Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 3097/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PIAZZA VELASCA 6 MILANO presso lo studio dell'avv. TRIZZINO GASPARE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAGNANI
SILVIA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA DELLA MOSCOVA 40/4 MILANO presso lo studio dell'avv. CERIANI ELIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare – appello avverso la sentenza del Tribunale di AN n. 8583/24 pubbl. 4.10.2024, pagina 1 di 16
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AN, contrariis reiectis,
- In via pregiudiziale d'urgenza, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere
l'esecuzione della sentenza impugnata
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 8583/2024 emessa dal Tribunale di AN, Sezione III civile, Giudice Dr. ssa Controparte_2
nell'ambito del giudizio R.G. n. 22152/2023, depositata in Cancelleria in data 4 ottobre 2024, notificata il 4 ottobre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:”- accertare e dichiarare la qualità di erede con beneficio d'inventario della Dr.ssa e per Parte_1
l'effetto – dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva RGE n.
1983/2022 per i motivi esposti in narrativa e, pertanto, l'inesistenza del diritto del
Signor a sottoporre i beni personali della dr.ssa Controparte_1 Parte_1
a pignoramento e, quindi, dichiarare privo di efficacia il
[...]
pignoramento introdotto;
- dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva RGE n. 8695/2022 per i motivi esposti in narrativa e, pertanto,
l'inesistenza del diritto del Signor a sottoporre i beni Controparte_1
personali della Dr.ssa a pignoramento e, quindi, dichiarare Parte_1
privo di efficacia il pignoramento introdotto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 2 di 16 - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di AN, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così giudicare:
In via principale nel merito:
RIGETTARE la domanda di appello promossa dalla Sig.ra essendo Parte_1
infondata in fatto e diritto e per l'effetto CONFERMARE la sentenza nr. 8583/2024 emessa dal Tribunale di AN.
Con vittoria di spese e competenze professionali, anche per la fase cautelare ex art. 351
c.p.c., oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Elia Ceriani”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto innanzi al Tribunale di AN, ex art. 615, II comma Parte_1
c.p.c., opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dal fratello
[...]
attraverso l'instaurazione di due procedure esecutive presso terzi, in forza dei CP_1
titoli costituiti dalla sentenza n. 7330/2021 emessa dal Tribunale di AN, pubblicata il
16.9.2021, che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 21440/2017 emesso dal
Tribunale di AN nei confronti del padre di entrambe le parti detto Per_1 Per_2
poi deceduto in AN l'11.11.2017. Pt_1
Il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 21440/2017 richiesto ed ottenuto da era stato attivato dal de cuius ed era stato Controparte_1 Persona_3
riassunto, in seguito alla morte di costui, da in qualità di erede. Parte_1
Quest'ultima, sul presupposto di essere erede con beneficio d'inventario del padre ha contestato il diritto del fratello a sottoporre a pignoramento i propri beni Per_1
pagina 3 di 16 personali, in quanto ella doveva rispondere dei debiti del de cuius, soltanto nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario.
Entrambi i giudici dell'esecuzione sospendevano le rispettive procedure esecutive.
All'esito della fase cautelare, con atto di citazione del 7.6.2023, ha Parte_1
proposto opposizione all'esecuzione convenendo in giudizio, innanzi al Tribunale di
AN, il fratello per ivi sentire accertare e dichiarare la propria Controparte_1
qualità di erede con beneficio di inventario del padre e, Persona_3
conseguentemente, sentir dichiarare la nullità e l'infondatezza delle procedure esecutive di cui sopra, a fronte dell'inesistenza del diritto di a sottoporre ad Controparte_1
esecuzione i beni personali di essa Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio deducendo l'intervenuta Controparte_1
decadenza della sorella dal beneficio di inventario, per mancato completamento del medesimo nei termini di legge, nonché per aver omesso in mala fede di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'eredità.
All'udienza di comparizione del 22.11.2023, le parti concordavano: “sul fatto che erano stati aggrediti beni personali dell'esecutata e pertanto, ove la stessa non fosse decaduta dal beneficio del termine, essi non risulterebbero aggredibili;
pertanto, oggetto di questa causa è unicamente la persistenza del beneficio in capo all'esecutata” (cfr. relativo verbale).
All'esito della concessione dei termini per le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e del deposito delle stesse, il Tribunale con ordinanza del 31.5.2024 ritenuta l'inammissibilità delle prove richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, previa precisazione delle conclusioni, assegnava la causa a sentenza con termine per le memorie difensive ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 8583/2024, il Tribunale di AN rigettava l'opposizione proposta e dichiarava in capo a la qualità di erede pura e semplice di Parte_1 Per_3
per non aver la medesima compiuto l'inventario nel termine di cui agli artt.
[...]
pagina 4 di 16 485 e 487, II comma c.p.c.; condannava infine l'opponente alla Parte_1
rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.142,00 oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi Controparte_1
antistatario.
A sostegno della decisione, il Tribunale, ritenuto che le uniche questioni sottoposte al proprio esame erano costituite:
1. dalla decadenza o comunque dalla perdita della qualità di erede beneficiata in capo a per non aver completato l'inventario nei termini di legge;
Parte_1
2. per aver l'opponente omesso in mala fede di menzionare nell'inventario beni appartenenti all'eredità ha dedotto a sostegno della rassegnata decisione, le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che le operazioni di inventario avevano avuto inizio davanti al notaio nominato dal Tribunale in data 13.4.2018 alla presenza Per_4
delle attuali parti in causa
In quell'occasione venivano inventariati i beni mobili esistenti nell'ultimo domicilio del defunto, in AN alla via Palestro 24; quindi le operazioni venivano sospese, a seguito dell'opposizione di e di all'apertura di numerosi Parte_1 Parte_2
scatoloni presenti nelle stanze.
Le attività venivano riprese dal predetto Notaio in data 9.5.2018, in assenza dell'opponente e le operazioni proseguivano poi alla sola presenza Parte_1
di e attraverso la redazione dell'inventario dei beni Parte_2 Testimone_1
mobili rinvenuti nel domicilio di AN.
Nell'ambito del suddetto verbale di inventario venivano raccolte le dichiarazioni rese da costituito in ordine alla presenza nel compendio ereditario di altri Controparte_1
beni.
Conseguentemente chiedeva e otteneva un'ulteriore sospensione Controparte_1
delle operazioni, facendo ampia riserva di proseguire l'inventario. pagina 5 di 16 Successivamente l'attrice, ottenuta la proroga richiesta per il completamento delle operazioni, procedeva ad effettuare altri due inventari presso le seconde case del defunto in Roccalumera e , con verbali redatti rispettivamente il 5 e 6 novembre Persona_5
2018 dal Notaio ed il 7 novembre 2018 dal Notaio Persona_6 Persona_7
Il primo giudice ha rilevato che detti ultimi verbali risultavano esaustivi ai sensi dell'art. 775 c.p.c. in quanto riportanti anche l'invito dell'ufficiale procedente ai sensi dell'art. 192 disp. att. c.p.c. Ciò posto, il Tribunale ha assunto che, mentre gli inventari redatti presso le seconde case erano completi, viceversa, risultava sospeso l'inventario redatto in AN alla via Palestro;
atteso che nel verbale del 9 maggio 2018 vi era una riserva di ulteriore attività con relativo aggiornamento e che tale riserva non era mai stata sciolta, nonostante un'istanza di completamento dell'inventario formulata dall'odierno appellato, a cui il Tribunale di AN aveva apposto il nullaosta il 21.1.2019.
Pertanto, il Tribunale, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità, ritenuta l'insufficienza dell'accettazione con beneficio di inventario, dovendo l'erede che intende avvalersi del beneficio dell'accettazione con inventario, provare di aver svolto le operazioni richieste nei termini di legge ex art. 484 c.c. giungeva alla conclusione che era decaduta dal beneficio per non aver completato le operazioni di Parte_1
inventario.
Conclusivamente, quindi, il Tribunale perveniva ad affermare che nella fattispecie in esame, l'esecutata era da considerarsi erede pura e semplice, ai sensi dell'art. 487 II comma c.p.c., non avendo completato l'inventario nei termini fissati dalla legge e dal magistrato con le successive proroghe.
Avverso detta pronuncia, con atto tempestivamente notificato, ha Parte_1
proposto appello affidato a tre articolati motivi.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto che la avesse violato il disposto dell'art. 487, II comma c.c. per non Pt_1
aver effettuato le operazioni di inventario nel termine ivi indicato, sull'erroneo rilievo pagina 6 di 16 che gli inventari effettuati dai notai a Roccalumera e a Per_6 Per_7 Persona_5
fossero parziali, concernendo soltanto i beni ivi esistenti.
Assume sempre l'appellante che il primo giudice era incorso in errore nel ritenere che l'inventario effettuato nell'ultimo domicilio del defunto in AN alla via Palestro, iniziato con le operazioni del 3 aprile 2018 e rinviato poi al successivo 9 maggio, sarebbe rimasto sospeso, senza essere più completato.
Al riguardo, con il secondo motivo indica le modifiche richieste Parte_1
rispetto alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice, sostenendo che i verbali di inventario avrebbero dovuto essere valutati nella loro unitarietà e secondo la progressione cronologica. In siffatta indagine, il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente considerare che l'ultimo inventario in ordine di tempo, cioè quello redatto in data 7.11.2018 dal notaio conteneva - a differenza degli altri- il Per_7
quesito ai sensi dell'art. 192 disp. att. c.p.c.: in quell'occasione la persona presente, in nome e per conto della rilasciò la dichiarazione seguente: “dichiara Parte_1
che per quanto a sua conoscenza non esiste alcun'altra attività costituita da gioielli e mobilio di ragione dell'eredità e che pertanto i presente verbale è reale e completo”.
Al riguardo, il primo giudice ha ritenuto che gli inventari redatti nelle seconde abitazioni di Roccalumera e fossero esaustivi e completi, ma limitati soltanto ai beni Persona_5
ubicati in queste località, mentre non poteva dirsi altrettanto per l'inventario milanese, in ordine al quale il Tribunale ha rilevato che le persone presenti, a più riprese, si erano riservate di ricercare ulteriore documentazione, riserva che non è mai stata sciolta a chiusura di dette operazioni.
L'appellante afferma che le operazioni di inventario erano state effettuate da notai differenti, come espressamente previsto dall'art. 769 c.p.c. e che essa aveva Pt_1
inserito nell'inventario tutti i beni di cui era a conoscenza. Le riserve di coloro che parteciparono ai verbali di inventario di AN devono considerarsi superate dalla formazione degli ulteriori inventari in progressione, anche in virtù delle due proroghe pagina 7 di 16 concesse dal Tribunale, e dalla dichiarazione conclusiva del 7.11.2018. Inoltre,
l'appellante denunzia l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale “nella fallace persuasione dell'esistenza di ulteriori beni non inventariati, verosimilmente indotto dal malinteso convincimento del tenore di vita del de cuius”.
Ed invero, censura l'iter argomentativo del giudice nel ritenere Parte_1
inverosimile che il defunto, al momento del decesso, non possedesse conti correnti, telefoni cellulari, portafogli, carte di debito/credito o, data la sua attività imprenditoriale, partecipazioni sociali.
Sul punto deduce, innanzitutto, che il genitore aveva una forte esposizione debitoria e quindi, verosimilmente, che non fosse più in possesso di carte di credito. In ordine alle partecipazioni sociali era emerso dalle visure camerali che il aveva una sola Pt_1
partecipazione nella società dichiarata fallita in data Parte_3
4.1.2018 e successivamente, a seguito di revoca di detta sentenza, dichiarata fallita nuovamente il 28.4.2022, con chiusura, in data 22.12.2023, per impossibilità di soddisfazione nemmeno in parte dei creditori e poi cancellata in data 24.3.2024.
Ancora, il rinvenimento della chiave della cassetta di sicurezza non era prova dell'esistenza della cassetta;
viceversa, dalla documentazione in atti era agevole rilevare che la Banca OL di AN aveva risolto unilateralmente il rapporto di conto corrente nel momento in cui quest'ultimo era passato a sofferenza. Infine, il giudice di prime cure aveva omesso di considerare sia la circostanza che l'appellato
[...]
ottenuta l'autorizzazione dal Tribunale a completare l'inventario, non aveva CP_1
effettuato alcuna integrazione e ciò a dimostrazione dell'inesistenza di ulteriori beni da inventariare nel patrimonio del defunto, e soprattutto l'ulteriore circostanza che l'altra erede beneficiata, figlia di aveva accettato l'eredità CP_3 CP_1
avvalendosi ex art. 510 c.c. proprio degli inventari redatti da essa appellante.
In sintesi, l'appellante evidenzia che non era nel possesso dei beni ereditari, che era stata in grado di inventariare ciò che aveva reperito in abitazioni occupate da altri familiari pagina 8 di 16 del defunto, che non erano stati né richiesti, né apposti i sigilli, che nulla provavano i video e le fotografie, prodotte dall'appellato, degli abiti presenti nell'immobile di via
Palestro, degli orologi del defunto, dal momento che nell'immobile era ubicata la sede della società per azioni che si occupava della vendita di abiti Parte_4
sartoriali. Per quanto concerne, poi, gli orologi da polso vi era agli atti la prova che detti orologi erano nella disponibilità del che li utilizzava e ciò era Controparte_1
ulteriormente provato dalla lettera agli atti, a lui indirizzata, con il quale il genitore lo accusava di avergli sottratto gli orologi ed altri beni di valore. Persona_8
Infine, rileva l'appellante che l'argomento evidenziato dal Tribunale secondo cui
“nessuna parte ha prodotto la dichiarazione di successione”, era assolutamente irrilevante, tenuto conto che si tratta di un adempimento fiscale finalizzato a consentire allo stato di applicare le imposte e che non aveva alcun effetto in ordine alla titolarità dei beni e all'accettazione dell'eredità.
In definitiva, deduce a sostegno dell'interposta impugnazione, che Parte_1
nel giudizio non era stata provata l'esistenza di ulteriori beni al di fuori di quelli dichiarati da essa appellante. In base al principio dell'onere della prova, incombeva comunque sul l'onere di provare quanto asserito, ossia di dimostrare Controparte_1
l'esistenza di ulteriori beni (atteso il nullaosta al completamento delle operazioni) e/o l'occultamento doloso da parte della sorella degli stessi, circostanze in concreto mai dimostrate.
Alla stregua di siffatte considerazioni, ha chiesto la riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza a fronte dell'insussistenza del presupposto della mancata conclusione dell'inventario con assunzione della qualità di erede pura e semplice in capo a a norma dell'art. 487 c.c., in quanto il processo a formazione Parte_1
progressiva dell'inventario doveva ritenersi concluso con il verbale redatto dal notaio in data 7.11.2018, contenente anche la dichiarazione di chiusura ai sensi Per_7
dell'art. 192 disp. att. c.p.c. pagina 9 di 16 Conclusivamente, l'appellante censura la pronuncia del primo giudice affermativa della decadenza della dal beneficio d'inventario sul rilievo che vi fossero altre Pt_1
attività e passività del de cuius non incluse nell'inventario che, quindi, quest'ultimo non fosse completo e risultassero al contrario asseritamente sospese le operazioni dell'inventario redatto a AN. Ad avviso dell'appellante: la sentenza aveva fatto erronea applicazione del principio dell'onere probatorio, trasferendo illegittimamente in capo all'appellante l'onere della prova dell'esistenza di ulteriori beni;
viceversa spettava alla controparte dimostrare l'esistenza di altri beni, non inventariati e/o dolosamente occultati.
A seguito delle suesposte considerazioni, ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
In primo luogo, deduce come l'appellante avesse intrapreso Parte_1
un'attività di dismissione del proprio patrimonio alienando immobili di proprietà. Ha poi aggiunto che la stessa non aveva completato l'inventario, non avendo eseguito alcuna azione al fine di tacitare i debitori ereditari attraverso una cessione dell'attivo ereditario.
Nel merito, sottolinea la correttezza dell'argomentazione del Tribunale che aveva considerato non completato l'inventario, atteso che tutte le persone presenti alle operazioni del 9.5.2018 si erano riservate di cercare ulteriore documentazione. Precisa che, correttamente il primo giudice aveva ritenuto che la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 192 disp. att. c.p.c., dovesse considerarsi relativa esclusivamente all'inventario eseguito a;
a conferma di ciò, rileva che proprio il notaio aveva Persona_5 Per_7
attestato che l'inventario fosse completo, certamente non riferendosi ad altri inventari.
Assume, viceversa, che nell'ipotesi in cui si fosse trattato di un verbale definitivo, il tenore dell'inventario del notaio avrebbe dovuto essere ben differente. Per_7
Ad ulteriore sostegno della correttezza dell'iter argomentativo del Tribunale, l'appellato rileva che il convincimento del Tribunale secondo era inverosimile che non vi fossero pagina 10 di 16 alla morte del conti correnti, telefoni cellulari, carte di debito e credito, era Pt_1
confermato dalla circostanza che nel corso del giudizio era stata fornita la prova dell'esistenza di conti correnti e di cassette di sicurezza intestati al defunto. Aggiunge, ancora l'appellato, che, per quanto concerne i beni immobili, alla stregua dei principi affermati dalla Suprema Corte, l'esistenza degli stessi si poteva accertare agevolmente con l'uso dell'ordinaria diligenza, atteso tra l'altro che, dall'analisi dei documenti in atti, era dato evioncere che i conti correnti del defunto presentavano posizioni attive, sicché la sorella avrebbe potuto chiedere alla Banca la rappresentazione della situazione al momento della morte.
In ordine alla presenza di ulteriori beni mobili nel patrimonio del defunto, e specificatamente degli orologi, precisa come dall'attestato in atti Controparte_1
emergerebbe il possesso da parte del genitore di diversi orologi preziosi ed in proposito confuta la ricostruzione avversaria secondo cui egli avrebbe sottratto gli orologi al genitore.
Inoltre, addebita alla controparte la volontà di riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da esso nei confronti del genitore, sulla Controparte_1
pretesa fondatezza dell'opposizione che avrebbe così determinato un aumento dell'attivo della massa ereditaria. Sul punto, riportando il parere della dottrina in materia,
l'appellato assume che la prosecuzione del giudizio da parte dell'erede, nel proprio interesse, sul presupposto che l'esito favorevole possa produrre un incremento del patrimonio ereditario, determinerebbe che il debito derivante dall'eventuale condanna, dovrebbe costituire debito ereditario-personale.
Infine, l'appellato ribadisce l'incompletezza dell'inventario redatto dal notaio Per_4
di AN e, quindi, in applicazione del II comma dell'art. 487 c.c., la conseguente impossibilità per l'appellante di godere del beneficio d'inventario, dovendosi pertanto ritenersi la qualità di erede puro e semplice della Parte_1
pagina 11 di 16 Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, ha Controparte_1
rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
&&&
Ritiene la Corte che l'appello interposto da meriti accoglimento, con Parte_1
conseguente riforma dell'impugnata sentenza per le ragioni e nei termini che seguono.
Pacifico è che la questione sottoposta all'odierno vaglio della Corte concerna il tema dell'intervenuta decadenza o meno di dal beneficio d'inventario, Parte_1
con il quale la stessa ha accettato l'eredità del padre defunto e, Persona_3
conseguentemente, il diritto o meno di di sottoporre ad esecuzione, a Controparte_1
fronte della sussistenza di un debito paterno, beni personali della sorella.
Com'è noto (cfr Cass. Civ. S.U. sent. n. 31310 del 6.12.2024) a mente del più recente arresto giurisprudenziale, l'accettazione beneficiata è un atto negoziale definitivo e irrevocabile, che conferisce al chiamato la qualità di erede al momento della dichiarazione. L'inventario, pur essendo un adempimento indispensabile per mantenere il beneficio di inventario, non incide sull'efficacia dell'accettazione, ma ha esclusivamente la funzione di limitare la responsabilità patrimoniale dell'erede. Le
Sezioni Unite hanno inoltre qualificato la dichiarazione di accettazione beneficiata come parte di una fattispecie a formazione progressiva, ne consegue che l'accettazione rappresenta il momento costitutivo della qualità di erede, mentre l'inventario è un adempimento successivo, finalizzato a mantenere il beneficio di inventario.
Chiarito quanto sopra, va rilevato che i fatti di cui è causa sono stati correttamente ricostruiti dal Tribunale nei termini sopra riportati e secondo la loro progressione cronologica.
Tuttavia, pur avendo operato la corretta ricostruzione degli eventi, il Tribunale ha errato nel trarne le relative conseguenze.
In primo luogo, va osservato che ha dato corso, com'era proprio Parte_1
onere, alla redazione dell'inventario, prima a mezzo della ricognizione dei beni esistenti pagina 12 di 16 nell'ultimo domicilio del defunto in AN (cfr verbali del 13.4.2018 e del 9.5.2018) e poi attraverso la ricognizione dei beni esistenti presso le dimore secondarie (cfr verbali il
5 e 6 novembre 2018 dal Notaio ed il 7 novembre 2018 dal Notaio Persona_6
. Persona_7
Il tutto nel rispetto del termine fissato dalla legge, poi prorogato dal Giudice.
Gli ultimi due inventari sono stati ritenuti esaustivi dallo stesso Tribunale nella sentenza qui impugnata ed è pacifico che quello redatto in data 7.11.2018 contiene anche la dichiarazione di cui all'art. 192 disp. Att cpc.
Dalla disamina del primo degli inventari redatti per iniziativa dell'odierna appellante, presso l'ultimo domicilio del defunto padre in AN, alla Via Palestro n. 24, emerge che:
- le operazioni di inventario hanno avuto inizio davanti al notaio Per_4
nominato dal Tribunale in data 13.4.2018 alla presenza delle attuali parti in causa;
- in quell'occasione sono stati inventariati i beni mobili esistenti nell'ultimo domicilio del defunto, e le operazioni venivano sospese, a seguito dell'opposizione di e di all'apertura di Parte_1 Parte_2
numerosi scatoloni presenti nelle stanze;
- le attività venivano riprese dal predetto Notaio in data 9.5.2018, in assenza dell'opponente sicché le operazioni proseguivano poi alla Parte_1
sola presenza di e di , attraverso la redazione del Parte_2 Testimone_1
verbale d'inventario dei beni mobili rinvenuti nel domicilio di AN;
- nell'ambito del suddetto verbale venivano raccolte le dichiarazioni rese da
[...]
in ordine alla presumibile esistenza nel compendio ereditario di altri CP_1
beni;
- sulla premessa di cui sopra chiedeva e otteneva un'ulteriore Controparte_1
sospensione delle operazioni, facendo ampia riserva di proseguire l'inventario.
pagina 13 di 16 A fronte di ciò, e dunque dell'ascrivibilità all'odierno appellato della sospensione delle operazioni presso l'immobile di AN, mal si comprende come il Tribunale possa aver imputato all'odierna appellante di non aver ella completato l'inventario.
Tant'è vero che ha comunque disposto in merito alla prosecuzione Parte_1
delle operazioni di inventario negli altri immobili di pertinenza del de cuius.
Ne consegue che, a fronte di tutto ciò, il Tribunale ha erroneamente ritenuto l'odierna appellante decaduta dal beneficio d'inventario, statuizione frutto di una distorta applicazione del principio dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c.: verteva infatti in capo alla parte ( che aveva affermato l'esistenza di ulteriori beni e/o Controparte_1
attività del defunto, l'onere di comprovare idoneamente la relativa allegazione.
Onere che non può ritenersi essere stato assolto, essendo rimaste prive di qualsiasi concreto riscontro le mere allegazioni concernenti l'inverosimiglianza del mancato rinvenimento di carte di credito, gioielli, vestiti, orologi, etc.
Sostiene l'appellato che fosse onere della sorella quello di chiedere informazioni bancarie: l'argomento non può avere pregio, avendo il formulato Controparte_1
espressa riserva di proseguire l'inventario milanese l'onere gravava certamente sul medesimo.
Del resto, è pacifico che non convivesse con il padre al momento Parte_1
del decesso, pertanto la disponibilità in concreto dei beni del defunto in capo alla figlia avrebbe dovuto essere oggetto di rigorosa prova.
E ciò non è avvenuto.
Del resto, non va pretermesso che l'attività imprenditoriale del defunto è stata oggetto di dichiarazione di fallimento, con conseguente spossessamento dei beni di pertinenza.
Da ultimo, deve rilevarsi che:
- la mancata produzione in atti delle dichiarazioni di successione è, nel ricorso di tutto quanto sopra osservato e ritenuto, elemento neutro sotto il profilo probatorio per i fini che qui occupano;
pagina 14 di 16 - l'avvenuta riassunzione da parte di del giudizio di opposizione a Parte_1
d.i. iscritto sub RG del Tribunale di AN n. 56155/2017 decisa con sentenza n.
73330/2021 pubblicata il 16.9.2021 non può comportare in capo alla medesima l'assunzione della qualità di erede del defunto con caducazione degli effetti del beneficio d'inventario. Infatti, la perdita del beneficio è per legge esclusiva conseguenza della mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione (o dall'eventuale proroga).
Ritiene pertanto la Corte che abbia dato corso diligentemente Parte_1
all'avvio ed alla prosecuzione delle operazioni di inventario, negozio a formazione progressiva (cfr. la già citata sent. delle S.U. della Corte di Cassazione del 2024
n.31310) conclusosi, come si è detto, con il verbale del 7 novembre 2018 redatto dal
Notaio contenente la dichiarazione di cui all'art. 192 disp. Att. c.p.c. Persona_7
Ne consegue che in capo a va certamente ravvisata la qualità di Parte_1
erede con beneficio di inventario del padre e che, non essendosi Persona_3
realizzata la commistione tra i patrimoni dei predetti soggetti, i beni personali della medesima non possono essere sottoposti ad esecuzione da parte dei creditori del defunto, rispondendo ella dei debiti ereditari soltanto nei limiti di capienza dei beni ereditati.
La sentenza andrà dunque riformata nei termini che seguono.
A fronte della soccombenza di le spese di lite di entrambi i gradi del Controparte_1
giudizio liquidate come in dispositivo - facendo applicazione dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione in appello consistita nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione) previsti dal DM
n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate - vanno poste ad integrale carico del medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
pagina 15 di 16 del Tribunale di AN n. 8583/2024 del 4.10.2024 notificata in pari data, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e dell'opposizione, accerta in capo all'appellante la qualità di erede con beneficio di inventario del defunto Parte_1
padre e conseguentemente dichiara che Persona_3 Controparte_1
non ha diritto di procedere esecutivamente sui beni personali di Parte_1
;
[...]
2. condanna alla rifusione a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida:
- per il primo grado in complessivi € 9.142,00 oltre 15 % per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- per il presente grado di appello in complessivi € 12.154,00 oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in AN, il 20.5.2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
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