Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2025, proposto da
RI RI CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rechichi e Bruno Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Direzione Generale e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Locri – Giudice del Lavoro n. 227/2024 pubblicata il 9.3.2024 (R.G. n. 3272/2023) ad oggetto: riconoscimento carta del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CO AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Locri ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, in suo favore, l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato in ricorso (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, avente destinazione vincolata).
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato il 29.5.2025 e depositato in pari data la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile.
In data 18.2.2026 parte ricorrente ha depositato memoria chiedendo “ che la causa venga decisa, con declaratoria di cessazione della materia e con la condanna delle competenze di giudizio, senza la preventiva discussione ”.
Alla camera di consiglio del 25.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Il Collegio osserva che ai fini della regolare pronuncia di cessata materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a. il ricorrente deve aver ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 7.5.2018, n. 2687).
Nella fattispecie, la ricorrente non ha evidenziato alcunché da cui inferire l’avvenuto conseguimento del bene della vita cui aspirava mediante l’instaurazione del presente giudizio.
Pur tuttavia, considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, ragion per cui la parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice che non può far altro che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235), l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella suddetta memoria depositata il 18.2.2026 palesa la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui il processo amministrativo si informa, rende il gravame improcedibile.
La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IS, Presidente
CO AG, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AG | RI IS |
IL SEGRETARIO