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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1643/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1643 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 31 gennaio 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
e residente in [...]
Delle Azalee n.3 e , nato a [...] Parte_2
il 05/01/1980 C.F.: ed ivi residente alla C.F._2 Via G. Leopardi n. 192, elettivamente domiciliati in
Sant'Antimo (NA) alla Via F.lli Cervi n.9 presso lo studio degli
Avv.ti Graziella Principe e Antonio Cappuccio che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/4/2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo il 24/6/2010 dal quale sono nati due figlie, (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]) entrambe minorenni, chiedevano Per_2
pronunziarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis. 49
c.p.c., lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Con nota depositata in data 22/5/2024 i ricorrenti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato alla trattazione, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa
Pag. 2 di 10 al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (Sentenza n. 295/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per l'udienza del 23/1/2025.
All'udienza del 23/1/2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso ed il relatore, con provvedimento del 31/1/2025, riservava la causa al
Collegio per la decisione.
*** ***
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il 22/5/2024) nel giudizio di separazione conclusosi con Sentenza n.
Pag. 3 di 10 295/2024 pubbl. il 19/07/2024 del Tribunale di Napoli Nord che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
“2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di
Sant'Antimo (NA), alla via Delle Azalee n.3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra ad esclusione dei beni strettamente Parte_1
personali del Sig. che si obbliga a Parte_2
lasciare il detto immobile entro e non oltre il 30 Aprile
2024.
3. Le figlie minori vivranno unitamente alla mamma nella detta dimora.
3.PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3.1 Le figlie e restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e
Pag. 4 di 10 favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3.2 Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la dimora materna. La madre si impegna a non spostare la dimora dal Comune di Sant'Antimo, ove le bambine hanno stabilmente il centro dei loro interessi affettivi (famiglia ed amici), scolastici ed extrascolastici, senza il consenso del padre.
3.3 Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - il martedì ed il giovedì (con pernotto presso il domicilio paterno) dalle ore 17.00 fino all'ingresso a scuola il giorno successivo. Un fine settimana alternato con l'altro genitore dalle ore 9.00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica. La settimana in cui il week end i bambini saranno con la mamma, possibilità del papà di tenerli con sé anche il venerdì dalle ore 17.00 fino alle ore 9.00 del sabato. Tali orari potranno subire delle variazioni in caso di eIGenze lavorative del Sig.
E' fatta facoltà al padre di trattenersi con le Parte_2
bambine, oltre ed in aggiunta ai periodi di cui sopra, quando le piccole lo richiederanno. - Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno. Trascorreranno, altresì, con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
- Il compleanno e l'onomastico delle minori saranno trascorsi insieme dai coniugi e dai parenti degli
Pag. 5 di 10 stessi o, in alternativa, metà giornata con ciascuno dei genitori ed i rispettivi familiari;
- I coniugi si impegnano a concordare un periodo minimo giorni sette e massimo di giorni quindici, anche non consecutivi, di ferie estive e/o invernali da trascorrere con i minori per una vacanza. Ove mai ciò non fosse possibile, e, comunque, in aggiunta a quanto precede, durante le ferie estive le ragazze rimarranno, nel periodo tra luglio ed agosto, col padre per quindici giorni, anche non consecutivi. L'esatto periodo verrà comunicato dal padre alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno. Allo stesso modo, trascorreranno medesimo periodo di vacanza con la madre, che provvederà alla comunicazione preventiva al padre sempre entro il 31 maggio di ciascun anno. Entrambi i coniugi, nel periodo che trascorreranno con le figlie si impegnano ad essere reperibili e a comunicare ogni eventuale spostamento;
- Le figlie trascorreranno le festività Natalizie, il 24 ed il 25 dicembre alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori, così come il 31 dicembre ed il 1gennaio. Le rimanenti festività natalizie – con il rispetto di quanto innanzi – saranno equamente divise, anch'esse ad anni alterni, tra i genitori in modo da consentire alle minori di sentire il calore della famiglia;
- Le festività pasquali saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori per cui se il primo anno le ragazze il giorno di Pasqua resteranno con la madre, trascorreranno il Lunedì in Albis
Pag. 6 di 10 con il padre, e viceversa dall'anno successivo;
- Nel caso di spostamenti delle piccole fuori regione e per tempi lunghi, entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a darne comunicazione all'altro genitore e ad essere reperibili;
3.3
Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
tramite accredito in c/c n.
[...]
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a far data dal mese di Maggio 2024,
l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad Euro 500,00
(cinquecento/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3.4 Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione e divorzio del
Tribunale di Napoli Nord.
3.5 I coniugi concordano che beneficiaria per gli assegni familiari e/o l'assegno unico per le figlie e sarà Per_1 Per_2
esclusivamente la madre così come le detrazioni fiscali verranno scaricate al 100% dalla IG.ra . Parte_1
Si precisa, che la richiesta all' per l'assegno unico CP_1
verrà inoltrata dalla IG.ra e che, sin Parte_1
d'ora, l'altro coniuge rilascia consenso a che beneficiaria
Pag. 7 di 10 sia unicamente la moglie, nell'esclusivo interesse delle figlie minori.
3.6 I coniugi allegano un piano genitoriale relativo alle figlie minori, che si impegnano a rispettare.
3.7 I coniugi si impegnano, ai fini dell'arricchimento affettivo dei propri figli, a far si che loro frequentino liberamente le loro rispettive famiglie di origine.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.
4.1 Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi rinunciano reciprocamente al mantenimento.
4.2.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio, nonché al rilascio di carte d'identità e/o passaporti valide per l'espatrio per le figlie minori.
4.3. I coniugi sono proprietari rispettivamente dei seguenti veicoli: la IG.ra di una Nissan Qashqai Parte_1
targata DY790XN ed il Sig. di una Parte_2
Opel Meriva targata GE626HM.
4.4 La IG.ra ha contratto un prestito (contratto Parte_1
n.9119990) con la Banca RE di Euro 17.895,22
(importo da restituire Euro 23.046,00 in 120 mesi) per cui versa mensilmente Euro 192,00.
Pag. 8 di 10 4.5 Entrambi i coniugi hanno contratto, sempre con la
Banca RE (atto n.21308298), un prestito di Euro
34.646,39 (importo da restituire Euro 43.436,88 in 72 mesi) per cui pagano una rata mensile di Euro 603,24. Le parti concordano che tale pagamento mensile sia a carico unicamente della moglie, per cui la IG.ra Parte_1
si obbliga a pagare interamente anche il detto
[...]
prestito, corrispondendo, pertanto, ratei di Euro 795,24 mensili alla Banca RE.”
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate che risultano conformi alla legge.
Quanto agli ultimi punti dell'accordo, relativi alle disposizioni patrimoniali circa la proprietà delle autovetture e circa i prestiti contratti dai ricorrenti, si precisa che il
Tribunale in questa sede si limita ad una presa d'atto, trattandosi di accordi privati estranei all'oggetto del presente giudizio.
In considerazione della natura della controversia nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il 24/06/2010 a
SANT'ANTIMO (NA) (atto n. 70 parte II serie A -
Pag. 9 di 10 anno 2010) tra nata a Parte_1
Napoli il 12/06/1982 e Parte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sant'Antimo per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Vernetti Veronica Nadia Zampogna
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1643/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1643 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 31 gennaio 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1
e residente in [...]
Delle Azalee n.3 e , nato a [...] Parte_2
il 05/01/1980 C.F.: ed ivi residente alla C.F._2 Via G. Leopardi n. 192, elettivamente domiciliati in
Sant'Antimo (NA) alla Via F.lli Cervi n.9 presso lo studio degli
Avv.ti Graziella Principe e Antonio Cappuccio che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/4/2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo il 24/6/2010 dal quale sono nati due figlie, (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]) entrambe minorenni, chiedevano Per_2
pronunziarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis. 49
c.p.c., lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Con nota depositata in data 22/5/2024 i ricorrenti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato alla trattazione, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa
Pag. 2 di 10 al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (Sentenza n. 295/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per l'udienza del 23/1/2025.
All'udienza del 23/1/2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso ed il relatore, con provvedimento del 31/1/2025, riservava la causa al
Collegio per la decisione.
*** ***
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il 22/5/2024) nel giudizio di separazione conclusosi con Sentenza n.
Pag. 3 di 10 295/2024 pubbl. il 19/07/2024 del Tribunale di Napoli Nord che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
“2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di
Sant'Antimo (NA), alla via Delle Azalee n.3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra ad esclusione dei beni strettamente Parte_1
personali del Sig. che si obbliga a Parte_2
lasciare il detto immobile entro e non oltre il 30 Aprile
2024.
3. Le figlie minori vivranno unitamente alla mamma nella detta dimora.
3.PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3.1 Le figlie e restano affidate ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e
Pag. 4 di 10 favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3.2 Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la dimora materna. La madre si impegna a non spostare la dimora dal Comune di Sant'Antimo, ove le bambine hanno stabilmente il centro dei loro interessi affettivi (famiglia ed amici), scolastici ed extrascolastici, senza il consenso del padre.
3.3 Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - il martedì ed il giovedì (con pernotto presso il domicilio paterno) dalle ore 17.00 fino all'ingresso a scuola il giorno successivo. Un fine settimana alternato con l'altro genitore dalle ore 9.00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica. La settimana in cui il week end i bambini saranno con la mamma, possibilità del papà di tenerli con sé anche il venerdì dalle ore 17.00 fino alle ore 9.00 del sabato. Tali orari potranno subire delle variazioni in caso di eIGenze lavorative del Sig.
E' fatta facoltà al padre di trattenersi con le Parte_2
bambine, oltre ed in aggiunta ai periodi di cui sopra, quando le piccole lo richiederanno. - Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno. Trascorreranno, altresì, con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
- Il compleanno e l'onomastico delle minori saranno trascorsi insieme dai coniugi e dai parenti degli
Pag. 5 di 10 stessi o, in alternativa, metà giornata con ciascuno dei genitori ed i rispettivi familiari;
- I coniugi si impegnano a concordare un periodo minimo giorni sette e massimo di giorni quindici, anche non consecutivi, di ferie estive e/o invernali da trascorrere con i minori per una vacanza. Ove mai ciò non fosse possibile, e, comunque, in aggiunta a quanto precede, durante le ferie estive le ragazze rimarranno, nel periodo tra luglio ed agosto, col padre per quindici giorni, anche non consecutivi. L'esatto periodo verrà comunicato dal padre alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno. Allo stesso modo, trascorreranno medesimo periodo di vacanza con la madre, che provvederà alla comunicazione preventiva al padre sempre entro il 31 maggio di ciascun anno. Entrambi i coniugi, nel periodo che trascorreranno con le figlie si impegnano ad essere reperibili e a comunicare ogni eventuale spostamento;
- Le figlie trascorreranno le festività Natalizie, il 24 ed il 25 dicembre alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori, così come il 31 dicembre ed il 1gennaio. Le rimanenti festività natalizie – con il rispetto di quanto innanzi – saranno equamente divise, anch'esse ad anni alterni, tra i genitori in modo da consentire alle minori di sentire il calore della famiglia;
- Le festività pasquali saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori per cui se il primo anno le ragazze il giorno di Pasqua resteranno con la madre, trascorreranno il Lunedì in Albis
Pag. 6 di 10 con il padre, e viceversa dall'anno successivo;
- Nel caso di spostamenti delle piccole fuori regione e per tempi lunghi, entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a darne comunicazione all'altro genitore e ad essere reperibili;
3.3
Il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
tramite accredito in c/c n.
[...]
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a far data dal mese di Maggio 2024,
l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad Euro 500,00
(cinquecento/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3.4 Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione e divorzio del
Tribunale di Napoli Nord.
3.5 I coniugi concordano che beneficiaria per gli assegni familiari e/o l'assegno unico per le figlie e sarà Per_1 Per_2
esclusivamente la madre così come le detrazioni fiscali verranno scaricate al 100% dalla IG.ra . Parte_1
Si precisa, che la richiesta all' per l'assegno unico CP_1
verrà inoltrata dalla IG.ra e che, sin Parte_1
d'ora, l'altro coniuge rilascia consenso a che beneficiaria
Pag. 7 di 10 sia unicamente la moglie, nell'esclusivo interesse delle figlie minori.
3.6 I coniugi allegano un piano genitoriale relativo alle figlie minori, che si impegnano a rispettare.
3.7 I coniugi si impegnano, ai fini dell'arricchimento affettivo dei propri figli, a far si che loro frequentino liberamente le loro rispettive famiglie di origine.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.
4.1 Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi rinunciano reciprocamente al mantenimento.
4.2.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio, nonché al rilascio di carte d'identità e/o passaporti valide per l'espatrio per le figlie minori.
4.3. I coniugi sono proprietari rispettivamente dei seguenti veicoli: la IG.ra di una Nissan Qashqai Parte_1
targata DY790XN ed il Sig. di una Parte_2
Opel Meriva targata GE626HM.
4.4 La IG.ra ha contratto un prestito (contratto Parte_1
n.9119990) con la Banca RE di Euro 17.895,22
(importo da restituire Euro 23.046,00 in 120 mesi) per cui versa mensilmente Euro 192,00.
Pag. 8 di 10 4.5 Entrambi i coniugi hanno contratto, sempre con la
Banca RE (atto n.21308298), un prestito di Euro
34.646,39 (importo da restituire Euro 43.436,88 in 72 mesi) per cui pagano una rata mensile di Euro 603,24. Le parti concordano che tale pagamento mensile sia a carico unicamente della moglie, per cui la IG.ra Parte_1
si obbliga a pagare interamente anche il detto
[...]
prestito, corrispondendo, pertanto, ratei di Euro 795,24 mensili alla Banca RE.”
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate che risultano conformi alla legge.
Quanto agli ultimi punti dell'accordo, relativi alle disposizioni patrimoniali circa la proprietà delle autovetture e circa i prestiti contratti dai ricorrenti, si precisa che il
Tribunale in questa sede si limita ad una presa d'atto, trattandosi di accordi privati estranei all'oggetto del presente giudizio.
In considerazione della natura della controversia nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il 24/06/2010 a
SANT'ANTIMO (NA) (atto n. 70 parte II serie A -
Pag. 9 di 10 anno 2010) tra nata a Parte_1
Napoli il 12/06/1982 e Parte_2
nato a [...] il [...] alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Sant'Antimo per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Vernetti Veronica Nadia Zampogna
Pag. 10 di 10