Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/01/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00764/2025REG.PROV.COLL.
N. 04501/2023 REG.RIC.
N. 04503/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4501 del 2023, proposto da
OL TH, OS NH TH, rappresentati e difesi dagli avvocati Federica Scafarelli, Elisabeth Tinkhauser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi N 4;
contro
Comune di Malles Venosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker, Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 4503 del 2023, proposto da
OL TH, OS NH TH, rappresentati e difesi dagli avvocati Federica Scafarelli, Elisabeth Tinkhauser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi N 4;
contro
Comune di Malles Venosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker, Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 4501 del 2023:
della sentenza del T.r.g.a. - Sezione Autonoma Della Provincia Di Bolzano n. 00305/2022, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano n. 305, pubblicata in data 30.11.2022, non notificata, emessa nel ricorso iscritto sub n. Reg. Ric. 28/2022.
quanto al ricorso n. 4503 del 2023:
della sentenza del T.r.g.a. - Sezione Autonoma Della Provincia Di Bolzano n. 00306/2022, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano n. 306, pubblicata in data 30.11.2022, non notificata, emessa nel ricorso iscritto sub n. Reg. Ric. 99/2022.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Malles Venosta e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Comune di Malles Venosta e di Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli e Luca Graziani. Federica Scafarelli e Luca Graziani.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo appello di cui in epigrafe, le odierne parti appellanti impugnavano la sentenza n. 305 del 2022 del Tar Bolzano, recante rigetto dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalle stesse parti, al fine di ottenere l’annullamento degli atti pianificatori nella parte in cui è stata approvata la modifica del piano paesaggistico del Comune di Malles e l’insieme Mitterwaal insistente sulla p.f. 622/3 CC Malles è stato inserito nel piano paesaggistico come bene paesaggistico di particolare valore paesaggistico.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, incongrua ed illogica in relazione al primo motivo del ricorso di primo grado, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti, violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della l.p. n. 13/1997 in combinato disposto con la delibera della Giunta provinciale n. 1340/2044 e dell’art. 11 della l.p. n. 9/2018;
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione incongrua ed illogica in relazione al secondo motivo del ricorso di primo grado, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l.p. n. 16/1970, in combinato disposto con gli artt. 2 e 19 della l.p. n. 13/1997, nonché dell'art. 103, comma 2 e comma 16 della l.p. n. 9/2018;
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, incongrua ed illogica in relazione al terzo motivo del ricorso di primo grado, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti, violazione ed erronea applicazione dell’art. 19, co. 7 della l.p. n. 13/1997 in combinato disposto con art. 7 della l.p. n. 17/1993 (art. 3 della l. n. 241/1990);
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, incongrua ed illogica in relazione al quarto motivo del ricorso di primo grado, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, co. 2 della l.p. n. 13/1997 in combinato disposto con la direttiva 2001/42/CE e dell’art. 6 e 7 della l.p. n. 17/2017, e della precedente l.p. n. 2/2007;
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, incongrua ed illogica in relazione al motivo V dedotto con i motivi aggiunti dd. 16.5.2022, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti, violazione e/o errata applicazione dell’art. dell'art. 3, comma 3 e dell’art. 6 della l.p. n. 16/70, artt. 19 e ss. l.p. n. 13/97, art. 25 della l.p. n. 13/97, artt. 48, 60, 41, co. 4, l.p. n. 9/2018, in combinato disposto con l'art. 14 l.p. n. 17/1993 (idem art. 7 l. 241/1990).
Gli appellati Provincia e Comune si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
Con il secondo appello di cui in epigrafe le stesse parti appellanti impugnavano la sentenza n. 306 del 2022 del Tar Bolzano, recante rigetto dell’originario gravame, proposto per l’annullamento degli atti sulla base dei quali è stata approvata la modifica del piano urbanistico del Comune di Malles ed è stato iscritto il sentiero “Mitterwaal” sulle pp.ff. 556/1, 556/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 622/3 e 622/1 C.C. Malles.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, incongrua, inappropriata ed illogica in relazione al primo motivo del ricorso di primo grado, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti, violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co. 7 della l.p. n. 13/1997 in combinato disposto con l’art. 7 della l.p. n. 17/1993 (art. 3 della l. 241/1990);
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, incongrua ed illogica in relazione al secondo motivo del ricorso di primo grado, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, co. 7 della l.p. n. 13/1997 in combinato disposto con l’art. 7 della l.p. n. 17/1993 (art. 3 della l. n. 241/1990);
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione incongrua ed illogica in relazione al terzo motivo del ricorso di primo grado, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 19 della l.p. n. 13/1997, nonché dell'art. 103, co. 2 e co. 16 della l.p. n. 9/2018;
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione contraddittoria, travisata, incongrua ed illogica in relazione al quarto motivo del ricorso di primo grado, violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della l.p. n. 9/2018 e dell’art 19 e 21 della l.p. n. 13/1997;
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, incongrua ed illogica in relazione al quinto motivo del ricorso di primo grado, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti, violazione ed erronea applicazione dell’artt. 19 e ss. l.p. n. 13/1997, art. 25 della l.p. n. 13/1997, artt. 48, 60, 41, co. 4, l.p. n. 9/2018, in combinato disposto con l'art. 14 l.p. n. 17/1993 (idem art. 7 l. 241/1990);
- eccesso di potere giurisdizionale per motivazione travisata, incongrua ed illogica in relazione al sesto motivo del ricorso di primo grado, travisamento dei fatti, mancata considerazione e valutazione delle allegazioni e prove prodotte dai ricorrenti, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, co. 2 e co. 7 della l.p. n. 13/1997 in combinato disposto con la l’art. 17, co. 1, lett. g) della l.p. n. 13/1997, la direttiva 2001/42/CE e dell’artt. 6, 7 e 8 della l.p. n. 17/2017.
Anche in tale giudizio gli appellati Provincia e Comune si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in esame, a fronte della evidente connessione soggettiva ed oggettiva fra gli stessi: sul primo versante, trattasi delle stesse parti, sia privata che pubbliche; sul secondo versante, trattasi di provvedimenti connessi, relativi alla stessa nuova disciplina pianificatoria, paesaggistica ed urbanistica, relativa al terreno di proprietà degli odierni appellanti, in quanto soggetto ai vincoli derivati dall’attraversamento della presunta roggia.
2. Passando all’esame del merito, le censure dedotte vanno esaminate sulla scorta dei principi a mente dei quali le scelte di pianificazione del territorio sono caratterizzate da un'ampia discrezionalità e costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti, sicché il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi , restando ad esso estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 19/07/2024, n.6509).
2.1 Analogamente, va ribadito che, in termini di pianificazione paesaggistica e di apposizione di vincoli, la relativa valutazione costituisce espressione di discrezionalità particolarmente ampia dell'Amministrazione, sulla quale non è ammesso un sindacato di merito del giudice, ma solo l'esame di eventuali vizi di legittimità non sindacabile dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, come la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità, il travisamento dei fatti (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VII , 23/02/2023 , n. 1878).
2.3 Con particolare riferimento alle valutazioni di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, che siano tali da giustificare l'apposizione del vincolo, va ricordato come le stesse rappresentino l’esplicazione di un potere di apprezzamento tecnico, proprio dell'amministrazione dei beni culturali nell'esercizio della funzione di tutela del patrimonio; tali valutazioni possono essere sindacabili in sede giurisdizionale soltanto in presenza di oggettivi aspetti di incongruenza e illogicità (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 25/03/2022 , n. 2181).
2.4 È pur vero che in materia di apposizione di vincoli è necessario, affinché si abbia un legittimo percorso istruttorio e una valida esplicazione delle ragioni dell'imposizione di un vincolo, che l'Amministrazione procedente sviluppi puntualmente le necessità di estensione dei limiti all'edificazione all'intero territorio interessato e, inoltre, che verifichi se tali limitazioni possano essere circoscritte sino al punto da non coinvolgere i territori nella loro interezza, onde attenuare le conseguenze dell'atto impositivo (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 09/10/2018 , n. 5774).
2.5 Ma nel caso di specie proprio le caratteristiche del bene tutelato impongono una considerazione lineare e continuativa dello stesso, proprio in ragione delle peculiarità identitarie del bene e del fine perseguito.
3. Fatta questa premessa di inquadramento, è possibile passare all’esame dei motivi di appello del primo gravame, che sono infondati.
4. In relazione al primo ordine di motivi, va condivisa la considerazione per cui i percorsi soggetti a tutela designano un bene unico e continuato, le cui aree, per le loro caratteristiche estetiche e storiche, costituiscono una testimonianza del passato e meritano pertanto di essere mantenute per motivi di ordine scientifico, artistico o culturale.
4.1 Il piano paesaggistico dà ben conto di tale valutazione, la cui coerenza e logicità appare immune dai vizi dedotti nei limiti del sindacato come sopra ricordati.
In particolare l’esito contestato appare correttamente riferibile alla logica e chiara disciplina di piano, laddove (cfr. art. 5 comma 2 lett. e del Piano Paesaggistico del Comune di Malles Venosta) prevede quanto segue: “ Roggia – Sentiero della roggia: Trattasi di caratteristici impianti d’irrigazione di alto valore paesaggistico, storico - culturale, ecologico nonché ricreativo. Lungo i tracciati delimitati nell'allegato grafico ogni alterazione al sistema dei canali d'irrigazione è sottoposta ad autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione provinciale. Nella valutazione va valorizzato il percorso paesaggisticamente prezioso e il livello altimetrico del canale d’irrigazione esistente ”.
4.2 Invero, il vincolo in contestazione appare altresì coerente con i criteri dettati a monte, a suo tempo, dalla delibera provinciale del 2004 e nel catalogo degli insiemi, evocati nel motivo di appello.
L’individuazione delle rogge è giustificata nel catalogo, come segue: " I “Waale” sono i tipici canali della Venosta, sorti per assicurare la regolare irrigazione di prati e campi e ancor oggi sono in gran pare utilizzati. I libri fondiari del monastero di Monte Maria consentono di ripercorrere la storia dei Waale fino al XIII sec. L’Unterwaal conduce dalla fine del paese alla Chiesa dei 14 Santi Ausiliatori sopra la parte edificata verso Tarces. Il Mitterwaal e l’Oberwaal cominciano sul fondovalle verso Planol e conducono a Tarces attraversando ora il bosco ora delle zone rocciose, paesaggio denominato “In der Hoache”. I Waale sono testimoni d’ingegneria rurale di grande pregio”. Come misura di protezione per la presunta roggia "Mitterwaal", il catalogo prescrive la "conservazione con manutenzione dei sentieri e dei “Waale”, anche parzialmente a scopo pedagogico ".
4.3 Appare pertanto coerente la sottoposizione a tutela dei sentieri corrispondenti. E per loro caratteristiche intrinseche i sentieri non possono che essere caratterizzati da continuità.
5. In relazione al secondo motivo del primo appello, concernente la presunta incompetenza della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, va condivisa la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure.
5.1 L’art. 103, comma 2, l.p. n. 19 del 2018 (norma transitoria della nuova legge territorio e paesaggio) prevedeva infatti che i procedimenti avviati entro il 30 giugno 2020 potessero concludersi sulla base della normativa vigente a tale data, ossia la previgente L.p. 13/1997. In conformità, il successivo comma 16 prevedeva che: “ I seguenti organi collegiali possono svolgere le funzioni di seguito indicate fino al 6 novembre 2020: 1. la commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, quelle della Commissione provinciale per il territorio e paesaggio di cui all’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9; 2. la commissione per la tutela del paesaggio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle della Commissione provinciale di cui all’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e 3. il Collegio per la tutela del paesaggio costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, quelle del Collegio per il paesaggio di cui all’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. I suddetti organi collegiali possono inoltre esercitare le funzioni relative alla valutazione di piani e progetti per i quali il relativo procedimento risultava già avviato in data 30 giugno 2020 ”.
5.2 Tale previsione, oltre che di chiara indicazione letterale, appare altresì coerente al principio di economicità ed efficienza nel complesso periodo transitorio, al fine di agevolare lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti in essere.
5.3 Quindi, la Commissione Provinciale per il Territorio e il Paesaggio è stata nominata con delibera n. 968 dell’ 1 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale n. 9/2018. La Commissione ha immediatamente assunto le sue funzioni e ha adottato la delibera n. 27/21-28.5 del 24.06.2021, senza violazione della disciplina transitoria predetta che ha limitato l’attività successiva e, inoltre, facoltativa (“ i seguenti organi collegiali possono ”) della Commissione Provinciale per la Natura, il Paesaggio e lo Sviluppo del Territorio fino al 6 novembre 2020.
6. In relazione al terzo motivo di appello, relativo alla mancata valutazione dell’osservazione del ricorrente OS NH TH nel corso del procedimento di modifica del piano paesaggistico, la deduzione si scontra sia con i principi vigenti che con le risultanze in atti.
6.1 Sul primo versante, costituisce ius receptum il principio per cui le osservazioni avanzate dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica e paesaggistica non rappresentano veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, di conseguenza, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, risultando sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio, attraverso una congrua motivazione, anche non dettagliata, quanto alla loro incompatibilità con le linee generali dello strumento.
6.2 Sul secondo versante, nel caso di specie tale valutazione e congrua motivazione emerge dagli atti.
6.2.1 Da un canto, la Commissione provinciale Territorio e Paesaggio ha preso atto dell’osservazione e la ha valutata, così rilevando: “ Poiché secondo la L.P. n. 9/2018 la competenza per gli insiemi è delegata ai Comuni e visto che per l’insieme Unter-, Mitter-, Oberwaal non si tratta dell’individuazione di un nuovo insieme ma dell’inserimento di uno esistente, la Commissione si esprime ( in senso ) favorevole al mantenimento dell’inserimento in vigore in base alla deliberazione delle Giunta Provinciale del 10/11/2015, n. 1289. In tale senso l’osservazione non sembra opportuna nel procedimento in corso. Se a causa di una modifica da parte del Comune oppure in seguito a una sentenza del tribunale risulterà una nuova delimitazione dell’insieme, il piano paesaggistico la dovrà adottare ”.
6.2.2 Da un altro canto, anche il Comune di Malles ha esaminato l’osservazione, come emerge dalla delibera consiliare n. 31 del 28 settembre 2021 che ha fatto proprie le valutazioni della predetta commissione: “1. il consiglio comunale fa propria l’argomentazione della commissione provinciale per il territorio e il paesaggio relativa alle opposizioni presentate; si rende noto espressamente che la p.f. 622/2 CC Malles non esiste né nel libro fondiario, né nel catasto e quindi l’opposizione relativa alla stessa (prot. 11834 del 8.7.2020) è obsoleta”. Analogamente va richiamata la delibera 1007 del 23 novembre 2021 della Giunta provinciale.
7. In relazione al quarto motivo di appello, concernente la presunta mancata presentazione di rapporti ambientali, oltre ad essere condivisibili le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure, va preliminarmente evidenziato come nella specie trattasi di vincoli paesaggistici, da non confondere con le verifiche di carattere ambientale. Il paesaggio e le relative valutazioni hanno come riferimento non l’intero territorio ma unicamente le limitate porzioni soggette a specifica tutela di valenza culturale ( c.d. paesaggio identitario ).
7.1 In dettaglio va poi condivisa la considerazione per cui, atteso che i vincoli erano già stati imposti con delibera provinciale n. 1289/2015, di approvazione del catalogo degli insiemi del Comune di Malles, in assenza di modifiche sul punto, non era necessario redigere un rapporto ambientale neanche di carattere preliminare per verificare l’assoggettabilità a VAS della eventuale modifica.
8. In relazione al quinto ed ultimo motivo di appello del primo gravame, di ripresa del motivo aggiunto di primo grado per cui sarebbe illegittima la modifica del piano paesaggistico in occasione dell’approvazione definitiva di una modifica del piano urbanistico, va preliminarmente evidenziato come le conclusioni della sentenza impugnata siano coerenti alla disciplina normativa sia ai principi generali e di logica, per cui occorre garantire un coordinamento fra le prescrizioni urbanistiche e la tutela paesaggistica del medesimo territorio.
8.1 In dettaglio, il procedimento di modifica del piano urbanistico è stato avviato in data 30 giugno 2020 e condotto secondo le disposizioni della l.p. n. 13 del 1997, in coerenza con la disciplina transitoria di cui all’art. 103 cit. laddove prevede che i procedimenti avviati entro tale data possano concludersi sulla base della normativa vigente a tale data. Quest’ultima, all’art. 6 comma 4 prevedeva che, al momento dell’avvio del procedimento per la modifica dei piani urbanistici, si provvede all'adeguamento del vincolo paesaggistico, ad eccezione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale ovvero del piano urbanistico comunale.
8.2 Se nel caso di specie si è fuori dalle indicate eccezioni (parchi naturali, biotopi e monumenti naturali) che escludono l’adeguamento e quindi si è in un ambito di prescrizioni che lo consentono, il previsto coordinamento appare altresì coerente alla indicata logica di garantire il chiaro e coordinato rapporto fra i diversi livelli di pianificazione aventi ad oggetto il medesimo territorio.
9. Passando all’esame dei motivi di cui al secondo appello di cui in epigrafe, concernente la pianificazione comunale, va premesso il richiamo a quanto sin qui rilevato e concluso in ordine al parallelo procedimento pianificatorio paesaggistico.
10. In relazione al primo motivo di appello, concernente l’illegittimità dell’innovativo inserimento di un sentiero escluso, anche come servitù, in diverse sedi giurisdizionali (con giudicati non tali da precludere le scelte pianificatorie in contestazione perché relativi ad altri profili ) , va richiamato quanto sopra evidenziato in ordine alla necessità di considerare l’oggetto dell’inserimento – il sentiero – in termini coerenti alla natura dello stesso, avente un evidente andamento unitario rispetto all’intero territorio coinvolto.
10.1 In proposito, assumono altresì rilievo le ulteriori considerazioni svolte in ordine alla sussistenza della roggia e della relativa disciplina di tutela già approvata. Anche in termini pianificatori urbanistici, la deliberazione contestata appare coerente ai principi richiamati in via di inquadramento preliminare nonché motivata in termini adeguati rispetto alla fattispecie concreta; infatti, la modifica del tracciato deliberata dal Comune occupa la minima superficie possibile a scapito del proprietario privato e si adatta alle caratteristiche attuali del terreno (compreso il bunker) senza richiedere la realizzazione interventi strutturali particolari.
11. In relazione al secondo motivo di appello, concernente la mancata considerazione del tracciato alternativo (Kleinwaal), vanno richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine alla valutazione delle osservazioni dei privati in sede pianificatoria
11.1 Nel caso di specie, poi, la valutazione della proposta alternativa è presente agli atti, oltre a risultare adeguatamente motivata in relazione agli interessi pubblici perseguiti nonché al peculiare stato dei luoghi.
11.2 In particolare, il Comune ha specificamente esaminato e motivatamente respinto la proposta alternativa (cfr. delibera del Consiglio comunale n. 47/2021).
11.2.1 Da un canto, si è evidenziato che la vegetazione al “Kleinwaal” è relativamente intatta e rappresenta contemporaneamente una fascia importante per il mantenimento della biodiversità in un’area agricola, che nel piano paesaggistico del Comune di Malles è classificata come “zona agricola di interesse paesaggistico”.
11.2.2 Da un altro canto, il sentiero “Kleinwaal” ad oggi non esiste, né come roggia (oggetto della tutela specifica in questione), né come sentiero che sarebbe quindi da costituire ex novo; a tale ultimo proposito, la valutazione si fonda anche su ulteriori ragionevoli valutazioni sia paesaggistiche (nuovo impatto in area delicata) sia finanziarie (nuovi costi a bilancio), assenti in relazione alla scelta effettuata.
12. In relazione al terzo motivo di appello, concernente l’incompetenza della commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, assumono carattere dirimente ed assorbente le considerazioni svolte in merito all’analoga censura di cui al primo appello di cui in epigrafe (cfr. paragrafo 5 e ss. della presente motivazione).
13. In relazione al quarto motivo di appello, concernente l’intervento dell’Ufficio pianificazione comunale alla Commissione provinciale, la censura appare priva di rilievo, oltre che infondata
13.1 Infatti, se per un verso l’Ufficio per la pianificazione comunale ha unicamente il compito di verificare le richieste di modifica dei Comuni e la completezza della documentazione necessaria, per poi riferire alla Commissione provinciale, per un altro verso non emerge in alcun modo l’influenza e l’incidenza che il contestato passaggio all’Ufficio predetto abbia avuto sulla definitiva valutazione, che appare di per sé adeguatamente motivata e coerente allo stato dei luoghi.
14. In relazione al quinto motivo di appello, concernente la contestazione per cui con una procedura avviata per la modifica del piano urbanistico comunale è stato alla fine modificato anche il piano paesaggistico, assumono rilievo preminente e dirimente le considerazioni sopra svolte (cfr. paragrafo 8 della presente motivazione) in ordine al necessario coordinamento fra diversi livelli pianificatori concernenti il medesimo contesto territoriale.
14.1 Va quindi specularmente ribadito che l’art. 6 comma 4 della l.p. 16/1970 – ancora applicabile in base alla richiamata disciplina transitoria - prevedeva che, nel momento dell’avvio del procedimento per la modifica dei piani urbanistici “ … si provvede all'adeguamento del vincolo paesaggistico, ad eccezione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale ovvero del piano urbanistico comunale ”. Tale norma, nel promuovere e prescrivere il coordinamento tra la pianificazione urbanistica e quella paesaggistica, oltre ad apparire pienamente logica nei suoi effetti e nei relativi obiettivi, risulta applicabile nella specie e rispettata dalle amministrazioni procedenti.
15. Infine, in relazione al sesto ed ultimo motivo di appello, concernente l’assenza dei rapporti ambientali, assumono rilievo preminente e dirimente le considerazioni già svolte in ordine alla analoga censura di cui al primo motivo di appello (cfr. paragrafo 7 della presente motivazione).
16. La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
17. In conclusione, gli appelli riuniti vanno entrambi respinti.
18. Sussistono giusti motivi, stante la natura di merito delle valutazioni contestate, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO