Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con appello depositato in data 5 aprile 2024, da
(c.f. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del Presidente e, come tale, legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti n. 37590/7131 del
23/1/2023, a rogito Notar di Roma dall'avv. Daniela Guarino (pec: Per_1
E
), Email_1 appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa come Controparte_1 C.F._1 da procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione in appello, dagli Avv.ti Eva Tavellin e Christian Costantini (pec: ; Email_3 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 522/2023 d.d.
05.10.2023, non notificata.-
1
CONCLUSIONI
: Pt_1
a) accogliersi il presente appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 522/2023, pubblicata il 5.10.2023, rigettarsi le domande di cui al ricorso introduttivo,
b) spese, diritti ed onorari di causa rifusi per entrambi i gradi di giudizio
; Controparte_1
-In via principale nel merito: per i motivi sopra esposti in fatto e in diritto, rigettare
l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 522/2023 pubblicata un data 05.10.2023 dal
Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Angeletti, nel procedimento di primo grado iscritto al ruolo n. 505/2022 R.G.;
-Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Verona accoglieva la domanda proposta da con la quale domandava di accertare Controparte_1
l'illiceità della ripetizione delle somme percepite (pari ad € 9.981,76) a titolo di indennità di accompagnamento dall'ottobre 2019 all'aprile 2021 dopo la visita di revisione del 12.09.2019 con la quale era stata valutata “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 l. 118/71".
Le spese di lite venivano compensate stante “La complessità del quadro normativo esistente e l'esistenza di pronunce contrastanti sul punto suggeriscono di compensare le spese di lite tra le parti”.
Il giudice scaligero in parte motiva valorizzava:
• l'affidamento incolpevole e la buona fede della ricorrente, citando le pronunce della Suprema Corte n. 29319/2018 e n. 24180/2022 nonché
Corte Cost. n. 448/2000;
• il difetto di chiarezza del verbale medico;
• il ritardo dell' nel comunicare la revoca, citando Cass. n. 4668/2021. Pt_1
2. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello l' , sulla base di Pt_1 un unico articolato motivo di gravame.
2 Censura, in particolare, la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 8, della l. n. 448/1998, laddove la controversia verte pacificamente in un indebito assistenziale per insussistenza del requisite sanitario a seguito di visita medica di revisione, con conseguente irrilevanza della normativa generale codicistica sull'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c..
Richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione fra cui la n. 248/2023 nella parte in cui ha stabilito che la revoca dei benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica.
Evidenzia, poi, che nella fattispecie, deve escludersi la buona fede dell'assistita alla luce della rituale notifica del verbale della visita medica di revisione, laddove comunque l'affidamento può essere tutelato dal diritto solo quando legittimo, il che non può dirsi sussistente nel caso di specie, stante la piena conoscenza degli esiti della visita medica e la possibilità della odierna appellata di agire in via amministrativa o giurisdizionale, per far valere il proprio persistente stato di salute.
3. Radicatosi il contraddittorio, difende la sentenza e ribadisce Controparte_1 il proprio affidamento incolpevole sulla legittima persistenza delle condizioni per riscuotere l'indennità di accompagnamento.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 19 giugno 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato (si richiama sul punto l'arresto Cass. n. 24180/2022 già valorizzato nell'impugnata sentenza.
6. In fatto è pacifico che :
a) la Commissione Medico Legale di Verona ha riconosciuto l'invalidità Pt_1 civile del 100% alla ricorrente con verbali del 30.03.2018 e del 05.12.2018;
b) successivamente, l' ha liquidato la pensione di invalidità e l'indennità Pt_1 di accompagnamento sulla base della diagnosi "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua";
c) è stata sottoposta a un accertamento di revisione il 05.09.2019, CP_1 nel quale è stata giudicata "invalida con totale e permanente inabilità
3 lavorativa: 100% art. 2 e 12 l. 118/71".
d) solo in data 25.03.2021, l' ha comunicato un indebito di € 9.881,76; Pt_1
e) successivamente in data 14 giugno 2021 l'assistita ha impugnato il provvedimento d.d. 25.03.2021 in via amministrativa (per motivi formali e non sostanziali), ma il ricorso veniva rigettato dal Comitato Provinciale dell' . Pt_1
7. Osserva il Collegio che ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa, vanno richiamati i principi già espressi dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019, n. 13915/2021) con cui si è affermato che "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006,
n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
Da quanto detto deriva che nella fattispecie trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all' accipiens della erogazione non dovuta nonché una situazione idonea a generare affidamento
Dunque, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile
4 all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. da ultimo, in fattispecie analoga alla presente, Cass. n. 24180/2022 cit.).
In questa direzione si è espressa anche Cass. n. 34013/2019 che, a proposito degli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, ha ulteriormente evidenziato come gli stessi “non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5)
l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire -anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale- proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per
l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03)” (nello stesso senso Cass. n.
26162/2016 e n. 26096/2010 e, più di recente, Cass. n. 248/2023).
8. Passando all'esame della fattispecie concreta, si rileva che all'esito della visita medica di revisione del 05.09.2019 all'appellante veniva confermata l'invalidità civile al 100%.
8.1. In ordine alla permanenza o meno del requisito sanitario utile per il mantenimento dell'indennità di accompagnamento - riconoscimento dell'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o dell'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua - il verbale nulla espressamente affermava.
8.2. Ne consegue che, non solo l' non ha provveduto, una volta accertato il venir Pt_1 meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n.
448/1998, ma anche ingenerato, in capo alla ricorrente, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza
5 della comunicazione dell'esito della visita, non poteva essere consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità (che anzi ha pacificamente ricevuto fino alla data del 30 aprile 2021).
9. Le spese del grado, liquidate in ragione del valore della domanda proposta (€
9.881,76) sono liquidate secondo i criteri minimi di cui al DM 55/14 in ragione della serialità e semplicità del contenzioso trattato.
10. Sussistono i presupposti processuali per porre a carico dell'appellante Pt_1
l'onere del versamento aggiuntivo del contributo corrisposto ai fini dell'appello ai sensi dell'art. 13 comma 1quater DPR 115/02.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 19.06.2025
Il Presidente estensore
PUCCETTI Lorenzo
6