Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91 , recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.