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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1242/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sabina Contu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
OL SP e dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo:
- di aver prestato attività lavorativa come apprendista marmista dal 1° maggio 1983 al 30 giugno
1985, alle dipendenze della ditta “P RE e PI AN S.d.f.”;
- di aver successivamente prestato attività lavorativa come conducente di mezzi pesanti presso diversi datori di lavoro, nello specifico: dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, presso Alimentari
Bevande Vini S.r.l; dal 1° maggio 1990 al 5 settembre 1990, presso la ditta Denotti Giuseppe;
dal
1° novembre 1990 al 31 agosto 1991, presso la ditta Mainas Fabio;
dal 1° ottobre 1991 al 12 gennaio 1997, ditta Batteta OL;
dal 1° ottobre 1991 al 31 luglio 2002, presso VE.MA. S.r.l; dal
7 febbraio 2005 al 21 giugno 2008, presso Fenu Erminio Autotrasporti S.n.c; dal 22 luglio 2008 al 31 dicembre 2009, presso dal 3 novembre 2009 al 12 gennaio 2010, Controparte_2 presso TI EFFE A S.r.l; dall'11 giugno 2010 al 31 ottobre 2017, presso CP_3
[...]
- di essere stato adibito alla guida non occasionale di autocarri pesanti, con orario lavorativo di 8 ore al giorno, per sei giorni la settimana, oltre eventuali straordinari;
pagina 1 di 5 - di aver contratto, nell'espletamento delle proprie mansioni, la “spondilodiscopatia” con epi e para spinalgia digito pressoria, e limitazione funzionale del RoM, con coinvolgimento radicolare;
- di aver inoltrato domanda all' per il riconoscimento della patologia professionale in data 12 CP_1 febbraio 2018;
- che la domanda (pratica di m.p. n. 515768550) è stata respinta, così come la successiva opposizione.
Il ricorrente, non ritenendo corretta la valutazione dell'Istituto, ha quindi convenuto in giudizio l' per chiedere che venga accertata la natura professionale della patologia denunciata, da CP_1 ritenere causata dalle attività lavorative prestate nel corso degli anni, e riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione dell'indennizzo per il danno biologico, con pagamento dei ratei già maturati.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le mansioni svolte dal ricorrente durante il corso della propria carriera professionale sono state accertate per mezzo dell'istruttoria testimoniale.
Il teste sentito all'udienza del 26 giugno 2024, collega di lavoro del ricorrente Testimone_1 fin dal 2010, ha riferito che questi ha svolto la professione di autotrasportatore dagli anni '90, in quanto collega di lavoro del padre, anch'esso impegnato in tale attività. Circa le mansioni svolte, ha riferito che il ricorrente è autista di mezzi pesanti d'opera in movimento terra e, in generale, di mezzi da cantiere. Ha precisato che dal 2010 il ricorrente utilizza sempre il medesimo mezzo
Mercedes e si occupa del trasporto del materiale tra i vari cantieri, percorrendo percorsi sia asfaltati che non asfaltati. Ha infine riferito che l'orario di lavoro si articola dal lunedì al venerdì, per circa 9/10 ore al giorno.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha riferito di essere stato collega del Testimone_2 ricorrente alla fine degli anni '80 per circa 3 o 4 mesi, e di aver nuovamente lavorato assieme a lui presso la società dal 2020 a tutt'oggi. Ha riferito che entrambi si occupano Controparte_3 della conduzione di mezzi pesanti, mezzi d'opera, movimento terra, autoarticolati e autotreni, sia lungo percorsi asfaltati che su strade bianche, precisando che il ricorrente adopera mezzi Mercedes turbo diesel.
Tenendo conto di queste mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 settembre 2025, ha ritenuto il ricorrente afflitto da “Deficit statico/dinamico del tratto L/S da spondilo-disco-artrosi lombare con radicolopatia di L5 e S1 bilaterali maggiori a sinistra”. pagina 2 di 5 Il consulente ha riscontrato che il quadro anatomo-patologico del rachide lombare del ricorrente
“mostra i segni clinici della grave spondilo-disco-artrosi con manifestazioni protrusive discali che arrivano fino ai neuroforami bilateralmente, soprattutto a sinistra, generando un conflitto con le radici di L5 e di S1. Costretto a costante terapia medica e fisica, presenta, attualmente, una significatività clinica e funzionale medio, rilevandosi un deficit di grado medio della funzionalità della colonna lombosacrale”.
A giudizio del c.t.u., la significatività dei segni obiettivi clinici non è coerente con l'evoluzione fisiologica dei normali fenomeni di degenerazione disco-somatica che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e costituzionale, si possono verificare in individui dell'età del ricorrente
(58 anni). L'ausiliario ha ritenuto di contro attestata una degenerazione delle strutture disco- articolari accelerata nel tempo.
Il consulente ha dunque riconosciuto, nel caso in esame, la presenza di un fattore quantomeno concausale dell'attività lavorativa prestata quale conducente di mezzi pesanti nello sviluppo e aggravamento della patologia lombare. Ha altresì precisato che l'attività descritta, anche alla luce delle testimonianze rese agli atti, se svolta in maniera continuativa e per tanti anni (37), è quantomeno concausale nel determinare lo sviluppo e aggravamento della patologia disco- artrosica della colonna lombare.
Per tali motivi, secondo il c.t.u., il danno biologico emergente in considerazione del quadro clinico attuale deve essere stimato, in accordo con il codice 213 del D.M. n. 38/2000 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, fino al 12%), nella percentuale del 10 per cento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
L' ha formulato osservazioni alla bozza di elaborato peritale, e sostenuto che nel caso di CP_1 specie non sarebbe ravvisabile alcun nesso di causalità tra le attività svolte e la patologia sofferta, giacché il rischio al quale è stato esposto il ricorrente non è stato idoneo a cagionare alcuna malattia professionale;
inoltre, ha contestato che sia possibile stabilire l'esistenza del nesso causale tra attività svolta patologia sulla mera base delle testimonianze presenti in atti.
In ogni caso, a giudizio di parte resistente, il quantum riconosciuto sarebbe eccessivo.
Il consulente dell'ufficio ha replicato alle osservazioni formulate dall' convenuto, CP_1 ribadendo che nel corso delle operazioni peritali “si è potuto stabilire la presenza di un quadro clinico di una grave spondilo-disco-artrosi con manifestazioni protrusive discali che arrivano fino ai neuroforami bilateralmente, soprattutto a sinistra, generando un conflitto con le radici di
L5 e di S1. La significatività dei segni obiettivi clinici, non depone per una evoluzione fisiologica
e pressoché normale di quei fenomeni di degenerazione disco-somatica che, su base eredo- pagina 3 di 5 familiare, metabolica, endocrina e costituzionale si possono verificare in individui dell'età del
(58 aa), bensì attestano una degenerazione delle strutture disco-articolari accelerata nel Pt_1 tempo. Nel caso in esame si può riconoscere un fattore quantomeno concausale dell'attività lavorativa nello sviluppo e aggravamento della patologia lombare nell'attività svolta come Autista di mezzi pesanti, che prevede sollecitazioni diffuse al rachide lombare, ripetute, esposizione a sollecitazioni vibranti diffuse al corpo”.
Il c.t.u. ha poi ricordato che i limiti di esposizione alle vibrazioni trasmesse all'intero corpo sono regolati dall'art. 201 del d.lgs. n. n. 81/2008, il quale, al comma 1 sub lettera b) riporta che “per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5
m/s2”.
Il c.t.u. ha maturato la propria valutazione sulla base dei mezzi condotti dal ricorrente durante l'intero arco della propria vita professionale, osservando che “gli autocarri condotti dal ricorrente superano tutti il valore di azione affinchè le WBV esplichino la loro azione patogena sulla colonna, - Mercedes 26 36: 0.9 m/s2; - Volvo F12: 0.6 m/s2 (420 8*4) o 0.7 (truck 6*4); -
Mercedes 4144: 0.6 m/s2 (actros 4144), 0.5 (4144 K); - Iveco 330-30: 0.9 m/s2;” (vedi pag. 6 dell'elaborato peritale).
Quanto alla valutazione della misura di danno biologico riconosciuta dal c.t.u., parte resistente l'ha considerata “generosa” in quanto la limitazione funzionale del rachide lombare emersa all'esito delle indagini peritali è di 1/4, per cui la valutazione massima assegnabile non avrebbe potuto superare la misura del 6 per cento.
Il c.t.u. ha replicato a tale eccezione evidenziando che “il codice 213 fa riferimento alla presenza di ernia discale del solo tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti senza alcun riferimento al quadro funzionale”: pertanto, ha ritenuto corretto assegnare una la misura del 10 per cento, giudicata consona rispetto al quadro clinico riscontrato
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle repliche alle osservazioni operate dalla parte resistente.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 10 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12 febbraio 2018.
pagina 4 di 5 L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad CP_1 un danno biologico del 10 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria e con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 12 febbraio 2018.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura del 10 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 12 febbraio 2018;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico del CP_1
10 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 12 febbraio 2018;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1242/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sabina Contu, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
OL SP e dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo:
- di aver prestato attività lavorativa come apprendista marmista dal 1° maggio 1983 al 30 giugno
1985, alle dipendenze della ditta “P RE e PI AN S.d.f.”;
- di aver successivamente prestato attività lavorativa come conducente di mezzi pesanti presso diversi datori di lavoro, nello specifico: dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, presso Alimentari
Bevande Vini S.r.l; dal 1° maggio 1990 al 5 settembre 1990, presso la ditta Denotti Giuseppe;
dal
1° novembre 1990 al 31 agosto 1991, presso la ditta Mainas Fabio;
dal 1° ottobre 1991 al 12 gennaio 1997, ditta Batteta OL;
dal 1° ottobre 1991 al 31 luglio 2002, presso VE.MA. S.r.l; dal
7 febbraio 2005 al 21 giugno 2008, presso Fenu Erminio Autotrasporti S.n.c; dal 22 luglio 2008 al 31 dicembre 2009, presso dal 3 novembre 2009 al 12 gennaio 2010, Controparte_2 presso TI EFFE A S.r.l; dall'11 giugno 2010 al 31 ottobre 2017, presso CP_3
[...]
- di essere stato adibito alla guida non occasionale di autocarri pesanti, con orario lavorativo di 8 ore al giorno, per sei giorni la settimana, oltre eventuali straordinari;
pagina 1 di 5 - di aver contratto, nell'espletamento delle proprie mansioni, la “spondilodiscopatia” con epi e para spinalgia digito pressoria, e limitazione funzionale del RoM, con coinvolgimento radicolare;
- di aver inoltrato domanda all' per il riconoscimento della patologia professionale in data 12 CP_1 febbraio 2018;
- che la domanda (pratica di m.p. n. 515768550) è stata respinta, così come la successiva opposizione.
Il ricorrente, non ritenendo corretta la valutazione dell'Istituto, ha quindi convenuto in giudizio l' per chiedere che venga accertata la natura professionale della patologia denunciata, da CP_1 ritenere causata dalle attività lavorative prestate nel corso degli anni, e riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione dell'indennizzo per il danno biologico, con pagamento dei ratei già maturati.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le mansioni svolte dal ricorrente durante il corso della propria carriera professionale sono state accertate per mezzo dell'istruttoria testimoniale.
Il teste sentito all'udienza del 26 giugno 2024, collega di lavoro del ricorrente Testimone_1 fin dal 2010, ha riferito che questi ha svolto la professione di autotrasportatore dagli anni '90, in quanto collega di lavoro del padre, anch'esso impegnato in tale attività. Circa le mansioni svolte, ha riferito che il ricorrente è autista di mezzi pesanti d'opera in movimento terra e, in generale, di mezzi da cantiere. Ha precisato che dal 2010 il ricorrente utilizza sempre il medesimo mezzo
Mercedes e si occupa del trasporto del materiale tra i vari cantieri, percorrendo percorsi sia asfaltati che non asfaltati. Ha infine riferito che l'orario di lavoro si articola dal lunedì al venerdì, per circa 9/10 ore al giorno.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha riferito di essere stato collega del Testimone_2 ricorrente alla fine degli anni '80 per circa 3 o 4 mesi, e di aver nuovamente lavorato assieme a lui presso la società dal 2020 a tutt'oggi. Ha riferito che entrambi si occupano Controparte_3 della conduzione di mezzi pesanti, mezzi d'opera, movimento terra, autoarticolati e autotreni, sia lungo percorsi asfaltati che su strade bianche, precisando che il ricorrente adopera mezzi Mercedes turbo diesel.
Tenendo conto di queste mansioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 settembre 2025, ha ritenuto il ricorrente afflitto da “Deficit statico/dinamico del tratto L/S da spondilo-disco-artrosi lombare con radicolopatia di L5 e S1 bilaterali maggiori a sinistra”. pagina 2 di 5 Il consulente ha riscontrato che il quadro anatomo-patologico del rachide lombare del ricorrente
“mostra i segni clinici della grave spondilo-disco-artrosi con manifestazioni protrusive discali che arrivano fino ai neuroforami bilateralmente, soprattutto a sinistra, generando un conflitto con le radici di L5 e di S1. Costretto a costante terapia medica e fisica, presenta, attualmente, una significatività clinica e funzionale medio, rilevandosi un deficit di grado medio della funzionalità della colonna lombosacrale”.
A giudizio del c.t.u., la significatività dei segni obiettivi clinici non è coerente con l'evoluzione fisiologica dei normali fenomeni di degenerazione disco-somatica che, su base eredo-familiare, metabolica, endocrina e costituzionale, si possono verificare in individui dell'età del ricorrente
(58 anni). L'ausiliario ha ritenuto di contro attestata una degenerazione delle strutture disco- articolari accelerata nel tempo.
Il consulente ha dunque riconosciuto, nel caso in esame, la presenza di un fattore quantomeno concausale dell'attività lavorativa prestata quale conducente di mezzi pesanti nello sviluppo e aggravamento della patologia lombare. Ha altresì precisato che l'attività descritta, anche alla luce delle testimonianze rese agli atti, se svolta in maniera continuativa e per tanti anni (37), è quantomeno concausale nel determinare lo sviluppo e aggravamento della patologia disco- artrosica della colonna lombare.
Per tali motivi, secondo il c.t.u., il danno biologico emergente in considerazione del quadro clinico attuale deve essere stimato, in accordo con il codice 213 del D.M. n. 38/2000 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, fino al 12%), nella percentuale del 10 per cento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
L' ha formulato osservazioni alla bozza di elaborato peritale, e sostenuto che nel caso di CP_1 specie non sarebbe ravvisabile alcun nesso di causalità tra le attività svolte e la patologia sofferta, giacché il rischio al quale è stato esposto il ricorrente non è stato idoneo a cagionare alcuna malattia professionale;
inoltre, ha contestato che sia possibile stabilire l'esistenza del nesso causale tra attività svolta patologia sulla mera base delle testimonianze presenti in atti.
In ogni caso, a giudizio di parte resistente, il quantum riconosciuto sarebbe eccessivo.
Il consulente dell'ufficio ha replicato alle osservazioni formulate dall' convenuto, CP_1 ribadendo che nel corso delle operazioni peritali “si è potuto stabilire la presenza di un quadro clinico di una grave spondilo-disco-artrosi con manifestazioni protrusive discali che arrivano fino ai neuroforami bilateralmente, soprattutto a sinistra, generando un conflitto con le radici di
L5 e di S1. La significatività dei segni obiettivi clinici, non depone per una evoluzione fisiologica
e pressoché normale di quei fenomeni di degenerazione disco-somatica che, su base eredo- pagina 3 di 5 familiare, metabolica, endocrina e costituzionale si possono verificare in individui dell'età del
(58 aa), bensì attestano una degenerazione delle strutture disco-articolari accelerata nel Pt_1 tempo. Nel caso in esame si può riconoscere un fattore quantomeno concausale dell'attività lavorativa nello sviluppo e aggravamento della patologia lombare nell'attività svolta come Autista di mezzi pesanti, che prevede sollecitazioni diffuse al rachide lombare, ripetute, esposizione a sollecitazioni vibranti diffuse al corpo”.
Il c.t.u. ha poi ricordato che i limiti di esposizione alle vibrazioni trasmesse all'intero corpo sono regolati dall'art. 201 del d.lgs. n. n. 81/2008, il quale, al comma 1 sub lettera b) riporta che “per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5
m/s2”.
Il c.t.u. ha maturato la propria valutazione sulla base dei mezzi condotti dal ricorrente durante l'intero arco della propria vita professionale, osservando che “gli autocarri condotti dal ricorrente superano tutti il valore di azione affinchè le WBV esplichino la loro azione patogena sulla colonna, - Mercedes 26 36: 0.9 m/s2; - Volvo F12: 0.6 m/s2 (420 8*4) o 0.7 (truck 6*4); -
Mercedes 4144: 0.6 m/s2 (actros 4144), 0.5 (4144 K); - Iveco 330-30: 0.9 m/s2;” (vedi pag. 6 dell'elaborato peritale).
Quanto alla valutazione della misura di danno biologico riconosciuta dal c.t.u., parte resistente l'ha considerata “generosa” in quanto la limitazione funzionale del rachide lombare emersa all'esito delle indagini peritali è di 1/4, per cui la valutazione massima assegnabile non avrebbe potuto superare la misura del 6 per cento.
Il c.t.u. ha replicato a tale eccezione evidenziando che “il codice 213 fa riferimento alla presenza di ernia discale del solo tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti senza alcun riferimento al quadro funzionale”: pertanto, ha ritenuto corretto assegnare una la misura del 10 per cento, giudicata consona rispetto al quadro clinico riscontrato
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle repliche alle osservazioni operate dalla parte resistente.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 10 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 12 febbraio 2018.
pagina 4 di 5 L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad CP_1 un danno biologico del 10 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria e con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 12 febbraio 2018.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1 biologico in misura del 10 per cento, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 12 febbraio 2018;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico del CP_1
10 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 12 febbraio 2018;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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