Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 05/10/2021 al n. 7627 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2
minore (CF: ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dall'Avv. Gianfranco Scarpa;
ATTORI
E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giordano e dall'avv. Claudia Vuolo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2021 i coniugi e , Parte_1 Parte_2
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore convenivano Persona_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, l' per sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“a) riconoscere e dichiarare la responsabilità dell' , in persona Controparte_1
e sede come innanzi, per i gravi danni procurati agli attori della struttura e dai medici del
[...]
di Nocera Inferiore ivi operanti, per imprudenza, imperizia e negligenza Controparte_2
degli stessi, che hanno, dapprima, prestato assistenza al parto della NO del Parte_2
1
cerebrale di tipo spastico al bambino;
b) condannare, conseguentemente, la , nella qualità indicata, in Controparte_1
persona e sede come innanzi, a risarcire agli istanti attori, in proprio e nella qualità rappresentata in atti, di tutti i danni conseguenti alle gravi lesioni patite dal piccolo e Persona_1 procurati dai medici dell' convenuta, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_1
personali, morali, di natura biologica ed alla vita di relazione, sia emergenti che di lucro cessante, comprese le spese per viaggi, assistenza, visite specialistiche, spese mediche, acquisto attrezzi, medicinali ecc., per come specificati in premessa e da quantificare nel corso del giudizio ed, in particolare:
1) i danni alla salute dei genitori, compresi i danni psicofisici ed alla vita di relazione, il pregiudizio alla carriera professionale ed il danno alla sfera sessuale, compreso il rifiuto alla procreazione;
2) i danni non patrimoniali, nella componente di danno biologico, alla vita di relazione, morale, sofferenza interiore, nessuno escluso, patiti dal piccolo Persona_1
3) danni economici del piccolo per la perdita della capacità di produrre Persona_1
reddito a causa della condizione menomativa procurata;
4) danni economici dei genitori per le spese pregresse, attuali e future per la cura ed assistenza del
figlio;
5) danni morali del bambino ed alla vita di relazione sia del bambino che dei genitori;
6) danni da reato da liquidarsi anche in via equitativa;
c) applicare alle somme liquidate gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto Avvocato antistatario, oltre le spese e competenze del giudizio di ATP
n.8611/2017 R.G. Tribunale di Salerno”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che respingeva ogni Controparte_1
addebito e chiedeva, in rito, di dichiarare inammissibili le domande e, nel merito, di rigettarle perché infondate in fatto e in diritto. La convenuta rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
2 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, invocato, a titolo iure proprio, dagli attori
e e, per l'effetto, rigettare le rispettive domande. Parte_1 Parte_2
2) Acquisire al presente giudizio il fascicolo di ATP ex art. 696bis c.p.c. incardinato presso il
Tribunale di Salerno con RG n. 8611/2017 unitamente all'elaborato tecnico a firma dei Consulenti prof. e dott. . Persona_2 Persona_3
3) Porre ad esclusivo carico di parte attrice le spese del procedimento ex art. 696bis c.p.c. incardinato presso il Tribunale di Salerno con RG n. 8611/2017 e condannare gli attori alla refusione dei compensi e delle spese processuali in favore della in relazione all'attività CP_3
defensionale profusa in ATP.
4) Porre definitivamente a carico degli attori le spese della CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. così come da decreto di liquidazione del Giudice.
5) In via principale, nel merito, rigettare le domande degli attori siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse nel presente atto che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute.
6) In via gradata, nel merito, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice, tenere indenne l' dal pagamento in favore di parte attrice, a CP_3
titolo risarcitorio, di qualunque somma imputabile a danni ad essa non ascrivibili;
procedere, in ogni caso, ad equa riduzione del preteso risarcimento, tenuto conto di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio, con esplicito rigetto di tutte le poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente allegati e provati da parte attrice, tenuto conto altresì dell'eventuale concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite risarcitorio imposto dall'art. 1223 c.c., nonché degli ulteriori limiti imposti dall'art. 1225 c.c.
7) Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio e di quelle relative al procedimento di
ATP, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere
delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie.
Con ordinanza del 13/07/2023, il Giudice, ritenuto inconferente l'espletamento di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza
3 del 24/09/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della con riferimento alle condizioni di salute del Controparte_4
minore e, in particolare, la verifica della sussistenza di un nesso causale o Persona_1
concausale fra le patologie di cui risulta affetto sin dalla nascita ed eventuali condotte attive o omissive colpose dei sanitari della struttura, connotate da profili di imprudenza e/o negligenza e/o imperizia.
1.1. Inquadramento responsabilità sanitaria.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a
4 prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n.
10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dinanzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del
8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
5 Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di struttura sanitaria per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) con riferimento alla sig.ra in proprio, e al piccolo Parte_2 Persona_1
debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n.
4030).
1.2. Posizione di padre del nascituro.
Quanto alla domanda spiegata dal sig. in proprio va osservato che la Parte_1
giurisprudenza ha ritenuto che il contratto intercorso tra la gestante ed il sanitario (o la struttura), si atteggia come “contratto con effetti protettivi a favore di terzo”: “In particolare, il “tessuto dei diritti e dei doveri che secondo l'ordinamento si incentra sul fatto della procreazione” - quali si desumono “dalla L. 194 del 1978, sia dalla Costituzione e dal codice civile, quanto ai rapporti tra coniugi ed agli obblighi dei genitori verso i figli (artt. 29 e 30 Cost.; artt. 143 e 147,261 e 279
c.c.)”, nonché, ovviamente, dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) - “vale poi a spiegare perché anche il padre rientri tra i soggetti protetti dal contratto ed in confronto del quale la prestazione del medico è dovuta” (così, in motivazione,
Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2002, n. 6735, Rv. 554297-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. n.
14887 del 2004, cit.), mentre quanto agli eventuali germani del nato disabile, il fondamento dell'effetto protettivo è stato ravvisato, nuovamente sulla scorta della normativa - innanzitutto di livello costituzionale (art. 29 Cost.), ma pure sovranazionale (art. 8 della Convenzione Europea per salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) - a tutela della famiglia, “nella inevitabile, minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché” “ nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 16754 del 2012, cit.).” (cfr. Cass. n. 14258/2020).
In applicazione dei predetti principi ritiene questo Tribunale che, in adesione al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche la domanda risarcitoria del padre debba essere, dunque, del pari inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità
6 contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017;
Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance (guarigione o sopravvivenza).
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n.
18392/2017).
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n.
30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto le seguenti criticità nell'operato dei sanitari della struttura resistente: 1) inadeguata assistenza medico-infermieristica con omissione dell'attento monitoraggio
7 dei parametri vitali materni, dell'entità delle perdite ematiche, della valutazione del benessere fetale specie il giorno 7.10.2011 e della precisa identificazione e classificazione del distacco placentare;
2) inadeguato trattamento farmacologico con somministrazione di farmaci che hanno verosimilmente favorito l'aggravarsi del distacco placentare già noto all'ingresso, peraltro in paziente con placenta previa centrale già nota. 3) imprudente esecuzione di taglio cesareo in epoca gestazionale precoce ed in assenza di elementi clinicostrumentali che deponessero per un reale ed immediato rischio di vita per la gestante o per il feto. 4) estrema lacunosità della cartella clinica
La convenuta, dal canto suo, ha escluso la riconducibilità eziologica delle patologie di cui è affetto il minore alla condotta dei sanitari, avendo essi ribadito che la condotta del personale medico e infermieristico e delle struttura, come organizzazione complessa, a ben vedere, furono esenti da colpa.
2. Accertamento assenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta.
Appare opportuno delineare, brevemente e preliminarmente, l'iter clinico della NO Pt_2
e del figlio al fine di inquadrare la patologia di cui era portatrice, e,
[...] Persona_1
delle complicanze che sono comparse in periodo antepartale, intrapartale e postpartale e, quindi, pervenire ad un inquadramento di esse e ad argomentare in relazione alle scelte diagnostiche e terapeutiche che vennero poste in essere dai sanitari che ebbero in cura la NO Parte_2
ed il minore . Persona_1
In data 02/05/2011 il ginecologo di fiducia della sig.ra riscontrava mediante Parte_2
indagine ecografica un piccolo distacco subcoriale.
Lo screening prenatale per la trisomia 21 risultava nella norma e gli esami ecografici erano normali.
A decorrere dalla 16+4 ws il Dott. riscontrò una placenta posteriore. Per_4
In data 17/07/2011 la NO si rivolse al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Genzano di Roma per la comparsa di perdite ematiche. Con una indagine ecografica fu identificata una placenta normoinserita posteriore.
In data 30.07.2011 la sig.ra veniva ricoverata in urgenza presso la U.O.C. di Ostetricia e Pt_2
Ginecologia del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore (articolazione territoriale dell' ) con CP_3
diagnosi di «metrorragia in gravida 21° sett. Placenta previa».
In data 04.08.2011 la paziente veniva dimessa al domicilio con prescrizione di terapia farmacologica.
In data 05.10.2011 la sig.ra veniva nuovamente ricoverata presso la U.O.C. di Parte_2
Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore con diagnosi di «placenta previa centrale».
8 In data 07.10.2011 i chirurghi operatori decidevano di intervenire con TC in urgenza: «Taglio
Cesareo sec. Stark. […] Disinfezione del campo operatorio. Laparotomia trasversale sovrapubica.
Isterotomia ed estrazione di feto vivo e vitale e degli annessi (con grossi coaguli). Isterorrafia e sutura della parete a strati. Cute in sutura continua».
Il piccolo venuto alla luce in data 07.10.2011, veniva immediatamente Persona_1
Con trasferito in . In data 14.11.2011 il piccolo veniva dimesso con diagnosi di «RDS in Per_1
pretermine nato da TC urgente placenta previa. Leucomalacia periventricolare».
Ricoverato dal 12/02/2018 presso l'Ospedale Bambino Gesù, il piccolo fu Persona_1
dimesso che con diagnosi di “Tetraparesi discinetica con importante ipotono assiale. Disturbo visivo complesso in esito di sofferenza del prematuro” e con prescrizione di riabilitazione.
Attualmente il minore affetto da “Tetraparesi discinetica con importante ipotono assiale. Disturbo visivo complesso in esito di sofferenza del prematuro con pregressa Sindrome di West”.
In data 10.10.2011 la sig.ra veniva invece dimessa con diagnosi di «distacco di placenta Pt_2 previa centrale in I gravida alla 31a w. 07/X/2011 TC sec. . Nato vivo prematuro kg 1.660». CP_6
Quanto alla CTU espletata nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ed acquisita al processo, va osservato che parte ricorrente richiedeva che l'incarico peritale venisse conferito “ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno specialista in ostetricia e ginecologia”. A tanto provvedeva il giudice titolare del suddetto procedimento, conferendo incarico peritale al prof. dott.
, Specialista in Ginecologia ed Ostetricia, già Professore Ordinario di Ruolo di Persona_2
Ginecologia ed Ostetricia, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II, e al dott.
, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, i quali hanno evidenziato Persona_3
nella loro relazione peritale, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti, come:
“non sussista il nesso di causalità tra le modalità del parto e le condizioni di salute del minore. I tracciati cardiotocografici di tipo rassicurante, la nascita di un feto con Apgar score 6 a 1 minuto e
8 a 5 minuti, i parametri emogasanalitici relativi al prelievo su vena ombelicale escludevano un distress fetale da ipossia-ischemia intrapartum. I CCTTUU ricordano che il danno cerebrale ipossico-ischemico nel pretermine differisce da quello del neonato a termine da un punto di vista neuropatologico e fisiopatologico, in relazione al differente grado di maturazione sia del tessuto cerebrale che del letto vascolare. Nel pretermine le lesioni cerebrali predominanti sono:
l'emorragia della zona germinativa, l'emorragia intraventricolare, l'emorragia parenchimale, la leucomalacia periventricolare. Nei neonati prematuri una zona di confine tra letti vascolari è localizzata nella sostanza bianca periventricolare adiacente ai margini esterni dei ventricoli laterali”.
9 Quando ai farmaci somministrati alla sig.ra , i CCTTUU, pur valutando che le Linee guida Pt_2 raccomandino di evitare l'utilizzo della eparina a basso peso molecolare in caso di emorragia da placenta previa, riferiscono che alcuni studi hanno sottolineato che sono presenti seri problemi quando coesistono emorragia da placenta previa e tromboembolia polmonare, per cui questo farmaco anticoagulante può essere utilizzato anche in caso di placenta previa.
In caso di rischio di complicanze anche fatali dell'abruptio placentae come una Coagulazione
Intravasale Disseminata da liberazione di tromboplastina tessutale e coriale, che può evolvere in una severa e mortale tromboembolia polmonare in una paziente allettata da mesi, vi è l'indicazione all'uso della calcieparina a basso peso molecolare valutando con attenzione i costi/benefici.
I CCTTUU hanno anche riportato i risultati di alcune pubblicazioni che hanno descritto il trattamento con eparina in caso di abruptio placentae. In particolare, è stato usata l'eparina in caso di abruptio placentae associata a Coagulazione Intravascolare Disseminata, responsabile di ben più gravi conseguenze coagulopatiche e danni renali.
Anche recentemente uno studio pilota dell'Università di Montpellier ha concluso che la somministrazione di eparina a basso peso molecolare avrebbe mostrato che l'enoxaprina presa durante la gravidanza diminuisce l'incidenza delle complicanze vascolari placentari in donne con precedenti abruptio placentae durante la precedente gravidanza. Secondo i CCTTUU, pertanto,
l'assunzione di eparina a basso peso molecolare appare essere sicura nel corso dello studio. Non sono stati riscontrati trombocitopenia indotta dalla eparina, né una eccessiva emorragia primaria postpartum né altri maggiori eventi emorragici.
Quanto alla dedotta intempestività del taglio cesareo, i CCTTUU hanno evidenziato che quando i sanitari hanno effettuato in data 07/10/2011 l'ecografia hanno identificato un “Distacco notevole di placenta previa centrale” e hanno deciso di effettuare tempestivamente un taglio cesareo.
La descrizione del taglio cesareo riporta: Isterotomia ed estrazione di feto vivo e vitale e degli annessi (con grossi coaguli): quindi, in base a quanto riportato in cartella, a parere dei CCTTUU, il taglio cesareo era inevitabile e si doveva effettuare tempestivamente allo scopo di prevenire ulteriori severe complicanze localistiche e sistemiche per la madre e per il feto.
I CCTTUU pur confermando una condotta non censurabile dei sanitari che ebbero in cura la
NO , riconoscono che la cartella clinica della NO , risulta alquanto carente Pt_2 Pt_2
in quanto non riporta il controllo e le misure seriate dei coaguli retroplacentari, mediante ripetute indagini ecografiche, e le eventuali modifiche dei valori sieroematologici, specie per quanto riguarda i fattori della coagulazione. Nonostante questi ripetuti controlli, i CCTTUU ritengono, comunque, che la storia naturale delle patologie di cui era affetta la NO , non si sarebbe Pt_2
potuta modificare in meljus.
10 Dalla espletata c.t.u., che il presente giudicante ritiene di condividere, emerge in maniera chiara ed univoca che nessuna responsabilità sia attribuibile ai sanitari che la ebbero in cura la sig.ra Pt_2
e suo figlio Persona_1
Non risultando dimostrata da parte attrice la sussistenza di un effettivo nesso causale fra la condotta dei sanitari e le patologie dui cui il piccolo risulta affetto, la domanda di Persona_1
risarcimento danni proposta dai sig.ri non può che essere rigettata. Per_1
4. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite e di c.t.u. tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 7627/2021 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite e di c.t.u.
Così deciso in Salerno, il 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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