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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4450 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisabetta Ricci (c.f. C.F._2
e Alessandro Finamore (c.f. ), C.F._3 C.F._4
domiciliati in Napoli, alla Via Camillo de Nardis n. 73
OPPONENTI
E
(c.f. ) e per essa (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappre- P.IVA_2
e (c.f. ), rappresentata e difesa CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
dall'avv. Elena Frascino (c.f. ), domiciliata presso lo studio C.F._5
dell'avv. Giuseppe Pezone in Trentola Ducenta, alla Via Caracas 1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 17/04/2023, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2023 Parte_2
emesso in data 27/01/2023 e consegnato per la notifica a mezzo posta il 24/02/2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di 35.577,18 euro, in virtù del finanziamento personale n. 40040777/20082743588922 del
01/04/2009 originariamente stipulato con Findomestic Banca S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
a) la notifica dei ricorsi e dei decreti ingiuntivi era nulla ex art. 160 c.p.c. in quan- to gli atti non indicavano la relata di notifica, il timbro e la data;
b) la domanda era improcedibile, in quanto non era stato esperito il tentativo ob- bligatorio di mediazione ex art. 5 del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010;
c) il tasso di interessi previsto ed applicato era indeterminato/indeterminabile in quanto nel contratto di prestito le voci relative alle spese di istruttoria, commis- sione e di mediazione, incluse nel calcolo del TAEG, non erano state riempite;
c) il contratto di finanziamento era affetto da nullità parziale ex art. 1419, comma
2, c.c. relativamente alla clausola degli interessi in quanto la misura degli interessi di mora pattuiti era superiore al tasso soglia antiusura;
d) la clausola di salvaguardia contenuta nella pattuizione dell'interesse moratorio era irrilevante in quanto l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse attie- ne al momento genetico del contratto, per cui dovevano intendersi come usurari gli interessi che superavano il limite previsto dalla legge al momento della loro pattuizione, a prescindere dal superamento del tasso soglia al momento della loro corresponsione;
conseguentemente, l'introduzione di un meccanismo volto a li- mitare ex ante la determinazione degli interessi in contrasto con i limiti previsti dall'ordinamento non impediva il verificarsi del fenomeno usurario;
f) non era stata comunicata la cessione del credito.
2. All'opposizione resisteva nella qualità indicata in epigrafe, Controparte_4
impugnando ogni avversa deduzione e istanza e chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo era infondata in
2
R.g.a.c.c. 4450/2023 quanto era avvenuta conformemente a quanto previsto dalla l. 53/94; a fortiori dalla documentazione in atti emerge che: - la relata di notifica era stata allegata;
- era presente il timbro di vidimazione dell'ufficio postale presso cui gli atti erano stati consegnati;
- sulla busta era stato indicato nome, cognome e residenza degli opponenti, n. del registro di cronologico, n. delle raccomandate, sottoscrizione e domicilio del notificante;
b) l'atto di citazione in opposizione era stato notificato tardivamente in data
17/04/2023, essendo il decreto ingiuntivo opposto stato consegnato a
[...]
, personalmente, in data 27/02/2023 e, a in data Parte_3 Parte_2
01/03/2023, pertanto, l'atto di citazione in opposizione doveva essere notificato entro l'11/04/2023 (quarantesimo giorno successivo al perfezionamento dell'ultima notifica del 01/03/2023);
c) il credito vantato era esatto come emergente dagli estratti conto analitici e certi- ficati, ai sensi dell'art. 50 T.U.B.; a fortiori gli opponenti non avevano contestato e disconosciuto la sottoscrizione del contratto di finanziamento e non avevano pro- vato l'integrale pagamento delle somme richieste;
d) gli opponenti non avevano pagato n. 11 rate del prestito, in patcioalre quelle comprese tra il novembre 2011 ed il settembre 2012, decadendo dal beneficio del termine. L'importo ingiunto, cristallizzato alla data del 30/09/2013, era costitui- to, da 31.109,81 euro a titolo di capitale (rate scadute e non pagate + spese + in- dennità di ritardo + capitale a scadere + indennità di contenzioso - somme corri- sposte dagli opponenti il 30/01/12 ed il 26/04/12) e 4.467,37 euro a titolo di mora dal 06/10/2012 al 30/09/2013, come da estratto conto, certificato ex art. 50 T.U.B., di Findomestic Banca S.p.A. e Banca Ifis S.p.A.;
e) il credito oggetto di esame era stato oggetto di varie cessioni rispettivamente: - da Findomestic Banca S.p.A. in favore della dalla in CP_5 CP_5
favore della dalla in favore della Controparte_6 Controparte_6
3
R.g.a.c.c. 4450/2023 Banca Ifis S.p.A.; quest'ultima, con raccomandate A/R n. 20010510150187568 del 01/08/2015, consegnata al in data 15/09/2015 e n. Parte_1
20010510150187548 del 01/08/2015, consegnata alla in data Parte_2
15/09/2015, comunicava agli opponenti la cessione del credito. In data
13/12/2016, con ulteriore contratto di cessione del credito, ai sensi e per gli ef- fetti della legge sulla cartolarizzazione, n. 130 del 30.4.1999, Banca Ifis S.p.A. ce- deva alla tra gli altri, anche il credito oggetto del presente giudizio. Controparte_7
Tale cessione era stata regolarmente pubblicata in G.U. a norma dell'art. 58
T.U.B. e a fortiori la , con sue raccomandate A/R n. 61615595521- CP_7 CP_6
5 del 01/02/2017, consegnata al , n. 61615595527-2 del Parte_1
01/02/2017, consegnata alla in data 02/03/2017, comunicava agli op- Parte_2
ponenti l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio. Infine, il credito era stato ceduto alla che lo ha acquistato in virtù Controparte_1
dell'operazione di cessione del 30/06/2023, realizzata ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione - nonché dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 - e pubbli- cata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 15/07/2023, con espressa indicazione nel contratto della posizione oggetto di causa, contraddistinta dal numero di sofferen- za NDG 0322137603;
f) il contratto risultava conforme al modello legale ex art. 117 T.U.B., in quanto redatto in forma scritta ed esplicitante tutti gli elementi identificativi del finan- ziamento, le condizioni praticate e, in particolare, l'esatta individuazione del tasso d'interesse corrispettivo annuale ed effettivo;
g) l'eccezione di usurarietà era infondata in quanto nel caso di specie T.A.N.
(8,95%) e T.A.E.G. (9,54%) erano, all'atto della stipula del contratto di finanzia- mento (01/04/2009), al di sotto del limite del tasso soglia previsto per la categoria di riferimento ossia quella dei “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” che, era pari al 13,545%, ottenuto aumentando della me-
4
R.g.a.c.c. 4450/2023 tà (4,515%) il tasso medio del 9,03%, in piena osservanza, di quanto prescritto dal Decreto Ministeriale di riferimento per il periodo aprile-giugno 2009. Infon- data risultava altresì l'eccezione di usurarietà degli interessi in quanto priva di ri- scontri probatori;
h) l'eccezione di prescrizione del credito era infondata in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito, non determinava il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti o a quelli moratori, pertanto il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza dell'ultima rata.
3. L'opposizione è inammissibile.
4. Il decreto ingiuntivo n. 386/2023, consegnato per la notifica a mezzo posta in data 24/02/2023, è stato consegnato al in data 27/02/2023 ed alla Parte_1
in data 01/03/2023. Parte_2
Il termine ultimo consentito agli opponenti per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo è spirato in data 11/04/2023, mentre l'atto di citazione in op- posizione a decreto ingiuntivo di controparte, introduttivo del presente giudizio, è stato notificato, a mezzo pec, solo in data 17/04/2023, quindi tardivamente.
5. Peraltro, laddove l'opposizione fosse stata tempestivamente proposta, essa sa- rebbe risultata infondata.
Ed infatti, il credito ingiunto per l'ammontare di 35.577,18 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del con- Controparte_1
tratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti;
- copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei prospetti degli interessi di mora. Peraltro, non risultano contestati dagli opponen- ti la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento personale n.
40040777/20082743588922 dell'importo di € 36.075,00 originariamente stipula- to con Findomestic Banca S.p.A. in data 01/04/2009, che costituisce fonte dalla
5
R.g.a.c.c. 4450/2023 quale si origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
Il credito scaturente dal contratto n. 40040777/20082743588922 è stato oggetto di varie cessioni, rispettivamente dalla Findomestic Banca S.p.A. in favore della successivamente, nel 2013, da questa in favore della CP_5 CP_6
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n.
[...]
130/1999 della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella
G.U. come si evince dall'estratto di avviso di cessione depositato (doc. 9 del fascicolo monitorio). In seguito con atto di cessione del 31/07/2015, il credito è stato ceduto alla Banca Ifis S.p.A. che, con raccomandate A/R n. 20010510150187568 del 01/08/2015, notificata al in data 15/09/2015 e n. 20010510150187548 del 01/08/2015, no- Parte_1
tificata alla in data 15/09/2015, comunicava agli stessi, ai sensi e per gli Parte_2
effetti di cui all'art. 1264 c.c., che in data 01/08/2015 la aveva Controparte_6
ceduto a Banca IFIS S.p.A. il credito vantato nei loro confronti (doc. 6 del fascico- lo monitorio). Successivamente, in data 13/12/2016, ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 130 del 30.4.1999, Banca Ifis S.p.A. ha ceduto alla tra gli Controparte_7
altri, anche il credito oggetto del presente giudizio, cessione comunicata dalla CP_
con raccomandate A/R n. 61615595521-5 del 01/02/2017, notifica-
[. CP_6
ta al , e n. 61615595527-2 del 01/02/2017, notificata alla Parte_1 Parte_2
in data 02/03/2017. La legittimazione ad agire di
[...] Controparte_1
trova origine nella successiva cessione del credito, effettuata in suo favore da
[...]
mediante contratto del 30/06/2023, concluso in occasione di CP_7
un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999
e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazio- ne nella G.U.
L'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi del credito è infondata.
6
R.g.a.c.c. 4450/2023 Unitarietà della prestazione e unicità della causa debendi determinano l'impossibilità di applicare, per gli interessi, l'art. 2948 c.c. che libera il debitore dalle prestazioni scadute, non contestate tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni sono periodiche. Nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento e tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata, pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017) e nella fatti- specie in esame, la documentazione in atti attesta che gli opponenti si erano ob- bligati ad estinguere il finanziamento, fino alla data del 05 aprile 2017, dalla cui scadenza decorreva pertanto il termine di prescrizione, successivamente interrotto dai numerosi atti sopra illustrati.
La L. n.108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la nor- mativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che supe- rano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque conve- nuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fat- tispecie, gli opponenti si sono limitati ad una contestazione estremamente generi- ca che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati al-
7
R.g.a.c.c. 4450/2023 legati in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione, difatti, parte oppo- nente si è limitata a richiamare svariate pronunce giurisprudenziali e norme rile- vanti in materia di interessi anatocistici e usurari, senza indicare perché i tassi di interesse pattuiti sarebbero sopra soglia. Anche la Cassazione, sezione III, con sen- tenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio più volte espresso se- condo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usu- rario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso so- glia. Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nel- la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso morato- rio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel pe- riodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Gli opponenti lamentano che il contratto posto a fondamento della pretesa moni- toria, n. 40040777/20082743588922, sarebbe nullo per violazione dell'art. 117
T.U.B. nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, glie eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tale motivo di opposizione è infondato in quanto il contratto di finanziamento oggetto di esame contiene l'indicazione del TAN fissa- to nella misura dell'8,95% e del TAEG fissato nella misura del 9,45% (doc. 3 del fascicolo monitorio). A fortiori TAN e TAEG, come sopra specificati, erano, all'atto della stipula del contratto di finanziamento (01/04/2009), al di sotto del limite del tasso soglia previsto per la categoria di riferimento “crediti personali e
8
R.g.a.c.c. 4450/2023 altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” (13,545%), conforme- mente a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale di riferimento per il periodo aprile-giugno 2009.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
b) condanna e in solido a rimborsare le spe- Parte_1 Parte_2
se di lite alla società opposta, liquidandole in 4.500,00 euro per compensi oltre
15% a titolo di rimborso delle spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 1° aprile 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 4450/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4450 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisabetta Ricci (c.f. C.F._2
e Alessandro Finamore (c.f. ), C.F._3 C.F._4
domiciliati in Napoli, alla Via Camillo de Nardis n. 73
OPPONENTI
E
(c.f. ) e per essa (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappre- P.IVA_2
e (c.f. ), rappresentata e difesa CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
dall'avv. Elena Frascino (c.f. ), domiciliata presso lo studio C.F._5
dell'avv. Giuseppe Pezone in Trentola Ducenta, alla Via Caracas 1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 17/04/2023, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2023 Parte_2
emesso in data 27/01/2023 e consegnato per la notifica a mezzo posta il 24/02/2023, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento di 35.577,18 euro, in virtù del finanziamento personale n. 40040777/20082743588922 del
01/04/2009 originariamente stipulato con Findomestic Banca S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deducevano che:
a) la notifica dei ricorsi e dei decreti ingiuntivi era nulla ex art. 160 c.p.c. in quan- to gli atti non indicavano la relata di notifica, il timbro e la data;
b) la domanda era improcedibile, in quanto non era stato esperito il tentativo ob- bligatorio di mediazione ex art. 5 del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010;
c) il tasso di interessi previsto ed applicato era indeterminato/indeterminabile in quanto nel contratto di prestito le voci relative alle spese di istruttoria, commis- sione e di mediazione, incluse nel calcolo del TAEG, non erano state riempite;
c) il contratto di finanziamento era affetto da nullità parziale ex art. 1419, comma
2, c.c. relativamente alla clausola degli interessi in quanto la misura degli interessi di mora pattuiti era superiore al tasso soglia antiusura;
d) la clausola di salvaguardia contenuta nella pattuizione dell'interesse moratorio era irrilevante in quanto l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse attie- ne al momento genetico del contratto, per cui dovevano intendersi come usurari gli interessi che superavano il limite previsto dalla legge al momento della loro pattuizione, a prescindere dal superamento del tasso soglia al momento della loro corresponsione;
conseguentemente, l'introduzione di un meccanismo volto a li- mitare ex ante la determinazione degli interessi in contrasto con i limiti previsti dall'ordinamento non impediva il verificarsi del fenomeno usurario;
f) non era stata comunicata la cessione del credito.
2. All'opposizione resisteva nella qualità indicata in epigrafe, Controparte_4
impugnando ogni avversa deduzione e istanza e chiedeva il rigetto delle domande spiegate dagli opponenti in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo era infondata in
2
R.g.a.c.c. 4450/2023 quanto era avvenuta conformemente a quanto previsto dalla l. 53/94; a fortiori dalla documentazione in atti emerge che: - la relata di notifica era stata allegata;
- era presente il timbro di vidimazione dell'ufficio postale presso cui gli atti erano stati consegnati;
- sulla busta era stato indicato nome, cognome e residenza degli opponenti, n. del registro di cronologico, n. delle raccomandate, sottoscrizione e domicilio del notificante;
b) l'atto di citazione in opposizione era stato notificato tardivamente in data
17/04/2023, essendo il decreto ingiuntivo opposto stato consegnato a
[...]
, personalmente, in data 27/02/2023 e, a in data Parte_3 Parte_2
01/03/2023, pertanto, l'atto di citazione in opposizione doveva essere notificato entro l'11/04/2023 (quarantesimo giorno successivo al perfezionamento dell'ultima notifica del 01/03/2023);
c) il credito vantato era esatto come emergente dagli estratti conto analitici e certi- ficati, ai sensi dell'art. 50 T.U.B.; a fortiori gli opponenti non avevano contestato e disconosciuto la sottoscrizione del contratto di finanziamento e non avevano pro- vato l'integrale pagamento delle somme richieste;
d) gli opponenti non avevano pagato n. 11 rate del prestito, in patcioalre quelle comprese tra il novembre 2011 ed il settembre 2012, decadendo dal beneficio del termine. L'importo ingiunto, cristallizzato alla data del 30/09/2013, era costitui- to, da 31.109,81 euro a titolo di capitale (rate scadute e non pagate + spese + in- dennità di ritardo + capitale a scadere + indennità di contenzioso - somme corri- sposte dagli opponenti il 30/01/12 ed il 26/04/12) e 4.467,37 euro a titolo di mora dal 06/10/2012 al 30/09/2013, come da estratto conto, certificato ex art. 50 T.U.B., di Findomestic Banca S.p.A. e Banca Ifis S.p.A.;
e) il credito oggetto di esame era stato oggetto di varie cessioni rispettivamente: - da Findomestic Banca S.p.A. in favore della dalla in CP_5 CP_5
favore della dalla in favore della Controparte_6 Controparte_6
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R.g.a.c.c. 4450/2023 Banca Ifis S.p.A.; quest'ultima, con raccomandate A/R n. 20010510150187568 del 01/08/2015, consegnata al in data 15/09/2015 e n. Parte_1
20010510150187548 del 01/08/2015, consegnata alla in data Parte_2
15/09/2015, comunicava agli opponenti la cessione del credito. In data
13/12/2016, con ulteriore contratto di cessione del credito, ai sensi e per gli ef- fetti della legge sulla cartolarizzazione, n. 130 del 30.4.1999, Banca Ifis S.p.A. ce- deva alla tra gli altri, anche il credito oggetto del presente giudizio. Controparte_7
Tale cessione era stata regolarmente pubblicata in G.U. a norma dell'art. 58
T.U.B. e a fortiori la , con sue raccomandate A/R n. 61615595521- CP_7 CP_6
5 del 01/02/2017, consegnata al , n. 61615595527-2 del Parte_1
01/02/2017, consegnata alla in data 02/03/2017, comunicava agli op- Parte_2
ponenti l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio. Infine, il credito era stato ceduto alla che lo ha acquistato in virtù Controparte_1
dell'operazione di cessione del 30/06/2023, realizzata ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione - nonché dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 - e pubbli- cata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 15/07/2023, con espressa indicazione nel contratto della posizione oggetto di causa, contraddistinta dal numero di sofferen- za NDG 0322137603;
f) il contratto risultava conforme al modello legale ex art. 117 T.U.B., in quanto redatto in forma scritta ed esplicitante tutti gli elementi identificativi del finan- ziamento, le condizioni praticate e, in particolare, l'esatta individuazione del tasso d'interesse corrispettivo annuale ed effettivo;
g) l'eccezione di usurarietà era infondata in quanto nel caso di specie T.A.N.
(8,95%) e T.A.E.G. (9,54%) erano, all'atto della stipula del contratto di finanzia- mento (01/04/2009), al di sotto del limite del tasso soglia previsto per la categoria di riferimento ossia quella dei “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” che, era pari al 13,545%, ottenuto aumentando della me-
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R.g.a.c.c. 4450/2023 tà (4,515%) il tasso medio del 9,03%, in piena osservanza, di quanto prescritto dal Decreto Ministeriale di riferimento per il periodo aprile-giugno 2009. Infon- data risultava altresì l'eccezione di usurarietà degli interessi in quanto priva di ri- scontri probatori;
h) l'eccezione di prescrizione del credito era infondata in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito, non determinava il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti o a quelli moratori, pertanto il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza dell'ultima rata.
3. L'opposizione è inammissibile.
4. Il decreto ingiuntivo n. 386/2023, consegnato per la notifica a mezzo posta in data 24/02/2023, è stato consegnato al in data 27/02/2023 ed alla Parte_1
in data 01/03/2023. Parte_2
Il termine ultimo consentito agli opponenti per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo è spirato in data 11/04/2023, mentre l'atto di citazione in op- posizione a decreto ingiuntivo di controparte, introduttivo del presente giudizio, è stato notificato, a mezzo pec, solo in data 17/04/2023, quindi tardivamente.
5. Peraltro, laddove l'opposizione fosse stata tempestivamente proposta, essa sa- rebbe risultata infondata.
Ed infatti, il credito ingiunto per l'ammontare di 35.577,18 euro è esistente, in quanto ne ha fornito ampia prova producendo: - copia del con- Controparte_1
tratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti;
- copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB;
- copia dei prospetti degli interessi di mora. Peraltro, non risultano contestati dagli opponen- ti la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento personale n.
40040777/20082743588922 dell'importo di € 36.075,00 originariamente stipula- to con Findomestic Banca S.p.A. in data 01/04/2009, che costituisce fonte dalla
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R.g.a.c.c. 4450/2023 quale si origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
Il credito scaturente dal contratto n. 40040777/20082743588922 è stato oggetto di varie cessioni, rispettivamente dalla Findomestic Banca S.p.A. in favore della successivamente, nel 2013, da questa in favore della CP_5 CP_6
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n.
[...]
130/1999 della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella
G.U. come si evince dall'estratto di avviso di cessione depositato (doc. 9 del fascicolo monitorio). In seguito con atto di cessione del 31/07/2015, il credito è stato ceduto alla Banca Ifis S.p.A. che, con raccomandate A/R n. 20010510150187568 del 01/08/2015, notificata al in data 15/09/2015 e n. 20010510150187548 del 01/08/2015, no- Parte_1
tificata alla in data 15/09/2015, comunicava agli stessi, ai sensi e per gli Parte_2
effetti di cui all'art. 1264 c.c., che in data 01/08/2015 la aveva Controparte_6
ceduto a Banca IFIS S.p.A. il credito vantato nei loro confronti (doc. 6 del fascico- lo monitorio). Successivamente, in data 13/12/2016, ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 130 del 30.4.1999, Banca Ifis S.p.A. ha ceduto alla tra gli Controparte_7
altri, anche il credito oggetto del presente giudizio, cessione comunicata dalla CP_
con raccomandate A/R n. 61615595521-5 del 01/02/2017, notifica-
[. CP_6
ta al , e n. 61615595527-2 del 01/02/2017, notificata alla Parte_1 Parte_2
in data 02/03/2017. La legittimazione ad agire di
[...] Controparte_1
trova origine nella successiva cessione del credito, effettuata in suo favore da
[...]
mediante contratto del 30/06/2023, concluso in occasione di CP_7
un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999
e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazio- ne nella G.U.
L'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi del credito è infondata.
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R.g.a.c.c. 4450/2023 Unitarietà della prestazione e unicità della causa debendi determinano l'impossibilità di applicare, per gli interessi, l'art. 2948 c.c. che libera il debitore dalle prestazioni scadute, non contestate tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni sono periodiche. Nel caso in esame trova applicazione il termine di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento e tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata, pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto o, in caso di rapporto di durata, quale un conto corrente od una carta di credito, dalla chiusura del rapporto (Cass. n. 28819 del 30/11/2017) e nella fatti- specie in esame, la documentazione in atti attesta che gli opponenti si erano ob- bligati ad estinguere il finanziamento, fino alla data del 05 aprile 2017, dalla cui scadenza decorreva pertanto il termine di prescrizione, successivamente interrotto dai numerosi atti sopra illustrati.
La L. n.108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la nor- mativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che supe- rano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque conve- nuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fat- tispecie, gli opponenti si sono limitati ad una contestazione estremamente generi- ca che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati al-
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R.g.a.c.c. 4450/2023 legati in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione, difatti, parte oppo- nente si è limitata a richiamare svariate pronunce giurisprudenziali e norme rile- vanti in materia di interessi anatocistici e usurari, senza indicare perché i tassi di interesse pattuiti sarebbero sopra soglia. Anche la Cassazione, sezione III, con sen- tenza n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio più volte espresso se- condo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usu- rario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso so- glia. Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nel- la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso morato- rio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel pe- riodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Gli opponenti lamentano che il contratto posto a fondamento della pretesa moni- toria, n. 40040777/20082743588922, sarebbe nullo per violazione dell'art. 117
T.U.B. nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, glie eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tale motivo di opposizione è infondato in quanto il contratto di finanziamento oggetto di esame contiene l'indicazione del TAN fissa- to nella misura dell'8,95% e del TAEG fissato nella misura del 9,45% (doc. 3 del fascicolo monitorio). A fortiori TAN e TAEG, come sopra specificati, erano, all'atto della stipula del contratto di finanziamento (01/04/2009), al di sotto del limite del tasso soglia previsto per la categoria di riferimento “crediti personali e
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R.g.a.c.c. 4450/2023 altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” (13,545%), conforme- mente a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale di riferimento per il periodo aprile-giugno 2009.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
b) condanna e in solido a rimborsare le spe- Parte_1 Parte_2
se di lite alla società opposta, liquidandole in 4.500,00 euro per compensi oltre
15% a titolo di rimborso delle spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 1° aprile 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 4450/2023