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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 09/06/2023 al n.
1089/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
(C.F ), con sede in Roma, viale America n. 351, rappresentata e P.IVA_1
difesa in causa dall'avv. Iannetti Gianluigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Claudio Monteverdi n. 20, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 24
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa in causa, giusta mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv.
Maurizio Cimetti, con domicilio eletto presso lo Studio Delfino & Associati
LL RR & AL in Roma, Via di Ripetta n. 14
- appellata/appellante incidentale-
CONTRO
(C.F. ) NT P.IVA_3
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Montuori Claudio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Del Popolo n. 34, Treviso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
E
Controparte_3
(C.F.: ), con sede in 32035 Santa
[...] P.IVA_3
NA (BL), Località Gravazze n. 4/A, in persona della Liquidatrice Giudiziale
Dott.ssa , Procedura, rappresentata e difesa dall'avv. Rizzardo Controparte_4
del Giudice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Corso
del Popolo n. 34, giusta procura allgata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellate-
avente per oggetto: Privilegio
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.2.2025, sulla base delle pagina 2 di 24 seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
[...]
Controparte_5
Voglia l'intestata Corte d'Appello di Venezia adita, adversis reiectis: In
accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza Non Definitiva n.
162/2023, emessa dal Tribunale di Belluno in composizione monocratica nella
persona del Giudice Dott. Umberto Giacomelli, pubblicata l'11 maggio 2023 e
notificata il 12 maggio 2023 resa nel Giudizio di primo grado R.G. n. 1537/2019
nella parte in cui: ha accertato e dichiarato la natura chirografaria del credito
di , per tutti i motivi esposti in atti, accertando e dichiarando, in Pt_2
riforma della Sentenza non definitiva impugnata, il grado privilegiato generale
del credito di previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 del D. Pt_2
Lgs. 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015 convertito con
modificazione nella Legge 33/2015 che pertanto deve essere riconosciuto come
tale nell'ambito della procedura di Concordato Preventivo (Art. 2777 Cod. Civ.)
nonché nella parte in cui ha deciso in ordine all'estensione del privilegio, per
tutti i motivi esposti in atti, disponendo che la questione è stata
inammissibilmente decisa dal Giudice di Primo Grado.
Con ogni conseguente provvedimento ritenuto necessario.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio oltre spese
generali, CPA e IVA.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
: Controparte_1
pagina 3 di 24 In via d'appello incidentale:
in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e/o dell'appello incidentale promosso da Parte_1 [...]
, e, quindi, in riforma della sentenza gravata, Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il riconoscimento dei crediti iscritti a ruolo da parte di
al rango privilegiato [ante 1] ex L. 449/97 art. 24, comma 33, D. Parte_3
Lgs n. 123/98 art. 9, comma 5 e L. 330/2015 art. 8 bis – art. 2777 c.c. nel
contesto della procedura di Concordato Preventivo di NT
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di
in quanto infondata. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA NT
:
[...]
Voglia, l'Ill.mo Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e istanza reietta:
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i
motivi esposti in narrativa, l'appello proposto da Parte_1
nonché quello incidentale proposto da
[...] [...]
; per l'effetto confermare integralmente la Sentenza non Controparte_1
definitiva n. 162/2023 emessa dal Tribunale di Belluno e depositata in data
11.05.2023;
Nel merito, e per quanto occorra, in via subordinata: respingersi ogni domanda
avversaria in quanto infondata in fatto e diritto ed in particolare:
pagina 4 di 24 - in principalità: accertare e dichiarare che il credito rivendicato da
[...]
e/o da appartiene al Controparte_1 Parte_1
rango “chirografario” per le ragioni esposte in atti;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui il credito ex adverso dovesse
ritenersi assistito da “privilegio”, accertare e dichiarare che detto privilegio ha
natura “generale mobiliare”; per l'effetto, accertare e dichiarare che la massa
oggetto di soddisfazione del credito assistito dal privilegio medesimo è
rappresentata esclusivamente dal ricavato della vendita dei beni mobili acquisiti
all'attivo concordatario;
-in ogni caso: restano salve e confermate le ulteriori domande promosse in
primo grado e oggetto di accertamento nel giudizio R.G. n. 1537/2019 Tribunale
di Belluno (tutt'ora pendente): che verranno decise con l'emananda Sentenza
Definitiva.
Con vittoria di spese e rimborso del compenso professionale ai sensi del decreto
ministeriale n. 147/2022 di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO CONCORDATO PREVENTIVO N.
07/17 BETON COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:
Voglia, l'Ill.mo Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e istanza reietta:
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i
motivi esposti in atti, sia l'appello principale proposto da
[...]
sia l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza Controparte_1
pagina 5 di 24 non definitiva n. 162/2023 emessa dal Tribunale di Belluno e depositata in data
11.05.2023;
Nel merito, e per quanto occorra, in via subordinata: respingersi ogni domanda
avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, ed in particolare:
- in principalità: accertare e dichiarare che il credito rivendicato da
[...]
e/o da appartiene al Controparte_1 Parte_1
rango “chirografario” per le ragioni esposte in atti;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui il credito ex adverso dovesse
ritenersi assistito da “privilegio”, accertare e dichiarare che detto privilegio ha
natura “generale mobiliare”; per l'effetto, accertare e dichiarare che la massa
oggetto di soddisfazione del credito assistito dal privilegio medesimo è
rappresentata esclusivamente dal ricavato della vendita dei beni mobili acquisiti
all'attivo concordatario;
- in ogni caso: restano salve e confermate le ulteriori domande promosse in
primo grado e oggetto di accertamento nel giudizio R.G. n. 1537/2019 Tribunale
di Belluno (tutt'ora pendente): che verranno decise con l'emananda sentenza
definitiva.
Con vittoria di spese e rimborso del compenso professionale ai sensi del D.M. n.
55/2014, anche in ragione del mancato rispetto del dettato di cui all'art. 342
c.p.c. da parte di Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L , con atto di citazione notificato il Controparte_1
11.12.2019, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Belluno,
[...]
e la dott.ssa quale Liquidatore Giudiziale di NT Controparte_4
pagina 6 di 24 , lamentando l'omesso riconoscimento, da NT
parte della società e degli organi della procedura, della natura privilegiata del credito del Fondo istituito ai sensi della legge n. 662/1996 la cui riscossione era affidata ad essa attrice mediante iscrizione a ruolo della pretesa della società
pubblica (costituita nel caso di specie dagli importi che aveva Parte_1
corrisposto, quale garante, a ed a Controparte_6 Controparte_7
che avevano finanziato l'impresa in bonis per la complessiva
[...]
somma di Euro 968.343,30).
La domanda ineriva alla procedura di Concordato Preventivo di
[...]
n. 7/2017 C.P., avviata avanti il Tribunale di Belluno, che NT
aveva omologato il piano presentato dalla società. Tale piano, secondo quanto dedotto dall , aveva riconosciuto la natura Controparte_1
chirografaria del credito restitutorio per il quale essa attrice aveva presentato istanza di insinuazione.
Precisava l'attrice di agire nell'interesse di Parte_1
che era il soggetto cui era affidata la gestione dei contributi
[...]
pubblici assegnati alle imprese in base alla normativa di settore meglio indicata in citazione, e che il legislatore prevedeva che la riscossione delle somme a tale titolo erogate avvenisse tramite ruolo.
1.2 Si costituiva che preliminarmente eccepiva il difetto di NT
legittimazione attiva in capo all' e contestava la spettanza Controparte_1
delle somme a titolo di “aggio” per comportamento abusivo del creditore.
Riteneva, inoltre, che il credito avesse natura chirografaria perché il pagamento in favore degli istituti di credito finanziatori era avvenuto dopo la presentazione pagina 7 di 24 della domanda ex art. 161 l. fall. e comunque ogni contestazione era preclusa,
avendo le Banche garantite votato favorevolmente alla proposta che collocava i crediti in chirografo.
1.3 Costituito il contraddittorio, il Tribunale sollecitava le parti a valutare la possibilità di una soluzione transattiva. L evidenziava, Controparte_1
all'udienza del 24.2.2022, l'opportunità di coinvolgere la titolare del credito
( ). La parte convenuta Parte_1
concordava sul punto ed il giudice autorizzava a notificare il NT
verbale d'udienza a , invitando quest'ultima a prendere posizione Parte_1
sulle proposte discusse in udienza.
1.4 Interveniva che aderiva alla domanda dell' Parte_1 CP_1
, rilevando altresì che il privilegio avrebbe dovuto essere riconosciuto su
[...]
tutto l'attivo ricavato.
1.5 All'udienza del 26.5.2022 contestava le deduzioni NT
dell'intervenuta e chiedeva che la questione inerente la limitazione del privilegio al solo ricavato della vendita dei beni mobili venisse decisa con sentenza parziale.
1.6 Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale di Belluno respingeva l'eccezione di difetto di titolarità attiva dell'attrice ed accertava la natura chirografaria del credito dell'intervenuta in quanto:
- il credito di PS era stato escusso dopo la presentazione del ricorso di cui all'art. 161, comma 6, l. fall e, quindi, dopo che si era verificata la c.d.
cristallizzazione delle pretese creditorie, di cui è espressione l'art. 168, comma pagina 8 di 24 3, l. fall, non potendo un credito avente rango chirografario mutare collocazione dopo il deposito del ricorso e divenire privilegiato;
-i crediti di Banca Popolare di ID e avevano Controparte_7
pacificamente rango chirografario e “Mediocredito – essendosi surrogato dopo
la pubblicazione della domanda ex art. 161, 6° comma, l. fall – non può mutare
in privilegiato l'originario credito chirografario di cui si è surrogato”.
Il Tribunale, inoltre, rilevava che le Banche finanziatrici – che avevano votato favorevolmente all'approvazione del piano concordatario - rappresentavano nella procedura e quindi “il loro voto ha ricompreso ogni aspetto Parte_1
del credito, vincolando il rappresentato”.
I primo giudice riteneva i predetti principi applicabili anche alla surroga di per Euro 266.460,30 intervenuta in data 12.12.2017 e, quindi, Controparte_6
prima del deposito del ricorso in quanto priva di effetti ai sensi dell'art. 168,
comma 3, l. fall. secondo cui sono inefficaci le ipoteche iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso (la norma veniva ritenuta estendibile analogicamente ad ogni privilegio costituito nel medesimo termine).
Il Tribunale precisava, infine, che quello oggetto di causa era un privilegio generale mobiliare, che non godeva della collocazione sussidiaria sugli immobili.
La causa veniva rimessa sul ruolo per decidere la domanda di declaratoria di nullità e/o inefficacia delle cartelle esattoriali notificate dall' CP_1
nella parte in cui richiedevano somme a titolo di “aggio” o “oneri di
[...]
riscossione”
pagina 9 di 24 *****
2. La sentenza non definitiva è stata immediatamente impugnata da che con un articolato Parte_4
motivo ha contestato l'erroneità della decisione del Tribunale innanzitutto in quanto la natura privilegiata del credito era stata ammessa da NT
all'udienza del 24.2.2022 e in ogni caso tale natura avrebbe dovuto essere riconosciuta ai sensi della normativa di settore (artt. 9 d.lgs. n. 123/98 e 8 bis
D.L. n. 3/2015), discendendo il privilegio direttamente dalla legge. Ha altresì
evidenziato che la posizione di soggetto creditore è stata acquisita da essa appellante al momento dell'erogazione dell'agevolazione pubblica e che il credito nasce agevolato ex lege nel momento in cui viene prestata la garanzia.
Ha pure contestato l'affermazione del primo giudice secondo cui il privilegio avrebbe natura mobiliare dal momento che la questione non era stata tempestivamente dedotta dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta e comunque riguarda la fase esecutiva del concordato preventivo e non la fase giudiziale di accertamento della natura privilegiata del suo credito.
Ha, quindi, ritenuto irrilevante, contrariamente a quanto argomentato dal
Tribunale, l'intervenuta omologa del concordato in quanto il decreto di omologazione non comporta la formazione di alcun giudicato sostanziale in ordine all'accertamento dei crediti ed alla loro natura ed il voto espresso dalle
Banche finanziatrici (titolari di un credito chirografario) non ha inciso sul suo credito, che non deve confondersi con il credito delle banche. Inoltre, gli istituti di credito non possono disporre di quel grado privilegiato giustificato dall'intervento di sostegno pubblico.
pagina 10 di 24 ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha Parte_1
dichiarato la natura chirografaria del credito, chiedendo l'accertamento del grado privilegiato nell'ambito della procedura di Concordato Preventivo e nella parte in cui ha deciso in ordine all'estensione del privilegio.
2. Si sono costituiti nel presente grado l' Controparte_1 [...]
ed il Liquidatore del Concordato. CP_2
2.1 L ha formulato appello incidentale, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento del gravame di sulla base di argomentazioni Parte_1
analoghe a quelle spese dall'appellante principale.
ha eccepito l'inammissibilità ai sensi Controparte_8
dell'art. 342 c.p.c. e comunque l'infondatezza del gravame. Ha osservato che
Parte_
“pur notiziata dell'andamento della procedura (e notiziata in particolare
sia della data dell'adunanza dei creditori sia della collocazione del suo credito
in chirografo) non ha mai sollevato alcuna obiezione, contestazione e/o
osservazione, assumendo pertanto un comportamento riconducibile ad
Parte_ accettazione delle determinazioni assunte nel contesto del piano” e che è
vincolato dal voto espresso dalle Banche.
2.3 Anche il Liquidatore Giudiziale ha sollecitato il rigetto del gravame,
ribadendo la correttezza della decisione assunta dal Tribunale. Ha evidenziato che solo il pagamento dell'importo garantito consente la surroga dell'ente pubblico nel diritto in titolarità della che prima della surroga non è Pt_1
configurabile alcun diritto in capo a e che la conversione del Parte_1
credito in privilegiato che si verifica con l'escussione della garanzia non ha effetto ex nunc. Ha contestato che il credito della garante sia autonomo e diverso pagina 11 di 24 da quello delle Banche, trattandosi pur sempre della surrogazione in un diritto di credito facente capo inizialmente ai soggetti erogatori del finanziamento, il cui voto favorevole ha determinato la rinuncia al privilegio ex art. 177 L.F. Ha sul punto rilevato che non aveva diritto di voto nel concordato e che Parte_1
non lo avrebbe potuto avere posto che non aveva pagato integralmente il credito delle Banche ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 2, e 174 l.f.
2.4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 15.1.2024 del Consigliere
Istruttore.
*****
3.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti
Parte_ dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze,
avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n. 27199).
*****
4. Ai fini della decisione dell'impugnazione, appare innanzitutto opportuno riepilogare i fatti che hanno dato origine alla lite.
4.1 in bonis aveva sottoscritto tre distinti contratti di NT
finanziamento, di cui due con ed uno con Pt_1 Controparte_9
tutti garantiti da - Controparte_7 Parte_1
pagina 12 di 24 che aveva ammesso i finanziamenti all'intervento Parte_1
del Fondo di Garanzia per le P.M.I. ex L. 662/1996.
Nello specifico aveva garantito: Parte_1
- il finanziamento di € 200.000,00 che ha poi concesso a : CP_6 CP_2
operazione che ha assunto il numero di rep. “417761”;
- il finanziamento di € 400.000,00 che avrebbe poi concesso a CP_6 CP_2
(ma che ha poi concesso, in realtà, limitatamente ad € 360.000,00): operazione che ha assunto il numero di rep. “451629”;
- il finanziamento di € 700.000,00 che PS ha poi concesso a : opera CP_2
zione che ha assunto il numero di rep. “443608”.
4.2 tuttavia, nel corso degli anni, non era riuscita a far fronte con CP_2
regolarità alle proprie obbligazioni e ha dunque dato corso ad una trattativa
“globale” con tutto il proprio ceto creditorio (tra cui e PS). CP_6
4.3 Tra i creditori di vi erano, per l'appunto, e PS. Nello CP_2 CP_6
specifico:
➢ ID era stata indicata creditrice per l'importo di € 622.061,22: di cui €
455.413,98 a titolo di “finanziamenti” ed € 166.647,24 a titolo di “conto sofferenze”
➢ PS era stata indicata creditrice per l'importo di € 1.502.977,15: di cui €
950.000,00 a titolo di “finanziamenti” ed € 552.977,15 a titolo di “conto anticipi”
4.4. Nel corso del procedimento ex art. 161, co. 6, L.F., sia sia PS CP_6
avevano escusso la garanzia del Fondo ex L. 662/1996 e, di conseguenza,
ha erogato alle Banche gli importi richiesti. Nello specifico: Parte_1
pagina 13 di 24 - il 12.12.2017 (e quindi il giorno prima rispetto al deposito del ricorso ex art. 161, co. 6, L.F.) ID aveva escusso, limitatamente ad € 266.460,30, la garanzia riferita al finanziamento (di € 360.000,00) che aveva assunto il numero di rep. “451629”; nonché la garanzia riferita al finanziamento (di € 200.000,00)
che aveva assunto il numero di rep. “417761”;
- il 06.07.2018 (e quindi sette mesi dopo il deposito del ricorso ex art. 161, co. 6,
L.F.) PS aveva escusso, limitatamente all'importo di € 560.000,00, la garanzia riferita al finanziamento (di € 700.000,00) che aveva assunto il numero di rep.
“443608” (doc. 10 prodotto da ). CP_2
4.5 Alla proposta di concordato era stato allegato l'elenco dei creditori con le relative cause di prelazione (prodotto in primo grado da sub doc. 13). CP_2
L'elenco ha previsto il riconoscimento del credito:
- di per € 269.182,50 in chirografo;
CP_6
- di Mediocredito “per ID” per € 379.438,71 in chirografo;
- di PS per € 1.592.835,82 in chirografo.
4.6 Il Tribunale, con decreto 15.11.2018, ha ammesso alla procedura di CP_2
concordato preventivo, nei termini indicati dal piano, fissando per la convocazione dei creditori l'udienza del giorno 12.02.2019.
4.7 I creditori – tra cui e PS – avevano espresso il proprio voto CP_6
favorevole alla proposta e al piano di concordato che prevedeva il riconoscimento di tutti i loro crediti (compresa la quota-parte medio tempore escussa nei confronti di ) in via “chirografaria”. Parte_1
pagina 14 di 24 4.8 Il Tribunale, in data 13.06.2019, ha quindi omologato la proposta e il piano presentati da che prevede il riconoscimento in “chirografo” dei crediti CP_2
vantati da e PS e, per l'effetto, dal surrogato CP_6 Parte_1
*****
5. Le dichiarazioni rese dal difensore della Procedura all'udienza del 24.2.2015
non determinano alcuna ammissione. Si riporta la verbalizzazione d'udienza:
“L'Avv. Linthout (difensore dell' ) illustra la posizione Controparte_1
della parte attrice, manifestando la disponibilità ad una soluzione conciliativa,
ma rilevando che a tal fine sarebbe necessario anche l'assenso di Parte_1
, proponendone un coinvolgimento nel giudizio.
[...]
L'Avv. Del Giudice (difensore di ) concorda sull'opportunità NT
di coinvolgere nel giudizio anche , rilevando che non è in Parte_1
contestazione l'entità del credito, né la natura privilegiata, ma ciò di cui si
discute è quale parte di detto credito possa essere soddisfatta in via privilegiata,
come privilegio generale mobiliare;
tutti i beni mobili sono stati venduti per
l'importo complessivo di euro 668.767,74, da cui vanno detratte le spese di
procedura e le spese in prededuzione, pari circa al 20%, oltre ad euro 33.000
per spese già anticipate, mentre sul restante importo non vi sono problemi a
riconoscere il privilegio generale mobiliare;
il residuo il credito resterebbe
ammesso in chirografo, e potrebbe essere soddisfatto per il 28% circa;
precisa
che i riparti potrebbero avvenire in tempi brevi, di circa due - tre mesi, quanto
alla quota privilegiata, e in tempi ragionevolmente contenuti quanto al residuo
in chirografo”
pagina 15 di 24 Da una lettura complessiva del verbale di udienza può concludersi che il difensore della società aveva formulato proposte volte a trovare un accordo con le controparti, fermo restando che si tratta di valutazioni di natura giuridica e non già di omesse contestazioni di fatti rilevanti per la controversia, sicché non si possono trarre le conseguenze indicate nell'atto d'appello. Le dichiarazioni del difensore della società non avrebbero in ogni caso potuto impegnare gli organi della Procedura.
*****
6.1 Nel merito va innanzitutto negato che l'assenso dato dalle Banche
finanziatrici precluda la contestazione della società pubblica (e dell'
[...]
) giacché l'appellante è, in base a quanto previsto dall'art. 8 bis della CP_1
legge 24.3.2015 n. 33, titolare di un diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La posizione di , sia pure collegata a quella delle Banche Parte_1
finanziatrici nel senso che il credito restitutorio sorge solo nel caso di inadempimento del beneficiario e conseguente escussione della garanzia pubblica da parte degli istituti di credito, è autonoma.
Invece, il Tribunale ha riconosciuto un rapporto di rappresentanza delle Banche
finanziatrici, che non sono titolate a disporre dell'interesse pubblico alla restituzione di somme erogate dallo Stato per incentivare la piccola e media impresa.
pagina 16 di 24 Si ribadisce, infatti, che, come già osservato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9657 del 10/04/2024, il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore,
è titolare di un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più
volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del
Fondo.
6.2 In tale contesto il termine surroga utilizzato dal D.M. 20 giugno 2005, che disciplina le modalità pratiche di attuazione della garanzia, non va inteso in senso tecnico dal momento che (cfr. Cass. sez. 1, Ordinanza n. 6508 del
09/03/2020 e ordinanza n.14915/19) l'art. 2 comma 4 del D.M. 20 giugno 2005
secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare. In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno strumento idoneo ad apportare al solvens dei "vantaggi"
e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, il richiamo all'art. 1203 cod. civ. non potrebbe mai far "cadere" un diritto proprio del
solvens, solo perché estraneo alla posizione del creditore accipiens.
6.3 Irrilevante, e parzialmente erronea, è la circostanza, pure valorizzata dal
Tribunale, secondo cui non avrebbe “presentato alcuna Parte_1
osservazione o contestazione al riconoscimento in chirografo del credito,
accettando le determinazioni assunte nel piano presentato da CP_2
pagina 17 di 24 Costruzioni.” In realtà, l'appellante con le comunicazioni di surroga del
18.6.2018, del 3.10.2018 e del 10.5.2018, inviate al Commissario giudiziale,
aveva chiesto il riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito e tale riconoscimento risulta essere stato sollecitato anche nella domanda di insinuazione presentata dall' . Controparte_1
6.4 Ulteriormente, l'omologa del decreto, come da consolidata giurisprudenza,
non preclude di proporre innanzi al giudice ordinario contestazioni, oltre che sull'esistenza e l'entità del credito, sulla titolarità di cause di prelazione.
*****
7. Chiarito che l'appellante principale è titolare di una specifica posizione giuridica astrattamente tutelabile innanzi agli organi della procedura, occorre accertare se il diritto possa essere riconosciuto nel caso di specie.
7.1 E' pacifico che il credito restitutorio di abbia, in Parte_1
termini generali, natura privilegiata. Occorre accertare, tuttavia, se tale natura non sia invocabile allorché, come accaduto, la surroga (recte rivalsa) di venga esercitata successivamente all'apertura della procedura Parte_1
concorsuale.
7.2 Il Tribunale, come sopra ricordato, ha negato tale possibilità, assumendo che un credito di natura chirografaria non potrebbe acquisire natura privilegiata in costanza di procedura, in quanto così verrebbe violato il principio di cristallizzazione del passivo di cui è espressione l'art. 168 LF.
7.3 Osserva la Corte che l'art. 168 L.F. si riferisce all'acquisto di titoli di prelazione e, quindi, ad ipotesi in cui la deroga al principio della par condicio
creditorum si determina per effetto di un comportamento negoziale del creditore pagina 18 di 24 successivo alla presentazione del ricorso, mirando il legislatore a scoraggiare condotte abusive che alterino in modo artificioso l'ordine di soddisfazione dei crediti. Diversamente, a differenza del pegno e dell'ipoteca volontariamente costituiti, il privilegio di cui si discute trova la propria fonte direttamente nella legge in ragione della peculiare "causa" che lo sorregge ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela (cfr. Cass. n. 6508/20).
7.4 E' d'altronde pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità, che il credito in questione nasce ex lege munito di privilegio.
7.5 Si tratta allora di accertare il momento in cui tale privilegio comincia ad esplicare i suoi effetti.
7.5.1. La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 marzo 2025, n. 6570, ha ribadito, con riferimento alla revoca del contributo pubblico, alcuni principi già
espressi in precedenti pronunce tra cui:
- in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è
meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge e non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, ex lege e fin dal momento dell'erogazione, per cui è
irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina
(v. anche Cass. n. 13152 del 2023);
- la revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di “concessione di garanzia”, per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art.
pagina 19 di 24 intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito (si veda anche Cass. n. 8882 del 2020).
E' poi consolidato (cfr. Cass. n. 9657/24) l'orientamento secondo cui il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 cit. ed il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento.
7.5.2. Può allora giungersi alla conclusione che l'intervenuto pagamento da parte del Fondo di Garanzia in favore dell'istituto finanziatore non ha alcuna valenza
lato sensu costitutiva ed è nulla più che una condizione affinché il Fondo possa pagina 20 di 24 escutere il proprio credito che, come ricorda Cass. n. 1453/2022, inerisce ad un'autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria verso il garante. Pertanto,
una volta resi edotti dell'avvenuta escussione, l'impresa che ha depositato il ricorso ex art. 161 l.f e gli organi della Procedura sono tenuti a riconoscere, se del caso modificando la proposta concordataria inizialmente presentata, la natura privilegiata del credito.
7.5.3. Una diversa soluzione, oltre che contrastante con il chiaro tenore letterale della normativa applicabile ed i principi cui essa è ispirata, sarebbe illogica giacché l'escussione della garanzia avviene di regola proprio quando l'impresa ha manifestato la sua condizione di insolvenza (non pagando gli istituti finanziatori) e, quindi, quando una procedura concorsuale è prossima all'apertura o è stata già aperta.
7.5.4. Non è, infine, casuale che il legislatore con il c.d. correttivo ter al Codice
della Crisi abbia ritenuto necessario che nel concordato venga data specifica rilevanza alla posizione del garante pubblico (aderendo sul punto ad una prassi già da tempo seguita da alcuni uffici giudiziari). L'attuale art. 87, comma 3 ter,
lett. p bis) del d.lgs. n. 14/2019 stabilisce, infatti, che il piano di concordato debba contenere l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico,
a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
Il legislatore ha inteso con tale novella ribadire la necessità di considerare,
nell'ambito della procedura concorsuale, la specificità della posizione delle società pubbliche che finanziano le imprese.
pagina 21 di 24 7.6 Come ricordato dal giudice di legittimità nella pronuncia del 2022 da ultimo citata, l'obbligazione della beneficiaria, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l'inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.,
sicché sono prive di pregio le difese della Procedura in ordine all'esclusione della possibilità per di agire in rivalsa (peraltro, le norme in Parte_1
questione della legge fallimentare non sono all'evidenza pertinenti al caso di specie anche perché la garanzia pubblica riguarda solo una parte del credito e,
quindi, non si ha mai la soddisfazione integrale richiesta da quelle disposizioni per la surroga del garante).
*****
8.1 La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste in quanto è stato proprio , con la comparsa di intervento, a chiedere che il privilegio Parte_1
fosse esteso a tutto l'attivo della Procedura.
A fronte di tale domanda poteva eccepire, come fatto, la limitazione del CP_2
privilegio, modificando le sue conclusioni, sia perché all'epoca non erano stati ancora concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. sia perché in ogni caso si tratta di eccezione in senso lato con cui la parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda dell'intervenuta (sotto tale profilo attrice in senso sostanziale, trattandosi della titolare del credito).
8.2 Nel merito la doglianza è infondata perché quello oggetto di causa è un privilegio generale, solo mobiliare ai sensi dell'art. 2746 c.c. .
pagina 22 di 24 Inoltre, la questione è di competenza del giudice della cognizione, e non già del giudice dell'esecuzione, in quanto inerisce alla natura del credito e rientra tra quelle contestazioni che, come quella sull'esistenza e l'opponibilità del privilegio, vanno decise in un giudizio ordinario.
*****
Parte_
9. Si dà, infine, atto che la questione inerente la misura del credito di non forma oggetto del presente giudizio, essendosi il Tribunale di Belluno riservato di decidere sulla legittimità del c.d. aggio a seguito delle contestazioni della parte convenuta che ha lamentato l'abusività della condotta della titolare del credito per avere trasmesso gli atti a dopo il deposito del ricorso ex art. 161 L.F. CP_10
*****
10. L'esito del giudizio determina la parziale soccombenza di e CP_11
della Procedura, tenute a rifondere metà delle spese di lite del presente grado dell' e di che vengono liquidate, Controparte_1 Parte_1
sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità (esclusa la fase istruttoria), in Euro 6.946,00
per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte vittoriosa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
ed nei Parte_4 Controparte_1
confronti di e n. NT Controparte_3
07/2017 avverso la sentenza non NT
pagina 23 di 24 definitiva n. 162/2023 emessa dal Tribunale di Belluno in data 16.2.2023, li accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto:
- accerta il grado privilegiato generale mobiliare del credito di
[...]
Parte_4
- condanna e n. NT NT Controparte_3
07/2017 in solido alla rifusione della NT NT
metà delle spese del grado d'appello di Parte_4
e , liquidate nell'intero in
[...] Controparte_1
Euro 6.946,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte appellante, e compensa la residua frazione.
Venezia, 18 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 del d.lgs. n. 123/1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 09/06/2023 al n.
1089/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
(C.F ), con sede in Roma, viale America n. 351, rappresentata e P.IVA_1
difesa in causa dall'avv. Iannetti Gianluigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Claudio Monteverdi n. 20, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 24
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa in causa, giusta mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv.
Maurizio Cimetti, con domicilio eletto presso lo Studio Delfino & Associati
LL RR & AL in Roma, Via di Ripetta n. 14
- appellata/appellante incidentale-
CONTRO
(C.F. ) NT P.IVA_3
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Montuori Claudio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Del Popolo n. 34, Treviso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
E
Controparte_3
(C.F.: ), con sede in 32035 Santa
[...] P.IVA_3
NA (BL), Località Gravazze n. 4/A, in persona della Liquidatrice Giudiziale
Dott.ssa , Procedura, rappresentata e difesa dall'avv. Rizzardo Controparte_4
del Giudice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Corso
del Popolo n. 34, giusta procura allgata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellate-
avente per oggetto: Privilegio
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.2.2025, sulla base delle pagina 2 di 24 seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
[...]
Controparte_5
Voglia l'intestata Corte d'Appello di Venezia adita, adversis reiectis: In
accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza Non Definitiva n.
162/2023, emessa dal Tribunale di Belluno in composizione monocratica nella
persona del Giudice Dott. Umberto Giacomelli, pubblicata l'11 maggio 2023 e
notificata il 12 maggio 2023 resa nel Giudizio di primo grado R.G. n. 1537/2019
nella parte in cui: ha accertato e dichiarato la natura chirografaria del credito
di , per tutti i motivi esposti in atti, accertando e dichiarando, in Pt_2
riforma della Sentenza non definitiva impugnata, il grado privilegiato generale
del credito di previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 del D. Pt_2
Lgs. 123/98 e dell'art. 8 bis D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015 convertito con
modificazione nella Legge 33/2015 che pertanto deve essere riconosciuto come
tale nell'ambito della procedura di Concordato Preventivo (Art. 2777 Cod. Civ.)
nonché nella parte in cui ha deciso in ordine all'estensione del privilegio, per
tutti i motivi esposti in atti, disponendo che la questione è stata
inammissibilmente decisa dal Giudice di Primo Grado.
Con ogni conseguente provvedimento ritenuto necessario.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio oltre spese
generali, CPA e IVA.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
: Controparte_1
pagina 3 di 24 In via d'appello incidentale:
in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
e/o dell'appello incidentale promosso da Parte_1 [...]
, e, quindi, in riforma della sentenza gravata, Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il riconoscimento dei crediti iscritti a ruolo da parte di
al rango privilegiato [ante 1] ex L. 449/97 art. 24, comma 33, D. Parte_3
Lgs n. 123/98 art. 9, comma 5 e L. 330/2015 art. 8 bis – art. 2777 c.c. nel
contesto della procedura di Concordato Preventivo di NT
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di
in quanto infondata. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA NT
:
[...]
Voglia, l'Ill.mo Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e istanza reietta:
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i
motivi esposti in narrativa, l'appello proposto da Parte_1
nonché quello incidentale proposto da
[...] [...]
; per l'effetto confermare integralmente la Sentenza non Controparte_1
definitiva n. 162/2023 emessa dal Tribunale di Belluno e depositata in data
11.05.2023;
Nel merito, e per quanto occorra, in via subordinata: respingersi ogni domanda
avversaria in quanto infondata in fatto e diritto ed in particolare:
pagina 4 di 24 - in principalità: accertare e dichiarare che il credito rivendicato da
[...]
e/o da appartiene al Controparte_1 Parte_1
rango “chirografario” per le ragioni esposte in atti;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui il credito ex adverso dovesse
ritenersi assistito da “privilegio”, accertare e dichiarare che detto privilegio ha
natura “generale mobiliare”; per l'effetto, accertare e dichiarare che la massa
oggetto di soddisfazione del credito assistito dal privilegio medesimo è
rappresentata esclusivamente dal ricavato della vendita dei beni mobili acquisiti
all'attivo concordatario;
-in ogni caso: restano salve e confermate le ulteriori domande promosse in
primo grado e oggetto di accertamento nel giudizio R.G. n. 1537/2019 Tribunale
di Belluno (tutt'ora pendente): che verranno decise con l'emananda Sentenza
Definitiva.
Con vittoria di spese e rimborso del compenso professionale ai sensi del decreto
ministeriale n. 147/2022 di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO CONCORDATO PREVENTIVO N.
07/17 BETON COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:
Voglia, l'Ill.mo Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e istanza reietta:
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i
motivi esposti in atti, sia l'appello principale proposto da
[...]
sia l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza Controparte_1
pagina 5 di 24 non definitiva n. 162/2023 emessa dal Tribunale di Belluno e depositata in data
11.05.2023;
Nel merito, e per quanto occorra, in via subordinata: respingersi ogni domanda
avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, ed in particolare:
- in principalità: accertare e dichiarare che il credito rivendicato da
[...]
e/o da appartiene al Controparte_1 Parte_1
rango “chirografario” per le ragioni esposte in atti;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui il credito ex adverso dovesse
ritenersi assistito da “privilegio”, accertare e dichiarare che detto privilegio ha
natura “generale mobiliare”; per l'effetto, accertare e dichiarare che la massa
oggetto di soddisfazione del credito assistito dal privilegio medesimo è
rappresentata esclusivamente dal ricavato della vendita dei beni mobili acquisiti
all'attivo concordatario;
- in ogni caso: restano salve e confermate le ulteriori domande promosse in
primo grado e oggetto di accertamento nel giudizio R.G. n. 1537/2019 Tribunale
di Belluno (tutt'ora pendente): che verranno decise con l'emananda sentenza
definitiva.
Con vittoria di spese e rimborso del compenso professionale ai sensi del D.M. n.
55/2014, anche in ragione del mancato rispetto del dettato di cui all'art. 342
c.p.c. da parte di Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L , con atto di citazione notificato il Controparte_1
11.12.2019, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Belluno,
[...]
e la dott.ssa quale Liquidatore Giudiziale di NT Controparte_4
pagina 6 di 24 , lamentando l'omesso riconoscimento, da NT
parte della società e degli organi della procedura, della natura privilegiata del credito del Fondo istituito ai sensi della legge n. 662/1996 la cui riscossione era affidata ad essa attrice mediante iscrizione a ruolo della pretesa della società
pubblica (costituita nel caso di specie dagli importi che aveva Parte_1
corrisposto, quale garante, a ed a Controparte_6 Controparte_7
che avevano finanziato l'impresa in bonis per la complessiva
[...]
somma di Euro 968.343,30).
La domanda ineriva alla procedura di Concordato Preventivo di
[...]
n. 7/2017 C.P., avviata avanti il Tribunale di Belluno, che NT
aveva omologato il piano presentato dalla società. Tale piano, secondo quanto dedotto dall , aveva riconosciuto la natura Controparte_1
chirografaria del credito restitutorio per il quale essa attrice aveva presentato istanza di insinuazione.
Precisava l'attrice di agire nell'interesse di Parte_1
che era il soggetto cui era affidata la gestione dei contributi
[...]
pubblici assegnati alle imprese in base alla normativa di settore meglio indicata in citazione, e che il legislatore prevedeva che la riscossione delle somme a tale titolo erogate avvenisse tramite ruolo.
1.2 Si costituiva che preliminarmente eccepiva il difetto di NT
legittimazione attiva in capo all' e contestava la spettanza Controparte_1
delle somme a titolo di “aggio” per comportamento abusivo del creditore.
Riteneva, inoltre, che il credito avesse natura chirografaria perché il pagamento in favore degli istituti di credito finanziatori era avvenuto dopo la presentazione pagina 7 di 24 della domanda ex art. 161 l. fall. e comunque ogni contestazione era preclusa,
avendo le Banche garantite votato favorevolmente alla proposta che collocava i crediti in chirografo.
1.3 Costituito il contraddittorio, il Tribunale sollecitava le parti a valutare la possibilità di una soluzione transattiva. L evidenziava, Controparte_1
all'udienza del 24.2.2022, l'opportunità di coinvolgere la titolare del credito
( ). La parte convenuta Parte_1
concordava sul punto ed il giudice autorizzava a notificare il NT
verbale d'udienza a , invitando quest'ultima a prendere posizione Parte_1
sulle proposte discusse in udienza.
1.4 Interveniva che aderiva alla domanda dell' Parte_1 CP_1
, rilevando altresì che il privilegio avrebbe dovuto essere riconosciuto su
[...]
tutto l'attivo ricavato.
1.5 All'udienza del 26.5.2022 contestava le deduzioni NT
dell'intervenuta e chiedeva che la questione inerente la limitazione del privilegio al solo ricavato della vendita dei beni mobili venisse decisa con sentenza parziale.
1.6 Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale di Belluno respingeva l'eccezione di difetto di titolarità attiva dell'attrice ed accertava la natura chirografaria del credito dell'intervenuta in quanto:
- il credito di PS era stato escusso dopo la presentazione del ricorso di cui all'art. 161, comma 6, l. fall e, quindi, dopo che si era verificata la c.d.
cristallizzazione delle pretese creditorie, di cui è espressione l'art. 168, comma pagina 8 di 24 3, l. fall, non potendo un credito avente rango chirografario mutare collocazione dopo il deposito del ricorso e divenire privilegiato;
-i crediti di Banca Popolare di ID e avevano Controparte_7
pacificamente rango chirografario e “Mediocredito – essendosi surrogato dopo
la pubblicazione della domanda ex art. 161, 6° comma, l. fall – non può mutare
in privilegiato l'originario credito chirografario di cui si è surrogato”.
Il Tribunale, inoltre, rilevava che le Banche finanziatrici – che avevano votato favorevolmente all'approvazione del piano concordatario - rappresentavano nella procedura e quindi “il loro voto ha ricompreso ogni aspetto Parte_1
del credito, vincolando il rappresentato”.
I primo giudice riteneva i predetti principi applicabili anche alla surroga di per Euro 266.460,30 intervenuta in data 12.12.2017 e, quindi, Controparte_6
prima del deposito del ricorso in quanto priva di effetti ai sensi dell'art. 168,
comma 3, l. fall. secondo cui sono inefficaci le ipoteche iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso (la norma veniva ritenuta estendibile analogicamente ad ogni privilegio costituito nel medesimo termine).
Il Tribunale precisava, infine, che quello oggetto di causa era un privilegio generale mobiliare, che non godeva della collocazione sussidiaria sugli immobili.
La causa veniva rimessa sul ruolo per decidere la domanda di declaratoria di nullità e/o inefficacia delle cartelle esattoriali notificate dall' CP_1
nella parte in cui richiedevano somme a titolo di “aggio” o “oneri di
[...]
riscossione”
pagina 9 di 24 *****
2. La sentenza non definitiva è stata immediatamente impugnata da che con un articolato Parte_4
motivo ha contestato l'erroneità della decisione del Tribunale innanzitutto in quanto la natura privilegiata del credito era stata ammessa da NT
all'udienza del 24.2.2022 e in ogni caso tale natura avrebbe dovuto essere riconosciuta ai sensi della normativa di settore (artt. 9 d.lgs. n. 123/98 e 8 bis
D.L. n. 3/2015), discendendo il privilegio direttamente dalla legge. Ha altresì
evidenziato che la posizione di soggetto creditore è stata acquisita da essa appellante al momento dell'erogazione dell'agevolazione pubblica e che il credito nasce agevolato ex lege nel momento in cui viene prestata la garanzia.
Ha pure contestato l'affermazione del primo giudice secondo cui il privilegio avrebbe natura mobiliare dal momento che la questione non era stata tempestivamente dedotta dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta e comunque riguarda la fase esecutiva del concordato preventivo e non la fase giudiziale di accertamento della natura privilegiata del suo credito.
Ha, quindi, ritenuto irrilevante, contrariamente a quanto argomentato dal
Tribunale, l'intervenuta omologa del concordato in quanto il decreto di omologazione non comporta la formazione di alcun giudicato sostanziale in ordine all'accertamento dei crediti ed alla loro natura ed il voto espresso dalle
Banche finanziatrici (titolari di un credito chirografario) non ha inciso sul suo credito, che non deve confondersi con il credito delle banche. Inoltre, gli istituti di credito non possono disporre di quel grado privilegiato giustificato dall'intervento di sostegno pubblico.
pagina 10 di 24 ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha Parte_1
dichiarato la natura chirografaria del credito, chiedendo l'accertamento del grado privilegiato nell'ambito della procedura di Concordato Preventivo e nella parte in cui ha deciso in ordine all'estensione del privilegio.
2. Si sono costituiti nel presente grado l' Controparte_1 [...]
ed il Liquidatore del Concordato. CP_2
2.1 L ha formulato appello incidentale, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento del gravame di sulla base di argomentazioni Parte_1
analoghe a quelle spese dall'appellante principale.
ha eccepito l'inammissibilità ai sensi Controparte_8
dell'art. 342 c.p.c. e comunque l'infondatezza del gravame. Ha osservato che
Parte_
“pur notiziata dell'andamento della procedura (e notiziata in particolare
sia della data dell'adunanza dei creditori sia della collocazione del suo credito
in chirografo) non ha mai sollevato alcuna obiezione, contestazione e/o
osservazione, assumendo pertanto un comportamento riconducibile ad
Parte_ accettazione delle determinazioni assunte nel contesto del piano” e che è
vincolato dal voto espresso dalle Banche.
2.3 Anche il Liquidatore Giudiziale ha sollecitato il rigetto del gravame,
ribadendo la correttezza della decisione assunta dal Tribunale. Ha evidenziato che solo il pagamento dell'importo garantito consente la surroga dell'ente pubblico nel diritto in titolarità della che prima della surroga non è Pt_1
configurabile alcun diritto in capo a e che la conversione del Parte_1
credito in privilegiato che si verifica con l'escussione della garanzia non ha effetto ex nunc. Ha contestato che il credito della garante sia autonomo e diverso pagina 11 di 24 da quello delle Banche, trattandosi pur sempre della surrogazione in un diritto di credito facente capo inizialmente ai soggetti erogatori del finanziamento, il cui voto favorevole ha determinato la rinuncia al privilegio ex art. 177 L.F. Ha sul punto rilevato che non aveva diritto di voto nel concordato e che Parte_1
non lo avrebbe potuto avere posto che non aveva pagato integralmente il credito delle Banche ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 2, e 174 l.f.
2.4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 15.1.2024 del Consigliere
Istruttore.
*****
3.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti
Parte_ dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che l'appellante ha dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze,
avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare ed a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n. 27199).
*****
4. Ai fini della decisione dell'impugnazione, appare innanzitutto opportuno riepilogare i fatti che hanno dato origine alla lite.
4.1 in bonis aveva sottoscritto tre distinti contratti di NT
finanziamento, di cui due con ed uno con Pt_1 Controparte_9
tutti garantiti da - Controparte_7 Parte_1
pagina 12 di 24 che aveva ammesso i finanziamenti all'intervento Parte_1
del Fondo di Garanzia per le P.M.I. ex L. 662/1996.
Nello specifico aveva garantito: Parte_1
- il finanziamento di € 200.000,00 che ha poi concesso a : CP_6 CP_2
operazione che ha assunto il numero di rep. “417761”;
- il finanziamento di € 400.000,00 che avrebbe poi concesso a CP_6 CP_2
(ma che ha poi concesso, in realtà, limitatamente ad € 360.000,00): operazione che ha assunto il numero di rep. “451629”;
- il finanziamento di € 700.000,00 che PS ha poi concesso a : opera CP_2
zione che ha assunto il numero di rep. “443608”.
4.2 tuttavia, nel corso degli anni, non era riuscita a far fronte con CP_2
regolarità alle proprie obbligazioni e ha dunque dato corso ad una trattativa
“globale” con tutto il proprio ceto creditorio (tra cui e PS). CP_6
4.3 Tra i creditori di vi erano, per l'appunto, e PS. Nello CP_2 CP_6
specifico:
➢ ID era stata indicata creditrice per l'importo di € 622.061,22: di cui €
455.413,98 a titolo di “finanziamenti” ed € 166.647,24 a titolo di “conto sofferenze”
➢ PS era stata indicata creditrice per l'importo di € 1.502.977,15: di cui €
950.000,00 a titolo di “finanziamenti” ed € 552.977,15 a titolo di “conto anticipi”
4.4. Nel corso del procedimento ex art. 161, co. 6, L.F., sia sia PS CP_6
avevano escusso la garanzia del Fondo ex L. 662/1996 e, di conseguenza,
ha erogato alle Banche gli importi richiesti. Nello specifico: Parte_1
pagina 13 di 24 - il 12.12.2017 (e quindi il giorno prima rispetto al deposito del ricorso ex art. 161, co. 6, L.F.) ID aveva escusso, limitatamente ad € 266.460,30, la garanzia riferita al finanziamento (di € 360.000,00) che aveva assunto il numero di rep. “451629”; nonché la garanzia riferita al finanziamento (di € 200.000,00)
che aveva assunto il numero di rep. “417761”;
- il 06.07.2018 (e quindi sette mesi dopo il deposito del ricorso ex art. 161, co. 6,
L.F.) PS aveva escusso, limitatamente all'importo di € 560.000,00, la garanzia riferita al finanziamento (di € 700.000,00) che aveva assunto il numero di rep.
“443608” (doc. 10 prodotto da ). CP_2
4.5 Alla proposta di concordato era stato allegato l'elenco dei creditori con le relative cause di prelazione (prodotto in primo grado da sub doc. 13). CP_2
L'elenco ha previsto il riconoscimento del credito:
- di per € 269.182,50 in chirografo;
CP_6
- di Mediocredito “per ID” per € 379.438,71 in chirografo;
- di PS per € 1.592.835,82 in chirografo.
4.6 Il Tribunale, con decreto 15.11.2018, ha ammesso alla procedura di CP_2
concordato preventivo, nei termini indicati dal piano, fissando per la convocazione dei creditori l'udienza del giorno 12.02.2019.
4.7 I creditori – tra cui e PS – avevano espresso il proprio voto CP_6
favorevole alla proposta e al piano di concordato che prevedeva il riconoscimento di tutti i loro crediti (compresa la quota-parte medio tempore escussa nei confronti di ) in via “chirografaria”. Parte_1
pagina 14 di 24 4.8 Il Tribunale, in data 13.06.2019, ha quindi omologato la proposta e il piano presentati da che prevede il riconoscimento in “chirografo” dei crediti CP_2
vantati da e PS e, per l'effetto, dal surrogato CP_6 Parte_1
*****
5. Le dichiarazioni rese dal difensore della Procedura all'udienza del 24.2.2015
non determinano alcuna ammissione. Si riporta la verbalizzazione d'udienza:
“L'Avv. Linthout (difensore dell' ) illustra la posizione Controparte_1
della parte attrice, manifestando la disponibilità ad una soluzione conciliativa,
ma rilevando che a tal fine sarebbe necessario anche l'assenso di Parte_1
, proponendone un coinvolgimento nel giudizio.
[...]
L'Avv. Del Giudice (difensore di ) concorda sull'opportunità NT
di coinvolgere nel giudizio anche , rilevando che non è in Parte_1
contestazione l'entità del credito, né la natura privilegiata, ma ciò di cui si
discute è quale parte di detto credito possa essere soddisfatta in via privilegiata,
come privilegio generale mobiliare;
tutti i beni mobili sono stati venduti per
l'importo complessivo di euro 668.767,74, da cui vanno detratte le spese di
procedura e le spese in prededuzione, pari circa al 20%, oltre ad euro 33.000
per spese già anticipate, mentre sul restante importo non vi sono problemi a
riconoscere il privilegio generale mobiliare;
il residuo il credito resterebbe
ammesso in chirografo, e potrebbe essere soddisfatto per il 28% circa;
precisa
che i riparti potrebbero avvenire in tempi brevi, di circa due - tre mesi, quanto
alla quota privilegiata, e in tempi ragionevolmente contenuti quanto al residuo
in chirografo”
pagina 15 di 24 Da una lettura complessiva del verbale di udienza può concludersi che il difensore della società aveva formulato proposte volte a trovare un accordo con le controparti, fermo restando che si tratta di valutazioni di natura giuridica e non già di omesse contestazioni di fatti rilevanti per la controversia, sicché non si possono trarre le conseguenze indicate nell'atto d'appello. Le dichiarazioni del difensore della società non avrebbero in ogni caso potuto impegnare gli organi della Procedura.
*****
6.1 Nel merito va innanzitutto negato che l'assenso dato dalle Banche
finanziatrici precluda la contestazione della società pubblica (e dell'
[...]
) giacché l'appellante è, in base a quanto previsto dall'art. 8 bis della CP_1
legge 24.3.2015 n. 33, titolare di un diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La posizione di , sia pure collegata a quella delle Banche Parte_1
finanziatrici nel senso che il credito restitutorio sorge solo nel caso di inadempimento del beneficiario e conseguente escussione della garanzia pubblica da parte degli istituti di credito, è autonoma.
Invece, il Tribunale ha riconosciuto un rapporto di rappresentanza delle Banche
finanziatrici, che non sono titolate a disporre dell'interesse pubblico alla restituzione di somme erogate dallo Stato per incentivare la piccola e media impresa.
pagina 16 di 24 Si ribadisce, infatti, che, come già osservato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9657 del 10/04/2024, il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore,
è titolare di un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più
volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del
Fondo.
6.2 In tale contesto il termine surroga utilizzato dal D.M. 20 giugno 2005, che disciplina le modalità pratiche di attuazione della garanzia, non va inteso in senso tecnico dal momento che (cfr. Cass. sez. 1, Ordinanza n. 6508 del
09/03/2020 e ordinanza n.14915/19) l'art. 2 comma 4 del D.M. 20 giugno 2005
secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare. In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno strumento idoneo ad apportare al solvens dei "vantaggi"
e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, il richiamo all'art. 1203 cod. civ. non potrebbe mai far "cadere" un diritto proprio del
solvens, solo perché estraneo alla posizione del creditore accipiens.
6.3 Irrilevante, e parzialmente erronea, è la circostanza, pure valorizzata dal
Tribunale, secondo cui non avrebbe “presentato alcuna Parte_1
osservazione o contestazione al riconoscimento in chirografo del credito,
accettando le determinazioni assunte nel piano presentato da CP_2
pagina 17 di 24 Costruzioni.” In realtà, l'appellante con le comunicazioni di surroga del
18.6.2018, del 3.10.2018 e del 10.5.2018, inviate al Commissario giudiziale,
aveva chiesto il riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito e tale riconoscimento risulta essere stato sollecitato anche nella domanda di insinuazione presentata dall' . Controparte_1
6.4 Ulteriormente, l'omologa del decreto, come da consolidata giurisprudenza,
non preclude di proporre innanzi al giudice ordinario contestazioni, oltre che sull'esistenza e l'entità del credito, sulla titolarità di cause di prelazione.
*****
7. Chiarito che l'appellante principale è titolare di una specifica posizione giuridica astrattamente tutelabile innanzi agli organi della procedura, occorre accertare se il diritto possa essere riconosciuto nel caso di specie.
7.1 E' pacifico che il credito restitutorio di abbia, in Parte_1
termini generali, natura privilegiata. Occorre accertare, tuttavia, se tale natura non sia invocabile allorché, come accaduto, la surroga (recte rivalsa) di venga esercitata successivamente all'apertura della procedura Parte_1
concorsuale.
7.2 Il Tribunale, come sopra ricordato, ha negato tale possibilità, assumendo che un credito di natura chirografaria non potrebbe acquisire natura privilegiata in costanza di procedura, in quanto così verrebbe violato il principio di cristallizzazione del passivo di cui è espressione l'art. 168 LF.
7.3 Osserva la Corte che l'art. 168 L.F. si riferisce all'acquisto di titoli di prelazione e, quindi, ad ipotesi in cui la deroga al principio della par condicio
creditorum si determina per effetto di un comportamento negoziale del creditore pagina 18 di 24 successivo alla presentazione del ricorso, mirando il legislatore a scoraggiare condotte abusive che alterino in modo artificioso l'ordine di soddisfazione dei crediti. Diversamente, a differenza del pegno e dell'ipoteca volontariamente costituiti, il privilegio di cui si discute trova la propria fonte direttamente nella legge in ragione della peculiare "causa" che lo sorregge ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela (cfr. Cass. n. 6508/20).
7.4 E' d'altronde pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità, che il credito in questione nasce ex lege munito di privilegio.
7.5 Si tratta allora di accertare il momento in cui tale privilegio comincia ad esplicare i suoi effetti.
7.5.1. La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 marzo 2025, n. 6570, ha ribadito, con riferimento alla revoca del contributo pubblico, alcuni principi già
espressi in precedenti pronunce tra cui:
- in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è
meramente ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge e non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, ex lege e fin dal momento dell'erogazione, per cui è
irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina
(v. anche Cass. n. 13152 del 2023);
- la revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di “concessione di garanzia”, per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art.
pagina 19 di 24 intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito (si veda anche Cass. n. 8882 del 2020).
E' poi consolidato (cfr. Cass. n. 9657/24) l'orientamento secondo cui il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 cit. ed il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento.
7.5.2. Può allora giungersi alla conclusione che l'intervenuto pagamento da parte del Fondo di Garanzia in favore dell'istituto finanziatore non ha alcuna valenza
lato sensu costitutiva ed è nulla più che una condizione affinché il Fondo possa pagina 20 di 24 escutere il proprio credito che, come ricorda Cass. n. 1453/2022, inerisce ad un'autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria verso il garante. Pertanto,
una volta resi edotti dell'avvenuta escussione, l'impresa che ha depositato il ricorso ex art. 161 l.f e gli organi della Procedura sono tenuti a riconoscere, se del caso modificando la proposta concordataria inizialmente presentata, la natura privilegiata del credito.
7.5.3. Una diversa soluzione, oltre che contrastante con il chiaro tenore letterale della normativa applicabile ed i principi cui essa è ispirata, sarebbe illogica giacché l'escussione della garanzia avviene di regola proprio quando l'impresa ha manifestato la sua condizione di insolvenza (non pagando gli istituti finanziatori) e, quindi, quando una procedura concorsuale è prossima all'apertura o è stata già aperta.
7.5.4. Non è, infine, casuale che il legislatore con il c.d. correttivo ter al Codice
della Crisi abbia ritenuto necessario che nel concordato venga data specifica rilevanza alla posizione del garante pubblico (aderendo sul punto ad una prassi già da tempo seguita da alcuni uffici giudiziari). L'attuale art. 87, comma 3 ter,
lett. p bis) del d.lgs. n. 14/2019 stabilisce, infatti, che il piano di concordato debba contenere l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico,
a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.
Il legislatore ha inteso con tale novella ribadire la necessità di considerare,
nell'ambito della procedura concorsuale, la specificità della posizione delle società pubbliche che finanziano le imprese.
pagina 21 di 24 7.6 Come ricordato dal giudice di legittimità nella pronuncia del 2022 da ultimo citata, l'obbligazione della beneficiaria, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l'inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.,
sicché sono prive di pregio le difese della Procedura in ordine all'esclusione della possibilità per di agire in rivalsa (peraltro, le norme in Parte_1
questione della legge fallimentare non sono all'evidenza pertinenti al caso di specie anche perché la garanzia pubblica riguarda solo una parte del credito e,
quindi, non si ha mai la soddisfazione integrale richiesta da quelle disposizioni per la surroga del garante).
*****
8.1 La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste in quanto è stato proprio , con la comparsa di intervento, a chiedere che il privilegio Parte_1
fosse esteso a tutto l'attivo della Procedura.
A fronte di tale domanda poteva eccepire, come fatto, la limitazione del CP_2
privilegio, modificando le sue conclusioni, sia perché all'epoca non erano stati ancora concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. sia perché in ogni caso si tratta di eccezione in senso lato con cui la parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda dell'intervenuta (sotto tale profilo attrice in senso sostanziale, trattandosi della titolare del credito).
8.2 Nel merito la doglianza è infondata perché quello oggetto di causa è un privilegio generale, solo mobiliare ai sensi dell'art. 2746 c.c. .
pagina 22 di 24 Inoltre, la questione è di competenza del giudice della cognizione, e non già del giudice dell'esecuzione, in quanto inerisce alla natura del credito e rientra tra quelle contestazioni che, come quella sull'esistenza e l'opponibilità del privilegio, vanno decise in un giudizio ordinario.
*****
Parte_
9. Si dà, infine, atto che la questione inerente la misura del credito di non forma oggetto del presente giudizio, essendosi il Tribunale di Belluno riservato di decidere sulla legittimità del c.d. aggio a seguito delle contestazioni della parte convenuta che ha lamentato l'abusività della condotta della titolare del credito per avere trasmesso gli atti a dopo il deposito del ricorso ex art. 161 L.F. CP_10
*****
10. L'esito del giudizio determina la parziale soccombenza di e CP_11
della Procedura, tenute a rifondere metà delle spese di lite del presente grado dell' e di che vengono liquidate, Controparte_1 Parte_1
sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità (esclusa la fase istruttoria), in Euro 6.946,00
per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte vittoriosa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
ed nei Parte_4 Controparte_1
confronti di e n. NT Controparte_3
07/2017 avverso la sentenza non NT
pagina 23 di 24 definitiva n. 162/2023 emessa dal Tribunale di Belluno in data 16.2.2023, li accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto:
- accerta il grado privilegiato generale mobiliare del credito di
[...]
Parte_4
- condanna e n. NT NT Controparte_3
07/2017 in solido alla rifusione della NT NT
metà delle spese del grado d'appello di Parte_4
e , liquidate nell'intero in
[...] Controparte_1
Euro 6.946,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte appellante, e compensa la residua frazione.
Venezia, 18 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 del d.lgs. n. 123/1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se