Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2423/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. GAETANO GALLIANI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2024, la ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di aver ricevuto in data 30/01/2024 un avviso di addebito con il quale l intimava il pagamento di un importo complessivo Controparte_2 di euro 3.919,80 a titolo di rimborso di somme asseritamente percepite indebitamente dal mese di marzo 2023 al mese di agosto 2023 per effetto della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza, comunicata con provvedimento del 23/09/2023; che la predetta richiesta veniva formalizzata con la seguente motivazione: “Assenza DSU valida alla data della domanda
(art.5 L.26/2019)”; che il predetto avviso di pagamento è totalmente
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”.
Si costituiva in giudizio l eccependo l'improcedibilità del ricorso CP_1
e, nel merito, la sua infondatezza.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall . CP_1
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., la procedibilità dell'iniziativa processuale è subordinata alla proposizione di ricorso amministrativo laddove quest'ultimo sia previsto dalla relativa disciplina normativa.
Nel caso di specie, oltre ai ragionevoli dubbi circa la possibilità di far ricadere il reddito di cittadinanza nel novero delle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie (si vedano, sul punto, le note autorizzate di parte ricorrente), v'è anche da osservare come alcun ricorso in sede amministrativa fosse stato previsto dalla legge di settore, men che meno per i profili attinenti (non già il riconoscimento della prestazione, a monte, bensì) alla restituzione di somme già corrisposte al percettore.
Ciò posto, il Reddito di Cittadinanza non ha costituito un beneficio per il singolo, bensì una misura destinata ai nuclei familiari come individuati all'art. 2, comma 5, D.L. n. 4/2019. I requisiti che dovevano cumulativamente ricorrere al momento della domanda e permanere durante l'erogazione, erano di carattere soggettivo e oggettivo.
I requisiti oggettivi attenevano alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. In primo luogo, l'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE) doveva essere inferiore a 9.360 euro (art. 2, 1° co., lett. b, n. 1): da questa cifra veniva naturalmente sottratto l'importo del RdC eventualmente goduto. Quanto al patrimonio, da definirsi ai fini ISEE, i beni immobili diversi dalla casa di abitazione, anche situati all'estero, non dovevano superare la soglia di 30.000 euro;
i beni mobili, invece, non potevano oltrepassare i 6.000 euro, soglia che potevano essere accresciuta in relazione alla composizione del nucleo e/o alla presenza di soggetti disabili (art. 2, 1° co., lett. b, n. 2-3). In terzo luogo, il reddito familiare non doveva superare la soglia di 6.000 euro, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza di cui al co. 4 del medesimo art. 2, che teneva conto della composizione del nucleo;
nel caso in cui l'abitazione famigliare fosse in locazione, la soglia era incrementata a 9.360 euro (art. 2, 1° co., lett. b, n. 4). Infine, era indicato un elenco di beni durevoli preclusivi del beneficio, come navi e imbarcazioni da diporto, auto e motoveicoli con determinate caratteristiche.
La prestazione economica del RdC era costituita di due componenti: l'una a integrazione del reddito, fino alla soglia di accesso (6.000 € moltiplicati per la scala di equivalenza), e l'altra, soltanto eventuale, quale contributo al canone di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui.
In forza dell'art. 3, 8° co., D.L. n. 4/2019, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorreva alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non fosse ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente era desunto dalle comunicazioni obbligatorie che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019, dovevano contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicavano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi erano comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
Ai sensi dell'art. 7, 4° co., D.L. n. 4/2019, poi, è stata stabilita la immediata revoca (con efficacia retroattiva e con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito) quando l'amministrazione erogante accerta:
- la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, - l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
Parallelamente, in base all'art. 7, 6° co., D.L. n. 4/2019, è stata disposta “la decadenza dal beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto
a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, è pacifico, in quanto non contestato, oltre ad emergere dalla documentazione in atti, che l'odierna ricorrente abbia omesso di indicare nella DSU presentata all' CP_1 nell'anno 2023 (allegata sia al fascicolo telematico di parte ricorrente sia al fascicolo telematico di parte resistente) la somma di euro
2.551,70, percepita nel 2022 a titolo di NaSpi (cfr. Certificazione Unica
2023 ed estratto contributivo allegati al fascicolo telematico dell ). CP_1
La ricorrente, difatti, si è limitata ad indicare la somma di euro
2.345,00, percepita a titolo di redditi da lavoro dipendente, e la somma di euro 4.570,00, percepita a titolo di trattamenti assistenziali, mentre avrebbe dovuto indicare nel quadro S3 anche le somme incassate, negli ultimi 12 mesi, a titolo di NaSpi.
Tanto ha determinato un'ipotesi di revoca del beneficio con efficacia retroattiva per essere stata accertata la “assenza di DSU valida alla data della domanda”, con conseguente obbligo restitutorio di quanto percepito da marzo 2023 ad agosto 2023 in quanto non dovuto.
Non si può infatti ritenere che parte ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante, sul rilievo che la mancata indicazione, ai fini ISEE, delle somme percepite a titolo di Naspi, ha determinato l'erronea asseverazione dell'esistenza dei presupposti dell'art. 2, comma
1, lett. b), D.L. n. 4/2019, nonostante gli stessi fossero invece mancanti.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in Euro 850,00, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Bari, 24.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli