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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice est./rel.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11395 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROMANI C.F._1
ANNAMARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROMANI FERDINANDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2024, i sign.ri e Parte_1 CP_1
- premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 04/02/1999 dal quale erano nati
[...]
(13/11/1999) oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente e ( 03/07/2007) Per_1 Per_2
– esponevano che a seguito di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
09/06/2023, era stata omologata la separazione come da accordi raggiunti con decreto n. 3382/2023
1 del 16/06/2023.
Nei suddetti patti era stato previsto l'affido condiviso della figlia minore la sua Per_2 collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di corresponsione della somma, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella misura di € 500,00 mensili per entrambi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM – il quale concludeva per l'accoglimento della domanda - il
Tribunale si riservava la decisione.
In via preliminare, osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Pozzuoli alla via Matilde Serao n.3 resta assegnata alla signora che la continuerà ad abitare insieme ai figli;
CP_1
2. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
residenza abituale presso la madre;
3. Il diritto di visita sarà autonomamente disciplinato tra il padre e il figlio Per_1
già maggiorenne. Per quanto concerne la minore , disporre che il diritto di visita sia Per_2
disciplinato, in maniera autonoma, in virtù degli impegni scolastici e sportivi della stessa minore;
4. Per quanto concerne i fine settimana, il padre potrà tenere la figlia minore con sé nei fine settimana in cui non lavora. In caso di possibili contrasti le frequentazioni della figlia con il padre seguiranno il seguente calendario:
2
5. Il padre trascorrerà con la figlia minore due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 nonché pernotterà presso il padre a week-end alterni dal sabato alla ore 16,00 fino alla domenica alle ore 20,00;
6. Durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni con la madre, il giorno del 24 dicembre e del 1° gennaio o i giorni del 25 e 31 dicembre;
7. Durante le festività Pasquali, la figlia trascorrerà con il padre, ad anni alterni con la madre o il giorno della Santa Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis;
8. Il padre terrà altresì con sé la figlia minore durante l'estate per un periodo di 15 giorni consecutivi, nel mese di luglio o agosto, tale periodo dovrà essere concordato con la madre entro il giorno 15 maggio di ciascun anno;
9. Il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese euro Parte_1
250,00 alla moglie, quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre
l'aggiornamento Istat come per legge;
10. Il padre si obbliga altresì a corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli minore e precisamente le spese scolastiche, le spese ludico/sportive, le spese mediche non coperte dal SSN spese tutte preventivamente concordate e documentate;
11. Il signor autorizza la signora a percepire l'assegno unico per i CP_2 CP_1
figli nella misura del 100% e dichiara di rinunciare a tutti gli arretrati di assegno unico già incassati dalla moglie;
12.La sig.ra dichiara di rinunciare all'assegno divorzile;
CP_1
13.L'assegno di mantenimento di euro 250,00 stabilito per il figlio maggiorenne sarà revocato in quanto le parti dichiarano che lo stesso è economicamente Per_1
autosufficiente;
14.Per quant'altro non previsto nel presente ricorso le parti si riportano alle norme vigenti in materia;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli (NA) il
04/02/1999 (atto n. 12, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Raffaele Sdino
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