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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
APE. (P.I.- C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato dal Pubblico Ministero in data 30.12.2024, con cui si Cont chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di . , Controparte_1 con sede legale in Grezzana (VR), Via Bianchi di Lugo n. 6; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I. e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il Pubblico Ministero è legittimato alla proposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 37 C.C.I.I.; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- APE. è impresa che esercita un'attività commerciale (acquisto, vendita, Controparte_1 lottizzazione, locazione, costruzione e ristrutturazione di beni immobili nonché la relativa gestione e amministrazione, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società debitrice, posta in liquidazione dal 28.10.2024, si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dall'esistenza di ingenti debiti iscritti a ruolo nei confronti di ZI , Controparte_3 per l'importo € 709.530,69; (ii) dal mancato deposito di bilanci successivamente all'esercizio 2017;
pagina 1 di 3 (iii) dall'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi dopo l'anno 2019 e delle dichiarazioni IVA dopo l'anno 2018; (iv) dal fatto che la società non è proprietaria di beni immobili (come risulta dall'esito negativo della visura catastale), il che, unitamente all'assenza degli ultimi bilanci di esercizio e allo stato di ormai protratta inattività dell'impresa, consente di presumere con ragionevole grado di certezza l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti per fare fronte all'esposizione debitoria, pari (quanto meno) al debito erariale di € 709.530,69;
- l'entità del debito erariale sopra indicato è di per sé sufficiente a comprovare il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., avuto riguardo in particolare al parametro dell'indebitamento; rilevato per le stesse ragioni che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I., Cont 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di liquidazione giudiziale di .
[...]
, con sede legale in Grezzana (VR), Via Bianchi di Lugo n. 6; Controparte_1
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Luca Gioia, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 2.7.2025 ad ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 2 di 3 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore e al Pubblico Ministero istante, dott. Parte_1
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21.3.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
APE. (P.I.- C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato dal Pubblico Ministero in data 30.12.2024, con cui si Cont chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di . , Controparte_1 con sede legale in Grezzana (VR), Via Bianchi di Lugo n. 6; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I. e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il Pubblico Ministero è legittimato alla proposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 37 C.C.I.I.; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- APE. è impresa che esercita un'attività commerciale (acquisto, vendita, Controparte_1 lottizzazione, locazione, costruzione e ristrutturazione di beni immobili nonché la relativa gestione e amministrazione, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società debitrice, posta in liquidazione dal 28.10.2024, si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dall'esistenza di ingenti debiti iscritti a ruolo nei confronti di ZI , Controparte_3 per l'importo € 709.530,69; (ii) dal mancato deposito di bilanci successivamente all'esercizio 2017;
pagina 1 di 3 (iii) dall'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi dopo l'anno 2019 e delle dichiarazioni IVA dopo l'anno 2018; (iv) dal fatto che la società non è proprietaria di beni immobili (come risulta dall'esito negativo della visura catastale), il che, unitamente all'assenza degli ultimi bilanci di esercizio e allo stato di ormai protratta inattività dell'impresa, consente di presumere con ragionevole grado di certezza l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti per fare fronte all'esposizione debitoria, pari (quanto meno) al debito erariale di € 709.530,69;
- l'entità del debito erariale sopra indicato è di per sé sufficiente a comprovare il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., avuto riguardo in particolare al parametro dell'indebitamento; rilevato per le stesse ragioni che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I., Cont 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di liquidazione giudiziale di .
[...]
, con sede legale in Grezzana (VR), Via Bianchi di Lugo n. 6; Controparte_1
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Luca Gioia, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 2.7.2025 ad ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 2 di 3 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore e al Pubblico Ministero istante, dott. Parte_1
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21.3.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
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