziale, nonché la somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di idonea CTU, per danno patrimoniale, ovvero perdita di capacità lavorativa, in ogni caso comprensiva di Euro 321,00 quali spese mediche e spese di perizia sostenute, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per il convenuto: “nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità in capo al in relazione al sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare la Controparte_1 domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
sempre nel merito ma in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'attrice nei confronti del
[...]
, dichiarare la CP_1 Parte_2
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, tenuta a garantire,
[...] CP_ manlevare e comunque tenere indenne l' convenuto da ogni e qualsiasi condanna che dovesse esserle addebitata in relazione al sinistro per cui è causa, condannando la stessa al pagamento in favore dell'attrice di quelle sole somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa;
condannare la medesima Compagnia di Ass.ni al rimborso in favore del delle CP_2 Controparte_1 spese legali sostenute per resistere alla domanda degli attori ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c.;
Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per la terza chiamata, “Voglia la S.V. Ill.ma. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via principale, rigettare integralmente la domanda, siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
3) in subordine, ove la domanda attorea dovesse risultare fondata, considerata la franchigia di €. 5.000,00 prevista dalla polizza n. 46984274, respingere la domanda di garanzia e manleva svolta dal nei confronti della terza chiamata, con vittoria si Controparte_1 spese e competenze di lite;
4) in ogni caso, respingere la domanda di rimborso delle spese di lite avanzata dal nei confronti della terza chiamata, ai sensi dell'art. 1917 comma Controparte_1
3 c.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Parte_1
Tribunale il , per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla Controparte_1 medesima patiti in data 18 luglio 2019, alle ore 00:30 circa, allorquando l'attrice, nel mentre alle percorreva a piedi la via Flavio Gioia del comune di Martinsicuro, sulla via ritorno a casa, giunta all'altezza del civico n. 6, cadeva a terra a causa della presenza di radici e del manto dissestato sul marciapiedi, anomalia asseritamente non segnalata.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice che in data 18 luglio 2019, alle ore 00:30 circa, nel mentre alle percorreva a piedi la via Flavio Gioia del comune di Martinsicuro, sulla via ritorno a casa, giunta all'altezza del civico n. 6, cadeva a terra a causa della presenza di radici e del manto dissestato sul marciapiedi, anomalia asseritamente non segnalata;
trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Benedetto del Tronto, le veniva diagnosticata la “frattura capitello radiale dx” con prognosi di 28 giorni e applicazione di gesso;
ritenendo la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità dell' , in qualità di proprietario e custode della strada in cui avveniva la CP_4 caduta, con conseguente diritto al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 37.366,00, oltre alla somma ritenuta di giustizia per il danno patrimoniale.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, ha eccepito e dedotto, in sintesi, che non si possa configurare un rapporto tra la cosa e l'evento, mentre apparirebbe legittimo ricondurre quest'ultimo, in via esclusiva, alla condotta imprudente tenuta nell'occasione dalla e che non risultano evidenti anomalie del Pt_1 piano stradale tali da costituire, per dei consapevoli utenti stradali, situazioni di pericolo occulto o insidia. Formulava, altresì, la chiamata in garanzia della Compagnia in virtù del patto di Polizza, al fine di essere manlevata da qualsiasi esborso dipendente dal capo principale.
Chiamata in giudizio e costituitasi la compagnia assicuratrice, deducendo, in sintesi, che la domanda attorea e la domanda di manleva sono infondate in fatto e diritto, per essere rispettivamente incerti i fatti costitutivi su cui si fonda e poiché la polizza n. 46984274, intercorrente tra le parti, prevede una franchigia frontale assoluta pari a euro 5.000,00.
Istruita la causa a mezzo documentale, prove orali e consulenza medica, il Giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Giova premettere, in punto di diritto, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., - pacificamente applicabile anche alla P.A. (cfr, ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio 2010 n. 1210) - è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006;
Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato o di terzi (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n.
21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ove, invece, il concorrente comportamento del danneggiato non assurga a fattore interruttivo del nesso causale, nei termini delineati, ma a mera concausa dell'evento, cionondimeno tale condotta potrà avere rilievo (anche d'ufficio: Cass. Civ. sez. I, 25/07/2018 n.19755) sul piano delle conseguenze risarcibili, ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma l, al tenore del quale «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate».
Risultano provati dall'attrice tanto la verificazione dell'evento - confermata dall'istruttoria orale - quanto il nesso di causalità tra res e l'evento stesso. In ordine a tali aspetti, infatti l'istruttoria svolta non ha lasciato spazio a dubbi, in particolare, come comprovato dalla documentazione fotografica versata in atti e confermato dall'ascolto del teste , che era in compagnia dell'attrice al Testimone_1 momento dell'infortunio, lo stesso si è verificato in seguito al passaggio sul tratto di strada indicato in ricorso ed a causa delle radici di albero presenti e non segnalate sulle quali è inciampata la attesa Pt_1 la scarsa visibilità, visto che l'illuminazione all'epoca esistente era fioca, illuminava solo la strada ma non il marciapiede;
all'udienza del 7.7.2022, , in ordine alla non presenza di segnaletica del CP_5 pericolo e all'illuminazione non sufficiente considerata l'ora dell'evento, così dichiarava “non c'era nessuna segnaletica che preavvertisse sulle condizioni del marciapiede”; “le sconnessioni si vedono ma non al buio. Quella notta si vedeva poco”; non è vera la circostanza, le luci erano gialle e non si vedeva bene. Oggi l'illuminazione è quello di tipo led”.
Con riguardo al nesso di causalità, inoltre, acclarato che la caduta dell'attrice è avvenuta a causa della presenza, degli acclarati dislivelli presenti sul tratto interessato sede del sinistro e alla presenza di radici
(doc. 1 fasc. parte attrice), né previsti/prevedibili e né segnalati, non può ritenersi che la condotta del danneggiato, sia pure rilevante in termini concausali – nella misura che si dirà più avanti – possa assurgere a causa esclusiva dell'evento, idonea cioè a spezzare il nesso causale nella produzione del danno, come risulta avvalorato dalla obiettiva ed intrinseca pericolosità della res e dal fatto che lo stato dei luoghi non consentiva di ritenere manifestamente prevedibile, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, la verificazione dell'evento.
Invero, anche a ritenere la visibilità di dette radici, il sinistro è però avvenuto in ora notturna ed in una condizione di scarsa visibilità in luogo ove le radici non erano segnalate;
pur avendo il teste caposervizio manutenzione del riferito di radici capillari, le stesse erano Tes_2 CP_1 comunque idonee per collocazione e dimensione a costituire pericolo per la normale circolazione dei pedoni, tenuto conto anche della loro collocazione sul marciapiede ristretto dalla pianta e che non consentiva un diverso passaggio.
Cionondimeno, deve ritenersi che la condotta negligente dell'attrice abbia svolto però il ruolo di concausa del predetto evento, con la conseguenza che dovrà farsi luogo ad una proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c. secondo “la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
In particolare, la condotta dell'attrice, pur non potendo ritenersi abnorme e cioè tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento, è apparsa cionondimeno imprudente ed ha contribuito alla determinazione dell'evento, considerato che, la verificazione del sinistro è avvenuta in un luogo all'attrice noto e per lo meno conosciuto e che la caduta è avvenuta in un punto del viale caratterizzata dalla presenza di strettoie e di piante e di scarsa illuminazione – la stessa teste oculare Tes_1
riferisce che lei e l'attrice si erano messe in fila indiana per passare tra l'albero ed il muro -, con
[...] la conseguenza che anche tale circostanza, oltre che la conformazione del tratto interessato, avrebbe dovuto imporre una particolare prudenza.
Alla luce di tali circostanze, appare ragionevole attribuire un concorso colposo e causale nella verificazione del sinistro in capo alla nella misura del 50%. Pt_1
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria nella misura sopra determinata, sul piano del quantum basti osservare che dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal CTU è emersa la sussistenza di lesioni, causalmente riconducibili all'evento denunciato, con un periodo di ITP 75% per 29 gg., di ITP al 50% per 40 gg., di ITP al 25 % per 40 gg., con un danno biologico permanente stimato nella misura del 4 % in soggetto avente 46 anni d'età al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3121 del 07.2.2017). Orbene, applicandosi, pertanto, alla presente fattispecie i valori di cui alle tabelle del Tribunale di Milano 2024: - ITP gg. 29 x €
115,00: 75% = euro 2.501,00 - ITP gg. 40 x € 115,00: 50% = 2.300,00 - ITP gg. 40 x € 115,00: 25 % = euro 1.150,00 per un totale di € 5.951,00 - danno da invalidità permanente 4 % = € 6411,00 per un totale di € 12362,25.
Non può esser riconosciuto, per difetto di allegazione e prova, invece, la richiesta personalizzazione del danno atteso che la stessa presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi rispetto a quelle già considerate nel risarcimento del danno biologico (Cass. civ. sez. III 08 febbraio 2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass. Civ., Sez. 3, n. 23778 del
07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Sicché, in mancanza di allegazione e prova in tal senso, tale aumento non può esser riconosciuta, altresì atteso che l'attrice, casalinga - non è titolare di rapporto lavorativo dipendente e né svolge lavoro autonomo oltre quello di casalinga – e tale attività è influenzata in modo marginale dagli esiti della frattura del radio e dal trauma contusivo dei polsi se non nel periodo di invalidità temporanea.
Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria. Non potranno esser riconosciuti, altresì, gli interessi c.d. “compensativi”, sulla somma via via rivalutata, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648). Deve, infine esser riconosciuto il richiesto ristoro del danno patrimoniale afferente alle spese mediche sostenute, ritenute congrue dal ctu, e quantificabili in euro 60,00.
Dall'ammontare complessivo liquidato a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, dovrà esser sottratto un ammontare pari alla quota di responsabilità attribuita al danneggiante ex art. 1227, comma
1, pari al 50 %.
Deve essere accolta, infine, la domanda di garanzia proposta dal convenuto in virtù della polizza n.
46984274 e nel limite della franchigia frontale assoluta pari a €. 5.000,00 (pag. 5 della polizza) e di conseguenza fino alla concorrenza di tale somma, il dovrà onerarsi del relativo pagamento, CP_1 mentre la Compagnia è tenuta a manlevare il per la parte eccedente tale franchigia. CP_1
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini e limiti suindicati.
Le spese della procedura devono esser compensate in ragione della soccombenza reciproca - anche tenuto conto della condotta processuale delle parti - ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018 n. 20888, Cass., 3, n. 22381 del
21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del 23/9/2013). Anche le spese di CTU, liquidate in euro 976,00, tenuto conto della non corresponsione di alcun anticipo, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e convenuta in solido in forza del principio della soccombenza e del principio di causalità (e fermo il vincolo di solidarietà esterna di tutte le parti nei confronti del consulente: v., da ultimo,
Cassazione 30.1.2019 n. 2703).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 6211,12, oltre accessori nei termini di cui in parte motiva;
2) Accoglie la domanda di manleva promossa dal nei confronti della Controparte_1
nei termini suindicati per le ragioni Controparte_2 di cui in parte motiva, e per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato per la somma eccedente la franchigia che lo stesso è chiamato a versare in favore dell'attrice in virtù di quanto statuito al precedente capo 1;
3) Compensa le spese di lite tra le parti;
4) Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di spettanza al CTU, liquidate come in atti.
Così deciso in Teramo il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)