Art. 70-sexies. ((1. Quando sono applicate le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, anche in base ad accordi o a provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giudiziaria, i soggetti di cui agli articoli 70-bis, comma 1, e 70-ter, commi 3 e 4, che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo, hanno diritto di estrarne una copia alle condizioni, con i limiti e per le finalita' previste dai suddetti articoli, purche' tale estrazione di copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali, e a condizione che non arrechi un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.)) ((53)) -------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.